Circolare - 30/03/2021 - Prot. n. 11044 - Corsi CQC e procedure d'esame: chiarimenti
OGGETTO: Circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2019, recante “Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, dellle relative procedure d'esami e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 20 settembre 2013.Istruzioni operative” - chiarimenti in merito alla documentazione da esibire a fine corso.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
Divisione 5
Circolare prot. n. 11044 del 30 marzo 2021
OGGETTO: Circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2019, recante “Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, dellle relative procedure d'esami e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 20 settembre 2013.Istruzioni operative” - chiarimenti in merito alla documentazione da esibire a fine corso.
Giungono alla scrivente Direzione, segnalazioni di UMC che – all’atto di presentazione della documentazione di fine corso di qualificazione iniziale (anche di integrazione) o di formazione periodica CQC -, chiedono al soggetto erogatore del corso stesso di produrre copia dei relativi registri delle presenze, delle comunicazioni effettuate per segnalare assenze o variazioni di calendario o indisponibilità dei docenti, o altro.
Tale prassi appare estremamente ed inutilmente onerosa nei confronti dei soggetti erogatori del corso, nonché difforme dal dettato e dalle finalità delle disposizioni di settore per le ragioni che di seguito si espongono.
L’art. 15, co. 1, del DM 20 settembre 2013 disciplina le “visite ispettive” che gli UMC, o gli organi di polizia su richiesta di questi, possono effettuare al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti nello stesso decreto; i commi successivi ne dispongono il procedimento e ne prevendono le eventuali sanzioni. Il comma 6, in particolare, specifica che “Fermo restando quanto previsto nel comma 1, gli uffici della motorizzazione possono effettuare anche ispezioni mirate alla verifica dell’effettiva presenza degli allievi alle lezioni, anche avvalendosi delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 10, comma 5, quarto periodo, quale applicabile anche ai sensi dell’art. 13, co. 8.”.
Il paragrafo 5 della circolare in oggetto, dettando istruzioni al riguardo, precisa che l’attività ispettiva è espletata presso le sedi, nelle ore e nei giorni comunicati nel calendario delle lezioni.
Analoghe disposizioni sono per le esercitazioni di guida o pratiche collettive.
Il successivo paragrafo 5.2 dispone infine che, in sede di ispezione, particolare attenzione deve essere prestata, tra l’altro, alla presenza e corretta tenuta dei registri di frequenza, dai quali – ai sensi del su riportato art. 15, co. 6 -, sarà possibile evincere, anche con riferimento ad eventuali lezioni svolte in giornate pregresse, che, ad esempio, non sia stata segnalata - con le comunicazioni ex art. 10, comma 5, quarto periodo, applicabile anche ai corsi di formazione periodica ai sensi dell’art. 13, co. 8 -, l’assenza di uno o più allievi dei quali non risulti la firma di presenza sui relativi registri.
Appare di tutta evidenza come i registri delle presenze e le comunicazioni suddette siano funzionali evidentemente alla rilevazione delle presenze (cfr art. 10 e 13 del DM 20 settembre 2013) ed alla verifica della regolarità della stessa in sede di visite ispettive (cfr art. 15 del medesimo DM) che, come precisato dalle disposizioni della circolare in oggetto, avviene presso le sedi, nelle ore e nei giorni comunicati nel calendario delle lezioni.
Per le ragioni su esposte, non può ritenersi legittimo richiedere all’ente erogatore del corso, che ne comunica la conclusione, di riprodurre la documentazione che è stato già inoltrata all’UMC dall’ente stesso, nei tempi e nei modi previsti dal citato DM, o che dall’UMC poteva/doveva essere verificato in sede di visite ispettive nei tempi opportuni.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alessandro CALCHETTI
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