Circolare Ministero dell'Interno - 07/09/2022 - Prot. n. 28964 - Modifiche CdS
OGGETTO: Legge 5 agosto 2022, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.". Ulteriori modifiche al codice della strada.
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PERI REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
OGGETTO: Legge 5 agosto 2022, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.". Ulteriori modifiche al codice della strada.
Nel far seguito alla circolare n. 300/STRAD/2/0000022588.U/2022 del 6 luglio 2022, si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2022 è stata pubblicata la legge in oggetto indicata (in vigore dal 6 agosto 2022), che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 68/2022, con il quale erano state apportate modifiche al codice della strada illustrate nella predetta circolare. In sede di conversione, sono state apportate ulteriori modifiche al codice della strada, tra le quali, le più significative sono illustrate in dettaglio nell'allegata scheda (All. A).
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.
IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto
Allegato A alla circolare prot. n. 28964 del 07/09/2022
Testo integrato degli articoli 7, 61, 116, 123, 126, 167, 198-bis e 203 CDS risultanti dalle modifiche apportate dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 di conversione del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, in cui sono evidenziate in neretto le modifiche.
Art. 7
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
(commi 1 - 8 omissis)
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi.
(commi 9-bis - 15-bis omissis)
Con la modifica del comma 9 dell'art. 7 si prevede che le tipologie di comuni che possono subordinare l'ingresso nelle zone a traffico limitato al pagamento di una somma dovranno essere individuate con un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili non ancora emesso. Sull'argomento il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha emanato la lettera di chiarimenti n. 10797 del 25 agosto 2022 (all. 1). |
Art. 61.
Sagoma limite
(comma 1, lettere a e b omissis)
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri. I veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea possono superare le lunghezze totali previste dal presente articolo nel rispetto, comunque, di quanto prescritto al comma 5. Tali dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite di velocità inferiore o uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. L'uso dei dispositivi aerodinamici deve essere comunque compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in ogni caso, allorché ritratti o piegati, i dispositivi non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privo di tali dispositivi.
(commi 2 - 7 omissis)
Con la modifica dell'art. 61, comma 1, lettera c), si prevede la possibilità che i veicoli, sia isolati sia complessi, equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici, possano superare la lunghezza totale prevista dallo stesso articolo 61. Tali cabine allungate o dispositivi aerodinamici devono comunque rispondere ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea. Per quanto riguarda le cabine allungate, l'aumento delle dimensioni è compreso nei requisiti di omologazione riferiti ai veicoli stessi e sono indicati sulla carta di circolazione. Per i dispositivi aerodinamici, invece, non occorre l'aggiornamento della carta di circolazione/DU e gli stessi possono essere installati sui veicoli a condizione che rispettino le prescrizioni previste dalle norme europee(1). È previsto, inoltre, che questi dispositivi debbano essere piegati, ritratti o rimossi quando è a rischio la sicurezza stradale o in presenza di utenti vulnerabili (pedoni e ciclisti) quando la strada ha un limite di velocità uguale o inferiore a 50 km/h. In mancanza si ritiene applicabile la sanzione prevista dal comma 7 dello stesso articolo 61. Si segnala, infine, che sullo stesso veicolo possono essere contemporaneamente installate sia una cabina allungata che i dispositivi aerodinamici. |
(1) Il Regolamento (UE) 535/2021 stabilisce che i dispositivi aerodinamici che possono essere installati sui veicoli adibiti al trasporto di cose (cat. internazionali N2 ed N3) o di persone (cat. internazionali M2 e M3) devono essere omologati e rispondere alle caratteristiche costruttive e di prova indicate nella sezione I della parte II dell'allegato dello stesso Regolamento. In ogni caso non possono sporgere per più di 75 cm in lunghezza (20 cm quando sono retratti) e 2,5 cm in larghezza (v. sezione C (1.3.1.1), D (1.3.1.1), E (1.4.1.1) della parte II, del Reg. UE 535/2021). Se il dispositivo è omologato in modo indipendente dal veicolo deve essere munito del marchio di omologazione. Le appendici aerodinamiche non possono essere applicate sui veicoli di categoria M1 ed N1 perché non previsto dalle citate norme comunitarie. In nessun caso, inoltre, possono essere superate la massima fascia d'ingombro e la curva di maggior raggio percorsa dalla motrice di cui all'art. 217 del Regolamento di esecuzione CDS.
Art. 116
Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore
(commi 1 - 3 omissis)
4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per la mobilità sostenibile. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.
(commi 5 - 10 omissis)
11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1, C, C1E e CE, anche speciale, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE, anche speciale, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.
(commi 12 - 18 omissis)
Attraverso la modifica del comma 4, si estende la possibilità di conseguire la patente speciale anche per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE. Attraverso la modifica del comma 11, si estende la possibilità di conseguire la carta di qualificazione del conducente (CQC) anche ai titolari di patente speciale delle categorie C1E, CE, D1, D1E, D e DE. |
Art. 117
Limitazioni nella guida
(commi 1 e 2 omissis)
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano, inoltre, se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.
(commi 3 - 5 omissis)
A parziale modifica delle indicazioni fornite con circolare del 6 luglio 2022, con riferimento alla modifica dell'art. 117 CDS operata dal DL 68/2022, che ha introdotto un nuovo parametro relativo ai veicoli elettrici o ibridi plug-in che possono essere condotti durante il primo anno dal conseguimento della patente di categoria B, si chiarisce che secondo la nuova formulazione della norma in argomento, nei confronti dei veicoli elettrici o plug-in si deve applicare unicamente il limite di potenza specifica riferita alla tara pari a 65 kW/t, e non anche quello generico del limite di potenza massima pari a 70 kW previsto per i veicoli della categoria M1, che trova, invece, applicazione solo per i veicoli con motore termico. |
Art. 123
Autoscuole
(commi 1 - 6 omissis)
7. L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte. Il corso di formazione, presso un'autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nelle condizioni ivi previste, consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida.
7-bis. L'avvio di attività di un'autoscuola avviene tramite segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmessa per via telematica allo Sportello unico delle attività produttive istituito presso il comune territorialmente competente in ragione della sede dell'autoscuola stessa. Ai fini delle verifiche preventive relative alla disponibilità del parco veicolare ai sensi del comma 7, per ciascuno Sportello unico delle attività produttive è assicurata una specifica funzionalità di accesso e consultazione dell'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, commi 5, 6 e 7.
(commi 8 - 13 omissis)
Attraverso la modifica del comma 7 si prevede la possibilità, a determinate condizioni, di conseguire la patente di categoria A2 o A senza sostenere gli esami di guida. Per quanto di interesse, si segnala, invece, la modifica del comma 7-bis, che prevede la presentazione di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) per l'avvio dell'attività di autoscuola. La segnalazione va effettuata allo sportello unico istituito presso il Comune in cui ha sede l'autoscuola stessa, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che l'inizio dell'attività è subordinato alla verifica della presenza dei requisiti previsti, di cui lo sportello unico dà notizia al richiedente. Tanto si rappresenta anche ai fini di eventuali attività di controllo da parte degli organi preposti presso un'autoscuola, la quale, per iniziare l'attività, non potrà avvalersi della sola documentazione che attesti la presentazione della SCIA, ma dovrà, invece, esibire la comunicazione dello sportello unico che attesta la regolarità della richiesta di avvio dell'attività. |
Art. 126
Durata e conferma della validità della patente di guida
(commi 1 - 8-bis omissis)
8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'i-idoneità tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L'esperimento di guida consiste nell'esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta. In caso di esito negativo dell'esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all'esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall'interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile»;
(commi 9 - 12 omissis)
In sede di conversione il legislatore è intervenuto modificando il comma 8-ter dell'art. 126 che era stato introdotto dal DL 68/2022. Con la modifica si fa una distinzione tra l'ipotesi in cui l'interessato non si presenti il giorno dell'esperimento di guida, da quella del mancato superamento del medesimo esperimento. Nel primo caso è prevista la sospensione della patente fino all'esito di un ulteriore esperimento di guida che può effettuarsi solo su richiesta dell'interessato. Nel secondo caso, invece, è prevista la revoca della patente. Per espressa previsione normativa, non è necessaria l'emanazione di un decreto di sospensione; pertanto, la misura è direttamente efficace dal giorno successivo a quello fissato per la prova. In caso di circolazione con la patente sospesa, trattandosi di una procedura rivolta alla verifica della persistenza dell'idoneità tecnica per guidare veicoli, troverà applicazione la sanzione di cui all'art. 128, comma 2. Per quanto riguarda la revoca, invece, è necessaria l'emanazione del relativo provvedimento da parte della Motorizzazione. Come già indicato nella circolare del 6 luglio 2022, ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 116, comma 15 (circolazione con patente revocata), è necessario eseguire una preventiva verifica attraverso la banca dati della motorizzazione sulla presenza di un provvedimento di revoca, accertando, altresì, che sia stato notificato. Infatti, nelle more della notificazione del provvedimento di revoca, il soggetto risponderà della violazione di cui all'art. 126 (circolazione con patente scaduta di validità). In tali casi, sarà opportuno, qualora possibile, procedere, altresì, alla notificazione del provvedimento dandone immediata comunicazione all'ufficio emittente, inserendo la circostanza anche nella Banca Dati SDI. |
Art. 167
Trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
(commi 1 omissis)
1-bis. Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato.
2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 42 a euro 173, se l'eccedenza non supera 1 t;
b) da euro 87 a euro 345, se l'eccedenza non supera le 2 t;
c) da euro 173 a euro 695, se l'eccedenza non supera le 3 t;
d) da euro 431 a euro 1.734, se l'eccedenza supera le 3 t.
2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi quella indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2.
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché l'eccedenza non superi rispettivamente il 5, il 15, il 25 per cento, oppure superi il 25 per cento della massa complessiva.
3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 10 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3.
(comma 4 omissis)
5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis; in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso, applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore.
(commi 6 - 9 omissis)
10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al cinque per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.
10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al 5 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.
12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo statico in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.
12-bis. Costituiscono altresì fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.
(comma 13 omissis)
Con la modifica dell'art. 167 viene ridisegnata la disciplina relativa alla verifica della massa dei veicoli a motore e rimorchi adibiti al trasporto di cose. Rispetto alla precedente formulazione della norma, ai fini del calcolo della massa di un veicolo, non dovrà più essere applicata la franchigia del 5% rispetto al peso massimo autorizzato nella carta di circolazione, ma una tolleranza rispetto alla misurazione eseguita con uno strumento di pesatura. Tale tolleranza si applicherà riducendo del 5% la risultanza dello strumento di misura se questo è di tipo statico, e del 10% se è di tipo dinamico. Sebbene tale nuova formulazione faccia riferimento alla verifica della massa eseguita attraverso strumenti di misurazione (pese statiche o dinamiche), si ritiene che il principio debba essere applicato anche in caso di accertamento della massa attraverso la verifica dei documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. In considerazione dell'espresso richiamo del comma 12 contenuto nel comma 1-bis, anche in tali casi, dovrà essere applicata una tolleranza del 5% al valore rilevato dalla lettura dei predetti documenti. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, pertanto, la tolleranza suindicata dovrà essere applicata sul peso rilevato(2). Le modifiche hanno interessato anche il comma 2-bis, che disciplina l'eccedenza di peso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, che hanno massa complessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate. Rispetto alla precedente formulazione, che prevedeva un'eccedenza fino al 15% del peso indicato in carta di circolazione, questi veicoli possono circolare con un'eccedenza fissa di una tonnellata. Resta ferma, anche in questi casi, l'applicazione della tolleranza suindicata. Pertanto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, la franchigia di 1 una tonnellata va applicata sul valore di peso ottenuto a seguito della tolleranza. Medesima disciplina è prevista per i veicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 tonnellate. Resta ferma, anche in questi casi, l'applicazione della tolleranza del 5% o 10%, ma le sanzioni si applicano in ragione dell'eccedenza calcolata sul valore percentuale e non sul valore assoluto. Con la modifica del comma 3-bis, che disciplina i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 tonnellate, ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, l'eccedenza di peso ammissibile rispetto a quella indicata nella carta di circolazione è stata ridotta al 10% rispetto al 15% previsto nella precedente formulazione. Anche in questo caso, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, la franchigia del 10% va applicata sul valore di peso ottenuto a seguito della tolleranza. L'applicazione della tolleranza del 5% o del 10% è prevista anche per l'eccedenza di peso dei veicoli complessi (autotreni e autoarticolati), disciplinata dal nuovo comma 5. Con la modifica del comma 10 è stato ridotto al 5%, rispetto al 10% previsto dalla precedente formulazione, l'eccedenza di peso oltre la quale è prevista la riduzione del carico per la prosecuzione del viaggio. Ai fini dell'applicazione di questa prescrizione, il calcolo della percentuale di eccedenza di peso rispetto a quanto indicato nella carta di circolazione, è riferito al peso accertato dopo aver applicato la tolleranza di cui al comma 1-bis e l'eventuale franchigia di cui ai commi 2-bis e 3-bis. Il comma 12 è stato modificato in funzione dell'introduzione del comma 12-bis che introduce la possibilità di accertare la massa dei veicoli anche attraverso pese di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, che devono essere preventivamente omologate o approvate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Infine, si sottolinea che l'applicazione della nuova tolleranza legale sul peso effettivamente accertato trova applicazione ai soli fini dell'accertamento delle violazioni previste dall'art. 167 e non pregiudica l'applicazione della tolleranza strumentale qualora prevista dal costruttore dello strumento utilizzato per la pesatura. |
(2) In fase di controllo si osserverà la seguente procedura:
1. si rileva il peso attraverso la pesa o la documentazione di accompagnamento del carico;
2. si applica la tolleranza del 5% o del 10% a seconda dei casi;
3. si ottiene il peso complessivo sul quale calcolare l'eccedenza;
4. si applica la sanzione sulla base dell'eccedenza rilevata (ai sensi dei commi 2, 2-bis, 3 e 3-bis).
Art. 198-bis
Disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni
1. La violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge è considerata, ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dal comma 4, come un'unica infrazione. Resta fermo che le condotte commesse successivamente alla prima notificazione ovvero alla contestazione immediata costituiscono nuove violazioni.
2. Nel caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata ai sensi dell'articolo 201, l'illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati.
3. Fuori dai casi di cui al comma 2, l'illecito amministrativo oggetto di contestazione immediata assorbe le violazioni accertate, in assenza di contestazione ai sensi dell'articolo 201, nei novanta giorni antecedenti alla predetta contestazione e non ancora notificate. Nel rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione e fatti salvi i divieti posti da altre disposizioni, l'organo accertatore può autorizzare il trasgressore a completare il viaggio o a raggiungere il luogo di destinazione per la via più breve e nel più breve tempo possibile.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, fermo restando il pagamento delle spese di accertamento e notificazione relative a ciascuna violazione, ove ricorrano le condizioni per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, si applica la sanzione del pagamento di una somma pari al triplo del minimo edittale previsto per la disposizione violata, se più favorevole.
5. In deroga all'articolo 202, il pagamento della somma di cui al comma 4 può essere effettuato entro cento giorni dalla prima notificazione o dalla contestazione immediata di cui al comma 6. Qualora, nei termini indicati dall'articolo 202, sia stato già effettuato il pagamento in misura ridotta previsto per la specifica violazione, entro il suddetto termine di cento giorni può essere effettuata l'integrazione del pagamento da corrispondere all'organo di polizia stradale che ha effettuato la prima notificazione o la contestazione immediata, secondo le modalità indicate dallo stesso.
6. Il pagamento della somma prevista al comma 4, effettuato all'organo di polizia stradale che ha curato la prima notificazione o la contestazione immediata, con contestuale pagamento delle spese di accertamento e notificazione per la violazione da esso accertata, costituisce il presupposto per l'istanza di archiviazione, di cui al comma 7, delle violazioni assorbite ai sensi dei commi 2 e 3.
7. L'istanza di archiviazione deve essere presentata dall'interessato all'ufficio o comando da cui dipende chi ha accertato ciascuna violazione assorbita ai sensi del comma 6, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data della prima notificazione o della contestazione immediata. L'istanza è corredata da copia dell'attestazione del pagamento di cui al comma 6 e dall'attestazione del pagamento delle spese di accertamento e notificazione relativa alla violazione o alle violazioni accertate dall'ufficio o al comando cui la stessa è presentata. L'archiviazione è disposta dal responsabile dell'ufficio o del comando da cui dipende chi ha accertato la violazione.
Con l'art. 198-bis cds il legislatore ha inteso introdurre un correttivo all'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni in presenza di ripetute violazioni riguardanti alcune norme tecniche o amministrative che disciplinano le condizioni per l'immissione in circolazione dei veicoli (revisione, assicurazione, ecc.). La norma, infatti, prevede strumenti idonei ad evitare che, a seguito dell'accertamento di più violazioni non comportamentali commesse nello stesso giorno o in giorni diversi, effettuato soprattutto attraverso l'impiego di dispositivi di controllo remoto e in assenza di contestazione immediata, il trasgressore possa essere oggetto di più sanzioni. In presenza di determinate condizioni, infatti, la norma considera come un unico illecito amministrativo tutte le violazioni dello stesso tipo, concernenti la mancanza di requisiti tecnici o amministrativi per la circolazione di un veicolo, anche se commessi in tempi diversi, applicando un'unica sanzione pecuniaria di importo pari al triplo di quella prevista per la violazione oggetto di assorbimento. |
(3) L'art. 75, c. 1 CDS, riguardante "l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione" prevede, infatti che "1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del titolo III del codice."
(4) Sull'argomento si richiamano le indicazioni operative contenute nella circolare n. 300/A/4684/21/127/9 del 3 luglio 2020, riguardante la contestazione differita delle violazioni di cui agli artt. 80 e 193 del codice della strada.
(5) In sostanza, l'art. 198 applica il cumulo giuridico delle sanzioni alle ipotesi in cui le ripetute violazioni di una medesima disposizione (concorso formale omogeneo) oppure la violazione di diverse disposizioni (concorso formale eterogeneo) siano la conseguenza di un'unica condotta di guida (attiva o omissiva). Diversamente, il neo-introdotto art. 198-bis applica il cumulo giuridico delle sanzioni alle ipotesi in cui diverse e ripetute condotte di guida violino una medesima disposizione. Il medesimo trattamento sanzionatorio (cumulo giuridico, anziché materiale) è giustificato, in quest'ultima ipotesi, dal carattere "permanente" e sostanzialmente unico della violazione che perdura fintanto che non venga interrotta la circolazione.
(6) Per cui l'importo da pagare sarà pari alla somma delle sanzioni previste da ciascuna violazione.
(7) Sebbene non costituisca condizione per fruire dei benefici dell'unificazione, il pagamento delle spese di accertamento e notifica delle ulteriori violazioni assorbite dalla principale e oggetto dell'istanza di archiviazione rimane comunque sempre dovuto.
(8) Nell'ipotesi in cui siano 4 gli illeciti notificati e unificati a seguito del pagamento di un'unica sanzione, pari al triplo dell'importo in misura ridotta, l'istanza di archiviazione potrà essere richiesta per i 3 verbali oggetto di unificazione. Ove gli illeciti notificati siano 5, l'istanza di archiviazione potrà essere richiesta per i 4 verbali oggetto di unificazione e così via.
(9) Pertanto, qualora gli illeciti assorbiti siano stati accertati da diversi organi di polizia, l'istanza deve essere presentata a ciascuno di loro.
Art. 203
Ricorso al prefetto
(commi 1 - 3 omissis)
3-bis. Quando il veicolo con cui è stata commessa la violazione è immatricolato all'estero e non è possibile, per difficoltà oggettive, procedere all'iscrizione al ruolo ovvero avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, la riscossione coattiva può essere attivata, nei cinque anni successivi, nei confronti di chi è trovato alla guida del veicolo stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 207. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'interno, sono determinate le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti a cui, secondo l'articolo 208, spettano i proventi delle sanzioni.
Con il nuovo comma 3-bis dell'art. 203 si introduce la possibilità di riscuotere le somme di sanzioni non pagate entro cinque anni per violazioni commesse con veicoli immatricolati all'estero, quando non è stato possibile procedere all'iscrizione a ruolo o riscuotere le somme in altro modo, per difficoltà oggettive che possono essere legate, ad esempio, al fatto che il soggetto tenuto al pagamento è sconosciuto o è privo del codice fiscale, per l'impossibilità di procedere alla notifica del verbale ecc. In questi casi, obbligato al pagamento della sanzione dovuta è il conducente che viene trovato alla guida del medesimo veicolo di cui sopra, con applicazione delle procedure di cui all'art. 207. Tale norma, tuttavia, non è direttamente applicabile perché subordinata all'emanazione di un decreto interministeriale che stabilisca le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti cui spettano i proventi delle sanzioni. |
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