Legge - 05/08/2022 - n. 108 - Sicurezza e sviluppo dei trasporti
OGGETTO: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
LEGGE 5 agosto 2022, n. 108
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 85 del 2022.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 agosto 2022
MATTARELLA
DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri
GIOVANNINI, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
FRANCO, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
ALLEGATO alla Legge n. 108 del 05/08/2022
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 2022, N. 68.
All’articolo 1:
al comma 1, le parole: «n. 152 e della» sono sostituite dalle seguenti: «n. 152, e della»;
al comma 3:
alla lettera a) è premessa la seguente: «0a) al comma 420 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le dotazioni di cui al secondo periodo relative agli anni 2022 e 2023 sono erogate, nei limiti di spesa previsti per i rispettivi anni, quale contributo forfettario per l’avvio delle attività di coordinamento e delle altre attività svolte dalla società di cui al comma 427”»;
alla lettera a), dopo le parole: «commi 2, 3, 4, 5 e 6» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera b), capoverso 427-bis: al primo periodo, dopo le parole: «29 luglio 2021, n. 108» sono aggiunte le seguenti: «, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo 48, il ricorso alla procedura negoziata è ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423»;
al secondo periodo, le parole: «programma di cui al comma 422» sono sostituite dalle seguenti: «programma dettagliato di cui al comma 422 del presente articolo» e le parole: «del decreto legislativo 18 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile»;
al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «commi 422, 423, 426 e 427» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «commi 2, 3, 4, 5 e 6» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 5, le parole: «ad ANAS S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «all’ANAS S.p.a.».
All’articolo 2:
al comma 3, le parole: «sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «è destinata».
All’articolo 3:
al comma 1: all’alinea, primo periodo, le parole: «500 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»;
alla lettera a), dopo le parole: «elenco di interventi» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2»;
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 4: all’alinea, le parole: «500 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»;
alla lettera b), le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo»;
al comma 5: alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «elenco di interventi» sono aggiunte le seguenti: «di cui alla lettera e)»;
alla lettera b), numero 2), dopo le parole: «elenco di interventi» sono aggiunte le seguenti: «di cui alla lettera e)»;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Al fine di assicurare l’adeguamento dell’ordinamento interno alle disposizioni dettate dall’Organizzazione marittima internazionale, dopo l’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, è inserito il seguente: “Art. 7-bis (Adeguamento alle disposizioni dell’IMO). — 1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si dà attuazione alle disposizioni di ordine tecnico contenute in risoluzioni, circolari, interpretazioni e raccomandazioni dell’IMO aventi carattere non obbligatorio o subordinate alla preventiva valutazione da parte dell’Amministrazione”».
Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Fondo per l’incentivo alla nautica da diporto sostenibile).
1. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per l’erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.
2. I contributi sono riconosciuti, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, che costituiscono limite di spesa massima, sotto forma di rimborso pari al 40 per cento delle spese sostenute e documentate e fino a un massimo di 3.000 euro, per l’acquisto di un motore ad alimentazione elettrica, ed eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili.
3. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica».
All’articolo 4:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “In caso di mancata definizione del procedimento di aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia entro il termine di cui al primo periodo e nelle more della conclusione di detto procedimento:
a) il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a realizzare gli interventi previsti dal medesimo comma 1, garantendone la coerenza con i princìpi di cui all’articolo 1 della legge 16 aprile 1973, n. 171. Di tali interventi si tiene conto nell’aggiornamento del suddetto Piano;
b) il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia provvede a eseguire gli interventi di manutenzione necessari all’attivazione funzionale delle barriere del Sistema MOSE alle bocche di porto lagunari per la salvaguardia di Venezia e della Laguna dalle acque alte, nonché quelli necessari al mantenimento della funzionalità minima dei canali di navigazione lagunare, garantendone la coerenza con i princìpi di cui all’articolo 1 della legge 16 aprile 1973, n. 171.
Per l’individuazione e per la predisposizione di un idoneo sito di conferimento dei sedimenti movimentati a tale scopo, il Provveditorato predispone gli atti progettuali necessari e acquisisce tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati mediante conferenza di servizi da indire ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Di tali interventi si tiene conto nell’aggiornamento del suddetto Piano”.
1-ter. Per le finalità di cui all’articolo 1 della legge 16 aprile 1973, n. 171, l’Autorità per la Laguna – Nuovo Magistrato alle Acque di cui all’articolo 95, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel rispetto dei princìpi di equilibrio e di sostenibilità ambientale, economica e sociale del territorio lagunare, approva il nuovo Piano morfologico della Laguna di Venezia finalizzato al riequilibrio idrogeologico della laguna, all’arresto e all’inversione del processo di deficit sedimentario e di degrado del bacino lagunare, mediante la riduzione e il contrasto delle determinanti, sia principali che secondarie, nonché al mantenimento delle morfologie e delle funzionalità idromorfodinamiche ed ecosistemiche del sistema lagunare. Il nuovo Piano morfologico della Laguna di Venezia è aggiornato ogni sei anni e individua:
a) gli interventi necessari finalizzati al controllo dell’evoluzione negativa dell’ambiente lagunare, identificata nei suoi aspetti essenziali, come perdita di velme e barene, appiattimento ed approfondimento dei bassi fondali, interramento dei canali e impoverimento di flora e fauna, migliorando altresì le capacità di resistenza e resilienza dell’ambiente lagunare, favorendo i processi di rinaturalizzazione;
b) le misure necessarie al fine di ridurre progressivamente l’inquinamento delle acque lagunari, nonché le attività atte a proteggere i corpi idrici lagunari superficiali e a migliorarne la qualità ambientale;
c) le attività di monitoraggio ambientale dei corpi idrici lagunari in relazione agli interventi di tipo idromorfologico, ecologico e di qualità ambientale.
1-quater. Nelle more dell’operatività dell’Autorità per la Laguna – Nuovo Magistrato alle Acque di cui all’articolo 95, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Piano di cui al comma 1-ter è approvato dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia»;
al comma 2, le parole: «euro 675 mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 675.000»;
al comma 3, lettera b), le parole: «risorse di cui al fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo»;
al comma 4: alla lettera b), numero 4), le parole: «dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la parola:»;
alla lettera b), numero 5), capoverso l), dopo le parole: «e della ristorazione» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Ai fini della determinazione del compenso da riconoscere al Commissario liquidatore nominato ai sensi dell’articolo 95, comma 18, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il rinvio alle tabelle allegate al decreto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, contenuto nel secondo periodo del medesimo comma 18, deve intendersi come riferibile all’applicazione di quanto previsto dall’articolo 3, commi 1, 2, 5, 6, primo periodo, 7, 8 e 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177».
Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Disposizioni concernenti le Autorità di sistema portuale).
1. All’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: “9-bis. Le Autorità di sistema portuale rientrano tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) previsti dall’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei confronti delle quali il presupposto d’imposta si verifica in modo unitario e autonomo.
9-ter. Non costituisce esercizio di attività commerciali, in quanto esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, l’attività di prelievo autoritativa delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 16 della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuna tipologia dei prelievi, nonché i criteri per la determinazione degli stessi. Ciascuna Autorità di sistema portuale determina l’importo delle predette tasse all’interno dei limiti previsti, destinando lo stesso alla copertura dei costi per la manutenzione e lo sviluppo delle parti comuni dell’ambito portuale destinate alla difesa del territorio, al controllo e alla tutela della sicurezza del traffico marittimo e del lavoro in ambito portuale, alla viabilità generale e ad attività che si connotino come estrinsecazione di potestà pubbliche, nonché al mantenimento dei fondali, oltre che alla copertura di quota parte dei costi generali. Le Autorità di sistema portuale sono tenute alla rendicontazione dei predetti costi con le modalità stabilite con il decreto di cui al secondo periodo.
9-quater. I canoni percepiti dalle Autorità di sistema portuale in relazione alle concessioni demaniali, comprese quelle di cui all’articolo 18 della presente legge e di cui all’articolo 36 del codice della navigazione, nonché alle autorizzazioni all’uso di zone e pertinenze demaniali di cui all’articolo 39 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo per l’ammontare percepito nel periodo d’imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i periodi d’imposta che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».
All’articolo 5:
al comma 1: al capoverso 7-bis, primo periodo, le parole: «e nelle more dell’individuazione di un nuovo concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, di garantire la continuità dell’esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali e nelle more dell’individuazione di un nuovo concessionario,», le parole: «Mare Ligure occidentale» sono sostituite dalle seguenti: «Mar Ligure occidentale» e dopo le parole: «per un periodo massimo di ventiquattro mesi» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al capoverso 7-quater, le parole: «i cui oneri sono posti a carico» sono sostituite dalle seguenti: «con oneri a carico» e le parole: «70 mila euro» e «200 mila euro» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «70.000 euro» e «200.000 euro»;
al capoverso 7-quinquies, lettera a), le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo».
All’articolo 6:
al comma 1: alla lettera b), dopo le parole: «articolo 22 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;
alla lettera c), le parole: «di cui all’articolo 2 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla missione 2 del medesimo Piano, Rivoluzione verde e transizione ecologica, all’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente: “c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC)”.
3-ter. All’articolo 11-quinquiesdecies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2023”».
Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Norme per favorire l’attuazione delle sinergie all’interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane).
1. L’articolo 2-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è sostituito dal seguente: “Art. 2-ter (Norme per favorire l’attuazione delle sinergie all’interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane).
1. Allo scopo di realizzare le sinergie previste dall’articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 luglio 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l’omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle società del gruppo Ferrovie dello Stato, nonché per rilanciare gli investimenti nel settore delle infrastrutture attraverso la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione integrata delle reti ferroviarie e stradali di interesse nazionale:
a) l’ANAS S.p.A. e le società da questa controllate sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ferme restando le norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, appositi accordi e convenzioni con le altre società del gruppo Ferrovie dello Stato, ivi compresa la Ferservizi S.p.A., anche in qualità di centrale di committenza, al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi resi dalle altre società del gruppo;
b) l’ANAS S.p.A. e le società da questa controllate possono avvalersi dei contratti, compresi gli accordi quadro, stipulati dalle altre società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti in modo unitario di beni e servizi;
c) l’ANAS S.p.A. e le società da questa controllate possono concedere alle altre società del gruppo Ferrovie dello Stato l’uso di beni immobili in gestione”».
All’articolo 7:
al comma 1: all’alinea, le parole: «al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «al codice della strada, di cui al decreto legislativo»;
alla lettera a) è premessa la seguente: «0a) all’articolo 7, comma 9, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi”»;
alla lettera a): al numero 2), dopo le parole: «ricarica dei veicoli» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
al numero 3), le parole: «dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti» sono sostituite dalle seguenti: «e successive modificazioni,» e le parole: «, delle norme» sono sostituite dalle seguenti: «e delle norme»;
alla lettera b), capoverso categoria «L3e», è aggiunta, in fine, la seguente parola: «L1e»;
alla lettera c), numero 3), capoverso 2-ter, dopo le parole: «Alla sanzione» sono inserite le seguenti: «amministrativa del pagamento di una somma»;
dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) all’articolo 61, comma 1, lettera c), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea possono superare le lunghezze totali previste dal presente articolo nel rispetto, comunque, di quanto prescritto al comma 5. Tali dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite di velocità inferiore o uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. L’uso dei dispositivi aerodinamici deve essere comunque compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in ogni caso, allorché ritratti o piegati, i dispositivi non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privo di tali dispositivi”»;
alla lettera d), capoverso 3-bis, secondo periodo, le parole: «dell’archivio» sono sostituite dalle seguenti: «dell’anagrafe»;
dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) all’articolo 110:
1) al comma 5, le parole: “per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “di svolgimento, in via esclusivamente telematica, degli adempimenti previsti ai commi 2, 2-bis e 3”;
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Le operazioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono svolte dall’Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”;
d-ter) all’articolo 114:
1) al comma 6, dopo le parole: “Le modalità per l’immatricolazione” sono inserite le seguenti “, gestite esclusivamente in via telematica,”;
2) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Le operazioni di cui al comma 2 sono svolte dall’Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”»;
la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) all’articolo 116:
1) al comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente: “f) B: 1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 kg, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice europeo, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli; 2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all’articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore a 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all’eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni”;
2) al comma 4, le parole: “C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio” sono sostituite dalle seguenti: “BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE”;
3) al comma 11, le parole: “C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE” sono sostituite dalle seguenti: “C1, C, C1E e CE, anche speciale” e dopo le parole: “D1, D1E, D e DE” sono inserite le seguenti: “, anche speciale,”»;
alla lettera g), numero 1), la parola: «morali» è sostituita dalla seguente: «soggettivi»;
dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) all’articolo 123: 1) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il corso di formazione, presso un’autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nelle condizioni ivi previste, consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida”; 2) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: “7-bis. L’avvio di attività di un’autoscuola avviene tramite segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmessa per via telematica allo Sportello unico delle attività produttive istituito presso il comune territorialmente competente in ragione della sede dell’autoscuola stessa. Ai fini delle verifiche preventive relative alla disponibilità del parco veicolare ai sensi del comma 7, per ciascuno Sportello unico delle attività produttive è assicurata una specifica funzionalità di accesso e consultazione dell’archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 226, commi 5, 6 e 7”»;
alla lettera h), numero 2), capoverso 8-ter, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di esito negativo dell’esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all’esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall’interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile»;
dopo la lettera h) è inserita la seguente: «h-bis) all’articolo 167: 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato”; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 42 a euro 173, se l’eccedenza non supera 1 t; b) da euro 87 a euro 345, se l’eccedenza non supera le 2 t; c) da euro 173 a euro 695, se l’eccedenza non supera le 3 t; d) da euro 431 a euro 1.734, se l’eccedenza supera le 3 t”; 3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi quella indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2”; 4) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché l’eccedenza non superi rispettivamente il 5, il 15, il 25 per cento, oppure superi il 25 per cento della massa complessiva”; 5) al comma 3-bis, le parole: “15 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “10 per cento”; 6) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un’unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis; in tal caso l’eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso, applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore”; 7) al comma 10, le parole: “10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “5 per cento”; 8) al comma 10-bis, le parole: “valore minimo fra il 20 per cento e il 10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “5 per cento”; 9) il comma 11 è sostituito dal seguente: “11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all’articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell’autorizzazione. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione”; 10) al comma 12, dopo le parole: “strumenti di pesa” sono inserite le seguenti: “di tipo statico”; 11) dopo il comma 12 è inserito il seguente: “12-bis. Costituiscono altresì fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le spese per l’accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido”»;
dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: «i-bis) dopo l’articolo 198 è inserito il seguente: “Art. 198-bis (Disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni). — 1. La violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge è considerata, ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e ai fini dell’applicazione della sanzione prevista dal comma 4, come un’unica infrazione. Resta fermo che le condotte commesse successivamente alla prima notificazione ovvero alla contestazione immediata costituiscono nuove violazioni. 2. Nel caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata ai sensi dell’articolo 201, l’illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati. 3. Fuori dei casi di cui al comma 2, l’illecito amministrativo oggetto di contestazione immediata assorbe le violazioni accertate, in assenza di contestazione ai sensi dell’articolo 201, nei novanta giorni antecedenti alla predetta contestazione e non ancora notificate. Nel rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione e fatti salvi i divieti posti da altre disposizioni, l’organo accertatore può autorizzare il trasgressore a completare il viaggio o a raggiungere il luogo di destinazione per la via più breve e nel più breve tempo possibile. 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, fermo restando il pagamento delle spese di accertamento e notificazione relative a ciascuna violazione, ove ricorrano le condizioni per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, si applica la sanzione del pagamento di una somma pari al triplo del minimo edittale previsto per la disposizione violata, se più favorevole. 5. In deroga all’articolo 202, il pagamento della somma di cui al comma 4 può essere effettuato entro cento giorni dalla prima notificazione o dalla contestazione immediata di cui al comma 6. Qualora, nei termini indicati dall’articolo 202, sia stato già effettuato il pagamento in misura ridotta previsto per la specifica violazione, entro il suddetto termine di cento giorni può essere effettuata l’integrazione del pagamento da corrispondere all’organo di polizia stradale che ha effettuato la prima notificazione o la contestazione immediata, secondo le modalità indicate dallo stesso. 6. Il pagamento della somma prevista al comma 4, effettuato all’organo di polizia stradale che ha curato la prima notificazione o la contestazione immediata, con contestuale pagamento delle spese di accertamento e notificazione per la violazione da esso accertata, costituisce il presupposto per l’istanza di archiviazione, di cui al comma 7, delle violazioni assorbite ai sensi dei commi 2 e 3. 7. L’istanza di archiviazione deve essere presentata dall’interessato all’ufficio o comando da cui dipende chi ha accertato ciascuna violazione assorbita ai sensi del comma 6, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data della prima notificazione o della contestazione immediata. L’istanza è corredata da copia dell’attestazione del pagamento di cui al comma 6 e dall’attestazione del pagamento delle spese di accertamento e notificazione relativa alla violazione o alle violazioni accertate dall’ufficio o al comando cui la stessa è presentata. L’archiviazione è disposta dal responsabile dell’ufficio o del comando da cui dipende chi ha accertato la violazione”; i-ter) all’articolo 203, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Quando il veicolo con cui è stata commessa la violazione è immatricolato all’estero e non è possibile, per difficoltà oggettive, procedere all’iscrizione al ruolo ovvero avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, la riscossione coattiva può essere attivata, nei cinque anni successivi, nei confronti di chi è trovato alla guida del veicolo stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 207. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell’interno, sono determinate le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti a cui, secondo l’articolo 208, spettano i proventi delle sanzioni”»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «del 25 luglio 1996» sono sostituite dalle seguenti: «, del 25 luglio 1996,»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il decreto di cui all’articolo 7, comma 9, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1, lettera 0a), del presente articolo, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno»;
il comma 4 è soppresso;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di ridurre i tempi di conclusione delle attività liquidatorie delle società di cui all’articolo 2, comma 2-terdecies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in relazione alle quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia stato già adottato il decreto, previsto dal secondo periodo del medesimo comma 2-terdecies, di nomina del commissario liquidatore, è autorizzata la spesa in favore di detto commissario liquidatore nel limite massimo di euro 2 milioni per l’anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
4-ter. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, qualora risulti, a seguito di accertamenti successivi al rilascio dell’omologazione, l’uso di impianti di manipolazione che riducono l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, assegna un termine non superiore a sessanta giorni al soggetto titolare dell’omologazione per l’adozione di misure idonee a rimuovere l’impianto di manipolazione e a garantire il rispetto dei valori limite di emissioni applicabili ai veicoli prodotti e immessi sul mercato o già in circolazione. Il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di notifica del provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante la comunicazione al soggetto titolare dell’omologazione degli esiti degli accertamenti di cui al medesimo primo periodo. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma sono a carico del titolare dell’omologazione.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotta il provvedimento di revoca dell’omologazione qualora, alla scadenza del termine assegnato ai sensi del comma 4-ter, il soggetto titolare dell’omologazione non dimostri di aver adottato misure idonee a rimuovere l’impianto di manipolazione il cui uso non è ammesso e a garantire il rispetto dei valori limite di emissioni applicabili ai veicoli prodotti e immessi sul mercato o già in circolazione.
4-quinquies. Nei casi di revoca dell’omologazione ovvero di mancata adozione, entro il termine assegnato ai sensi del comma 4-ter, delle misure necessarie a rimuovere l’impianto di manipolazione il cui uso non è ammesso, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 900 ad euro 3.500 per ciascun veicolo.
4-sexies. Al fine di completare l’asse viario di collegamento tra la Via Aurelia e il casello autostradale della Versilia nel comune di Pietrasanta in provincia di Lucca, è assegnato a detto comune, nell’anno 2022, un contributo di euro 500.000 finalizzato all’elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e al conferimento degli incarichi previsti dall’articolo 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4-septies. Agli oneri derivanti dal comma 4-sexies, pari ad euro 500.000 per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
4-octies. Al fine di accelerare l’effettuazione degli interventi di manutenzione necessari a garantire la viabilità funzionale al superamento del valico del Verghereto ai confini tra la regione Toscana e la regione Emilia-Romagna e di assicurare un’alternativa alla E45 in caso di emergenza e, in particolare, in via prioritaria, la risoluzione della situazione emergenziale di tratti della ex strada stradale 3-bis “Tiberina” sottesi al Viadotto Puleto ricadente nelle regioni Emilia-Romagna e Toscana, è assegnato ai soggetti gestori, che assumono le funzioni di soggetti attuatori degli interventi, l’importo di 5 milioni di euro per l’anno 2022, per lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede, previa presentazione di un Piano degli interventi, identificati dai codici unici di progetto (CUP), da parte dei soggetti attuatori, alla ripartizione e all’assegnazione delle risorse tra gli stessi. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130».
Dopo l’articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis
Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali
1. In caso di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario ai sensi dell’articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l’importo previsto ai sensi del quarto periodo del comma 1 del medesimo articolo 35 è determinato, previa appropriata verifica delle voci di bilancio in coerenza con quanto previsto dall’articolo 176, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e a seguito di asseverazione da parte di una primaria società di revisione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro dodici mesi dall’estinzione della concessione. È fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento dei danni cagionati dall’inadempimento del concessionario, determinato tenendo conto anche delle risultanze delle ispezioni effettuate dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, su richiesta del concedente, finalizzate a verificare lo stato dell’infrastruttura autostradale oggetto di concessione.
2. Il concedente è autorizzato a trattenere dall’ammontare determinato ai sensi del comma 1 l’importo corrispondente all’eventuale credito vantato dall’ANAS S.p.a., a titolo di prezzo di concessione, nei confronti del concessionario. Le somme trattenute sono versate all’ANAS S.p.a. nei termini e secondo le modalità definiti con la medesima società e d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, anche tenendo conto del flusso di cassa derivante dai proventi della gestione dell’infrastruttura autostradale eventualmente affidata all’ANAS S.p.a. ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sulle somme trattenute non decorrono ulteriori interessi.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023 e 250 milioni di euro per l’anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 7-quater.
4. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, e n. 25 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 24 ottobre 2020, nelle more della definizione del procedimento per l’affidamento di detti interventi, sono disposte la proroga di ulteriori due anni, fino al 3 agosto 2024, del termine previsto per l’adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 88 del 18 novembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011, nonché la proroga di ulteriori due anni, fino al 10 dicembre 2024, del termine previsto per l’adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 51 del 2 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014. Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
Art. 7-ter
Disposizioni urgenti per la gestione e la sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25
1. La convenzione unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra l’ANAS S.p.a. e la Strada dei Parchi S.p.a. per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 è risolta per grave inadempimento del concessionario, Strada dei Parchi S.p.a., sulla base delle motivazioni di cui al decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 29 del 14 giugno 2022, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 7 luglio 2022. Con la presente disposizione, il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze è reso immediatamente e definitivamente efficace. Fermo quanto previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai decreti di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si applica la disciplina prevista dall’articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in considerazione della retrocessione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in qualità di concedente della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 e nelle more del trasferimento della titolarità della concessione di detta rete autostradale alla società in house di cui all’articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2023, l’ANAS S.p.a. assume a decorrere dall’8 luglio 2022, al fine di assicurare la continuità della circolazione in condizione di sicurezza, la gestione delle autostrade A24 e A25, ai sensi del medesimo comma 1 del citato articolo 35, provvedendo altresì allo svolgimento delle seguenti attività:
a) effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria;
b) completamento degli interventi di cui all’articolo 52-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a valere sulle risorse previste dalle citate disposizioni;
c) nei limiti delle risorse allo scopo individuate, effettuazione di ogni ulteriore intervento ritenuto necessario dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ovvero dal Commissario straordinario di cui all’articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, nonché per assicurare la continuità della circolazione lungo le autostrade A24 e A25, l’ANAS S.p.a.:
a) si avvale, con rimborso dei relativi oneri e a valere sulle risorse di cui al comma 10, del personale della società Strada dei Parchi S.p.a., nonché delle società Parchi Global Services S.p.a. e Infraengineering S.r.l., titolare alla data dell’8 luglio 2022 di un contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di dette società e assegnato, alla medesima data, allo svolgimento del servizio autostradale, con esclusione del personale inquadrato come dirigente. L’ANAS S.p.a. è altresì autorizzata ad assumere, nella misura necessaria ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, il personale di cui al primo periodo, che, a tal fine, non è tenuto ad osservare i termini di preavviso previsti in caso di dimissioni volontarie e che è inquadrato, fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo, secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla medesima ANAS S.p.a., in un livello corrispondente a quello riconosciuto dalla Strada dei Parchi S.p.a., dalla Parchi Global Services S.p.a. o dalla Infraengineering S.r.l., con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell’anzianità lavorativa maturata presso dette società. Al personale assunto dall’ANAS S.p.a. ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi, purché impiegato nello svolgimento del servizio autostradale relativo alle autostrade A24 e A25 e in deroga alle previsioni di cui al secondo periodo, le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla Strada dei Parchi S.p.a., dalla Parchi Global Services S.p.a. o dalla Infraengineering S.r.l. con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, del livello di inquadramento e dell’anzianità lavorativa maturata presso dette società. Il personale assunto dall’ANAS S.p.a. ai sensi del secondo periodo è trasferito, con esclusione del diritto d’opzione e fatta salva la possibilità di detto personale di rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, primo comma, del codice civile, alla società di cui all’articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, entro la data indicata con il decreto di cui al comma 2-septies del medesimo articolo 2 ovvero, se posteriore, entro la data dell’effettivo affidamento a detta società della titolarità della concessione relativa alla rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25;
b) per l’affidamento delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei princìpi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle disposizioni in materia di subappalto;
c) può effettuare la selezione degli operatori economici affidatari della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche nell’ambito degli accordi quadro previsti dall’articolo 54 del medesimo codice, in relazione ai quali non è ancora intervenuta l’aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, dello stesso codice;
d) provvede ad applicare e a riscuotere le tariffe da pedaggio, comprensive del sovrapprezzo di cui all’articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e i relativi proventi sono destinati alla copertura dei costi di gestione nonché all’effettuazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo e, per la parte eccedente, a quanto previsto dall’articolo 7-bis, comma 2, del presente decreto. È esclusa ogni ulteriore remunerazione in favore dell’ANAS S.p.a. per lo svolgimento delle attività affidate ai sensi del presente articolo.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, la società Strada dei Parchi S.p.a., la società Parchi Global Services S.p.a., la società Infraengineering S.r.l. e la società Toto Holding S.p.a. provvedono a mettere immediatamente a disposizione dell’ANAS S.p.a. tutta la documentazione, anche tecnica, relativa allo stato di funzionalità delle infrastrutture autostradali e ai programmi di manutenzione in corso di esecuzione, i beni materiali, ivi compresi i beni immobili, e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a garantire al personale autorizzato dall’ANAS S.p.a. l’accesso a tutta la documentazione pertinente detenuta da dette società ovvero da altre società controllate dalla società Toto Holding S.p.a. La documentazione e i beni messi a disposizione dell’ANAS S.p.a. ai sensi del presente comma sono analiticamente indicati in appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle parti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 4, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 340 del codice penale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è nominato un commissario ad acta che si sostituisce agli organi di amministrazione delle società di cui al medesimo comma 4 ai fini della messa a disposizione della documentazione e dei beni indicati nello stesso comma 4. Nello svolgimento della propria attività, il commissario ad acta può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, che agiscono con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.
6. Al fine di consentire lo svolgimento da parte dell’ANAS S.p.a. delle attività di cui al comma 2, nonché per assicurare la continuità della circolazione lungo le autostrade A24 e A25, le prestazioni previste dai contratti stipulati dalla Strada dei Parchi S.p.a. per la gestione di dette autostrade ovvero per l’effettuazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2, qualora non già integralmente eseguite alla data dell’8 luglio 2022, sono rese nei confronti dell’ANAS S.p.a. Entro sessanta giorni dalla predetta data, l’ANAS S.p.a. subentra nei contratti di cui al primo periodo che sono dalla stessa ritenuti indispensabili.
7. In relazione alle procedure di affidamento indette dall’ANAS S.p.a. ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 2, nonché a quelle indette dal Commissario straordinario di cui all’articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i relativi bandi di gara, avvisi o inviti contengono specifiche clausole sociali finalizzate, ai sensi dell’articolo 50 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nei limiti ivi previsti, a promuovere la stabilità occupazionale del personale della società Toto Costruzioni S.p.a. impiegato alla data dell’8 luglio 2022 nelle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria o di ripristino infrastrutturale delle tratte autostradali A24 e A25, garantendo altresì l’applicazione dei contratti collettivi nazionali in essere e con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell’anzianità lavorativa maturata presso la detta società.
8. Al fine di promuovere un ampio percorso di partecipazione democratica nella programmazione delle attività di cui al comma 2 e di favorire una definizione organica e condivisa delle tariffe da pedaggio, è istituito un Tavolo istituzionale presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il Tavolo è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante dell’ANAS S.p.a., un rappresentante della regione Abruzzo, un rappresentante della regione Lazio e una rappresentanza dei sindaci dei comuni interessati dalle tratte autostradali A24 e A25 e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU). Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Dall’istituzione e dal funzionamento del Tavolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali provvede, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2018, n. 130, ad effettuare ispezioni finalizzate a verificare, entro il 31 dicembre 2022, le condizioni di sicurezza dell’intera infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, informando mensilmente l’ANAS S.p.a., il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e i membri del Tavolo di cui al comma 8 sui risultati dell’attività ispettiva svolta.
10. Alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera a) del comma 2, dalle lettere a), b) e c) del comma 3, nonché dai commi 4 e 6 si provvede a valere sui proventi dei pedaggi riscossi dall’ANAS S.p.a. ai sensi della lettera d) del citato comma 3. Per l’anno 2022 è riconosciuta in favore dell’ANAS S.p.a. un’anticipazione di euro 60 milioni, che è restituita dalla medesima società, senza applicazione di interessi, entro sessanta giorni dal trasferimento della titolarità della concessione relativa all’infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 alla società in house di cui all’articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento all’entrata del bilancio dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo. Detto importo è riassegnato al fondo di cui all’articolo 7-bis, comma 3.
11. Fermo il diritto al risarcimento del danno causato dal grave inadempimento della società Strada dei Parchi S.p.a. agli obblighi previsti dalla convenzione unica di cui al comma 1, l’importo previsto ai sensi dell’articolo 35, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è determinato secondo le modalità previste dall’articolo 7-bis, comma 1, del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 7-bis, comma 3.
12. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede a trattenere sull’importo di cui al comma 11, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7-bis , comma 2, una somma corrispondente all’entità delle rate di corrispettivo di cui all’articolo 3, comma 3.0, lettera c), della convenzione unica di cui al comma 1, dovute e non ancora versate dalla Strada dei Parchi S.p.a. all’ANAS S.p.a. alla data dell’8 luglio 2022. Il versamento all’ANAS S.p.a. delle somme trattenute ai sensi del primo periodo del presente comma avviene secondo le modalità previste dall’articolo 7-bis, comma 2.
13. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 10, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 7-quater.
Art. 7-quater
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 7-bis e 7-ter, pari complessivamente a 160 milioni di euro per l’anno 2022, a 150 milioni di euro per l’anno 2023 e a 250 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023 e 250 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme di cui all’articolo 1, comma 813, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
c) quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
d) quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 7-quinquies
Disposizioni in materia di distribuzione automobilistica
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli accordi verticali tra il costruttore automobilistico o l’importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri.
2. Gli accordi tra il costruttore o l’importatore e il distributore autorizzato hanno durata minima di cinque anni e regolano le modalità di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilità e la ripartizione dei costi connessi alla vendita. Ciascuna parte comunica, con nota in forma scritta trasmessa almeno sei mesi prima della scadenza, l’intenzione di non procedere alla rinnovazione dell’accordo, a pena di inefficacia della medesima comunicazione.
3. Il costruttore o l’importatore, prima della conclusione dell’accordo di cui ai commi 1 e 2, nonché in caso di successive modifiche dello stesso, fornisce al distributore autorizzato tutte le informazioni di cui sia in possesso, che risultino necessarie a valutare consapevolmente l’entità degli impegni da assumere e la sostenibilità degli stessi in termini economici, finanziari e patrimoniali, inclusa la stima dei ricavi marginali attesi dalla commercializzazione dei veicoli.
4. Al costruttore o all’importatore che recede dall’accordo prima della scadenza contrattuale è fatto obbligo di corrispondere al distributore autorizzato un equo indennizzo, parametrato congiuntamente al valore:
a) degli investimenti che questo ha in buona fede effettuato ai fini dell’esecuzione dell’accordo e che non siano stati ammortizzati alla data di cessazione dell’accordo;
b) dell’avviamento per le attività svolte nell’esecuzione degli accordi, commisurato al fatturato del distributore autorizzato negli ultimi cinque anni di vigenza dell’accordo.
5. L’indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto nel caso di risoluzione per inadempimento o quando il recesso sia chiesto dal distributore autorizzato.
6. Il termine del 30 giugno 2022 di cui all’articolo 8, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è differito al 30 settembre 2022.
Art. 7-sexies
Modifica all’articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020
1. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all’articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “fino al 31 dicembre 2024” sono soppresse».
All’articolo 8:
al comma 1, le parole: «Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile»;
al comma 2: all’alinea, la parola: «, provvede,» è sostituita dalla seguente: «provvede»;
alla lettera a), dopo le parole: «articolo 84, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»;
al comma 3, dopo le parole: «può stipulare» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,»;
al comma 4, le parole: «e della mobilità sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «e della mobilità sostenibili»;
al comma 7, alinea, le parole: «di cui all’articolo 16-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui all’articolo 16-bis»;
al comma 8, le parole: «e relativa all’anno 2022, e da calcolarsi» sono sostituite dalle seguenti: «relativa all’anno 2022, da calcolare»;
al comma 9: al primo periodo, dopo le parole: «sono eserciti» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e la parola: «mensile» è sostituita dalla seguente: «trimestrale»;
il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi comunicati ai sensi del presente comma, l’ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico assegna all’azienda inadempiente un termine non superiore a novanta giorni per l’esecuzione degli interventi manutentivi comunicati. Qualora l’azienda non effettui gli interventi manutentivi entro il termine assegnato ai sensi del secondo periodo, l’ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manutentivi in danno dell’azienda inadempiente, nonché ad applicare nei confronti della stessa una sanzione amministrativa di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000 euro, determinata tenendo conto dei criteri indicati nel decreto di cui al comma 10, dell’entità degli interventi manutentivi non eseguiti, delle conseguenze che l’omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità nonché delle attività poste in essere al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi»;
al quarto periodo, le parole: «, e sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «e sono destinate»;
al comma 11, al primo periodo, le parole: «prescrivendo le necessarie misure di mitigazione, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «prescrivendo le necessarie misure di mitigazione e» e, al secondo periodo, le parole: «prorogabile, una sola volta,» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile una sola volta»;
dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità di cui ai commi da 9 a 11 ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti»;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: «12-bis. Al fine di migliorare l’organizzazione della mobilità nelle aree urbane, all’articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il comma 6 è sostituito dai seguenti: “6. Al fine di assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la riduzione al minimo dell’uso individuale dell’automobile e il contenimento del traffico, l’educazione della comunità scolastica alla mobilità sostenibile e il miglioramento dell’accessibilità scolastica, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, il Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, tenendo conto del piano ‘Rigenerazione Scuola’ di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, adotta specifiche linee guida per l’istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del mobility manager scolastico finalizzate alla promozione della funzione educativa della scuola e dello sviluppo sostenibile. 6-bis. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, individuano il mobility manager scolastico tra il personale docente, senza esonero dall’insegnamento, ovvero ricorrendo a figure professionali esterne, in coerenza con il piano dell’offerta formativa. 6-ter. Il mobility manager scolastico ha il compito di: a) diffondere la cultura della mobilità sostenibile; b) promuovere l’uso della mobilità ciclo-pedonale e dei servizi di noleggio e condivisione di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale; c) supportare il mobility manager d’area, ove nominato, e le competenti amministrazioni locali ai fini dell’adozione delle misure di mobilità sostenibile fornendo elementi per favorire la sostenibilità degli spostamenti del personale scolastico e degli studenti dell’istituto scolastico; d) segnalare al competente ente locale eventuali esigenze legate al trasporto scolastico e delle persone con disabilità. 6-quater. Il Ministero dell’istruzione può mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche un’infrastruttura digitale al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti del mobility manager scolastico. 6-quinquies. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dei commi da 6-bis a 6-quater nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
12-ter. All’articolo 229, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: “le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,” sono inserite le seguenti: “ad eccezione delle istituzioni scolastiche,”.
12-quater. Al fine di garantire la continuità dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole minori siciliane oggetto della convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell’articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nonché del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al soggetto incaricato della gestione dei servizi è riconosciuto un contributo straordinario, nella misura massima di 8 milioni di euro, destinato a compensare gli effetti economici dell’aumento eccezionale dei costi del carburante nell’anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
12-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al comma 12-quater, nei limiti di quanto strettamente necessario a compensare la maggiore spesa derivante dall’aumento eccezionale del costo del carburante e comunque in misura non superiore all’importo massimo stabilito al comma 12-quater. Tali criteri, al fine di evitare eventuali sovracompensazioni, sono definiti tenendo conto degli aumenti delle tariffe già praticati dal gestore dei servizi nel primo semestre 2022 sulla base degli strumenti previsti a legislazione vigente o della convenzione in essere.
12-sexies. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 12-quater, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12-septies. Al fine di assicurare l’efficienza e l’economicità gestionale della linea metropolitana di Catania, elevando, al contempo, la qualità dei servizi erogati, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede: a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; b) quanto a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».
All’articolo 9:
al comma 1: all’alinea, dopo le parole: «all’articolo 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso; alla lettera a), le parole: «per il 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2025» e le parole: «per l’anno 2026 e 300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2026, 300 milioni»;
alla lettera b), le parole: «ciascuno degli anni dal 2026 al 2027», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2026 e 2027» e le parole: «dal 2032 al 2034,», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dal 2032 al 2034 e»;
alla lettera c), le parole: «di 300 milioni di euro per l’anno 2026, 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l’anno 2026, 500 milioni»;
al comma 6, le parole: «risorse rinvenienti dall’abrogazione» sono sostituite dalle seguenti: «risorse rivenienti dall’abrogazione della disposizione»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. All’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Fermo restando quanto previsto, in relazione agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dagli articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dal titolo II della parte I del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, effettua il monitoraggio dell’osservanza dei termini procedimentali di cui al comma 3, segnalando alla regione competente eventuali ritardi, proponendo eventuali interventi correttivi ed assegnando alla regione un termine non superiore a trenta giorni per la conclusione del procedimento. In caso di inosservanza del termine assegnato ai sensi del primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131”»;
il comma 7 è sostituito dai seguenti: «7. All’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) gli interventi di piccola manutenzione nonché quelli atti ad assicurare l’adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono curati direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, nell’ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni è fatta salva la possibilità di finanziare e realizzare l’esecuzione anche di interventi relativi alla messa a norma degli impianti o correlati alle norme in materia di prevenzione incendi, al fine di favorire il coordinamento degli stessi con altri interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da eseguire ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma e del comma 5. Sempre al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, l’Agenzia del demanio o i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche possono curare, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri, l’esecuzione degli interventi di cui al periodo precedente, nei casi in cui interessino immobili già oggetto di finanziamenti per lavori nell’ambito di piani di investimento approvati dalla medesima Agenzia. Parimenti i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche possono gestire, previo atto di intesa con l’Agenzia del demanio, l’esecuzione degli interventi ascritti ai piani di intervento dell’Agenzia del demanio nei casi in cui questi riguardino immobili già oggetto di finanziamento nell’ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni. Tutti gli interventi curati direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici sono comunicati all’Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia”;
b) al comma 5, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “L’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria ovvero di manutenzione straordinaria dei lavori di importo in ogni caso inferiore a 100.000 euro, di cui al comma 2, lettere a) e b), è curata, senza nuovi o maggiori oneri, direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici degli immobili”.
7-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 11-bis e 11-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trovano applicazione anche nel periodo intercorrente tra la data dell’abrogazione dell’articolo 92, comma 7-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per effetto dell’articolo 217 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la data di entrata in vigore della legge 14 giugno 2019, n. 55.
7-ter. All’articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Resta ferma la possibilità per le amministrazioni, le Autorità indipendenti, la Commissione e gli enti indicati al comma 1, per motivate esigenze, previo accordo con la proprietà, di entrare nel possesso anticipato anche di porzioni di immobili, corrispondendo, nei limiti delle risorse disponibili, una somma a titolo di anticipata occupazione, commisurata ai metri quadri delle porzioni occupate e alla durata della predetta anticipata occupazione e comunque non superiore a tre dodicesimi del canone annuo congruito; il possesso anticipato non ha effetti sulla durata del contratto di locazione come prevista dalle vigenti disposizioni e dagli specifici accordi contrattuali tra le parti”»;
al comma 8, alinea, dopo le parole: «All’articolo 121 del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: «8-bis. Per le finalità di cui all’articolo 121, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 8 del presente articolo, si considerano validi ad ogni effetto di legge le qualifiche, le abilitazioni e gli attestati di formazione periodica, previsti dal medesimo comma 3 del citato articolo 121, conseguiti dal personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili anteriormente alla data del 16 giugno 2022. 8-ter. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) degli studenti degli istituti nautici e professionali della pesca commerciale e delle produzioni ittiche, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell’istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede a definirne le modalità di svolgimento a bordo di imbarcazioni nautiche a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, con proprio provvedimento che deve tenere conto di un percorso formativo, facendo riferimento alle norme IMO STCW 1995, e successive modifiche, prevedendo per gli studenti la frequenza del corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (Personal Safety and Social Responsibilities - PSSR) con oneri a carico degli stessi»;
al comma 9, alinea, le parole: «procedure per digitalizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «procedure per la digitalizzazione» e le parole: «al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. All’articolo 59, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, dopo la parola: “adozione” sono inserite le seguenti: “dei princìpi”»;
il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. All’allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al punto 8), le parole: “nonché Porto di Licata” sono sostituite dalle seguenti: “, Porto di Licata nonché Porto di Sciacca”; b) al punto 9), le parole: “Porti di Augusta e Catania” sono sostituite dalle seguenti: “Porti di Augusta, Catania e Pozzallo”; c) al punto 10), le parole: “e Monopoli” sono sostituite dalle seguenti: “, Monopoli e Termoli”; d) al punto 12), le parole: “e Ortona” sono sostituite dalle seguenti: “, Ortona e Vasto”»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: «10-bis. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “3-bis. Al fine di sviluppare ulteriori percorsi di formazione che favoriscano l’integrazione interdisciplinare fra il mondo accademico, la formazione e la ricerca nel settore della pubblica amministrazione, nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, postuniversitaria, della ricerca e quello dell’accesso sempre più qualificato nella pubblica amministrazione, la Scuola può prevedere nella propria offerta formativa l’erogazione anche di corsi di alta formazione e di perfezionamento post lauream nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3-ter. La Scuola, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, anche in deroga al requisito di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del predetto regolamento relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, comunque non inferiore a sei, individuati anche tra professori universitari sulla base di una convenzione con l’ateneo di appartenenza secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto compatibili, può altresì emanare bandi per corsi di dottorato in Scienze della pubblica amministrazione, in favore di un massimo di otto candidati, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unità, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”; b) all’articolo 11, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: “possono essere” è inserita la seguente: “prioritariamente”.
10-ter. Le strutture finanziate con risorse assegnate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai comuni per interventi straordinari sul patrimonio residenziale pubblico, ai sensi dell’articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, non ancora del tutto completate, possono essere riutilizzate dai medesimi comuni beneficiari, anche eventualmente cambiando la destinazione d’uso, a condizione che sia garantita una finalità di interesse pubblico generale. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 10-quater. All’articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo periodo, dopo le parole: “sono depositati” sono inserite le seguenti: “ai soli fini informativi”; b) al quarto periodo, dopo le parole: “Con la stessa modalità” sono inserite le seguenti: “e per le medesime finalità”. 10-quinquies. Al fine di realizzare gli interventi di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al medesimo articolo 1, comma 26, della citata legge n. 160 del 2019, le parole da: “come previsto” fino a: “legge 28 giugno 2019, n. 58,” sono soppresse e le parole: “è assegnata al soggetto attuatore degli interventi” sono sostituite dalle seguenti: “è trasferita alla medesima provincia”»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della Scuola nazionale dell’amministrazione».
All’articolo 10:
al comma 1: alla lettera a), le parole: «quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al quarto periodo» e le parole: «del 13 dicembre 2011.» sono sostituite dalle seguenti: «, del 13 dicembre 2011»;
alla lettera b), dopo le parole: «risorse del PNC» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «n. 101» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
alla lettera c), le parole: «sono inserite» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte», dopo le parole: «risorse del PNC» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «n. 101» il segno di interpunzione: «.» è soppresso;
al comma 2, le parole: «dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei materiali da costruzione, dei carburanti» e le parole: «e, al fine» sono sostituite dalle seguenti: «e al fine»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. All’articolo 1, comma 136, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “entro otto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro dodici mesi”»;
al comma 4, le parole: «di cui articolo 22 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 22 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto» e dopo le parole: «dell’articolo 22 del» sono inserite le seguenti: «citato codice di cui al»;
al comma 5, le parole: «e di euro 3.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro 3.500.000» e le parole: «mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Al fine di favorire lo sviluppo psico-fisico dei minori, il conseguimento degli obiettivi di rigenerazione del tessuto socioeconomico delle città, nonché il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza e la rifunzionalizzazione di spazi pubblici, anche periferici, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City), per la realizzazione di parchi gioco innovativi è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione pari a complessivi 5 milioni di euro per l’anno 2023, per l’attuazione di un programma sperimentale denominato “Dateci spazio” destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti. Le relative proposte sono trasmesse, anche per via telematica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e devono indicare l’area oggetto di intervento, le finalità ludicodidattiche perseguite, i profili di accessibilità, sicurezza e risparmio energetico, il cronoprogramma per la realizzazione dell’intervento, la parte destinata ai lavori e quella relativa alle forniture, le modalità e i costi di gestione ed eventuali ulteriori contribuzioni alla realizzazione dell’intervento. Sono ammissibili a finanziamento, nel limite massimo di 500.000 euro, esclusivamente interventi che non risultino già destinatari di contributi e risorse sulla base di altra normativa regionale, nazionale o europea.
5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti: a) i tempi e le relative modalità di erogazione del finanziamento; b) i criteri per la valutazione delle proposte; c) le modalità di monitoraggio del programma e le ipotesi di revoca del finanziamento.
5-quater. La valutazione delle proposte di cui al comma 5-ter è svolta dall’Alta Commissione di cui all’articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, a tal fine, può avvalersi del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione di cui all’articolo 214 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’Alta Commissione opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e l’avvalimento avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-quinquies. L’Alta Commissione di cui al comma 5-quater, all’esito dell’esame delle proposte presentate, predispone un apposito elenco, contenente le proposte ammissibili a finanziamento e il codice unico di progetto (CUP) di ciascun intervento, che è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono altresì definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l’attuazione delle proposte.
5-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 5-bis a 5-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-septies. In ottemperanza alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2021 per l’adeguamento delle decisioni di investimento pubblico ai princìpi di coerenza e compatibilità con il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, il Commissario straordinario di cui all’articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, promuove, d’intesa con il comune di Genova, la regione Liguria, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la Rete ferroviaria italiana s.p.a., nell’ambito del Progetto unico previsto dal comma 12-septies del medesimo articolo 4, la realizzazione di un progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del comune di Genova, interessate dal progetto ferroviario “Potenziamento Genova-Campasso” di cui al medesimo comma 12-septies, denominato “Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova”, finalizzato ad una maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell’intervento infrastrutturale ferroviario e a realizzare un miglioramento del contesto urbano.
5-octies. Per le finalità di cui al comma 5-septies è autorizzata in favore della Rete ferroviaria italiana s.p.a. la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.
5-novies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 4, comma 12-octies, del citato decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019, il comune di Genova, la regione Liguria, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la Rete ferroviaria italiana s.p.a. provvedono a definire, mediante la sottoscrizione di un’apposita convenzione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le attività necessarie per assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi e delle opere del Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova di cui al comma 5-septies, ferma restando l’attribuzione al comune di Genova delle funzioni di soggetto attuatore delle opere e degli interventi inseriti nel predetto Progetto di riqualificazione.
5-decies. Agli oneri derivanti dai commi da 5-septies a 5-novies, pari a complessivi 89 milioni di euro, si provvede: a) quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;
alla rubrica, le parole: «di particolare complessità o» sono soppresse.
All’articolo 12:
al comma 1: al primo periodo, le parole: «della Commissione tecnica VIA e Commissione PNRR-PNIEC» sono sostituite dalle seguenti: «della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC» e le parole: «1,5 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro annui»;
al secondo periodo, le parole: «1,5 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro annui» e dopo le parole: «a decorrere dall’anno 2022» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Nell’ambito delle esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e al fine di accelerare le procedure di individuazione degli aventi diritto, di assegnazione e di erogazione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, assicurando altresì il necessario supporto alle amministrazioni centrali e locali e una costante verifica sullo stato di attuazione delle procedure di gara per gli interventi ammissibili a finanziamento ai sensi del citato articolo 26, comma 7, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad istituire, per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, due posizioni dirigenziali di livello non generale. Alla copertura delle predette due posizioni dirigenziali di livello non generale si provvede attraverso l’indizione di concorsi pubblici o anche, per il triennio 2022-2024, in deroga alle percentuali stabilite dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 10 unità, da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, attraverso l’indizione di procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
1-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari ad euro 320.557 per l’anno 2022 e ad euro 769.336 a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-quinquies. All’articolo 8, comma 2, ultimo periodo, e comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: “provvedimento” è sostituita dalla seguente: “parere”.
1-sexies. Anche al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti destinati all’attuazione degli stessi, con particolare riferimento al controllo sul divieto di doppio finanziamento e sui conflitti d’interesse nonché all’espletamento dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze in relazione alle rispettive competenze sono autorizzati, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 700 unità di personale da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, di cui 400 unità per le esigenze del Ministero dell’interno, e in particolare delle prefetture-uffici territoriali del Governo, e 300 unità per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare delle ragionerie territoriali dello Stato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l’indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 2.624.475 per l’anno 2022 e di euro 31.493.700 a decorrere dall’anno 2023.
1-septies. Il Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato stipulano un apposito protocollo d’intesa per definire l’attività di collaborazione destinata alle finalità di cui al comma 1-sexies, anche attraverso la costituzione di presìdi territoriali unitari tra le prefetture-uffici territoriali del Governo e le ragionerie territoriali dello Stato.
1-octies. Per la corresponsione al personale non dirigenziale da reclutare ai sensi del comma 1-sexies dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2023, di cui euro 500.000 per le esigenze del Ministero dell’interno ed euro 500.000 per le esigenze del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
1-novies. Agli oneri di cui ai commi 1-sexies e 1-octies, pari a euro 2.624.475 per l’anno 2022 e a euro 32.493.700 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.449.364 euro per l’anno 2022 e a 17.892.368 euro annui a decorrere dall’anno 2023, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno e, quanto a 1.175.111 euro per l’anno 2022 e a 14.601.332 euro annui a decorrere dall’anno 2023, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.
1-decies. All’articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: “I comandi o distacchi” sono inserite le seguenti: “del personale non dirigenziale”; b) al comma 3, primo periodo, le parole: “per il personale non dirigenziale” sono soppresse».
Dopo l’articolo 12 sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis
Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR
1. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti, anche sulla base di quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altre parti del giudizio, che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento dell’istanza cautelare, il tribunale amministrativo regionale, con la medesima ordinanza, fissa la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell’udienza di merito. In tale ipotesi, si applica il primo periodo del presente comma e il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti. Nel caso in cui l’udienza di merito non si svolga entro i termini previsti dal presente comma, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.
2. Nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell’udienza di merito, il giudice motiva espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell’udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR.
3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.
4. Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato. Si applica l’articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.
7. All’articolo 48, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR”;
b) dopo le parole: “al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.” sono aggiunte le seguenti: “In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR”.
8. Nelle ipotesi in cui, prima della data dell’8 luglio 2022, la misura cautelare sia già stata concessa, qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, l’udienza per la discussione del merito è anticipata d’ufficio entro il termine di cui al comma 1. In tale ipotesi si applicano le ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo.
Art. 12-ter
Disposizioni urgenti in materia di funzionamento del comitato di monitoraggio di cui all’articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56
1. All’articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le parole: “Ministero della difesa,” sono inserite le seguenti: “del Ministero dell’interno,”.
Art. 12-quater
Misure urgenti per le infrastrutture culturali
1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata, per l’anno 2022, di 15 milioni di euro. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 183, comma 2, del medesimo decreto-legge.
Art. 12-quinquies
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».
All’allegato 1, dopo le parole: «(Articolo 9, comma 2)» sono inserite le seguenti: «Importi in milioni di euro».
Vedi anche: