Circolare - 11/01/2022 - Prot. n. 519 - Green pass “base” o “rafforzato”
OGGETTO: Attività consentite con green pass “base” o “rafforzato”.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: Attività consentite con green pass “base” o “rafforzato”.
Come è noto, con i provvedimenti DL 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” e DL 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, sono state apportate, tra l’altro, modifiche all’articolo 9-bis del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, intese a disciplinare quanto in oggetto.
Ai fini di ciò che qui rileva, si segnala quanto segue.
1) Corsi di formazione privati se svolti in presenza
L’art. 9-bis, comma 1, lettera i-bis) DL 52 del 2021, e succ. mod. ed int., prescrive l’obbligo di possedere almeno il green pass “base” (che è rilasciato a seguito di “effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2” – cfr. art. 9, co. 2, lett. c) DL 52 del 2021 e succ. mod. ed int.) per l’accesso, in zona bianca, alle attività relative a corsi di formazione privati se svolti in presenza.
Nei soli limiti di quanto di competenza della scrivente Direzione, si segnala che rientra in tale campo di applicazione la frequenza dei corsi CQC (qualificazione iniziale e formazione periodica), dei corsi per il recupero dei punti sulla patente o sui certificati di abilitazione professionale di tipo KA, KB e CQC e dei corsi per il conseguimento o l’aggiornamento del CFP ADR.
Come evidenziato dalla tabella di sintesi predisposta dal Governo (raggiungibile dal link Covid-19, domande frequenti e tabella delle attività consentite | www.governo.it e periodicamente aggiornata), alla data odierna il green pass “base” è sufficiente per l’accesso ai citati corsi anche in zona gialla, mentre in zona arancione è richiesto il green pass “rafforzato” (rilasciato a seguito di vaccinazione e/o guarigione, secondo quanto disposto dall’art. 9, co. 2, lettere a), b) e c-bis), DL 52 del 2021 e succ. mod. e int.).
Tali disposizioni sono in vigore dal 25 dicembre 2021.
2) Accesso a pubblici uffici
L’art. 9-bis, comma 1-bis, lett. b), del più volte citato DL 52 del 2021, e succ mod ed int. dispone che fino al 31 marzo 2022, nell’ambito del territorio nazionale è consentito l’accesso a servizi ed attività, tra l’altro, dei pubblici uffici ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 (quindi almeno “base”).
Nei soli limiti di quanto di competenza della scrivente Direzione, si segnala che rientra in tale campo di applicazione l’accesso degli utenti agli Uffici e alle funzioni di codeste DGT, degli UMC/CPA e delle relative Sezioni, per qualunque attività, ivi compresa quella relativa agli esami per il conseguimento delle patenti di guida o di altri titoli abilitativi, sia teorici che pratici (questi ultimi svolti tanto presso le sedi degli Uffici, quanto presso sedi esterne disciplinate dalla organizzazione degli Uffici stessi per l’esercizio della funzione).
Ai sensi del comma 1-ter del citato articolo 9-bis, la predetta disposizione si applica a decorrere dal 1° febbraio 2022 (o eventualmente dalla diversa data che potrà essere stabilita dal dPCM che dovrà definire eventuali servizi esclusi dal campo di applicazione dell’obbligo in parola, perché necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona).
Anche in tal caso si rinvia alla tabella di sintesi predisposta dal Governo (raggiungibile dal link Covid-19, domande frequenti e tabella delle attività consentite | www.governo.it e periodicamente aggiornata), dalla quale si ha conferma che il green pass “base” è sufficiente per l’accesso ai pubblici uffici sia in zona bianca che in zona gialla e arancione.
Si rammenta infine che:
- non sono tenuti all’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 i soggetti di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale (cfr. articolo 9-bis, comma 3, DL 52 del 2021) sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (si veda da ultimo, alla data odierna, circolare Min. salute 0059069-23/12/2021-DGPRE-DGPRE-P);
- competono ai titolari o gestori dei servizi ed attività (tra cui l’erogazione dei corsi sub paragrafo n. 1 - cfr. art. 9-bis, comma 4, DL 52 del 2021 e succ. mod. ed int.) ed ai responsabili dei pubblici Uffici (cfr. art. 9-bis, comma 1-ter, DL 52 del 2021 e succ. mod. ed int.) le verifiche intese ad accertare che le predette prescrizioni siano osservate.
Si invitano codesti Uffici a voler monitorare in via continuativa ogni eventuale modifica/aggiornamento/integrazione alle predette disposizioni, anche attraverso gli aggiornamenti alla citata tabella di sintesi pubblicata a cura del Governo; tanto al fine di adeguare tempestivamente i tempi e i modi dell’azione di controllo esercitata.
Ing. Pasquale D’Anzi
Vedi anche: