Circolare - 20/10/2020 - Prot. n. 29323 - Commissioni medico locali
Oggetto: Art. 126, co. 8-bis, CdS, come introdotto dall'art. 49, co. 5-ter, lett. i), n. 1, della legge n. 120/2020, recante conversione, con modificazioni, del DL n. 76/2020.
Nuove competenze delle Commissioni medico locali in sede di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica per il rinnovo di validità della patente di guida Abrogazione dell'art. 59 della legge n. 120 del 2010.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
Prot. n. 29323 del 20/10/2020
Oggetto: Art. 126, co. 8-bis, CdS, come introdotto dall'art. 49, co. 5-ter, lett. i), n. 1, della legge n. 120/2020, recante conversione, con modificazioni, del DL n. 76/2020.
Nuove competenze delle Commissioni medico locali in sede di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica per il rinnovo di validità della patente di guida Abrogazione dell'art. 59 della legge n. 120 del 2010.
Come è noto, l'articolo 49, co. 5-ter, lett. i), della legge n. 120/2020, recante conversione, con modificazioni, del DL n. 76/2020 ha introdotto, tra l'altro, all'art. 126 del Codice della strada il comma 8-bis che così recita:
"8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6»;
La previsione di cui al su riportato comma riguarda, evidentemente, nuove procedure, di competenza delle CML, per il rilascio del permesso provvisorio di guida già disciplinato dall'art. 59 della legge n. 120/2010, che conseguentemente è abrogato dalla previsione del comma 5-quinquies dello stesso art. 49.
Tuttavia, l'entrata in vigore del nuovo comma 8-bis dell'art. 126 CdS e dell'abrogazione dell'art. 59 della legge n. 120/2010 a decorrere dalla data del 15 settembre 2020, non coincidono con la concreta operatività della nuove procedure previste.
Si rende necessario infatti attivare, sul profilo informatico con il quale le CML interagiscono con il CED di questa Direzione Generale, le funzioni necessarie ad interrogare una patente al fine di consentire la "verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività". È altresì necessario informatizzare le ulteriori fasi del procedimento relativo al rilascio del permesso provvisorio in parola, così come si era già provveduto a fare in vigenza dell'art. 59 della legge n. 120/2010.
In tal senso la competente Divisione di questa Direzione Generale ha già da tempo avviato le attività necessarie.
Nelle more, peraltro, appare ingiustamente penalizzante per l'utenza prevedere che il permesso provvisorio in parola sia emesso esclusivamente in forma cartacea dalle CML ed impedire l'ulteriore utilizzazione delle procedure informatizzate già a suo tempo realizzate, in ragione dell'intervenuta abrogazione dell'art. 59 della legge n. 120/2010.
Una simile determinazione sembrerebbe anche contraria alle finalità di semplificazione che ispirano la stessa legge n. 120/2020 ed al principio di efficienza della pubblica amministrazione: è del tutto evidente, infatti, che le finalità che l'articolo 59 della legge n. 120 del 2010 intendeva soddisfare non sono venute meno, né sono diventate meno meritevoli di urgente tutela.
Tanto premesso, si dispone quanto segue.
In via transitoria, nel tempo necessario all'implementazione delle procedure informatiche utili a dare piena attuazione alle disposizioni dell'art. 126, comma 8-bis, il permesso provvisorio di guida è rilasciato con le modalità da ultimo disciplinate con la circolare prot. n. 18789 dell'8.07.2020 avente ad oggetto "Permesso di guida provvisorio ai sensi dell'art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120".
Peraltro, poiché è intervenuta l'abrogazione del più volte citato art. 59 della legge n. 120/2010, l'allegato della predetta circolare è sostituito dall'allegato n. 1 della presente.
Si rammenta che nell'espletamento della procedura per il rilascio "on line", di cui alla circolare prot. n. 19789, il sistema informatico del CED di questa Direzione Generale già effettua i dovuti controlli sull'assenza di provvedimenti ostativi sulla patente di guida.
Pertanto, la fase a regime prevede che per le CML e per gli uffici dalle stesse preposti alla prenotazione delle visite, debitamente muniti di credenziali ad hoc, sia adeguata e resa disponibile l'attuale procedura informatica per il rilascio del permesso provvisorio "on line".
Il permesso provvisorio così rilasciato sarà conforme all'allegato 2 della presente circolare; l'imposta di bollo sarà assolta tramite pagamento elettronico.
Con successivo provvedimento di questa Direzione Generale sarà comunicata la data a decorrere dalla quale saranno attivate tali funzioni, saranno fornite le relative istruzioni d'uso e precisate le modalità di presentazione della domanda di rilascio del permesso in parola.
Saranno altresì specificate le procedure informatiche e gli eventuali adempimenti conseguenti a carico dell'utenza, eventualmente anche presso gli UMC, nel caso in cui il permesso provvisorio non possa essere rilasciato dalle CML per presenza di ostatività sulla patente, registrate presso l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Per un breve periodo di tempo, nella fase di passaggio dal regime transitorio a quello definitivo, il permesso provvisorio di guida sarà rilasciato tanto con la procedura di cui alla predetta circolare prot. n. 18789 dell'8.07.2020, quanto dalle CML e degli uffici dalle stesse preposti alla prenotazione delle visite, con la suddetta procedura informatica in fase di implementazione: tanto al fine di garantire la massima efficienza del servizio all' utenza nella naturale fase di sperimentazione ed addestramento dei nuovi soggetti preposti al rilascio.
La presente circolare è inviata alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Intemo, con preghiera di fornire le indicazioni operative agli organi di polizia stradale.
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Alessandro Calchetti
Allegato 1 alla circolare prot. n. 29323 del 20/10/2020
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Prot. n. ....................... del ..............................
SI AUTORIZZA
Il Sig. ......................................................, titolare della patente di guida n. ........................ di cat. ............................, a condurre i veicoli cui abilita la patente di guida stessa fino alla data:
di convocazione per la visita in commissione medica locale
Il presente permesso deve essere allegato alla patente di guida unitamente alla ricevuta di prenotazione della visita sanitaria, rilasciata dalla commissione medica locale
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MANIERA VIRTUALE
Allegato 2 alla circolare prot. n. 29323 del 20/10/2020
(facsimile permesso provvisorio di guida rilasciato dalle CML)
(Su carta intestata della CML)
Prot. n. ...................... del ..............................
PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA
(ai sensi dell'all.126, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni)
Visto l'articolo 126, co. 8-bis, del Codice della Strada;
Verificato presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10, del predetto Codice l'insussistenza di condizioni di ostatività sulla patente di guida per la quale è richiesta la verifica dei requisiti di idoneità psico-fisica ai fini del rinnovo;
Verificato che il titolare di patente di guida, di seguito generalizzato, non deve sottoporsi agli accertamenti previsti dagli aiiicoli 186, comma 8, e 187, comma 6, del più volte citato Codice della Strada;
la CML in epigrafe rilascia il presente permesso provvisorio ed è pertanto consentito al Sig. .........................................., titolare della patente di guida n............................... di cat. ................., di condurre i veicoli cui abilita la patente di guida stessa fino alla data e comunque fino all'esito finale della procedura di rinnovo presso questa Commissione Medica Locale.
Il presente permesso deve essere allegato alla patente di guida unitamente alla ricevuta di prenotazione della visita sanitaria, rilasciata da questa Commissione Medica Locale.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MANIERA VIRTUALE
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