Decreto-legge - 31/12/2020 - n. 183 - Milleproroghe
OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.
Modificato dalla Legge n. 21 del 26/02/2021
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni urgenti in materia di innovazione tecnologica e, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, misure indifferibili con riferimento a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione, nonchè di provvedere a dare immediata esecuzione alla decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea;
VISTA le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 23 e del 30 dicembre 2020;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
1-bis. All’articolo 32 -sexies , comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2022”. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un tavolo tecnico, con la partecipazione del Ministero dell’economia e delle finanze e dei rappresentanti delle amministrazioni competenti e delle parti sociali, per l’individuazione di soluzioni volte al superamento dell’attuale situazione relativa all’utilizzo dei soggetti di cui al bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale della Regione siciliana 26 novembre 2000, n. 24, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020. Il tavolo svolge le proprie riunioni anche in modalità telematica e ai componenti del medesimo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati.
1-ter. Dall’attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal comma 1 -bis con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole "negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019";
b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
5. All'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".
6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
7. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.134 del 12 giugno 2018, possono essere espletate fino al 31 dicembre 2021.
7-bis. All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c) , le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;
b) al comma 2:
1) all’alinea, le parole: “Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni,” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2021, le amministrazioni”;
2) alla lettera b) , le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;
c) al comma 3, le parole: “, nel triennio 2018-2020,” sono sostituite dalle seguenti: “, fino al 31 dicembre 2021,”
8. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.".
9. Gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 243, commi 1 e 7, e dell'articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2020, che si trovano nell'impossibilità di concludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nelle more dell'adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.
10. In relazione alle conseguenze derivanti dalle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per il programma “Matera 2019” nonchè per completare la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo la parola "2020" è sostituita dalla seguente: "2021";
b) al secondo periodo, la parola "2020" è sostituita dalla seguente: "2021";
c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2021 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie stanziate dal presente comma per l'anno 2020.".
11. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la parola "2020" è sostituita dalla seguente: "2021".
12. All'articolo 76 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
13. All'articolo 8, comma 1-quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'eventuale atto di rinnovo".
14. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attività informativa, le parole "Fino al 31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2022".
15. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole "Fino al 31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2022".
16. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al primo periodo, le parole "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al terzo periodo" e, al terzo periodo, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2021".
17. All'articolo 25, comma 1, del convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021".
17-bis. Per la presentazione di progetti di legge d’iniziativa popolare ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, i fogli recanti le firme il cui termine temporale di validità, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell’articolo 49 della medesima legge, scade nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 restano validi per sei mesi a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza.
18. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 10 pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 1-bis
Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni
1. All’articolo 1, comma 171, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “per il triennio 2020-2022” sono sostituite dalle seguenti: “per il quadriennio 2020-2023”.
2. A decorrere dall’anno 2021, la dotazione organica del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato è incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unità di personale dell’Area III. L’Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, è conseguentemente autorizzata ad assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 27 unità di livello dirigenziale non generale e di 166 unità dell’Area III, posizione economica F1, di cui 5 unità con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l’accesso al concorso per dirigente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi a concorso. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 930.885 euro per l’anno 2021, di 9.308.845 euro per l’anno 2022 e di 11.170.614 euro annui a decorrere dall’anno 2023; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Nelle more della conclusione della procedura concorsuale di cui ai periodi precedenti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, l’Avvocatura dello Stato è autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di non più di cinque incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo della durata massima di dodici mesi, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con equiparazione, ai fini economici, al personale appartenente all’Area III, posizione economica F1, a valere sulle risorse di cui al presente comma, per una spesa massima pari a 219.436 euro. Conseguentemente, le assunzioni nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo, sono effettuate con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro autonomo.
3. All’articolo 1, comma 321, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “per il triennio 2019-2021” sono sostituite dalle seguenti: “per il quadriennio 2019-2022”.
4. A decorrere dall’anno 2021, la dotazione organica del personale non dirigenziale della giustizia amministrativa è incrementata di 39 unità dell’Area III. A tale fine, per il triennio 2021-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato il reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi dalla giustizia amministrativa, ancorché unitamente ad altre amministrazioni, di un contingente pari a 45 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1.882.582 euro per l’anno 2021 e di 2.259.098 euro annui a decorrere dall’ anno 2022; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. All’articolo 1, comma 320 -bis , quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: “sono autorizzate per l’anno 2020” sono inserite le seguenti: “nonché per il triennio 2021-2023”.
6. Per assicurare la costante presenza di un congruo numero di magistrati presso ciascuna sezione del Consiglio di Stato, la relativa dotazione organica è incrementata di tre consiglieri di Stato nell’anno 2021, di tre consiglieri di Stato nell’anno 2022, nonché, nell’anno 2023, di ulteriori tre consiglieri di Stato e di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, per complessive 10 unità. Per il miglior funzionamento della giustizia amministrativa di primo grado, tenuto conto della necessità di potenziare in particolare la sede di Roma del tribunale amministrativo regionale del Lazio, la relativa dotazione organica è incrementata di 20 unità fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunale amministrativo regionale, da assegnare in misura non inferiore alla metà alla predetta sede. Per le finalità di cui al presente comma, la giustizia amministrativa è autorizzata ad assumere, nel triennio 2021-2023, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, venti referendari di tribunale amministrativo regionale, nonché dieci consiglieri di Stato, tre dei quali in ciascuno degli anni 2021 e 2022 e quattro dei quali nell’anno 2023, per una spesa di 258.678 euro per l’anno 2021, di 3.297.865 euro per l’anno 2022, di 3.948.017 euro per l’anno 2023, di 4.763.503 euro per l’anno 2024, di 5.173.896 euro per l’anno 2025, di 5.355.511 euro per l’anno 2026, di 5.429.688 euro per l’anno 2027, di 5.495.660 euro per l’anno 2028, di 6.419.002 euro per l’anno 2029 e di 6.432.217 euro annui a decorrere dall’anno 2030. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente, alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla voce: “Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato”, le parole: “n. 22” sono sostituite dalle seguenti: “n. 23”;
b) alla voce: “Consiglieri di Stato”, le parole: “n. 102” sono sostituite dalle seguenti: “n. 111”;
c) alla voce: “Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari”, le parole: “n. 403” sono sostituite dalle seguenti: “n. 423”.
7. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 854 è sostituito dal seguente: “854. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 36.965.095 euro per l’anno 2021, di 167.093.928 euro per l’anno 2022, di 298.318.044 euro per l’anno 2023, di 306.769.659 euro per l’anno 2024, di 311.958.532 euro per l’anno 2025, di 312.441.871 euro per l’anno 2026, di 313.213.197 euro per l’anno 2027, di 313.969.732 euro per l’anno 2028, di 314.477.390 euro per l’anno 2029, di 315.297.328 euro per l’anno 2030, di 315.618.747 euro per l’anno 2031, di 315.859.810 euro per l’anno 2032 e di 315.998.714 euro annui a decorrere dall’anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”;
b) al comma 884 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le medesime finalità di cui al presente comma, alla lettera c) del comma 350 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ‘l’unificazione e la rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per cento.’ sono soppresse”;
c) il comma 886 è sostituito dal seguente: “886. Per le finalità di cui ai commi da 1037 a 1050, al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità pari a 30 unità, da inquadrare nell’Area III, posizione economica F3. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso l’avvio di procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esame orale, per l’accesso alle quali è richiesto, oltre al titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e alla conoscenza della lingua inglese, anche il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti:
a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, in materia di contabilità e bilancio, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l’economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche;
b) master universitario di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, in materie inerenti alla contabilità e al bilancio, anche ai fini dello sviluppo e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l’economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.198.406 euro per l’anno 2021 e di 1.438.087 euro annui a decorrere dall’anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854”;
d) al comma 1050 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L’unità di missione, oltre che di personale di ruolo del Ministero dell’economia e delle finanze, può avvalersi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non più di 10 unità di personale non dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. A tal fine, all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la parola: “Ministro” è sostituita dalla seguente: “Ministero”.
8. All’articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole da: “il personale interessato” fino a: “a decorrere dall’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “il numero delle unità di personale interessato, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2018, di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021”;
b) al terzo periodo, dopo le parole: “erogate mensilmente” sono inserite le seguenti: “al personale individuato”.
9. Il comma 135 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente: “135. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all’incremento dell’efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 200.000 euro per l’anno 2020, di 900.000 euro per l’anno 2021 e di 1.700.000 euro annui a decorrere dall’anno 2022”.
10. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, lettere b) e c) , al comma 8 e al comma 9, pari a 3.404.455 euro per l’anno 2021 e a 2.982.799 euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 2
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno
1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "fino al 31 dicembre 2020." sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021.";
b) le parole "alla data del 31 ottobre 2020," sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 ottobre 2021,".
3. All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "sono differiti al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati al 31 dicembre 2021".
4. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, se l'eventuale annullamento dell'elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la consultazione nelle sezioni stesse si svolge nuovamente, in deroga ai termini di cui agli articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, entro il 20 maggio 2021, in una data stabilita dal prefetto di concerto con il presidente della corte d'appello. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4-bis. All’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: “entro il 31 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro sessanta giorni dalla data dell’ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all’anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni”.
4-ter. I termini di cui all’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dal comma 4 -bis del presente articolo, si applicano anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell’anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.
4-quater. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 861 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Limitatamente all’esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”;
b) al comma 862, alinea, la parola: “libera” è sostituita dalla seguente: “accantonata”;
c) al comma 868, dopo le parole: “A decorrere dal 2021,” sono inserite le seguenti: “fermo restando quanto stabilito dal comma 861,”;
d) al comma 869:
1) all’alinea, le parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° gennaio 2021”;
2) alla lettera b) , le parole: “con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell’anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell’anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza”.
4-quinquies. All’articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: “per una sola volta” sono sostituite dalle seguenti: “per non più di due volte”.
4-sexies. All’articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2021”.
4-septies. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: “al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2022”;
b) al comma 2 -bis , le parole: “al 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2022”.
4-octies. All’articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente: “i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l’8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2 -bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 31 dicembre 2022, previa presentazione della SCIA parziale al comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 30 giugno 2021. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021”.
Art. 3
Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Entro l'anno 2021".
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021".
3. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2021";
b) al comma 5, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021".
4. All'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".
5. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".
6. All’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: “è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio” e il secondo periodo è soppresso;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021”.
6-bis. All’articolo 1, comma 14 -bis , del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2021”.
7. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, previsti dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consistenti nell’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
8. Al comma 4, dell'articolo 117, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
9. All'articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "Agenzia delle entrate," sono inserite le seguenti: "da adottarsi entro il 1° febbraio 2021,", e dopo le parole "ogni altra disposizione necessaria" sono inserite le seguenti: "per l'avvio e".
10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al terzo periodo, le parole "Nel caso in cui" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui".
11. All'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da "può avvalersi" fino a "sei unità" sono sostituite dalle seguenti: "può conferire fino a sei incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".
11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all’Unione europea, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata all’anno 2027 alle medesime condizioni di cui all’articolo 1, comma 547, della citata legge n. 160 del 2019.
11-ter. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 576 -bis è sostituito dal seguente: “576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell’importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli”;
b) il comma 577 -bis è sostituito dal seguente: “577-bis. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d’imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell’importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli”.
11-quater. I provvedimenti di revoca adottati ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021.
11-quinquies. All’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
11-sexies. Le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Art. 3-bis
Disposizioni in materia di società partecipate
1. Il tardivo deposito dei bilanci relativi all’esercizio 2019 delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non dà luogo a sanzioni a condizione che sia effettuato entro il 31 marzo 2021.
Art. 3-ter
Disposizioni in materia di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
1. Al comma 452 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il richiamo del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, deve intendersi riferito al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, in conformità alla direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio, del 7 dicembre 2020.
Art. 4
Proroga di termini in materia di salute
1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n.191, le parole "e per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", per l'anno 2020 e per l'anno 2021".
2. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole "e 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ", 2020 e 2021".
3. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "e 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 2020 e 2021".
4. All'articolo 11, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole "Dall'anno 2021," sono sostituite dalle seguenti: "Dall'anno 2022,".
4-bis. La durata degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, che non abbiano svolto le procedure elettorali per il relativo rinnovo, nonché di quelli delle rispettive Federazioni nazionali, è prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fissato con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. L’articolo 2, comma 8, e l’articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 si applicano ai mandati successivi al predetto rinnovo.
5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".
6. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Le procedure concorsuali e le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2021".
7. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività di ricerca, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in considerazione dell'attuale situazione di straordinaria emergenza sanitaria, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi del personale addetto alle attività di ricerca, nonchè di personale di supporto alla ricerca, assunto con contratti di lavoro flessibile e in servizio presso tali istituti, fino al 30 settembre 2021, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, proprie di ciascun Istituto, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di supporto ai professionisti iscritti agli Ordini dei chimici e dei fisici, anche in ragione dell’impegno eccezionale nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il terzo periodo del comma 8 dell’articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è sostituito dai seguenti: “I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente e il relativo rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei Consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi”.
7-ter. All’articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.
8. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni, pubblicato nel portale telematico del Ministero della salute il 1° aprile 2020, è integrato entro il 21 marzo 2021. A tal fine i termini di presentazione delle domande di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 26 novembre 2019, sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, previa pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti già inseriti nell'elenco nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8-bis. L’applicazione delle disposizioni dell’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come sostituito dall’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata al 31 dicembre 2023.
8-ter. Dopo il comma 5 -ter dell’articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente: “5-quater. Alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il Servizio sanitario nazionale convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti affetti da COVID-19, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano comunque raggiunto il 100 per cento del budget per acuti, considerando i ricoveri ordinari e i day hospital , può essere riconosciuto un contributo una tantum in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per i dispositivi di protezione individuale, a fronte di apposita rendicontazione da parte della struttura interessata, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e tenendo conto dei dispositivi di protezione individuale eventualmente già forniti alle medesime strutture dalla regione o provincia autonoma interessata o dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Il predetto riconoscimento, a titolo di contributo una tantum , è legato all’emergenza in corso ed è erogato dalle regioni e province autonome nelle quali è ubicata la struttura destinataria di budget , che abbia sottoscritto l’accordo contrattuale per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo 8 -quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.
8-quater. Al fine di assicurare l’assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all’articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate, per l’anno 2021, per un importo di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
8-quinquies. In sede di prima applicazione, la revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale di cui all’articolo 4, comma 2 -bis , della legge 19 agosto 2016, n. 167, da parte del Gruppo di lavoro screening neonatale esteso, istituito con decreto del Ministero della salute 17 settembre 2020, è completata entro il 31 maggio 2021.
8-sexies. L’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: “Art. 13 ( Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione ). — 1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2 -bis e 2 -ter del presente decreto.
2. Per la medesima durata indicata al comma 1, l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19, per l’esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge”.
8-septies. All’articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 -novies , secondo periodo, le parole: “del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183”;
b) al comma 4 -duodecies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli anni 2020 e 2021, il credito d’imposta di cui al primo periodo è attribuito, alle medesime condizioni ivi previste, anche nell’ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d’impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 10 milioni di euro per l’anno 2021”.
8-octies. L’efficacia delle misure previste dalle disposizioni di cui al comma 8 -septies è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea richiesta dal Ministero della salute
Art. 5
Proroga di termini in materia di istruzione
1. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole "entro l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2021" e le parole "dal 2020/2021 al 2022/2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
2. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
3. All'articolo 87, comma 3-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole "31 gennaio 2020" sono inserite le seguenti: "e successive proroghe" e le parole "per l'anno scolastico 2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021".
4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e, in fine, è inserito il seguente periodo: "Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.".
5. All'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° marzo 2021".
Art. 5-bis
Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario
1. Al comma 6 dell’articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “30 settembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2022”;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, è prorogata al 30 settembre 2022”.
Art. 6
Proroga di termini in materia di università e ricerca
1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole "e 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2020-2021 e 2021-2022.".
2. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "a decorrere dall'anno accademico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno accademico 2022/2023" e le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021";
b) al comma 2, le parole "a decorrere dall'anno accademico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno accademico 2022/2023".
3. All'articolo 100, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "nel mese di luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nei mesi di luglio 2020, gennaio 2021 e luglio 2021". Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal presente comma pari a euro 16.179.552 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. Al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, le parole "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole ", fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: ". Fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell'università e della ricerca e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2021";
b) all'articolo 3, comma 4, le parole "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o più decreti" e le parole "il 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data di cui al comma 3";
c) all'articolo 4, comma 4, le parole "Fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3";
d) all'articolo 4, comma 6, le parole "fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3".
5. Il termine di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato all'anno 2021 limitatamente alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica al fine di permettere il regolare svolgimento della didattica a distanza.
6. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "entro il 15 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio 2021";
b) le parole "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 15 settembre 2021".
6-bis. Per gli anni 2021-2023, ai fini dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, non si tiene conto del termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1, primo periodo.
7. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
7-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.
Art. 7
Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo
1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".
2. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
3. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021";
b) all'articolo 3:
1) al comma 3, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
2) al comma 5, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
c) all'articolo 4, comma 1, le parole "per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2020 e 2021".
3-bis. All’articolo 176, comma 1, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
4. Per favorire l'attrazione di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, nonchè al fine di supportare la realizzazione dei piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecittà, l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2020, recante "Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19", è prorogata sino al 31 gennaio 2021. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, le società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecittà, anche mediante aumenti di capitale; lo statuto della società è adeguato per assicurare la rappresentanza dei nuovi soci negli organi sociali e alla società si applicano le disposizioni del codice civile e le norme generali di diritto privato. L'Istituto Luce Cinecittà può assumere la forma giuridica di società per azioni e acquisire la provvista finanziaria necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.
4-bis. Il contributo di cui all’articolo 30-quater , comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2021. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4-ter. All’articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “quarantotto mesi”.
4-quater. Gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l’anno 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli organismi medesimi.
5. All'onere derivante dal comma 3, pari a 350.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
6. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 8
Proroga di termini in materia di giustizia
1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
b) al comma 3, le parole "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021".
4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
5. All'articolo 7, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".
5-bis. All’articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: “otto anni” sono sostituite dalle seguenti: “nove anni”.
Art. 9
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa
1. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola "2020" è sostituita dalla seguente: "2021".
2. Al fine di consentire all'Agenzia Industrie Difesa di proseguire lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more del riordino della normativa concernente i presupposti per l'iscrizione nel Registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il termine per l'iscrizione dell'Agenzia nel predetto registro è fissato al 31 dicembre 2021 e, conseguentemente, l'Agenzia continua a operare secondo quanto stabilito dall'articolo 30, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e dall'articolo 16 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 10
Proroga di termini in materia di agricoltura
1. Il comma 2 dell'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, è sostituito dal seguente: "2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro il 31 dicembre 2021.".
2. All'articolo 63, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "e il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e il 21 giugno 2021" e le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, l'Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
5. All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole "fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021".
6. Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.
6-bis. All’articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: “in scadenza nel 2020” sono inserite le seguenti: “e nel 2021”.
Art. 11
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole "nei successivi tre anni da tale data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".
1-bis. Per il solo anno 2019, i termini di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all’articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 31 dicembre 2020.
2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "sino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2021".
3. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
4. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonchè ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.
6. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantaquattro mesi";
b) al comma 7, le parole "e 11.200.000 euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021".
7. All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18".
8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
10. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
10-bis. I termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 3,2 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Art. 12
Proroga di termini in materia di sviluppo economico
1. All'articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole "Per l'anno 2020," sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020 e 2021,".
1-bis. All’articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “al 30 giugno 2021”;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d’imposta di cui al presente articolo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 ‘Agenzia delle entrate - fondi di bilancio’ per le necessarie regolazioni contabili”.
2. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole "entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79", sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato";
b) al comma 6, le parole "entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al citato Fondo", sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato".
3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".
4. All'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. La misura di cui al comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.".
All'articolo 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole "nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti "nei limiti delle risorse pari a 274 milioni di euro per l'anno 2020".
5. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100.".
6. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
7. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 22 è inserito il seguente: "22-bis. Per consentire agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio, la scadenza di cui al comma 22 è prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprietà del gestore.".
8. All'articolo 3-quinquies, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021";
b) il quarto periodo è soppresso;
c) al quinto periodo, dopo le parole "al presente comma" sono aggiunte le seguenti: "; la stessa Autorità, sentiti gli operatori di mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate dall'ITU da integrare nei ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica, indicando altresì i relativi congrui tempi di adeguamento".
8-bis. Al secondo periodo del comma 5-bis dell’articolo 39 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fino al 30 giugno 2021”.
9. Al comma 2 dell'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole "con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti" sono inserite le seguenti: "e nell'esercizio 2021";
b) le parole "sono erogate entro il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sono erogate rispettivamente entro il 31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021";
c) le parole "entro il 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2021".
9-bis. All’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2023”;
b) al comma 60, le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2023”.
9-ter. All’articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: “all’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “agli anni 2020 e 2021”.
9-quater. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 7-bis, le parole: “dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° settembre 2021”;
b) all’articolo 4, comma 1-bis , le parole: “dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° settembre 2021”.
Art. 12-bis
Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico
1. All’articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “centottanta giorni”;
b) al comma 4, le parole: “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “duecentoquaranta giorni”.
Art. 12-ter
Proroga del termine per l’adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee
1. All’articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 settembre 2021”;
b) al comma 8, le parole: “entro e non oltre trenta mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2021”.
Art. 13
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
1-bis. All’articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “alla medesima data” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 15 giugno 2021” e le parole: “entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2021”;
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce”.
2. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019 e 2020", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021".
b) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021";
b-bis) al comma 10, le parole: “Fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2021”
c) al comma 18, primo periodo, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021" e al secondo periodo, le parole "Fino alla medesima data di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021".
3. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";
b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
4. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 agosto 2021".
5. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "relative all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "relative all'anno 2020 e all'anno 2021" e le parole "non oltre il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 luglio 2021".
6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
6-bis. Al fine di ridurre l’arretrato in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all’articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, determinato dalla carenza di personale in servizio presso gli uffici della motorizzazione civile adibito alla funzione di esaminatore e aggravato dall’attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 le predette prove possono essere svolte, per i servizi effettuati ai sensi dell’articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza, abilitato ai sensi dell’articolo 121, commi 3 e 5-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Al personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore di cui al primo periodo è riconosciuto un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti il servizio, determinato secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 19 della legge n. 870 del 1986. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate le disposizioni attuative del presente comma e le modalità di accreditamento del personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore presso la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. All'articolo 200, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "per l'esercizio 2020" sono inserite le seguenti: "e per l'esercizio 2021".
7-bis. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, relativamente agli impianti a fune la cui vita tecnica è in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli adempimenti per il proseguimento dell’esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, previsti dal paragrafo 2.5 dell’allegato tecnico A annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, sono eseguiti entro centoventi giorni dalla data di cessazione del citato stato di emergenza. L’esercizio degli impianti a fune di cui al presente comma è sospeso fino all’esecuzione con esito favorevole degli adempimenti di cui al primo periodo.
7-ter. All’articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: “Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune” sono inserite le seguenti: “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”;
b) al comma 2, dopo le parole: “per l’anno 2020” sono inserite le seguenti: “e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”;
c) al comma 3, le parole: “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”.
8. All'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi".
8-bis. All’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le parole: “emergenza da COVID-19,” sono inserite le seguenti: “per gli anni 2020 e 2021” e, al terzo periodo, le parole: “per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2020 e 2021”.
8-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del presente articolo, pari a 300.000 euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto «Mantova Hub» nell'anno 2021, assicurando la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del medesimo progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico o religioso, il responsabile unico del procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici. I termini previsti per la conclusione dei lavori sono conseguentemente prorogati di dodici mesi. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro, per l'anno 2021, a completamento del finanziamento del progetto «Mantova Hub». La concessione del finanziamento è condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e all'integrale copertura finanziaria dell'intervento.
10. All'articolo 61, comma 21, secondo periodo, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole "31 gennaio 2021" sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelle che, pur connesse alla realizzazione del progetto sportivo di cui al comma 1, sono individuate, con decreto adottato dal Commissario entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, come non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi. La consegna delle opere, individuate con il decreto di cui al secondo periodo e sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022.".
11. All'articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".
12. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021".
13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
14. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021".
14-bis. All’articolo 1, comma 1138, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 e comunque, se anteriore, fino alla nomina, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dei Commissari straordinari per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e all’asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina previste dai commi 1 e 9 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014”.
15. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", sono sostituite dalle seguenti "derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021, di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come integrato dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.".
16. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di consentire l'attivazione di detto lotto funzionale entro il 31 dicembre 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I. S.p.A.) è autorizzata, nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma - Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.A., a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo Verona-bivio Vicenza, per un importo complessivo di 1.776 milioni di euro.
17. Per i fini di cui al comma 16, la società, R.F.I. S.p.A. è autorizzata a utilizzare, nel limite di 726 milioni di euro, le risorse previste nel vigente Contratto di Programma - Parte Investimenti destinate al finanziamento di altri investimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione non è stata avviata la fase di progettazione esecutiva, nonchè ulteriori risorse pari a complessivi euro 1.050 milioni a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti in favore dell'intervento di cui al comma 16. Nell'aggiornamento 2020/2021 al Contratto di Programma - - Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. s.p.a., ovvero nei successivi atti negoziali, le risorse di cui al primo periodo possono essere rimodulate nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse destinate alla realizzazione degli investimenti ivi previsti. Entro trenta giorni dall'avvio degli interventi relativi al secondo lotto costruttivo Verona-bivio Vicenza, R.F.I. S.p.A. trasmette apposita informativa, tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, fornendo indicazione degli interventi oggetto di rimodulazione o definanziamento.
17-bis. Al fine di assicurare l’omogeneità della normativa nazionale con quella dell’Unione europea in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, sono approvate apposite linee guida finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto di cui al primo periodo è notificato alla Commissione europea e all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 50 del 2019, ed è adottato entro trenta giorni dalla data di emissione del parere favorevole espresso dalla Commissione europea. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo e tenuto conto delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono differiti al 31 dicembre 2023 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2006.
17-ter. All’articolo 53, comma 2, del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatti salvi quelli finalizzati a garantire più elevati livelli di sicurezza del sistema ferroviario e che non determinino limitazioni all’interoperabilità o discriminazioni nella circolazione ferroviaria”.
18. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
19. Agli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 11, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 12, comma 4, secondo periodo.
19-bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all’anno 2021, ai comuni la possibilità di realizzare gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile:
a) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-bis, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 aprile 2021;
b) il termine di cui all’articolo 30, comma 14 -bis , terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 agosto 2021;
c) il termine di cui all’articolo 30, comma 14 -bis , quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 settembre 2021;
d) il termine di cui all’articolo 30, comma 14 -bis , sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 gennaio 2022.
Art. 14
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. La disposizione di cui all'articolo 72, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 31 dicembre 2021.
2. Per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i termini del 28 febbraio 2021 e del 30 settembre 2021 previsti dall'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023.
Art. 15
Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare
1. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, le parole "nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2022, fino al 20 per cento nell'anno 2023, fino al 50 per cento nell'anno 2024, fino al 70 per cento nell'anno 2025 e del 100 per cento nell'anno 2026";
b) al quinto periodo, la parola "2025" è sostituita dalla seguente: "2026";
c) al sesto periodo, la parola "2026" è sostituita dalla seguente: "2027".
2. All'articolo 15-ter, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
3. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
4. All'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole "dal 2020 al 2024" sono sostituite dalle seguenti "dal 2021 al 2025".
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 200.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l’anno 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Art. 16
Proroga di termini in materia di sport
1. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021".
2. All'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".
Art. 17
Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto dell’Aquila - Casa Italia
1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2 -bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi dall’Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a).".
1-bis. Al terzo periodo del comma 4-bis dell’articolo 3 -bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.
1-ter. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Art. 17-bis
Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della Regione Liguria a seguito dell’evento del 14 agosto 2018
1. I contratti di lavoro a tempo determinato ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, instaurati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decretolegge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogati fino al 15 agosto 2021. Ai relativi oneri, pari a 2.390.161 euro per l’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l’emergenza dell’evento determinatosi il 14 agosto 2018. Alla compensazione in termini di indebitamento e di fabbisogno, pari a 1.230.933 euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 17-ter
Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell’Italia centrale colpiti dal sisma del 2016
1. Per l’anno 2021, con riferimento alle fattispecie individuate dall’articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è determinato il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall’applicazione del primo periodo. Si applicano i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019, e con decreto del direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 28, commi 7 e 13 -ter , le parole: “31 dicembre 2020”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;
b) all’articolo 48, comma 7, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.
4. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserita la seguente: “a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2 -bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l’attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall’articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016”.
Art. 17-quater
Proroga di altre disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell’Italia centrale colpiti dal sisma del 2016
1. All’articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 1-ter è sostituito dai seguenti: "Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai sensi del comma 25 dell’articolo 2 -bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a centoventi mesi”;
b) dopo il comma 1 -ter è inserito il seguente: “1-quater. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle utenze e alle forniture situate nelle soluzioni abitative di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione”.
2. All’articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “Per l’anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2019, 2021 e 2022, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui”. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. All’articolo 13, comma 4, del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: “euro 40 milioni per l’anno 2018” sono inserite le seguenti: “e di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023”.
4. All’articolo 39, comma 4, lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”. Per le medesime finalità di cui al citato articolo 39 del decreto-legge n. 109 del 2018, non sono altresì soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati, le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché i contributi di cui all’articolo 7 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, le erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sismi o da eventi calamitosi, di cui all’articolo 100, comma 2, lettera m-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all’assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti.
5. All’articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“13-ter. I soggetti conduttori di un immobile in virtù di contratti di locazione pluriennale riferiti a immobili adibiti ad abitazione principale alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all’allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all’allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all’allegato 2 -bis del presente decreto, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016, possono usufruire, nel limite di 600.000 euro per l’anno 2021, di un contributo non superiore all’importo dovuto per il pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire ai sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A tale fine, il Commissario straordinario definisce, con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del presente decreto, i criteri e le modalità per richiedere, entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento, la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma il Commissario straordinario provvede con le risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3”.
Art. 18
Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa
1. All'articolo 105, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b) iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni dì euro, possono essere spese fino al 30 giugno 2021.".
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n. 189.
Art. 19
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
Art. 20
Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali
1. Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, l'intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori, è eseguito mediante riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. L'operatore può utilizzare la linea realizzata ai fini della presente disposizione per collegare in fibra ottica ad alta velocità gli ulteriori edifici presenti lungo il percorso.
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, per la realizzazione dell'intervento da parte dell'operatore si applica l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Qualora l'intervento di scavo di cui al comma 1 interessi esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, è sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all'ufficio comunale competente, nonchè, se diverso, all'ente titolare o gestore della strada. In relazione agli interventi di scavo di cui al comma 1 su autostrade o strade in concessione resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.
2-bis. Ai medesimi fini di cui ai commi 1 e 2, per gli interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di telecomunicazione multi-operatore, quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica, per la copertura mobile in banda ultralarga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all’ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all’ente titolare.
Art. 21
Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom
1. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della decisione stessa.
Art. 22
Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea
1. Ai fini del presente articolo, se non diversamente disposto, si applicano le definizioni previste dall'articolo 2, comma 2, lettere da n) a q), del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, dall'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 1 del codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dall'articolo 2, lettera e), dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.
2. Dal giorno successivo alla scadenza del periodo di transizione e fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione da parte delle Autorità competenti, e in ogni caso non oltre i sei mesi successivi alla predetta scadenza, i soggetti di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 22 del 2019, con sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che abbiano presentato alle medesime Autorità entro la data di entrata in vigore del presente decreto istanza per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività come intermediari di paesi terzi ovvero per la costituzione di un intermediario italiano a cui cedere l'attività, possono continuare a operare sul territorio della Repubblica italiana, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti e, con riferimento ai derivati over the counter, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge. Resta fermo quanto previsto agli articoli 28, comma 3 e 29-ter, comma 3 del TUF.
3. Nel periodo temporale indicato al comma 2 i soggetti ivi indicati operano nel territorio della Repubblica italiana in conformità alle disposizioni applicabili agli intermediari di paesi terzi ai sensi alle disposizioni, nonchè dell'articolo 7 del decreto-legge n. 22 del 2019. Agli stessi soggetti operanti nell'esercizio del diritto di stabilimento si applica l'articolo 8, commi 1, 3, 5 e 7 del medesimo decreto-legge. Il riferimento alla data di recesso indicata nel citato articolo 8, ovunque ricorra, è sostituito dal riferimento alla data di scadenza del periodo di transizione. Durante il periodo di cui al comma 2 si applica l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 22 del 2019.
4. In caso di diniego dell'autorizzazione da parte delle Autorità competenti, con riferimento alle attività non autorizzate, i soggetti di cui al comma 2 cessano l'attività svolta in Italia, secondo modalità e tempi che non recano pregiudizio ai clienti. Sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di tre mesi dalla data di comunicazione di tale diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti; continua ad applicarsi il comma 3.
5. I soggetti di cui ai commi 2 e 4 assicurano ai clienti un'adeguata informazione circa le conseguenze derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Le banche, le imprese di investimento, i gestori di fondi limitatamente ai servizi di investimento prestati, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che cessano l'attività al termine del periodo di transizione o alla scadenza del termine di tre mesi di cui al comma 4 restituiscono ai clienti le disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari di pertinenza di questi ultimi, secondo le istruzioni ricevute. Per i finanziamenti, la cessazione dell'attività, anche se conseguente al diniego dell'autorizzazione di cui al comma 4, non comporta modifica dei tempi e delle modalità di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte del cliente, fatto salvo il diritto del cliente all'estinzione anticipata.
6. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che, alla scadenza del periodo di transizione, sono abilitate a esercitare l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi ai sensi degli articoli 23 e 24 del CAP, sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo 26 del CAP. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti, nè rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine individuato dall'impresa nel piano di cui al comma 7, lettera b). Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà comunicazione al pubblico con adeguata evidenza.
7. Le imprese di cui al comma 6:
a) informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione, anche mediante comunicazione nel proprio sito internet istituzionale, i contraenti, gli assicurati e gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile;
b) presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione, un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione ai contratti e alle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;
c) trasmettono all'IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano.
8. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore a un anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.
9. Alle imprese di cui al comma 6, nelle more del periodo di prosecuzione temporanea indicato nel medesimo comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193 del CAP e ogni altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresì la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del CAP.
10. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, sono abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi proseguono l'esercizio dell'attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del CAP e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.
11. All'articolo 10, commi 16 e 17, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, le parole "3 gennaio 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".
Art. 22-bis
Proroga di termini in materia tributaria
1. All’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”;
b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:
a) alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notificazione dell’atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all’articolo 6 del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione”.
2. Il comma 1 dell’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
3. All’articolo 152, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: “del presente decreto” fino a: “sono sospesi” sono sostituite dalle seguenti: “del presente decreto e il 28 febbraio 2021 sono sospesi”.
4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all’agente della riscossione e ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b) , del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell’articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all’articolo 48 -bis , comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
Art. 22-ter
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario
1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 28, comma 2, le parole: “31 gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2021”;
b) all’articolo 29, comma 1, le parole: “31 gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2021”;
c) all’articolo 30, comma 1, alinea, le parole: “31 gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2021”.
Art. 22-quater
Termini per la dichiarazione e il versamento dell’imposta sui servizi digitali
1. All’articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In sede di prima applicazione, l’imposta dovuta per le operazioni imponibili nell’anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021”.
Art. 22-quinquies
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 22-bis , valutati per l’anno 2021 in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, in 206,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di cassa e in 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede, per i medesimi importi, mediante il ricorso all’indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
2. L’allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall’allegato 1-bis annesso al presente decreto.
3. Dall’attuazione dell’articolo 22 -ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l’utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 22-bis, 22-ter e 22-quater, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22-sexies
Modifica del comma 8 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente la disciplina dell’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati
1. Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente: “8. All’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: ‘spetta’ sono inserite le seguenti: ‘, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,’;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: ‘2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:
a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro’;
c) al comma 3, le parole: ‘di cui al comma 1’, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ‘di cui ai commi 1 e 2’ e le parole: ‘in otto rate di pari ammontare’ sono sostituite dalle seguenti: ‘in dieci rate di pari ammontare’”.
Art. 23
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato 1
Omissis
Allegato 1-bis
Omissis
Vedi anche: