Legge - 13/11/1978 - n. 727 - Controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada
OGGETTO: Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada.
LEGGE 13 novembre 1978, n. 727
(G.U. n. 328 del 23.11.1978)
Ultimo aggiornamento: Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285
Attuazione del Regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Titolo I
OMOLOGAZIONE DEL MODELLO, MONTAGGIO E CONTROLLO
Art. 1.
Le omologazioni CEE di modello dell'apparecchio di controllo e del foglio di registrazione nel settore dei trasporti su strada di cui al regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, sono concesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, secondo le modalità di cui all'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modifiche, previo accertamento, da parte dell'Ufficio centrale metrico, della loro conformità alle disposizioni dei predetti regolamenti CEE.
Art. 2.
All'atto della presentazione della domanda di omologazione CEE di modello dell'apparecchio o del foglio di registrazione di cui al precedente articolo 1 deve essere corrisposto lo stesso diritto fisso previsto dal primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, e successive modificazioni.
La scheda di omologazione CEE del modello può essere rilasciata solo dopo il pagamento della somma prevista dal secondo comma del precitato articolo 5.
L'interessato deve inoltre rimborsare le spese occorrenti per la riproduzione a stampa del provvedimento ai fini della sua diffusione presso gli uffici provinciali metrici ed altri uffici interessati, nonché presso gli uffici ed enti degli Stati membri della CEE e della commissione CEE interessati alla sua applicazione.
Art. 3.
L'autorizzazione per le operazioni di montaggio e di riparazione degli apparecchi di controllo di cui al precedente articolo 1, denominati cronotachigrafi CEE, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è concessa dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi alle officine e ai montatori richiedenti, secondo le modalità e alle condizioni determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 4.
La verificazione del cronotachigrafo CEE dopo la installazione su un veicolo o dopo la riparazione, prevista dal capitolo VI, lettera a), dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, viene effettuata dalle officine e dai montatori abilitati a tale operazione. L'abilitazione alla predetta verificazione, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è concessa dall'Ufficio centrale metrico E del saggio dei metalli preziosi alle officine e ai montatori richiedenti, già autorizzati alle operazioni di cui al precedente articolo 3, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 5.
I controlli periodici di cui alla lettera b), capitolo VI dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuati alle date e secondo le modalità da stabilire mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Detti controlli sono eseguiti dalle officine e dai montatori abilitati alla verificazione di cui al precedente articolo 4, ai quali l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi abbia concesso l'abilitazione anche per i controlli medesimi.
Art. 6.
Le tariffe da applicare dalle officine o dai montatori per le operazioni di verificazione o controllo dei cronotachigrafi CEE, previste dalla presente legge, sono fissate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti le associazioni più rappresentative delle categorie interessate e il comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori.
Art. 7.
Agli organi di polizia indicati nell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393, è affidato il compito di vigilare sull'applicazione della presente legge e dei relativi regolamenti, fatta eccezione per gli accertamenti di cui al successivo articolo 8, lettere b) e c).
I fogli di registrazione che il datore di lavoro è tenuto a conservare ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, sono altresì soggetti al controllo dell'ispettorato del lavoro.
Art. 8.
Agli uffici metrici centrale e provinciali è affidate il compito di accertare:
a) la conformità dei cronotachigrafi CEE e dei fogli di registrazione utilizzati per gli stessi cronotachigrafi ai relativi modelli omologati;
b) la rispondenza delle apparecchiature metrologiche delle officine e dei montatori autorizzati o abilitati, di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, alle disposizioni regolamentari ed a quelle particolari fissate nel provvedimento di autorizzazione o di abilitazione;
c) la regolarità delle operazioni metrologiche effettuate dalle officine e dai montatori, di cui alla precedente lettera b), in sede di montaggio, riparazione, verificazione e controllo dei cronotachigrafi CEE.
Agli stessi uffici sono inoltre affidati gli ulteriori compiti previsti nei regolamenti che saranno emanati in esecuzione della presente legge.
Titolo
II DEI DIRITTI ERARIALI E DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
Art. 9.
L'autorizzazione di cui al precedente articolo 3 è subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Al titolo VII della tariffa allegata al precitato decreto del Presidente della Repubblica è aggiunto, dopo il n. 89-bis, il seguente n. 89-ter:
Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare della tassa | Modo di pagamento |
Autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e di riparazione cronotachigrafi CEE | 20.000 | ordinario |
Tassa annuale | 10.000 | ordinario |
Art. 10.
Per la verificazione di ogni cronotachigrafo CEE dopo il primo montaggio sugli autoveicoli e dopo ogni riparazione è dovuto all'erario un diritto di euro 0,516.
I relativi proventi affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 11.
Le modalità di pagamento dei diritti erariali previsti dalla presente legge saranno indicate da apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dello artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.
Titolo III
SANZIONI
Art. 12.
Chiunque mette in vendita cronotachigrafi CEE o fogli di registrazione da utilizzare nei medesimi cronotachigrafi non conformi ai modelli omologati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 130 a euro 259.
Art. 13.
Chiunque effettua montaggi o riparazioni di cronotachigrafi CEE senza la prevista autorizzazione ovvero, se autorizzato, senza l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, e delle prescrizioni stabilite, ai sensi del precedente articolo 3, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 a euro 61,00.
Art. 14.
Chiunque effettua le verificazioni o i controlli di cui ai precedenti articoli 4 e 5 senza abilitazione ovvero, se abilitato, non si attiene alle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, o alle prescrizioni stabilite, ai sensi dei predetti articoli 4 e 5, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 130 a euro 259.
Art. 15.
(Abrogato dal D.Lgs. 30/041992, n. 285)
Art. 16.
(Abrogato dal D.Lgs. 30/041992, n. 285)
Art. 17.
Il datore di lavoro che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è soggetto per ogni veicolo cui la violazione si riferisce alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 102 a euro 207.
Art. 18.
Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio di un veicolo, per il quale ai sensi del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è imposto l'obbligo del cronotachigrafo CEE, che non osservano le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento precitato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 a euro 61,00.
Art. 19.
Chiunque contravvenga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti d'attuazione per le quali non sia prevista una specifica sanzione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 a euro 61,00.
Art. 20.
(Abrogato dal D.Lgs. 30/041992, n. 285)
Art. 21.
Nel caso di ripetute inadempienze alle norme di cui alla presente legge e a quelle del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, il montatore o l'officina, titolari dell'autorizzazione o dell'abilitazione di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, o l'impresa che effettua il trasporto di viaggiatori o di cose con veicolo per il quale è obbligatoria l'applicazione del cronotachigrafo, incorrono nella sospensione per un periodo da uno a tre mesi dell'autorizzazione e dell'abilitazione predette o del provvedimento di abilitazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida, rivolta agli stessi dall'autorità che ha rilasciato il provvedimento di abilitazione, a conformarsi alle norme della presente legge ed a quelle dei predetti regolamenti CEE, non vi abbiano provveduto entro un congruo termine.
Nei confronti del montatore, dell'officina o dell'impresa di trasporto di cui al comma precedente, che, malgrado il provvedimento adottato a loro carico incorrano, in ulteriori ripetute infrazioni, può essere disposta la revoca del provvedimento di abilitazione di cui al precedente comma.
La sospensione, o la revoca, di cui ai commi precedenti, concernenti l'autorizzazione o l'abilitazione concesse ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, sono disposte dall'Ufficio centrale metrico e del saggio di metalli preziosi; gli stessi provvedimenti sanzionatori, per quanto attiene al provvedimento di abilitazione al trasporto, sono disposti dalla medesima autorità che lo ha rilasciato.
Contro i provvedimenti di sospensione e revoca adottati ai sensi del comma precedente dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Contro i provvedimenti di sospensione e revoca adottati dai competenti uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi del predetto comma il ricorso è presentato al Ministro dei trasporti. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi.
Art. 22.
Nei casi di trasporto di viaggiatori in cui un provvedimento di abilitazione legato al singolo veicolo non è previsto, ovvero di trasporto di cose in cui il provvedimento di abilitazione è rilasciato per una pluralità di veicoli, il documento soggetto a sospensione e revoca da parte degli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo, è la carta di circolazione del veicolo.
Art. 23.
I proventi delle sanzioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 vanno imputati al capitolo 2301, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 24.
Le sanzioni previste dai precedenti articoli 15, 16 e 17 saranno applicate a partire da sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 25.
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri competenti per materia, saranno emanati i regolamenti per l'applicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 13 novembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - ROGNONI - MALFATTI - COLOMBO - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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