Circolare - 13/12/2023 - Prot. n. 37157 - Conversione patenti di guida
OGGETTO: Conversione patenti di guida britanniche. Applicazione dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 23 dicembre 2023 ed in vigore dal 30 marzo 2023.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Circolare prot. n. 37157 del 13/12/2023
Oggetto: Conversione patenti di guida britanniche.
Applicazione dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 23 dicembre 2023 ed in vigore dal 30 marzo 2023.
L’Ambasciata del Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha rappresentato alcune problematiche connesse con l’applicazione dell’articolo 13 dell’Accordo in oggetto, verificatesi presso qualche UMC, in sede intendere quelle rilasciate in tutti i Territori a cui si applica l’Accordo in questione.
Pertanto, ad integrazione della Circolare prot. 9570 del 22.03.2023 e della successiva Comunicazione prot.9834 del 24.03.2023 recante ulteriori istruzioni operative concernenti l’Accordo in oggetto, appare opportuno rappresentare quanto di seguito.
Preliminarmente si riporta il contenuto del predetto articolo 13 dell’Accordo in oggetto, richiamandone i contenuti per agevolare le procedure di conversione:
Richieste di informazioni
1. L’Autorità competente che effettua la conversione può chiedere la traduzione ufficiale della patente di guida al titolare della patente. Potrà essere richiesta una traduzione ufficiale al titolare della patente solo nel caso in cui la patente in questione sia in versione cartacea e contenga testo aggiuntivo non incluso nei modelli condivisi tra le Parti di cui all’articolo 10, paragrafo 3.
2. L’Autorità competente che effettua la conversione può chiedere informazioni all’autorità competente o centrale dell’altra Parte, nel caso abbiano dubbi circa la validità e/o l’autenticità della patente ed i dati in essa riportati.
3. Lo scambio d’informazioni, ai fini del paragrafo 2, avviene tramite posta elettronica, con adeguato livello di protezione, secondo le seguenti modalità:
(a) le Autorità competenti del Regno Unito inoltrano la richiesta di informazioni all’Autorità centrale della Repubblica Italiana di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera (a).
(b) le Autorità competenti della Repubblica Italiana inoltrano la richiesta di informazioni all’Autorità competente del Regno Unito di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera (b).
In considerazione di quanto disposto dal predetto articolo, gli UMC possono chiedere informazioni riguardanti una patente di guida britannica prima di procedere alla sua conversione, solo nel caso in cui sorgano specifici dubbi circa la validità, l’autenticità ovvero i dati riportati sulla stessa. Ciò peraltro è stato indicato anche nella Circolare e nella Comunicazione predette ed in quest’ultima sono state anche indicate (a titolo di esempio) alcune fattispecie in cui poteva essere utile un’acquisizione d’informazioni.
Le eventuali richieste devono evidentemente essere inoltrate da codesti UMC direttamente alla competente autorità britannica tramite posta elettronica, così come indicato nella citata Comunicazione in cui sono state fornite precise indicazioni circa gli indirizzi da utilizzare.
Conseguentemente, le richieste d’informazioni di cui trattasi, non devono essere inoltrate alla Rappresentanza diplomatica britannica né da parte degli UMC né da parte dei titolari della patente di guida di cui è richiesta la conversione. Le autorità britanniche competenti devono fornire i dovuti riscontri direttamente agli UMC richiedenti, sempre tramite posta elettronica.
Si coglie l’occasione per ribadire la particolare disposizione prevista dall’articolo 3 -paragrafo 4- dell’Accordo, in cui si rileva che i titolari di patente di guida britannica “che hanno acquisito la residenza nella Repubblica Italiana il 31 dicembre 2020 o in data antecedente” possono richiedere la conversione della propria patente di guida “anche se residenti nella Repubblica Italiana da un periodo superiore a sei (6) anni”. Peraltro, tale particolare eccezione prevista nel testo dell’Accordo, è stata anche oggetto di chiarimento nel paragrafo 3 della Circolare sopra richiamata (prot. 9570 del 22.03.2023).
Ing. Pasquale D’Anzi
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