Circolare - 26/09/2022 - Prot. n. 29853 - Esperimento di guida
OGGETTO: Esperimento di guida ex art.126, co- 8-ter disposto a seguito di conversione di patente rilasciata da Stato membro UE o SEE con validità amministrativa scaduta - istruzioni.
Modifica circolare prot. n. 13821 dell’11 giugno 2015 in materia di "Conversione di patenti di guida comunitarie, con validità amministrativa scaduta".
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Circolare prot. n. 29853 del 26 settembre 2022
Oggetto: Esperimento di guida ex art.126, co- 8-ter disposto a seguito di conversione di patente rilasciata da Stato membro UE o SEE con validità amministrativa scaduta – istruzioni.
Modifica circolare prot. n. 13821 dell’11 giugno 2015 in materia di “Conversione di patenti di guida comunitarie, con validità amministrativa scaduta”.
Con circolare prot. n. 20043 del 20/06/2022, come modificata dalla circolare prot. n. 29290 del 20 settembre 2022 sono state fornite istruzioni in materia di esperimento di guida, come introdotto dall’art. 126, co. 8-ter, del DL n. 68 del 2022, come convertito dalla L. n. 108 del 2022.
Al riguardo sono stati richiesti chiarimenti interpretativi e procedurali con riferimento alla seguente istruzione: “le disposizioni in materia di esperimento di guida si applicano nel caso di conversione di una patente unionale scaduta da più di cinque anni al momento della richiesta di conversione: anche in tal caso, ai fini della disciplina applicabile a tale esperimento ed ai relativi effetti, fa fede la data di presentazione del mod. TT 746, così come esplicitato in premessa.”
È stato quindi chiesto di chiarire:
a) se la suddetta previsione di applica anche nel caso di patenti rilasciate da Stati SEE (Norvegia, Liechtenstein e Islanda);
b) se e come tenere in considerazione la validità delle patenti di guida superiori alla validità disposta dalla normativa nazionale, ai fini del computo del dies a quo dei 5 anni dalla scadenza, presupposti dal citato art. 126, co. 8-ter, CDS;
c) come procedere, in senso logico e cronologico, nel caso di richiesta di conversione di una patente per la quale debba applicarsi l’esperimento di guida.
Al riguardo si ritiene opportuno fornire con circolare ad hoc le seguenti istruzioni.
Per una migliore comprensione di quanto di seguito si espone, può essere utile considerare che, in termini più generali, la previsione di cui all’art. 126, co. 8-ter, CDS può essere assimilabile ad una particolare casistica dell’art. 128 CDS: il mancato rinnovo della patente di guida per più di 5 anni diventa ope legis un caso in cui è necessaria la verifica del permanere dell’idoneità tecnica. Pertanto:
a) La disciplina dell’articolo 126, co. 8-ter, si applica certamente anche alle patenti degli Stati membri dello Spazio Economico Europeo, oltre che a quelli dell’Unione Europea: le prime, come le seconde, sono conformi alla direttiva 2006/126/CE e dunque non vi è ragione per distinguerne il trattamento giuridico.
b) Con riferimento al quesito relativo al dies a quo per il computo dei 5 anni dalla scadenza, ai fini dell’applicazione della disciplina relativa all’esperimento di guida:
- nel caso in cui, ai sensi dell’art. 7 paragrafo 2 della citata direttiva(1), uno Stato membro abbia riconosciuto alla patente, di cui si chiede la conversione, una validità amministrativa superiore a quella che avrebbe nell’ordinamento nazionale (ad esempio accordi alle patenti di guida di categoria AM, A1, A2, A, B, B1 e BE una validità pari a 15 anni), oppure
- non abbia inteso esercitare l’opzione di cui all’art. 7, infra par. 3(2), della medesima direttiva e quindi rilasci patenti con validità amministrativa non ridotta in ragione dell’età del titolare (ad esempio rilasci patenti di guida di categoria AM, A1, A2, A, B, B1 e BE con una validità pari a 10/15 anni ad un conducente che ha più di 50 anni),
può affermarsi che – purché la patente rilasciata da uno Stato membro della UE o dello SEE abbia una scadenza coerente con le previsioni della direttiva 2006/126/CE, ivi compreso l’eventuale esercizio di un’opzione da quest’ultima consentita -, il titolare di tale patente può circolare con il documento abilitativo alla guida in suo possesso, in tutto il territorio UE e SEE, fino alla naturale scadenza della validità amministrativa dello stesso (cioè fino alla data annotata nel campo 4.b della patente): e quindi, ovviamente, può circolare anche Italia, pure se qui ha acquisito residenza anagrafica o normale.
Solo dopo tale scadenza può cominciare a calcolarsi il quinquennio utile ai fini dell’art. 126, co. 8-ter, CDS.
Diverse valutazioni devono però essere fatte nel caso in cui la patente UE o SEE abbia:
- validità amministrativa illimitata, oppure
- validità amministrativa difforme dalle citate disposizioni unionali.
Nel primo caso (patente con validità illimitata) vale l’art. 136-bis, co. 3, CDS, con il quale è stata data attuazione all’opzione di cui all’articolo 2, par. 23, della direttiva 2006/126/CE, e che così dispone: “Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.”.
Ne consegue che – qualora la patente abbia una validità illimitata -, il dies a quo per il computo dei 5 anni di cui all’art. 126, co. 8-ter, CDS decorre dal giorno successivo al compimento dei due anni dall’acquisizione della residenza normale.
Nel secondo caso (patente con validità non coerente con le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva) ai fini della determinazione del dies a quo soccorrono le istruzioni impartite con circolare prot. n. 23455 del 23.10.2014, avente ad oggetto “Conversione di patente comunitaria all’atto del rinnovo. Soppressione della procedura di riconoscimento ed emissione di tagliando”.
Ed invero, sia pure in tema di conversioni, la citata circolare dispone che: “Il titolare di patente di guida comunitaria …(omissis)… con validità amministrativa superiore a quella stabilita all’art. 7 paragrafo 2,:
- nel caso in cui abbia acquisito la residenza normale o anagrafica in Italia in data antecedente al 19/01/2013, ha una patente con validità fino al 19/01/2015 (due anni dopo l’entrata in vigore della direttiva) …(omissis)…;
- nel caso in cui abbia acquisito la residenza normale o anagrafica in data successiva al 19/01/2013, ha una patente con validità di due anni dalla data dell’acquisizione della residenza normale in Italia…(omissis)….”.
Ne consegue che – qualora la patente abbia una validità amministrativa non coerente con le disposizioni di cui al più volte citato articolo 7 della direttiva -, il dies a quo per il computo dei 5 anni di cui all’articolo 126, co.8-ter, CDS, decorre dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo di validità riconoscibile sul territorio italiano, calcolato secondo le su riportate istruzioni della circolare prot. n. 23455 del 23.10.2014.
c) Con riferimento all’ordine procedurale “conversione - esperimento di guida - esiti dello stesso” si ritiene che si possa procedere ad esperimento di guida ex art. 126, co. 8-ter, CDS solo sulla patente di guida italiana: la conversione della patente di guida è dunque il primo atto da compiersi. Ne seguono i consueti adempimenti con l’Autorità che l’ha emessa.
In tal senso depone l’articolo 11, par. 2, della più volte citata direttiva 2006/126/CE che così recita: “Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, il ritiro o la revoca del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.”.
Si richiama l’attenzione di codesti Uffici e delle autoscuole o Studi di consulenza che eventualmente siano incaricate della presentazione dell’istanza di conversione sulla necessità di tenere adeguatamente informato il titolare di patente UE o SEE istante la conversione della circostanza che:
- accolta l’istanza di conversione, ed emessa dunque una patente italiana, non sarà più possibile rinunciare a quest’ultima optando per il mantenimento della patente UE o SEE convertita;
- ricorrendo le condizioni di cui all’art.126, co. 8-ter, CDS, come specificate dalla presente circolare, ai fini della consegna materiale della patente di guida italiana - e dunque prima di tale consegna - occorre che il titolare presenti istanza per sottoporsi all’esperimento di guida (e dunque presenti istanza sul modello TT746).
Per tali ragioni, si suggerisce di far apporre all’utente una firma, per presa visione, in calce ad una dicitura del tipo:
“Nel caso di conversione di una patente rilasciata da uno Stato UE o SEE, che non abiliti il titolare a guidare sul territorio italiano da più di 5 anni, ai fini della consegna della patente italiana, rilasciata per conversione, dovrà previamente presentare specifica istanza (modello TT746) per sottoporsi ad esperimento di guida ex art. 126, co. 8-ter, CDS.
In alternativa, la patente italiana dovrà essere consegnata esclusivamente al titolare dall’UMC, contestualmente alla notifica di un provvedimento di revisione ex art. 128 CDS sulla patente stessa.
In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata ex art. 130, co. 1, lett. b, CDS. La patente oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all’autorità estera che l’ha emessa”.
Tale dicitura può essere acquisita su modulistica a sé stante o anche, eventualmente, essere apposta in calce alla domanda di conversione.
Si richiama da ultimo l’attenzione sulla circostanza che la revisione su detta si pone in coerenza con le istruzioni già fornite con circolare prot. n. 13821 dell’11 giugno 2015 in materia di “Conversione di patenti di guida comunitarie, con validità amministrativa scaduta”, nella quale le parole “in caso di mancato esercizio alla guida per più di tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “in caso di mancato esercizio alla guida per più di cinque anni”.
Ing. Pasquale D’Anzi
(1) Art. 7, par. 2. “a) A partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE hanno una validità amministrativa di 10 anni. Uno Stato membro può scegliere di rilasciare le patenti di guida con una validità amministrativa fino a 15 anni.
b) A partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E hanno una validità amministrativa di 5 anni.”.
(2) Art. 7, infra par. 3: “Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 di singole patenti di guida per qualsiasi categoria, qualora risulti necessario incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche quali restrizioni nei confronti degli autori di infrazioni stradali.
Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 delle patenti di guida i cui titolari risiedano nel loro territorio e abbiano compiuto 50 anni di età, al fine di incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche quali corsi di aggiornamento. Questo periodo di validità amministrativa ridotto può essere applicato soltanto al momento del rinnovo della patente di guida.”
(3) Art. 7, par. 2. “Allorché il titolare di una patente di guida nazionale in corso di validità sprovvista del periodo di validità amministrativa di cui all'articolo 7, paragrafo 2 acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida, lo Stato membro ospitante può applicare alla patente i periodi di validità amministrativa di cui al detto articolo rinnovando la patente di guida a partire da due anni dopo la data in cui il titolare ha acquisito la residenza normale nel suo territorio.”
Vedi anche: