Nota MIMS - 20/04/2022 - Prot. n. 12982 - Carta di circolazione
OGGETTO: Art. 180, comma 4, ultimo periodo, c.d.s. - Fotocopia autenticata della carta di circolazione.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
Nota prot. n. 12982 del 20 aprile 2022
Oggetto: Art. 180, comma 4, ultimo periodo, c.d.s. - Fotocopia autenticata della carta di circolazione.
Premesso che l'art. 180, comma 4, ultimo periodo, c.d.s., prevedendo che per i veicoli "adibiti a locazione senza conducente, ovvero con facoltà di acquisto in leasing, la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo", non menziona espressamente anche il documento unico di circolazione e di proprietà (DU) introdotto dal decreto legislativo n. 98/2017, con QT n. 5-07881 degli Onorevoli Nobili e Moretto è stato richiesto a questa Amministrazione di "adottare iniziative per prevedere, nel primo provvedimento utile, la possibilità che, oltre alla carta di circolazione, anche il nuovo documento unico di circolazione sia sostituito da fotocopia autenticata, estendendo altresì tale facoltà anche al locatore in leasing".
Al riguardo, si esprime il convincimento che la questione tragga origine da una interpretazione della norma in esame non pienamente corretta.
Come evidenziato in risposta agli stessi interroganti, la definizione di "carta di circolazione" deve ricavarsi dall'art. 93 c.d.s., il quale costituisce la norma generale che presiede alla disciplina della immatricolazione dei veicoli, oltre che dalla Direttiva 1999/37/CE del Consiglio Europeo del 29 aprile 1999.
Dalle richiamate disposizioni, deriva che la carta di circolazione costituisce il documento attestante l'immatricolazione di un veicolo, contenente le generalità del relativo intestatario e le caratteristiche tecniche del veicolo stesso nonché, limitatamente ai veicoli iscritti al PRA, l'annotazione dei dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del medesimo veicolo (art. 93, comma 5, c.d.s. che ha recepito la riforma introdotta dal d.lgs. n. 98/2017).
Pertanto, il DU costituisce solo una specie del medesimo genere, rappresentato appunto dalla carta di circolazione e, di conseguenza, quanto previsto dall'art. 180, comma 4, c.d.s. risulta applicabile, ad ogni effetto di legge, anche ai veicoli muniti di DU.
A conferma della correttezza della impostazione interpretazione assunta, si consideri, a mero titolo esemplificativo, quanto disposto dall'art. 94, comma 1, c.d.s., laddove prevede che, in caso di trasferimento della proprietà dei veicoli, venga rilasciata, su richiesta dell'acquirente, "una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo", o quanto disposto dal successivo art. 94-bis, comma 1, nel quale si fa riferimento alla carta di circolazione e non al DU.
Con ciò si intende dare evidenza che nelle norme del codice della strada non ricorre il termine "documento unico di circolazione e di proprietà", trattandosi di una particolare qualificazione giuridica riferita alla carta di circolazione emessa in sede di immatricolazione (o di trasferimento della proprietà) di veicoli iscritti al PRA in costanza dello speciale regime introdotto dal d.lgs. n. 98/2017.
Tanto si segnala, con preghiera di voler diramare presso tutti gli Organi di Polizia Stradale necessari chiarimenti al fine di evitare il sanzionamento di comportamenti legittimi.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Pasquale D'Anzi
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