Circolare - 20/06/2022 - Prot. n. 20043 - Esperimento di guida
OGGETTO: DL 16 giugno 2022, n. 68, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”. - Modifiche all’articolo 126 CdS in materia di rinnovo di validità delle patenti di guida scadute da più di cinque anni - Esperimento di guida.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Circolare prot. n. 20043 del 20 giugno 2022
OGGETTO: DL 16 giugno 2022, n. 68, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”. - Modifiche all’articolo 126 CdS in materia di rinnovo di validità delle patenti di guida scadute da più di cinque anni - Esperimento di guida.
PREMESSA
Sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 139 del 16 giugno 2022 è stato pubblicato il decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.
Ai fini di quel che qui rileva, l’articolo 7, co. 1, lettera h), ha introdotto alcune modifiche articolo 126 del codice della strada che di seguito si evidenziano nel testo oggi vigente:
“co. 8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-ter, la validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per la mobilità sostenibile, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo
termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per la mobilità sostenibile, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.
co. 8-bis. ...(omissis)...
co. 8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all’esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell’idoneità tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L’esperimento di guida consiste nell’esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta. Se, il giorno della prova, il conducente che deve sottoporsi all’esperimento di guida è assente, o nel caso di esito negativo dell’esperimento, la patente è revocata."
Le disposizioni del su menzionato comma 8-ter si applicano anche nel caso di conferma di validità della patente di cui siano titolari soggetti residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, giusta previsione dell’ultimo periodo aggiunto al comma 9.
Ai sensi dell’articolo 13 del citato DL n. 68 del 2022, le su riportate disposizioni entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, e dunque il 16 giugno 2022.
Pertanto, quanto ai regimi amministrativi applicabili si chiarisce che:
- alle istanze di rinnovo di validità di una patente di guida scaduta da più di cinque anni, per le quali entro il 15 giugno 2022, sia già stata presentata anche istanza di sottoporsi all’esperimento di guida (mod. TT 746) continueranno ad applicarsi le istruzioni già impartite con le precedenti circolari prot. n. 24645 del 29 luglio 2021, prot. n. 25660 del 09 agosto 2021 e prot. n. 38775 del 16 dicembre 2021;
- alle istanze di rinnovo di validità di una patente di guida scaduta da più di cinque anni presentate a decorrere da 16 giugno 2022, ed alle istanze di rinnovo di validità di una patente di guida scaduta da più di cinque anni per le quali, alla data del 15 giugno 2022, non sia già stata presentata anche istanza di sottoporsi all’esperimento di guida (mod. TT 746) saranno applicabili le seguenti istruzioni.
DISCIPLINA DEL RINNOVO DI VALIDITÀ DELLE PATENTI DI GUIDA SCADUTE DA PIÙ DI 5 ANNI, LA CUI ISTANZA SIA PRESENTATA A DECORRERE DAL 16 GIUGNO 2022 O PER LE QUALI, ALLA DATA DEL 15 GIUGNO 2022, NON SIA GIÀ STATA PRESENTATA ISTANZA PER SOTTOPORSI ALL’ESPERIMENTO DI GUIDA (MOD. TT 746).
Ai sensi dell’articolo 126, co. 8-ter, CdS, i titolari di patente di guida scaduta di validità da oltre cinque anni, che presentino agli UMC la richiesta di conferma di validità della patente, dovranno sostenere, preliminarmente alla conferma, un esperimento di guida, ovvero una prova pratica di guida tesa ad accertare che il conducente abbia conservato i requisiti di idoneità tecnica alla guida (capacità di effettuare manovre e abilità di comportamento nel traffico).
Ne deriva dunque che, se condizione preliminare necessaria per la conferma di validità della patente è la permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida, nel caso delle patenti scadute da oltre 5 anni tale requisito non è da solo sufficiente occorrendo verificare - in un’ottica di tutela della sicurezza della circolazione stradale -, anche il permanere dell’idoneità tecnica: al che è appunto preordinato l’esperimento di guida.
Si ricorda che il rinnovo di validità di una patente scaduta da più di 5 anni è gestito dal sistema informatico del CED come ostativo all’emissione del certificato medico dematerializzato e che quindi è necessaria la presentazione della pratica allo sportello.
Pertanto, il titolare di patente che richiede il predetto rinnovo, o il soggetto dallo stesso delegato, deve:
- presentare istanza di duplicato patente per conferma di validità all’UMC attraverso il modulo TT 2112 allegando, ovviamente, tra gli altri documenti ed attestazioni di versamento previsti per la procedura, il certificato medico (in bollo) attestante il possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica;
- presentare - contestualmente o successivamente, ma comunque entro il termine di validità dell’istanza di duplicato patente di cui al punto precedente -, anche il modulo TT 746 (tale modulo redatto valorizzando il campo “(2) altre richieste” con la seguente dicitura: “esperimento di guida con veicolo (indicare tipo e targa) e accompagnatore (indicare generalità, numero e categoria della patente posseduta)” corredato da attestazione di versamento attraverso l’applicativo PagoPA della tariffa 2R, pari a euro 16,20 per diritti di motorizzazione.
Si precisa che, qualora sia inutilmente trascorso il termine di validità dell’istanza di duplicato della patente posseduta rinnovato nella validità, senza che sia stata formalizzata anche l’istanza per sottoporsi all’esperimento di guida, per procedere al rinnovo della patente occorre interamente ripetere le operazioni ed i pagamenti esposti nei punti 1 e 2 che precedono.
A fronte della corretta e completa presentazione del modulo TT 2112 e del mod. TT 746, l’UMC consegna all’interessato, contestualmente alla domanda o in un momento successivo, una ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida che, in quanto rilasciata a valle della presentazione di certificato medico (ed accettazione della richiesta di conferma della validità della patente) lo presuppone necessariamente.
Tale ricevuta, pertanto, ai sensi del comma 8-ter in commento (che recita: “valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova”), è ad ogni effetto valida per la conduzione dei veicoli della categoria riportata sulla patente di guida posseduta, nelle more del perfezionamento della procedura prevista dallo stesso comma e, dunque, per tutto e solo il periodo di tempo intercorrente tra la data di rilascio della ricevuta stessa e la data per cui è prenotata la prova di esperimento di guida.
Si sottolinea che, stante il dettato della disposizione in commento, non è possibile emettere il duplicato della patente di guida rinnovata nella validità se non è formalizzata la domanda di esperimento di guida e se quest’ultimo non è superato con esito positivo.
Il candidato può presentarsi all’esame come allievo di autoscuola o come privatista, con veicolo non munito di doppi comandi: in tale ultimo caso, a tutela della sicurezza e incolumità propria e degli altri utenti della strada, dovrà essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122, co.2 del C.d.S..
L’esperimento di guida consta in una prova calibrata sulla categoria di patente posseduta dall’interessato, secondo il criterio esposto dal comma 8-ter in commento: “L’esperimento di guida consiste nell’esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta.”.
Nel caso in cui la patente comprenda più categorie, l’esperimento di guida si svolge secondo le modalità previste per la categoria di patente riportata nella seconda colonna della tabella che segue:
Patente comprendente le categorie | Esperimento/prova pratica di guida |
CE e DE | una di tali categorie |
C (o C1) e DE | categoria DE |
CE e D (o D1) | categoria CE |
C1 (o C1E) e D | categoria D |
C e D1 (o D1E) | categoria C |
C e D | una di tali categorie |
C1E e D1E | una di tali categorie |
C1E e D1 | categoria C1E |
C1 e D1E | categoria D1E |
B (o BE) e una di queste categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE | per la categoria posseduta diversa dalla categoria B (o BE) |
A (o A1 o A2) e B (o BE) | una di tali categorie |
A (o A1 o A2) e B1 | una di tali categorie |
AM e A (o A1 o A2) | categoria A (o A1 o A2) |
AM e B (o B1 o BE) | categoria B (o B1 o BE) |
La durata della prova deve essere di almeno 15 (quindici) minuti per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE e di almeno 25 (venticinque) minuti per le altre categorie.
Nel caso di esito favorevole dell’esperimento di guida, accertato quindi il permanere del requisito di idoneità tecnica alla guida:
- poiché la ricevuta di prenotazione all’esperimento predetto non potrà più essere utilizzata per la conduzione di veicoli (essendo ormai scaduta la data nella stessa annotata), gli UMC consegneranno ai candidati la ricevuta di avvenuta conferma di validità della patente posseduta;
- gli UMC potranno dare corso all’emissione del duplicato patente per conferma di validità con inserimento, nella maschera GE91, di un’apposita “informativa” circa la data e l’esito dell’esperimento di guida effettuato.
Nel caso di esito negativo o di assenza del conducente nel giorno e nell’ora dell’esperimento di guida il legislatore ha disposto che: “Se, il giorno della prova, il conducente che deve sottoporsi all’esperimento di guida è assente, o nel caso di esito negativo dell’esperimento, la patente è revocata.” (cfr ultimo periodo comma 8-ter).
In tali casi gli UMC procedono ad inserire nella maschera GE91 il provvedimento di revoca.
Si evidenzia, in definitiva, come la principale e sostanziale differenza tra la disciplina dell’esperimento di guida di cui alle circolari del 2021, citate in premessa, e quella introdotta dall’articolo 126, co. 8-ter, è relativa agli effetti del mancato superamento dell’esperimento stesso o dell’assenza del conducente: ai sensi delle circolari su menzionate, ne deriva l’adozione di un provvedimento di revisione sulla patente; ai sensi delle nuove disposizioni del Codice della strada, invece, ne deriva la revoca della patente.
DISPOSIZIONI FINALI
Resta confermato che:
- i conducenti a carico dei quali, alla data del 1° set 2021 (data di applicabilità delle disposizioni di cui alla circolare prot. n. 24645 del 29 luglio 2021 e successive integrazioni) sia stato già adottato provvedimento di revisione tecnica per patente scaduta da più di tre anni, possono avanzare istanza di “esperimento di guida”: ai fini della disciplina applicabile a tale esperimento ed ai relativi effetti, fa fede la data di presentazione del mod. TT 746, così come esplicitato in premessa;
- vi è facoltà di organizzare sedute di esami di guida nella forma “mista” ricomprendendo anche, oltre agli esami per il conseguimento della patente, “esperimenti di guida” e prove pratiche di revisione patente. Il tutto, evidentemente, nell’ambito dei massimali consentiti nel vigente nastro operativo;
- le disposizioni in materia di esperimento di guida si applicano nel caso di conversione di una patente unionale scaduta da più di cinque anni al momento della richiesta di conversione: anche in tal caso, ai fini della disciplina applicabile a tale esperimento ed ai relativi effetti, fa fede la data di presentazione del mod. TT 746, così come esplicitato in premessa.
Ing. Pasquale D’Anzi
Vedi anche: