Circolare Ministero dell'Interno - 04/02/2021 - Prot. n.3834 - Pacchetto mobilità
OGGETTO: Pacchetto mobilità. Modifiche alle norme relative al trasporto su strada di merci e passeggeri la cui entrata in vigore è il 2 febbraio 2022.
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
OGGETTO: Pacchetto mobilità. Modifiche alle norme relative al trasporto su strada di merci e passeggeri la cui entrata in vigore è il 2 febbraio 2022.
Il Pacchetto mobilità del 31 luglio 2020 ha introdotto nuove regole nel settore dell'autotrasporto con lo scopo di garantire un equilibrio tra migliori condizioni di lavoro per i conducenti e la libertà di fornire servizi transfrontalieri per i trasportatori, tutelando, al contempo, la sicurezza stradale.
Alcune norme sono entrate in vigore il 20 agosto 2020(1), altre sono state differite nel tempo. Tra queste ultime si segnalano le seguenti che si applicano dal 2 febbraio 2022:
- la modifica dell'art. 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 165/2014 che introduce l'obbligo per il conducente di un veicolo dotato di tachigrafo digitale di indicare il simbolo del Paese in cui fa ingresso dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro, nonché nel porto o stazione ferroviaria di arrivo quando l'attraversamento della frontiera avviene a bordo di una nave traghetto o un convoglio ferroviario;
- le misure legislative, regolamentari e amministrative previste dalla direttiva (UE)2020/1057, in materia di distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e di cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI).
Ciò premesso, nelle schede allegate, si forniscono le prime indicazioni utili per l'esecuzione dei controlli su strada.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.
IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto
(1) Illustrate con la circolare n. 300/A/2353/21/111/2/2 del 16.03.2021.
SCHEDA ILLUSTRATIVA ALL.1
INSERIMENTO DEL SIMBOLO DEL PAESE IN CUI SI FA INGRESSO DOPO L'ATTRAVERSAMENTO DELLA FRONTIERA.
Con la modifica del paragrafo 7 dell'art. 34 del regolamento (UE) 165/2014(1) è stato introdotto, con decorrenza dal 2 febbraio 2022, l'obbligo per il conducente di un veicolo dotato di tachigrafo digitale di inserire il simbolo del Paese in cui fa ingresso dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro anche quando l'attraversamento avvenga a bordo di una nave traghetto o di un convoglio ferroviario.
Analogo obbligo era già in vigore dal 20 agosto 2020 per il conducente di un veicolo munito di tachigrafo analogico, a seguito dell'introduzione della lett. f) del paragrafo 6 del medesimo articolo 34(2).
Le informazioni sull' attraversamento(3) devono essere inserite dal conducente all'inizio della sua prima sosta all'interno dello Stato membro dove ha fatto ingresso, nel punto di sosta più vicino possibile allafrontiera o dopo di essa. Se l'attraversamento avviene a bordo di nave traghetto o di convoglio ferroviario, l'inserimento avviene nel porto o nella stazione di arrivo.
Una prima regola, che si evince indirettamente dalla norma, prevede che l'inserimento venga effettuato a veicolo fermo, per ragioni di sicurezza.
Quanto al luogo dove adempiere all'obbligo di inserimento, se lo stesso risulta fissato nel momento in cui il veicolo si trova all'interno del sedime portuale o della stazione ferroviaria del Paese di arrivo, in caso di attraversamento di frontiere terrestri è rimesso alla discrezionalità del conducente.
Sul punto la norma enuncia due regole:
- individua quando effettuare l'inserimento, ovvero dopo aver attraversato la frontiera, all'inizio della sua prima sosta;
- offre al conducente un'alternativa sul dove effettuare la sosta utile per l'inserimento, ovvero il punto di sosta più vicino alla frontiera o dopo di essa.
Pertanto:
- l'inserimento non può essere effettuato prima dell'attraversamento della frontiera;
- la sosta (i.e. lo stazionamento del veicolo) durante il quale adempiere all'obbligo di inserimento deve essere effettuata subito dopo la frontiera, in qualsiasi luogo idoneo alla fermata in sicurezza del veicolo o, in alternativa, nel punto di sosta più vicino alla stessa frontiera pur sempre ubicato sul territorio del Paese in cui si è fatto ingresso.
Detto punto di sosta, che potrà coincidere o meno con il luogo dove il conducente fruirà dell'interruzione o del riposo giornaliero o settimanale(4), potrà essere un'area di servizio, un'area di parcheggio o una qualsiasi altra area, diversa da quella per la sosta in emergenza dei veicoli, in cui il veicolo può sostare in sicurezza.
L'omesso inserimento del simbolo del Paese in cui si fa ingresso è soggetto alla sanzione dell'art. 19 della legge n. 727/1978, essendo quest'ultima una norma che si applica in via residuale per tutte le violazioni del regolamento (UE) 165/2014 che non hanno una specifica sanzione. La stessa sanzione si ritiene applicabile anche nell'ipotesi in cui la registrazione sia stata effettuata tardivamente, cioè fuori dal porto di sbarco, dalla stazione ferroviaria di arrivo, ovvero in punti di sosta lontani dalla frontiera. In tale ultimo caso, per accertare la tardività dell'inserimento occorre verificare che il conducente pur in presenza di idonei punti di sosta vicini alla frontiera, che siano in concreto fruibili, abbia ritenuto di non fermarsi e di effettuare la registrazione in un secondo momento.
(1) Apportata dal regolamento (UE) n. 1054/2020.
(2) Del quale si è dato atto nella circolare sopra citata del 16 marzo 2021.
(3) Che, quando il veicolo sarà dotato di tachigrafo intelligente di seconda generazione, verranno automaticamente registrate da quest'ultimo, in conformità alle disposizioni dell'art. 8 del regolamento (UE) 165/2014.
(4) E in tal caso, l'inserimento deve essere effettuato all'inizio dell'interruzione o del riposo, come prescritto dalla norma.
SCHEDA ILLUSTRATIVA ALL.2
APPLICAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALLA DIRETTIVA (UE) 2020/1057.
La direttiva (UE) 2020/1057 integra la direttiva 96/71/CE in materia di distacco e introduce norme specifiche per i lavoratori del settore del trasporto su strada che, prestando attività per imprese stabilite in uno Stato membro, vengono distaccati nel territorio di un altro Stato membro, nell'ambito di un contratto concluso tra l'impresa presso la quale sono impiegati e il destinatario della prestazione di servizi che opera in tale Stato membro.
L'intervento normativo è finalizzato a risolvere le criticità che si erano presentate a seguito dell'applicazione delle disposizioni generali sul distacco al settore del trasporto su strada che è caratterizzato da elevata mobilità, oltre che per colmare le disparità di trattamento e l'incertezza giuridica tra i trasportatori generate dalla mancanza di coordinamento delle misure adottate da ciascun ordinamento nazionale.
A tal fine, la direttiva introduce una serie di obblighi a carico dell'impresa e del conducente, circoscrivendone l'ambito di applicazione alle sole operazioni di trasporto internazionale di merci e persone diverse da quelle bilaterali. Secondo il legislatore europeo, infatti, il conducente che effettua operazioni di trasporto internazionale non bilaterale o di cabotaggio instaura un certo legame con il territorio dello Stato membro ospitante in quanto, nel primo caso, i servizi prestati sono legati a quest'ultimo anziché al Paese di stabilimento e, nel secondo caso, l'intera operazione di trasporto ha luogo nello Stato membro ospitante e il servizio è strettamente legato a questo territorio.
Trattandosi di una direttiva, affinché le disposizioni ivi contenute acquistino efficacia nel territorio dello Stato devono essere recepite con provvedimento legislativo nazionale. Nelle more del recepimento della direttiva, per le ipotesi di distacco dei conducenti che hanno luogo sul territorio italiano continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 136/2016 per le quali si fa rinvio a quanto contenuto nelle circolari di questa Direzione del 2018(1).
Tuttavia, la stessa direttiva dispone che gli Stati membri applicano le misure in essa previste a decorrere dal 2 febbraio 2022. Pertanto, da tale data, al fine di uniformare l'applicazione di determinate misure su tutto il territorio dell'Unione ed evitare disparità di trattamento tra imprese che operano in diversi Paesi, ciascuno Stato membro deve consentire ai vettori che operano sul proprio territorio di fruire degli strumenti previsti dal diritto europeo.
A tal fine, in sede di controllo su strada devono essere considerate valide ed efficaci, oltre alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 136/2016, anche quelle effettuate ai sensi dell'art. 1, paragrafo 11, della direttiva (UE)2020/1057(2), attraverso l'interfaccia pubblica connessa ad IMI(3).
Di conseguenza, anche il conducente che, in occasione del controllo su strada durante il quale si accerti una situazione di distacco, esibisca copia di una comunicazione effettuata tramite l'interfaccia pubblica contenente le informazioni indicate dall'art. 1, paragrafo 11, lett. a), deve essere considerato in regola.
In tale ipotesi(4), si ritiene non trovino applicazione gli ulteriori obblighi documentali indicati dall'art. 10, comma 1-quater, del d.lgs. 136/2016(5). Pertanto, la sanzione prevista dall'art. 12, comma 1-bis, del d.lgs. 136/2016(6) troverà applicazione solo nel caso in cui il conducente non esibisca alcun documento che attesti l'avvenuta comunicazione di distacco in una delle modalità sopra indicate.
(1) Circolari n. 300/A/5507/18/108/13/1 del 10.07.2018 e n. 300/A/5797/18/108/13/1 del 25.07.2018.
(2) L'art. 1, paragrafo 11, della direttiva, dispone che il trasportatore stabilito in uno Stato membro, che effettua operazioni di trasporto che danno origine ad una situazione di distacco in un altro Stato membro:
• trasmetta una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti di quest'ultimo utilizzando un formulario tipo multilingue dell'interfaccia pubblica connessa al sistema di infonnazione del mercato interno («IMI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012;
• si assicuri che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico una copia della comunicazione, la prova delle operazioni di trasporto che si svolgono nello Stato membro ospitante e le registrazioni del tachigrafo. Tale documentazione deve essere esibita dal conducente su richiesta degli organi di controllo su strada.
(3) Al fine di uniformare l'applicazione delle nonne della direttiva, la Commissione ha invitato gli Stati membri a registrare le autorità competenti sul sistema di informazione del mercato interno IMI e, contestualmente, ha fornito alle imprese di trasporto stabilite in uno Stato membro le istruzioni per registrarsi sull'interfaccia pubblica connessa ad IMI. Le funzionalità dell'interfaccia sono specificate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 del 9 dicembre 2021.
(4) Cioè quando, nel rispetto delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/1057, la comunicazione di distacco venga effettuata sull'interfaccia pubblica connessa a IMI.
(5) Si tratta del contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli I e 2 del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 152 e dei prospetti di paga del conducente, tradotti in lingua italiana.
(6) Prevista per l'ipotesi di circolazione senza la comunicazione preventiva di distacco.
Vedi anche: