Circolare - 08/07/2020 - Prot. n. 18789 - Permesso di guida provvisorio
OGGETTO: Permesso di guida provvisorio ai sensi dell'art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Prot. n. 18789
Roma, 8 luglio 2020
Oggetto: Permesso di guida provvisorio ai sensi dell'art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120.
L'art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120 prevede che “Ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo”.
Al fine di consentire all'utenza di ottenere il permesso di guida provvisorio, senza gravosi oneri burocratici, questa Direzione Generale ha predisposto una procedura per il rilascio “on line” di detto permesso, come di seguito specificato.
Si ricorda, preliminarmente, che il permesso di guida provvisorio può essere rilasciato esclusivamente se, al momento della sua richiesta, la patente da rinnovare è ancora in corso di validità.
Il permesso di guida provvisorio può essere emesso esclusivamente con procedura telematica.
Il conducente già titolare di credenziali per l'accesso al sito www.ilportaledellautomobilista.it potrà collegarsi al predetto portale e selezionare la funzione “Rilascio permesso di guida provvisorio”. Il conducente non ancora accreditato, potrà farlo seguendo la modalità prevista sul predetto portale, per ottenere le credenziali di accesso, o potrà direttamente autenticarsi se già in possesso di credenziali SPID.
Successivamente dovrà:
- inserire nella pagina web presentata dalla predetta funzione i dati richiesti, tra cui:
a) l'indicazione della data di prenotazione della visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica presso la commissione medica locale;
b) la denominazione e la sede della commissione medica locale presso la quale è stata prenotata la visita;
- assolvere all'imposta di bollo tramite pagamento elettronico.
Espletate dette operazioni, il conducente potrà stampare il permesso di guida provvisorio generato nel formato PDF e conforme al modello allegato.
Il rilascio del permesso di guida provvisorio “on line” potrà essere richiesto dal conducente anche tramite le autoscuole o gli studi di consulenza automobilistica che utilizzeranno la predetta funzione di rilascio del permesso di guida provvisorio per conto del richiedente.
Il conducente potrà presentare richiesta di rilascio del permesso di guida provvisorio anche direttamente all'Ufficio della Motorizzazione. In tal caso, il conducente assolverà al pagamento dell'imposta di bollo tramite versamento su conto corrente postale n. 4028 o producendo una marca da bollo da apporre direttamente sul permesso di guida provvisorio.
Il permesso di guida provvisorio conterrà un codice univoco, generato dal portale dell'automobilista, che consentirà agli organi di polizia preposti al controllo su strada di verificare, collegandosi al predetto portale e digitando il numero della patente, l'autenticità del documento.
Il permesso di guida provvisorio, unitamente alla ricevuta di prenotazione della visita sanitaria, rilasciata dalla commissione medica locale, dovrà essere allegata alla patente e consentirà al conducente stesso di guidare fino alla data in cui è stato fissato l'accertamento sanitario in parola.
Detta procedura si applica anche nei casi di prenotazione di accertamento sanitario presso la commissione medica locale ai fini del rilascio degli attestati previsti dall'art. 115, comma 2, del codice della strada:
- lettera a), per la guida di autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t., da parte di conducenti di età superiore a 65 anni;
- lettera b), per la guida di autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, da parte di conducenti di età superiore a 60 anni.
Nel caso in cui, alla data fissata per la visita medica non fosse possibile procedere all'accertamento sanitario, unicamente per impedimento della commissione medica locale, il rilascio di un permesso di guida provvisorio fino a nuova data di fissazione della visita potrà essere richiesto dall'utente esclusivamente presso l'Ufficio Motorizzazione civile, previa presentazione di un'attestazione della commissione medica locale che indichi le cause dell'impedimento.
La procedura per il rilascio del permesso di guida provvisorio sarà in linea dal 13 luglio 2020.
Si invita il Servizio di Polizia Stradale di assicurare la più ampia diffusione della presente alle altre Forze di Polizia e alle Prefetture, affinché sia diramata anche alle polizie locali.
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Alessandro Calchetti
Allegato alla circolare prot. n. 18789 del 08/07/2020
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Prot. n. …............. del ….............................
SI AUTORIZZA
Il Sig. .................................., titolare della patente di guida n. ........................... di cat. ........................., a condurre i veicoli cui abilita la patente di guida stessa fino alla data: di convocazione per la visita in commissione medica locale (ex art. 59, comma 1, legge 29 luglio 2010, n. 120).
Il presente permesso deve essere allegato alla patente di guida unitamente alla ricevuta di prenotazione della visita sanitaria, rilasciata dalla commissione medica locale
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MANIERA VIRTUALE
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