Circolare - 15/09/2021 - Prot. n. 28649 - Trattamento dati personali
OGGETTO: Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 243 del 1° giugno 2021, recante “Disposizioni in materia di strumenti compensativi per candidati con diagnosi di DSA in sede di prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida di categoria A1, A2, A, B1 e B o di un certificato di abilitazione professionale di tipo carta di qualificazione del conducente”.
Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 258 del 21 giugno 2021, recante “Disposizioni integrative del DM 243 del 1° giugno 2021, in materia di strumenti compensativi per candidati con diagnosi di DSA in sede di prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida di categoria AM, C1, C1E, anche con codice unionale 97, C, CE, D1, D1E, D, DE”.
Trattamento dati personali - Istruzioni operative
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E
ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Circolare prot. n. 28649 del 15/09/2021
Oggetto: Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 243 del 1° giugno 2021, recante “Disposizioni in materia di strumenti compensativi per candidati con diagnosi di DSA in sede di prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida di categoria A1, A2, A, B1 e B o di un certificato di abilitazione professionale di tipo carta di qualificazione del conducente”.
Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 258 del 21 giugno 2021, recante “Disposizioni integrative del DM 243 del 1° giugno 2021, in materia di strumenti compensativi per candidati con diagnosi di DSA in sede di prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida di categoria AM, C1, C1E, anche con codice unionale 97, C, CE, D1, D1E, D, DE”.
Trattamento dati personali - Istruzioni operative
Sono in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i provvedimenti in oggetto.
Il predetti decreti rispondono alle necessità dei candidati al conseguimento delle patenti di guida e della carta di qualificazione del conducente (di seguito CQC) titolari di certificazione DSA, di poter accedere all’esame di teoria con modalità coerenti con i diritti agli stessi accordati dalla legge n. 170 del 2010 recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”.
In particolare, ai fini di quello che qui rileva, la predetta legge:
- all’articolo 1 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati “DSA”;
- all’articolo 3 detta disposizioni in materia di diagnosi di DSA;
- all’articolo 5 detta disposizioni in materia di misure educative e didattiche di supporto individuando, in tale ambito, strumenti compensativi.
In tal senso, i decreti in commento accordano, a titolo di strumento compensativo, una maggiorazione del tempo a disposizione dei candidati titolari di certificazione DSA per l’espletamento delle prove di controllo delle cognizioni teoriche per il conseguimento delle patenti di guida e per l’esame per il conseguimento o l’integrazione di una CQC.
Tanto premesso, si rappresenta quanto segue.
Con riferimento ai soggetti che possono rilasciare la certificazione DSA ed alle modalità di formalizzazione, la disciplina posta nei decreti in esame è frutto del combinato disposto dell’articolo 3 della più volte citata legge n. 170 del 2010 e delle disposizioni di cui all’Accordo in data 25 luglio 2012 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)”, di seguito “Accordo”.
Per mera completezza d’informazione, si fa presente che il relativo articolato è stato sottoposto alle valutazioni dell’Associazione Italiana Dislessia – AID -, che lo ha ritenuto corretto ed esaustivo.
Pertanto, la diagnosi di DSA può essere effettata:
- nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente (art. 3 L. 170 del 2010);
- da ulteriori strutture o soggetti privati accreditati dalle Regioni (art. 1, co. 3, dell’Accordo). In tal caso, la certificazione deve essere firmata almeno da uno psicologo, o da un medico, componente dell’equipe medica multidisciplinare di cui devono disporre le predette strutture o soggetti, giusta previsione dell’art. 2, comma 1, dell’Accordo;
- da soggetti privati non accreditati, ma “autorizzati” o “riconosciuti” dalla Regione (art. 1, co. 4, Accordo): in tal caso in allegato alla certificazione DSA occorre produrre copia del provvedimento di autorizzazione o di riconoscimento da parte della Regione oppure un documento di convalida della certificazione rilasciato dal servizio pubblico.
Per poter fruire della maggiorazione del tempo:
- in sede di esami di teoria per il conseguimento di una patente di guida di qualunque categoria, occorre che il candidato titolare di diagnosi di DSA (per qualunque tipologia di disturbo dell’apprendimento) esibisca la relativa certificazione al medico, monocratico o collegiale, di cui all’articolo 119 CdS: quindi in fase di visita medica per l’accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida;
- in sede di esami per il conseguimento di una CQC, occorre che il candidato titolare di diagnosi di DSA (per qualunque tipologia di disturbo dell’apprendimento) esibisca la relativa certificazione al soggetto che procede alla relativa prenotazione (UMC o autoscuola).
Trattamento dei dati personali
Si richiama l’attenzione degli UMC, dei medici e delle CML di cui all’articolo 119 del codice della strada, nonché delle autoscuole sulla necessità che al candidato sia esibita apposita informativa sul trattamento dei dati personali per il conseguimento della patente di guida o della CQC e che sia acquisita l’autorizzazione al loro trattamento nel caso in cui sia esibita certificazione DSA.
Per tali finalità, gli UMC in indirizzo procederanno utilizzando l’allegata nota informativa che dovrà essere rilasciata in copia al candidato. Tale nota reca in calce la predetta autorizzazione al trattamento dei dati che, solo nel caso in cui sia presentata certificazione DSA, dovrà essere acquisita dall’UMC con firma del candidato apposta in calce.
I medici e le CML di cui all’articolo 119 del codice della strada, nonché le autoscuole provvederanno a rendere propria nota informativa, nella quale sarà dato debito conto – tra l’altro - del trasferimento dei dati acquisiti al CED della DGMOT per le finalità connesse al conseguimento di una patente di guida o di una CQC.
Inoltre le autoscuole, all’atto della acquisizione della firma del candidato sul modello TT2112 o, se del caso, TT746C (CQC card), esibiranno altresì la nota informativa resa dalla DGMOT ed allegata alla presente circolare e, ricorrendone il caso, acquisiranno l’autorizzazione al trattamento del dato in calce alla predetta nota. Tale autorizzazione deve essere presentata all’UMC unitamente ai predetti modelli.
A seguito della presentazione della certificazione DSA:
- i medici dell’articolo 119 CdS, nel caso di candidati al conseguimento di una patente di guida, prima di concludere le operazioni per l’emissione del certificato medico dematerializzato;
- l’UMC o l’autoscuola, nel caso di candidati al conseguimento o integrazione di una CQC, prima di concludere la procedura di inserimento della domanda di esame,
contrassegnano, nell’applicativo messo a disposizione dal CED di questa Direzione Generale l’apposito campo che indica la presenza della certificazione DSA in parola e, quindi, la necessità di accordare al predetto candidato, in sede di esame, la misura compensativa della maggiorazione del tempo a disposizione.
In ogni caso, la ricevuta di prenotazione dell’esame indica la durata complessiva dello stesso.
Acquisita l’informazione della presenza di una certificazione DSA, i sistemi informatizzati del CED di questa Direzione Generale provvedono ad organizzare, automaticamente, in favore dei candidati che ne siano titolari, sedute d’esame con le seguenti maggiorazioni di tempo:
Abilitazione da conseguire | Attuale tempo standard | Tempo incrementale concesso ai titolari di certificazione DSA |
Patente AM | 25 minuti | +10 minuti |
Patente A1 | 30 minuti | +10 minuti |
Patente A2 | 30 minuti | +10 minuti |
Patente A | 30 minuti | +10 minuti |
Patente B1 | 30 minuti | +10 minuti |
Patente B | 30 minuti | +10 minuti |
Patente C1 anche con cod. 97 | 20 minuti | +10 minuti |
Patente C1E anche con cod. 97 | 20 minuti | +10 minuti |
Patente D1 | 20 minuti | +10 minuti |
Patente D1E | 20 minuti | +10 minuti |
Patente C o CE (candidato già titolare di C1) |
20 minuti | +10 minuti |
Patente D o DE (candidato già titolare di D1) |
20 minuti | +10 minuti |
Patente C o CE o D o DE (accesso diretto) |
40 minuti | +10 minuti |
CQC (*) (esame relativo a parte comune + parte specialistica) |
90 minuti | +20 minuti |
CQC (*) (esame relativo solo alla parte comune) |
50 minuti | +10 minuti |
CQC (*) (esame relativo solo alla parte specialistica) |
40 minuti | +10 minuti |
I candidati con certificazione DSA hanno diritto al supporto del file audio per la lettura dei quiz, senza necessità di ulteriori formalità.
(*) Con riferimento all’esame per il conseguimento o l’integrazione di una CQC deve tuttavia rappresentarsi che, come è noto, è tuttora in fase di realizzazione lo speakeraggio dei relativi quiz.
In considerazione di tale circostanza, ed al fine di accordare ai candidati al conseguimento o all’integrazione di una CQC titolari di certificazione DSA strumento compensativo analogo al file audio, a titolo di disciplina transitoria, e fino al rilascio in esercizio di tali file, è previsto che i candidati svolgano l’esame in forma orale.
L’esame orale è autorizzato dal direttore/responsabile dell’UMC/Sezione a cui il candidato rivolge richiesta ed espletato da un funzionario nominato dal medesimo direttore/responsabile, usando una scheda di quiz come traccia.
Le disposizioni di cui ai decreti in oggetto entreranno in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: pertanto a decorrere da tale data saranno attive le procedure informatiche fin qui descritte, preordinate ad accordare gli strumenti compensativi in sede di esame.
Poiché le stesse prevedono la presentazione della certificazione DSA in una fase che precede la presentazione della domanda di conseguimento del titolo abilitativo (in sede di visita medica, per il conseguimento di una patente di guida, o in sede di prenotazione della domanda, per il conseguimento di una CQC), le procedure in parola saranno applicabili alle nuove domande di conseguimento di una patente di guida o di una CQC, presentate da candidati titolari di certificazione DSA a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti in oggetto.
Ciò nondimeno questa Direzione Generale ha ritenuto opportuno implementare le procedure informatiche con apposite funzionalità che, a fronte di un onere giuridico, possano consentire anche ai candidati che hanno già presentato domanda per il conseguimento di un titolo abilitativo alla guida di ottenere gli strumenti compensativi su indicati in sede di esame.
Pertanto, al fine di consentire anche a candidati titolari di certificazione DSA, che già hanno presentato la domanda per il conseguimento di una patente di guida o di una carta di qualificazione del conducente prima dell’entrata in vigore dei decreti in parola, di fruire degli strumenti compensativi ivi previsti, in un’ottica di massima collaborazione amministrativa e nei limiti del diritto vigente si dispone quanto segue.
Il candidato che già ha acquisito certificazione medica di idoneità psico-fisica alla guida, e quindi ha già presentato la relativa domanda di conseguimento di una patente o di una CQC, può:
- recarsi presso l’UMC presso il quale è stata inoltrata la domanda di conseguimento e presentare domanda su carta semplice (non in bollo), recante in allegato la certificazione DSA, intesa a richiedere la modifica della predetta domanda;
- l’UMC provvede a tale modifica valorizzando nell’applicativo l’apposito flag “Tempo Esteso per esame”.
Successivamente:
- se il candidato è già prenotato per l’esame, l’UMC può ristampare la ricevuta di prenotazione all’esame di conseguimento della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente, che recherà indicazione della durata complessiva dello stesso come da precedente tabella;
- se il candidato non è ancora prenotato per l’esame, la ricevuta che recherà indicazione della durata complessiva dello stesso come da precedente tabella, sarà stampata a seguito della prenotazione.
Si evidenzia infine che:
- il predetto procedimento non modifica in alcun modo i termini entro i quali deve essere sostenuta la prova di teoria;
- se la sessione di esame è stata trasmessa al Sistema Dipartimentale per lo Svolgimento degli Esami la modifica del flag non è permessa.
Con apposito file avviso del CED saranno fornite le istruzioni operative di dettaglio.
Le istruzioni di cui alla presente circolare valgono a sopprimere ogni eventuale altra istruzione precedentemente impartita in materia di candidati con certificazione DSA.
Le istruzioni di cui alla presente circolare valgono anche per il caso di esami di revisione.
Le istruzioni relative al trattamento dei dati personali devono essere osservate anche per il caso di istanza di rinnovo della validità di un titolo abilitativo alla guida: anche in tal caso, quindi si dispone che sia sempre esibita al richiedente la nota informativa allegata alla presente circolare.
È evidente che, non ricorrendo il caso di cui ai decreti recanti misure compensative in sede di esame di teoria, non dovrà essere acquisita l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Ing. Pasquale D’Anzi
Allegato alla Circolare prot. n. 28649 del 15/09/2021
NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
per il rilascio o il rinnovo di validità di una patente di guida o di una carta di qualificazione del conducente.
Vedi anche: