Circolare - 22/03/2023 - Prot. n. 9570 - Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
OGGETTO: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Accordo tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 23 dicembre 2022.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Circolare prot. n. 9570 del 22 marzo 2023
Oggetto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Accordo tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 23 dicembre 2022.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con la nota prot. 49447 del 22.03.2023, ha comunicato alla scrivente Direzione, che l’Accordo tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato a Roma il 23 dicembre 2022, entrerà in vigore il 30 marzo 2023.
Si allega il testo del citato Accordo, completo dei relativi allegati, redatto in lingua italiana e inglese.
1 - Applicazione territoriale dell’Accordo
Preliminarmente si fa rilevare che l’Accordo - come previsto dall’articolo 20 dello stesso- si applica, oltre che alle patenti di guida rilasciate in Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche a quelle rilasciate dalle competenti autorità di Gibilterra, del Baliato di Guernsey, dell’Isola di Man e del Baliato di Jersey. Sono pertanto previsti 4 allegati denominati:
ALLEGATO A: GIBILTERRA – PARTE 1 e PARTE 2
ALLEGATO B: BALIATO DI GUERNSEY
ALLEGATO C: ISOLA DI MAN
ALLEGATO D: BALIATO DI JERSEY
In ognuno di detti allegati sono indicate le modifiche introdotte al testo dell’Accordo, per l’applicazione reciproca dello stesso tra l’Italia e i Territori individuati.
Pertanto dalla predetta data del 30 marzo 2023 gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) - nel rispetto delle disposizioni dell’Accordo in oggetto- potranno accettare richieste di conversione di patenti di guida rilasciate in Gran Bretagna - Irlanda del Nord- Gibilterra - Baliato di Guernsey - Isola di Man - Baliato di Jersey, di seguito complessivamente denominate “patenti britanniche” (al singolare “patente britannica”), qualora non specificatamente distinte.
2 - Allegati tecnici
Oltre ai predetti allegati A, B, C, D sopra richiamati -concernenti l’estensione del testo ad ulteriori Territoril’Accordo è corredato dell’ALLEGATO K in cui sono presenti le Tabelle di equipollenza e l’elenco Modelli di patenti di guida (come previsto dall’art. 10) nonché il Modello per lo scambio d’informazioni relative a patenti di guida smarrite/rubate (cfr. art. 7.2).
2.1 L’elenco Modelli di patenti di guida individua i modelli su cui sono redatte le patenti di guida italiane e britanniche, da ritenere valide ai fini della conversione. Per le patenti britanniche sono ovviamente previsti sei elenchi diversi, in funzione del Territorio di rilascio: Gran Bretagna - Irlanda del Nord- Gibilterra - Baliato di Jersey- Baliato di Guernsey - Isola di Man.
Come previsto dall’art. 10.3 dell’Accordo, le Parti provvedono al reciproco invio delle immagini dei modelli di patente individuati nell’elenco, con uno Scambio di Note. Pertanto, sarà cura di questa Direzione trasmettere a codesti UMC e DGT - con separata comunicazione recante ulteriori istruzioni operative - le immagini dei modelli di patente britannica, per la visione da parte dei funzionari di codesti UMC, addetti alle operazioni di conversione. I modelli stessi non dovranno quindi essere diffusi, anche nel rispetto della Circolare prot. 17294/23.18.07 del 03.07.2013 che stabilisce il principio per cui i facsimile di patente di guida estere -relativi agli Accordi riguardanti la materia in esame- possono essere visionati solo dagli operatori degli UMC e dalle forze dell’ordine.
2.2 Le Tabelle di equipollenza stabiliscono l’equivalenza tra le categorie di patenti di guida rilasciate dalle Parti firmatarie dell’Accordo. Per la conversione delle patenti britanniche, codesti Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) applicheranno:
- per le patenti rilasciate in Gran Bretagna - le Tabelle di equipollenza 2 oppure 3 in relazione alla data di rilascio della patente da convertire,
- per le patenti rilasciate in Irlanda del Nord - la Tabella di equipollenza 2,
- per le patenti rilasciate a Gibilterra - la Tabella di equipollenza 2,
- per le patenti rilasciate nel Baliato di Jersey - la Tabella di equipollenza 2,
- per le patenti rilasciate nel Baliato di Guernsey - la Tabella di equipollenza 2,
- per le patenti rilasciate nell’Isola di Man - la Tabella di equipollenza 2,
Si evidenzia che nelle suddette Tabelle sono presenti alcune “note” esplicative. In particolare, appare opportuno segnalare quella dedicata al codice nazionale 110, che verrà apposto sulla patente di guida italiana, ottenuta per conversione di quella britannica, ove previsto.
Come indicato nella “nota” stessa, il titolare di patente di guida italiana di categoria B con codice 110 non è abilitato alla conduzione dei veicoli della categoria A1 ma può condurre veicoli della categoria AM. Ciò in coerenza a quanto già comunicato - dalla scrivente Direzione - alla Commissione europea in merito a tale codice e nel rispetto delle istruzioni tecniche operative fornite, a codesti UMC, con file avvisi n. 22 del 25.09.2017 –prot. 19883-, dal Centro Elaborazione Dati di questa Amministrazione.
2.3 Il Modello per lo scambio d’informazioni relative a patenti di guida smarrite/rubate), è previsto dall’articolo 7 dell’Accordo: “Patenti smarrite e rubate”. Tale articolo prevede la possibilità di applicare l’Accordo anche se la patente di cui è richiesta la conversione non possa essere consegnata in originale, perché smarrita o rubata. In tal caso codesti UMC dovranno sempre inoltrare, all’autorità britannica, una specifica richiesta d’informazioni riguardante la patente oggetto di furto o smarrimento, utilizzando tale Modello.
Gli indirizzi di posta elettronica delle autorità britanniche, a cui codesti UMC dovranno inviare tale Modello, saranno indicati nella stessa comunicazione recante ulteriori istruzioni operative, con cui saranno trasmessi i modelli di patente britannica, come sopra evidenziato. Detti indirizzi non sono divulgabili ma riservati agli UMC per l’applicazione dell’Accordo.
Il Modello di cui trattasi deve essere utilizzato esclusivamente per la fattispecie individuata dall’articolo 7. Con l’occasione si richiama l’attenzione sul contenuto del paragrafo 3 dell’art. 7, per cui codesti UMC, nella casistica, in esame, dovranno sempre acquisire la denuncia di smarrimento o furto presentata alle Autorità di Polizia italiane competenti, oltre alla documentazione di rito. Ovviamente, la procedura non potrà essere conclusa in assenza della risposta dell’autorità britannica alla richiesta d’informazioni.
2.4 Appare opportuno segnalare che l’articolo 13 “Richieste d’informazioni” prevede che durante le procedure di conversione è possibile effettuare le richieste d’informazioni riguardanti le patenti da convertire solo nel caso in cui sorgano dubbi circa la loro validità/autenticità nonché sui dati in esse riportati. Non è necessario l’uso di uno specifico modello per inoltrare la richiesta.
Come già specificato, gli indirizzi di posta elettronica delle autorità britanniche a cui codesti Uffici della Motorizzazione Civile dovranno inviare le eventuali richieste di informazioni (ai sensi dell’articolo 13) saranno resi noti, sempre con la suddetta comunicazione recante ulteriori istruzioni operative, con cui saranno trasmessi i modelli delle patenti britanniche.
3 - Brexit. Precedente status di Paese comunitario del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Peculiarità del presente Accordo.
A seguito della Brexit e del fatto – peraltro evidenziato nel preambolo dell’Accordo – che il riconoscimento reciproco delle patenti di guida tra le Parti, è stato disciplinato -fino al 31.12.2020- da una stessa norma comunitaria (Direttiva 2006/126/CE), le modalità di applicazione dell’Accordo stesso presentano alcune peculiarità che di seguito si evidenziano, al fine di agevolare codesti Uffici della Motorizzazione Civile nelle procedure da attuare in sede di conversione delle patenti britanniche.
3.1 Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 3.3, i titolari di patenti britanniche possono convertire le proprie patenti di guida unicamente nel caso in cui siano residenti in Italia da meno di sei (6) anni al momento della presentazione dell’istanza di conversione. Quindi, se il titolare ha acquisito la residenza in Italia da più di sei anni, l’Accordo non si applica e conseguentemente la richiesta di conversione non può essere accolta. L’unica eccezione ammessa a tale principio è chiaramente espressa al paragrafo 4, in cui è specificato che la predetta disposizione non si applica ai titolari di patente britannica che hanno acquisito la residenza in Italia entro il 31 dicembre 2020 (articolo 3.4).
Pertanto, solo i titolari di patente britannica che hanno acquisito la residenza in Italia entro il 31.12.2020, potranno presentare richiesta di conversione “anche se residenti nella Repubblica Italiana da un periodo superiore a sei (6) anni.”
Ovviamente, in ogni caso, resta fermo il principio generale per cui la patente di guida di cui si chiede la conversione deve essere stata conseguita prima dell’acquisizione della residenza in Italia (cfr. art.8).
3.2 Ai sensi dell’articolo 1 dell’Accordo, le patenti di guida da riconoscere ai fini della conversione devono essere in corso di validità; possono però essere accettate richieste di conversione di patenti di guida britanniche scadute da non oltre cinque (5) anni al momento della presentazione della richiesta stessa (articolo 1.2 ).
Tale deroga non è applicabile per le patenti rilasciate dalle autorità dell’Isola di Man, secondo quanto indicato al punto 2 dell’ALLEGATO C: ISOLA DI MAN: “Ai fini della conversione, non si riconoscono reciprocamente patenti di guida scadute di validità”.
Pertanto codesti UMC potranno accettare richieste di conversione di patenti di guida rilasciate in Gran Bretagna - Irlanda del Nord- Gibilterra - Baliato di Guernsey - Baliato di Jersey, se al momento della presentazione della richiesta sono:
- in corso di validità
oppure
- scadute da non oltre 5 anni.
Codesti UMC potranno accettare richieste di conversione di patenti di guida rilasciate nell’Isola di Man solo se al momento della presentazione della richiesta sono:
- in corso di validità.
4 - Riferimenti agli articoli dell’Accordo di maggiore interesse, per l’ordinario svolgimento delle procedure di conversioni
Applicazione dell’articolo 4
Come avviene di prassi per la conversione delle patenti di guida extracomunitarie, anche per la conversione delle patenti britanniche, codesti Uffici della Motorizzazione Civile, dovranno sempre acquisire la certificazione medica di rito, attestante il possesso dei requisiti psicofisici del titolare che chiede la conversione.
Applicazione dell’articolo 5
Per presentare la domanda di conversione di una patente britannica, il titolare deve aver compiuto l’età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta.
Applicazione dell’articolo 6
Per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente britannica di cui si chiede la conversione.
Applicazione dell’articolo 8
Si rileva che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti britanniche conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia.
Applicazione dell’articolo 9
Si evidenzia che non possono essere ritenute valide, ai fini della conversione, patenti britanniche ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.
Applicazione dell’Articolo 12
Le patenti britanniche (ossia rilasciate in: Gran Bretagna - Irlanda del Nord- Gibilterra - Baliato di Guernsey - Baliato di Jersey –Isola di Man) convertite in patenti italiane dovranno essere restituite - in originale - all’Ambasciata britannica al seguente indirizzo:
Ambasciata Britannica, Ufficio Patenti
Via XX Settembre 80 A
00187 Roma
Tale indirizzo è stato ufficialmente comunicato dalla Parte britannica e deve essere sempre riportato completo della frase “Ufficio Patenti” così come richiesto dall’Ambasciata stessa, che curerà la trasmissione delle patenti di guida convertite, alla competente autorità britannica.
Si raccomanda a codesti UMC di indicare nella nota di trasmissione:
- il proprio indirizzo di posta elettronica. Ciò per agevolare eventuali comunicazioni da parte dell’autorità britannica che riceverà la patente (art. 14.2, lettera a)
- che la restituzione è effettuata per avvenuta conversione, possibilmente citando l’art. 12 dell’Accordo.
Si ricorda che la patente britannica può essere ritarata solo al momento della consegna di quella italiana emessa per conversione e deve essere restituita entro 40 giorni (art. 12.1).
5 - Informativa sul trattamento dati personali. Patenti di guida rilasciate dall’autorità di Gibilterra.
Per l’applicazione dell’ALLEGATO A: GIBILTERRA ed in osservanza delle indicazioni fornite dalla Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di questo MIT, con la presente Circolare si trasmettono:
- l’ informativa sul trattamento dei dati personali, per l’applicazione dell’ Accordo tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 23 dicembre 2022, (di seguito informativa),
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, comprensiva della presa visione dell’informativa suddetta, (di seguito autorizzazione).
Tale autorizzazione dovrà essere sottoscritta dal titolare della patente di guida da convertire (nonché acquisita da codesti UMC) solo nel caso in cui la stessa sia rilasciata dalle autorità di Gibilterra.
L’informativa e l’autorizzazione sono pubblicate sul sito istituzionale unitamente alla presente circolare.
L’Accordo in oggetto - come previsto all’art. 19 - ha validità di cinque anni e sarà prorogato per altri cinque anni con consultazioni tra le Parti -che inizieranno un anno prima della proroga - per verificare la necessità di apportare eventuali modifiche al testo.
Di seguito all’esito di dette consultazioni, codesti UMC e DGT verranno quindi informati circa il rinnovo dell’Accordo tal quale ovvero circa gli eventuali aggiornamenti.
Come di prassi, si trasmette l’elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, opportunamente aggiornato. Rispetto al precedente elenco (inviato con Circolare prot. 605 del 11.01.2022, concernente l’entrata in vigore dell’Accordo Italia-Ucraina) sono stati espunti i seguenti Paesi:
Brasile
Sri Lanka
poiché, come noto, i relativi Accordi non sono più in vigore.
Codesti UMC e DGT aggiorneranno conseguentemente i propri siti istituzionali.
Ing. Pasquale D’Anzi
Allegati alla circolare prot. n. 9570 del 22/03/2023
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA
Allegato alla circolare avente come oggetto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Accordo tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 23 dicembre 2022.
Accordo Italia – Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in vigore dal 30 marzo 2023
STATI DELL’UNIONE EUROPEA O DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
AUSTRIA |
BELGIO |
BULGARIA |
CIPRO |
CROAZIA |
DANIMARCA |
ESTONIA |
FINLANDIA |
FRANCIA |
GERMANIA |
GRECIA |
IRLANDA |
ISLANDA |
LETTONIA |
LIECHTENSTEIN |
LITUANIA |
LUSSEMBURGO |
MALTA |
NORVEGIA |
PAESI BASSI |
POLONIA |
PORTOGALLO |
REPUBBLICA CECA |
REPUBBLICA SLOVACCA |
ROMANIA |
SLOVENIA |
SPAGNA |
SVEZIA |
UNGHERIA |
STATI EXTRACOMUNITARI | |
ALBANIA | valido fino al 12.07.2026 |
ALGERIA | |
ARGENTINA | |
FILIPPINE | |
GIAPPONE | |
LIBANO | |
MACEDONIA | |
MAROCCO | |
MOLDOVA | |
PRINCIPATO DI MONACO | |
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (Accordo applicabile a Gibilterra, Baliato di Guernsey, Isola di Man e Baliato di Jersey) |
Valido fino al 30.03.2028 (prorogabile con consultazioni) |
REPUBBLICA DI COREA | |
REPUBBLICA DI SAN MARINO | |
SVIZZERA | valido fino al 12.06.2026 |
TAIWAN | |
TUNISIA | |
TURCHIA | |
UCRAINA | valido fino al 24.01.2027 |
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
CANADA: personale diplomatico e consolare
CILE: diplomatici e loro familiari
STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari
ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
allegata alla Circolare avente come oggetto: “Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Accordo tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 23 dicembre 2022".
Questa informativa è resa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito GDPR) per l’applicazione in Italia dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 23 dicembre 2022- ALLEGATO A: GIBILTERRA - (di seguito definito Accordo).
Questa informativa è resa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT) - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione Generale per la motorizzazione per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione (di seguito DGMOT), in favore di titolari di patente di guida rilasciata dalle autorità di Gibilterra che richiedano la conversione del titolo posseduto in patente di guida italiana, ai sensi dell’Accordo.
I dati personali raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’Interessato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia.
1. Definizioni
Per le finalità di cui all’Accordo, e nei limiti di cui alla circolare suindicata s’intende per:
- dati personali: dati anagrafici (nome e cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, residenza/domicilio, telefono, indirizzo email), numero della patente di guida posseduta;
- dati particolari: eventuali prescrizioni sulla patente di guida, anche formalizzati sotto forma di codici, connesse all’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida;
- dati penali: dati personali relativi a condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza;
- dati comuni: dati personali che non sono particolari oppure penali;
- trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiuti su dati personali, con o senza l’ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- trasferimento: invio di dati personali da un'Autorità di una Parte ad un'Autorità dell'altra Parte;
- comunicazione ulteriore: invio di dati personali da un’Autorità ricevente a un terzo dello stesso Paese;
- trasferimento ulteriore: invio di dati personali da un’Autorità ricevente a un terzo in un paese diverso dalle Parti
- violazione di dati personali: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- requisiti di legge applicabili: il quadro normativo vigente applicabile in Italia, ivi compresa la normativa sulla protezione dei dati personali;
- segreto d’ufficio: il generale obbligo di legge, vigente per entrambe le Istituzioni, di non divulgare informazioni non pubbliche ricevute in ragione dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
Non rientrando tra le finalità dell’Accordo, è vietato la scambio di “dati penali”, nonché la “profilazione" degli interessati, intesa come qualsiasi trattamento automatizzato di dati personali mirante a valutare determinati aspetti personali dei richiedenti la conversione della patente.
Per le finalità dell’Accordo è, altresì, escluso il ricorso a procedure automatizzate.
Nei limiti di applicabilità di cui alla circolare suindicata sono vietati il trasferimento, la comunicazione ulteriore ed il trasferimento ulteriore, come sopra definiti.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti sono trattati per le sole finalità connesse all’espletamento delle procedure di conversione della patente di guida estera ed all’esecuzione dei relativi adempimenti di legge.
La base giuridica del trattamento è costituita da:
• obblighi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo Codice della strada” e succ. mod. ed int., ed in particolare articoli 136, 225, co. 1, lett. c) e 226, commi da 10 a 13, e di cui all’ Accordo tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 23 dicembre 2022, ALLEGATO A: GIBILTERRA nei limiti di applicabilità di cui alla circolare suindicata
• interesse pubblico all’esatto adempimento delle procedure ivi previste, finalizzate alla sicurezza della circolazione stradale nei due Paesi;
• corretto adempimento degli obblighi che derivano all’Italia dalla sottoscrizione delle Convenzioni internazionali sulla circolazione stradale di Ginevra (1949) e di Vienna (1968), nonché dalla sua appartenenza all’Unione Europea;
• autorizzazione del richiedente la conversione, al trattamento dei dati personali.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità su esposte è obbligatorio limitatamente a quelli strettamente necessari per l’espletamento delle procedure di conversione della patente di guida estera, per l’esecuzione dei connessi adempimenti di legge, nonché per il soddisfacimento degli obblighi ed interessi di cui alla base giuridica. L’eventuale rifiuto del consenso al trattamento dei dati di cui al punto 1 comporta conseguentemente l’improcedibilità della richiesta di conversione della patente posseduta.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
5. Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati
Il trattamento dei dati può essere operato da Società che svolgono per conto del MIT servizi di natura tecnica ed organizzativa, nel rispetto della presente informativa. A tal fine i dati possono essere comunicati alle predette Società. Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di Responsabili esterni del trattamento per conto del MIT.
6. Durata del trattamento e periodo di conservazione
I dati saranno trattati solo per il tempo necessario al conseguimento alle finalità di cui al punto 2 e saranno conservati nel rispetto e con le modalità di cui al citato articolo 226, commi da 10 a 13, del Codice della strada
7. Diritti dell’Interessato
All’Interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:
i. "diritto a ricevere informazioni": il diritto di un Interessato a ricevere informazioni sul trattamento di dati personali che lo riguardano in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile;
ii. “diritto di accesso”: il diritto di un Interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle caratteristiche del trattamento in corso;
iii. “diritto di rettifica”: diritto di un Interessato di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo;
iv. “diritto di cancellazione”: il diritto di un Interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando i dati sono stati raccolti o trattati illecitamente rispetto alle presenti clausole ed ai requisiti di legge applicabili;
v. “diritto di opposizione”: il diritto di un Interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano, fatti salvi i casi in cui esistano motivi legittimi cogenti per il trattamento che prevalgono sugli interessi avanzati dall’Interessato, tra cui l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
vi. "diritto di limitazione del trattamento": diritto di un Interessato alla limitazione del trattamento dei propri dati personali quando questi siano inesatti, il trattamento sia illecito, un’Istituzione non necessiti più i dati personali rispetto alle finalità per le quali furono raccolti oppure l'Interessato sia in attesa della valutazione di una sua richiesta di opposizione;
viii. "diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate": il diritto di un Interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
L’Interessato potrà inoltre revocare, in qualsiasi momento prima del rilascio della patente convertita, il consenso al trattamento dei dati.
L’Interessato, ha altresì la facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante stesso, accessibile all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
8. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)
Il Titolare del trattamento dei dati personali è: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Dipartimento per la mobilità sostenibile, DGMOT, via Caraci, 36 - 00157 Roma. Indirizzi di posta elettronica del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) del MIT:
e-mail: rpd@mit.gov.it
pec: rpd@pec.mit.gov.it
Copia della presente informativa è pubblicata unitamente alla circolare suindicata, sul sito istituzionale del MIT.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a .......................................................................................(nome) (cognome)
nato il ................................ a ............................................... (.................) (sigla dello Stato)
dichiaro
- di aver preso visione dell’informativa che precede in materia di trattamento dei dati personali nell’ambito delle procedure relative all’applicazione in Italia dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 23 dicembre 2022 ALLEGATO A: GIBILTERRA”
- di essere consapevole che la mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali comporta l’irricevibilità della richiesta di conversione della patente di guida rilasciata dalle autorità di Gibilterra, come indicato al punto 3 dell’informativa che precede,
◊ esprimo il consenso ◊ NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari e comuni di dati, così come indicati nell’informativa che precede
◊ esprimo il consenso ◊ NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa che precede
Data
Firma del titolare della patente da convertire
Vedi anche: