Circolare - 31/03/2022 - Prot. n. 10583 - Istruzioni per esami teoria
OGGETTO: DL 24 marzo 2022 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Attività consentite con green pass “base” o “rafforzato” e uso dei DPI. Nuove istruzioni per gli esami di teoria per il conseguimento delle abilitazioni alla guida.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Prot. n. 10583 del 31 marzo 2022
OGGETTO: DL 24 marzo 2022 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Attività consentite con green pass “base” o “rafforzato” e uso dei DPI. Nuove istruzioni per gli esami di teoria per il conseguimento delle abilitazioni alla guida.
Come è noto, con circolare prot.n. 519 dell’11 gennaio u.s. si è data informazione delle modifiche apportate all’articolo 9-bis del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (di seguito “DL n. 52 del 2021”), intese a disciplinare Attività consentite con green pass “base” o “rafforzato”.
È altresì noto che nella GU n. 70 del 24 marzo 2022 è stato pubblicato il DL 24 marzo 22, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”: si rende quindi necessario aggiornare le istruzioni già impartite sul punto alla luce delle nuove disposizioni.
Ai fini di quel che qui rileva, gli articoli 6, co. 2, e 7, co. 1, del citato DL n. 24 del 2022 hanno modificato a decorrere dal 1 aprile 2022 il tenore degli articoli 9-bis e 9-bis.1 del citato DL n. 52 del 2021, rispettivamente in materia di “impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base” e di “impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato”: disposizioni che sono applicabili fino al 30 aprile 2022 e che prevedono tassativamente i casi in cui può essere richiesto il possesso dell’uno o dell’altro.
Nulla è innovato quanto alle esenzioni dall’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 rispetto a quanto già illustrato con la circolare prot. n. 519 dell’11 gennaio 2022.
Inoltre l’articolo 6 del citato DL n. 24 del 2022 ha introdotto l’articolo 10 quater al DL n. 52 del 2021, in materia di “dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. Tale articolo 10-quater, dopo aver indicato nel comma 1 i casi tassativi in cui è richiesta una mascherina FFP2, dispone, nel comma 2, che “Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie”, che, residualmente rispetto al comma 1, possono essere anche mascherine chirurgiche.
Si raccomanda agli Uffici in indirizzo di voler prendere visione delle disposizioni su menzionate e monitorare la tabella di sintesi predisposta dal Governo (raggiungibile dal link Covid-19, domande frequenti e tabella delle attività consentite | www.governo.it e periodicamente aggiornata).
Tutto ciò premesso, ed in coerenza con un ordinato ripristino delle attività coerente con il graduale superamento dello stato di emergenza da COVID-19, con riferimento agli esami di teoria per il conseguimento delle abilitazioni alla guida, si dispone che, a far data dal 2 maggio p.v., il coefficiente di riempimento delle aule esami, per ciascun turno, sia non inferiore a 2,5 mq/ (n. candidati + 1 esaminatore) e cioè tale da garantire comunque un utile distanziamento fra gli occupanti. Ove siano stati istallati schermi parafiato in plexiglass su tre lati delle postazioni d’esame, il predetto rapporto potrà essere ridotto a 2mq/occupante.
Ing. Pasquale D’Anzi
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