Circolare - 17/11/2020 - Prot. n. 6485 - Attività degli Uffici periferici del Dipartimento Trasporti
OGGETTO: Chiarimenti in materia di attività indifferibili da rendersi a cura degli Uffici periferici del Dipartimento Trasporti dopo l’entrata in vigore del DPCM 3 novembre 2020.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
OGGETTO: Chiarimenti in materia di attività indifferibili da rendersi a cura degli Uffici periferici del Dipartimento Trasporti dopo l’entrata in vigore del DPCM 3 novembre 2020.
Come è noto, l’art. 87, co. 1, del DL n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2020, prevede tra l’altro che le pubbliche amministrazioni “limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza”.
Ai sensi della direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna, sia all’utenza esterna.
In tal senso ha disposto, da ultimo, la circolare prot. n. 3352 del 21 maggio 2020 ai sensi della quale, a decorrere dal 25 maggio u.s., gli Uffici periferici di questo Dipartimento hanno ripreso tutte le attività di competenza, anche quelle da rendere in presenza, ad eccezione di:
- attività di Sportello telematico dell’automobilista, fermo restando il controllo sulle attività degli STA;
- revisione periodica degli autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3500 kg;
- revisione dei ciclomotori, dei motocicli, dei tricicli e dei quadricicli.
Tanto premesso, è stato chiesto di chiarire se le disposizioni introdotte dall’art. 1, co. 9, lett. s), del DPCM 3 novembre 2020, nella parte relativa all’attività degli Uffici della Motorizzazione, ed in specie con riferimento all’ipotesi ivi prevista di sospensione delle attività di prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all’agli articoli 121 e 122 CdS, hanno inciso sulla validità delle disposizioni di cui alla citata circolare 3352 del 25 maggio 2020.
Al riguardo si precisa che nulla è innovato o da innovarsi e che, pertanto, ai fini dell’individuazione delle attività di motorizzazione indifferibili, restano confermate le disposizioni di cui alla citata circolare.
Unica eccezione può essere costituita dal caso di sospensione delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida, eventualmente disposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, in particolari aree del Paese “in presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19”.
In tal caso, nelle sole aree e per il solo periodo di tempo indicati da tali decreti , le attività di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui agli artt. 121 e 122 del Codice della strada ivi previste, cessano automaticamente di avere il carattere dell’indifferibilità, per riacquisirlo altrettanto automaticamente alla data di cessazione degli effetti dei decreti ministeriali in parola.
Si ritiene inoltre, per omogeneità, di dover fornire chiarimenti riguardanti le attività degli Uffici Speciali per i Trasporti ad Impianti Fissi (USTIF), incardinati presso le Direzioni Generali Territoriali e rientranti nell’insieme degli Uffici periferici del Dipartimento Trasporti. A riguardo questo Dipartimento, con nota prot. N. 2638 del 24/4/2020 aveva elencato le “ attività indifferibili da rendere in presenza” di competenza di tali Uffici e successivamente, con Decreto Dirigenziale STIF TPL n. 128 del 1/5/2020 erano state emanate disposizioni, anche in capo agli esercenti, per la protezione dei lavoratori nell’ambito di tali attività, superando le sospensioni e le proroghe disposte precedentemente.
Considerata la tipologia delle attività degli USTIF e la loro importanza ai fini della sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, si ritengono indifferibili tutte le att ività di competenza, inclusi i sopralluoghi su lavori inerenti opere finanziate con risorse statali, la partecipazione alle commissioni d’inchiesta ai sensi dell’art. 93 del DPR 753/80 e gli esami di abilitazione del personale addetto ai sistemi di trasporto ad impianti fissi. Gli esami potranno essere svolti da remoto per la parte teorica e successive circolari ne definiranno le modalità di svolgimento.
Per quanto riguarda la vigilanza sulla costruzione del materiale rotabile, qualora essi debbano essere svolta all’estero, gli Uffici sono esonerati dal dover inviare il proprio personale ed acquisiranno pertanto la documentazione attestante l’esito favorevole delle prove.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott.ssa Speranzina DE MATTEO
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