Decreto Ministero dei Trasporti - 23/11/2020 - n. 522 - Sospensione prove pratiche patente in Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta
OGGETTO: Sospensione delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di guida.
Decreto n. 522 del 23 novembre 2020
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e, in particolare, gli articoli 121 e 122;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 4 novembre 2020;
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 4 novembre 2020, adottata ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, con la quale sono state individuate, ai sensi e per gli effetti del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 3" e le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 4";
VISTO l'articolo 1, comma 9, lett. s), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, che prevede, tra l'altro, che: "in presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al.fine di contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove";
VISTO il proprio decreto n. 507 dell'11 novembre 2020 con il quale, al fine di contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19 ed in coerenza con le misure di contenimento previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 per le Regioni collocate "uno scenario di tipo 4", ha disposto sospensione fino a 21 novembre 2020 delle prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi nel territorio delle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, indicate nell'allegato 2 della predetta ordinanza del Ministro della Salute 4 novembre 2020, nonché la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove;
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 19 novembre 2020 che, "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVJD-19", dispone che l'ordinanza del medesimo Ministro della salute 4 novembre 2020 relativa, tra l'altro, alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta "è rinnovata fino alla data del 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dagli articoli 2 e 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020".
RITENUTO quindi opportuno, in coerenza con le misure disposte dall'ordinanza del Ministro della Salute 19 novembre 2020 e per le finalità di cui al proprio decreto n. 507 dell'11 novembre 2020, confermare le misure da quest'ultimo introdotte fino alla medesima data del 3 dicembre 2020;
DECRETA
Art. 1
Sospensione delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di guida
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. s), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, sono sospese dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 3 dicembre 2020, le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi nel territorio delle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.
2. È disposta in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, per effetto della sospensione di cui al comma 1, la proroga fino al 13 gennaio 2021 del termine previsto dall'articolo 122, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 3 dicembre 2020.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche alle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di guida da espletarsi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 2
Aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
1. Il Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione aggiorna l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida in coerenza con le disposizioni del presente decreto. A tal fine, con provvedimento della predetta Direzione Generale possono anche essere disposte prescrizioni per l'utenza o istruzioni per il controllo su strada della validità delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di sua adozione e fino al 3 dicembre 2020.
IL MINISTRO
Paola De Micheli
Vedi anche: