Circolare - 12/05/2022 - Prot. n. 15476 - Accreditamento degli esaminatori ausiliari
OGGETTO: Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 76 del 29 marzo 2022 recante “Disciplina delle procedure di accreditamento degli esaminatori ausiliari, reclutati tra esaminatori abilitati ex dipendenti degli Uffici della motorizzazione civile collocati in quiescenza, nonché disciplina degli adempimenti conseguenti all’esercizio di tale funzione e della determinazione ed erogazione del corrispettivo dovuto.”.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Circolare prot. n. 15476 del 12/05/2022
Oggetto: Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 76 del 29 marzo 2022 recante “Disciplina delle procedure di accreditamento degli esaminatori ausiliari, reclutati tra esaminatori abilitati ex dipendenti degli Uffici della motorizzazione civile collocati in quiescenza, nonché disciplina degli adempimenti conseguenti all’esercizio di tale funzione e della determinazione ed erogazione del corrispettivo dovuto.”.
È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il DM n. 76 del 29 marzo 2022, di cui all’oggetto e di seguito “DM 76/2022”, recante disposizioni di attuazione dell’articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dalla legge n. 15 del 2022.
Ai sensi delle citate disposizioni - con il dichiarato intento di “di ridurre l'arretrato in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del codice della strada”, determinato da una cronica carenza di personale abilitato alle funzioni di esaminatore in servizio presso gli UMC ed aggravato dall’emergenza pandemica -, “fino al 31 dicembre 2022 le predette prove possono essere svolte, per i servizi effettuati ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza, abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.”; a tale “personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore”, di seguito esaminatori ausiliari, “è riconosciuto un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti il servizio, determinato secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 19 della legge n. 870 del 1986”.
La disposizione di cui al predetto articolo 13, comma 6-bis, del D.L. n. 183 del 2020 e succ.mod., fa evidentemente riferimento all’espletamento degli esami di guida cd. in conto privato.
Nel rinviare ad una puntuale lettura del DM 76/2022, il cui testo è allegato alla presente, di seguito si forniscono le prime istruzioni operative a questo riferite.
Così come previsto dall’art. 2, colui che, ricorrendone i presupposti, aspira ad essere esaminatore ausiliario deve presentare istanza al Capo della DGT territorialmente competente in ragione degli UMC e/o Sezioni per conto dei quali intende svolgere tale attività: è possibile presentare istanza per uno o più UMC o Sezioni (massimo 3) afferenti alla stessa DGT.
L’istanza va redatta in conformità all’allegato 1 della presente circolare, predisposta in modo da contenere in un unico documento anche le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R.n. 445 del 2000, utili a comprovare il possesso dei requisiti previsti dal DM 76/2022 per l’esercizio delle funzioni di esaminatore ausiliario (cfr. art. 2, comma 1, lettere da a) a f)), nonché l’assunzione degli impegni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 1.
Ai sensi dell’articolo dell’art. 3 della Tariffa – Parte prima, annessa al D.P.R. n. 642/1972, l’istanza è soggetta all’imposta di bollo: il bollo deve quindi essere apposto e annullato sull’originale dell’istanza.
All’istanza così redatta deve essere allegata una copia di un documento di identità in corso di validità, per le finalità della dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, il calendario di disponibilità trimestrale di cui all’articolo 2, comma 1, lett. f) (riferito, senza sovrapposizioni, a ciascuno dei max 3 UMC o Sezioni della DGT per le quali si presenta istanza) e copia di una polizza assicurativa, dichiarata conforme all’originale in possesso del dichiarante, contro i rischi professionali relativi all’esercizio della funzione di esaminatore dotata di massimale, per singolo sinistro, non inferiore ad euro 500.000: si sottolinea che la polizza assicurativa deve coprire i rischi per danni a persone e cose e per infortuni sul lavoro verso sé stessi e verso terzi nell’esercizio della funzione.
Alla Direzione Generale Territoriale alla quale afferiscono gli UMC o le Sezioni presso cui è chiesto l’accreditamento, compete l’attività istruttoria conseguente alla presentazione dell’istanza: si raccomanda in tale ambito di verificare la completezza delle dichiarazioni rese, in merito alle quali si rammenta che ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R. n. 445/2000 le Amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive (di certificazione e di atto di notorietà), anche a campione (le altre modalità non risultano, pertanto, escluse) ed in tutte le ipotesi nelle quali sorgano “fondati dubbi” sulla veridicità delle dichiarazioni medesime. Inoltre si raccomanda di prestare particolare attenzione all’adeguatezza della polizza assicurativa su citata.
Al termine dell’istruttoria:
- in caso di esito negativo, e fatte salve eventuali richieste di integrazione istruttoria e/o chiarimenti, la DGT adotta un provvedimento motivato di diniego dell’istanza, notificato all’indirizzo PEC indicato dal richiedente nell’istanza;
- in caso di esito positivo, la DGT adotta un provvedimento di accreditamento che si sostanzia nell’inserimento delle generalità dell’esaminatore ausiliario nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 2, del DM 76/2022: di tale inserimento è data comunicazione all’esaminatore ausiliario a mezzo PEC all’indirizzo che lo stesso ha indicato nell’istanza.
L’elenco deli esaminatori ausiliari, redatto ed aggiornato dalla DGT, reca le seguenti indicazioni per ciascun esaminatore ausiliario: nome, cognome, codice esaminatore; Uffici e/o Sezioni di accreditamento e delle incompatibilità eventualmente dichiarate.
Ciascuna DGT rende quindi l’elenco, ed eventuali aggiornamenti, disponibile al CED del Dipartimento della mobilità sostenibile ed a tutti gli Uffici e Sezioni del territorio di propria competenza e per i quali siano state presentate richieste di accreditamento, al fine di consentire al responsabile di ciascuno di questi di inserire i nominativi degli esaminatori ausiliari in apposito elenco tenuto presso la propria sede.
A valle di questo procedimento, gli esaminatori ausiliari accreditati sono inseriti nei turni operativi per lo svolgimento delle sedute di esame cd. in conto privato, secondo insindacabile giudizio del direttore o responsabile di ciascun Ufficio o Sezione, o suo delegato, nel rispetto del calendario di disponibilità dichiarato e secondo le necessità dell’Ufficio.
Per garantire il regolare svolgimento delle attività in parola, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del DM 76/2022 gli esaminatori ausiliari accreditati devono:
- comunicare, almeno quindici giorni prima della scadenza di ciascun trimestre di programmazione delle proprie disponibilità, il proprio nuovo calendario per il trimestre successivo nonché, almeno 3 giorni prima, eventuali indisponibilità rispetto al calendario già formalizzato: ciò per evidenti esigenze di operatività degli Uffici e Sezioni;
- conformare le proprie attività alle disposizioni ed alle procedure amministrative ed operative vigenti in materia, anche nei rapporti con gli UMC o Sezioni presso cui sono accreditati: tanto a garanzia dell’uniformità delle procedure, dei comportamenti e della deontologia professionale.
L’articolo 3 disciplina le modalità di determinazione ed erogazione del corrispettivo dovuto all’esaminatore ausiliario “secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870”. Dispone quindi che il compenso, sottoposto a preventiva validazione da parte dell’Ufficio o Sezione di accreditamento, sia composto da:
- indennità oraria: riferita alla qualifica funzionale rivestita all’atto del pensionamento e al regime di prestazione lavorativa “in straordinario” e commisurata alle ore previste per il nastro operativo prenotato nella specifica seduta ed al tempo di viaggio;
- rimborso chilometrico: pari ad un quinto del prezzo di un litro della benzina all’atto dell’incarico: la distanza chilometrica da considerarsi nel calcolo è quella del percorso di andata e ritorno fra la sede dell’UMC e la sede di svolgimento della seduta.
La determinazione complessiva del compenso, secondo i parametri su indicati, deve quindi essere previamente validata dall’Ufficio o Sezione presso il quale l’esaminatore ausiliario è accreditato e per conto del quale svolge gli esami: a tal fine è apposta la dicitura “validata” seguita da data, timbro dell’Ufficio o Sezione e firma.
L’importo, così validato, deve essere corrisposto all’esaminatore ausiliario dal richiedente la seduta d’esame in anticipo rispetto all’espletamento della seduta stessa. L’esaminatore ausiliario rilascia quietanza di avvenuta liquidazione prima dell’inizio delle relative operazioni.
Si sottolinea che le disposizioni di cui al DM 76/2022 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: pertanto, prima di tale data non è possibile formalizzare istanza di accreditamento di cui all’articolo 2 dello stesso decreto.
Con successivo provvedimento saranno rese note le procedure per l’acquisizione del certificato di firma digitale remota da parte di ciascun esaminatore ausiliario accreditato.
Ing. Pasquale D’Anzi
Vedi anche: