Circolare - 04/07/2024 - Prot. n. 19158 - Chiarimenti su corsi CQC
OGGETTO: Integrazioni e chiarimenti alle istruzioni rese con circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021, recante “Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 30 luglio 2021 e relativa disciplina transitoria – Manuale CQC 2021” e successive modificazioni.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Integrazioni e chiarimenti alle istruzioni rese con circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021, recante “Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 30 luglio 2021 e relativa disciplina transitoria – Manuale CQC 2021” e successive modificazioni.
All’esito di numerosi quesiti relativi all’applicazione della disciplina della conversione di CQC conseguite in altri Stati membri, nonché delle prime evidenze della sperimentazione dell’applicativo di cui all’articolo 13 del DM 30 luglio 2021 recante “Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645” (GU n. 221 del 15/09/2021) – cd. “Piattaforma CQC” -, appare opportuno offrire i seguenti chiarimenti, modificando o integrando in alcuni specifici punti le istruzioni di cui alla circolare 31895 del 15 ottobre 2021 e succ. mod.(1), come di seguito rappresentato.
A) Il paragrafo 1.3 CONVERSIONE E DUPLICATO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE è sostituito dal seguente (modifiche in carattere evidenziato):
“1.3 CONVERSIONE E DUPLICATO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
Il titolare di qualificazione CQC conseguita presso uno Stato dell’UE o dello SEE o presso la Confederazione elvetica può richiedere in Italia la conversione o il duplicato del documento che attesta detta qualificazione, se:
• ha stabilito residenza normale in Italia, o ha ivi acquisito residenza anagrafica;
• la qualificazione CQC posseduta è in corso di validità o il conducente ha frequentato in Italia un corso di formazione periodica del quale esibisce attestato in corso di validità.
Verificandosi la predetta fattispecie, è possibile al momento delineare i seguenti casi:
• se il conducente è titolare di una patente di guida italiana, la conversione del documento che attesta la qualificazione CQC acquisita in altro Stato dell’UE o dello SEE o presso la Confederazione Elvetica dà luogo all’emissione di una patente CQC. L’UMC adito deve previamente acquisire un attestato dell’Autorità estera che ha rilasciato il documento che comprova la qualificazione CQC del quale si chiede la conversione, finalizzato a comprovare che il richiedente, al momento del rilascio del predetto documento, aveva ivi acquisito la residenza normale. Qualora la patente di guida italiana sia scaduta, il richiedente deve prima procedere al rinnovo di validità della stessa e poi presentare istanza di rilascio di patente CQC. Per mera completezza espositiva si rappresenta che non osta alla procedura su esposta la circostanza che la CQC card rilasciata da altro Stato membro non riporti il numero della patente italiana posseduta alla data di presentazione dell’istanza di conversione della CQC card stessa: tale circostanza - meramente formale – può e deve essere superata dalla verifica che la CQC card:
- riporti il numero della patente italiana posseduta al tempo del conseguimento, come da disposizioni della direttiva 2022/2561 (ex 2003/59),
- sia in corso di validità.
Non si ravvisa infatti alcuna disposizione ai sensi della quale l’omessa conversione di una CQC in corso di validità, nella prima occasione utile, comporti la decadenza dall’abilitazione dalla stessa espressa;
• se il conducente è titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’UE o dello SEE, per procedere alla conversione del documento che attesta la qualificazione CQC acquisita in Stato dell’UE o dello SEE o presso la Confederazione Elvetica il richiedente può (ma non deve necessariamente) procedere contestualmente alla conversione dei titoli posseduti in patente CQC.
Le predette disposizioni sono applicabili anche al caso, tutto particolare, di conversione di una qualificazione CQC comprovata da un documento rilasciato dalla competente autorità del Regno Unito entro il 31 dicembre 2020, sempre che la qualificazione CQC sia in corso di validità, ed il conducente titolare abbia acquisito residenza anagrafica o normale in Italia: in tal caso, pur trattandosi di qualificazione conseguita presso uno Stato che oggi è extra UE, deve ritenersi che la qualificazione in parola sia stata necessariamente conseguita in conformità alla direttiva 2003/59 (ora 2022/2561) in commento.
Il documento comprovante la qualificazione CQC, di cui si chiede la conversione - o l’eventuale denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione dello stesso -, va ritirato al momento del rilascio della patente CQC ma non va restituito allo Stato che l’ha emesso.”.
B) Nel paragrafo 2.2.2 REQUISITO OGGETTIVO DEL CORPO DOCENTI (ART. 3), il punto relativo al docente medico è sostituito dal seguente:
• “medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva, ovvero medico iscritto all’Ordine professionale che ha svolto, per almeno due anni (e non più “almeno tre negli ultimi cinque”) attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto. In merito al requisito della specializzazione richiesta si precisa che, posto puntuale quesito alla Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri, si è chiarito che la dizione “specialista” è spendibile esclusivamente da parte di chi abbia conseguito un titolo di specializzazione: è pertanto al possesso di questo titolo, e non alla dichiarazione di “esperto in” che deve farsi riferimento ai fini dell’applicazione della prima parte della disposizione in parola. Può ricoprire l’incarico di docenza in parola anche un medico odontoiatra(2) che risulti iscritto all’Albo provinciale degli Odontoiatri, che è parte dell’Albo della Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri. In alternativa al docente medico, la docenza potrà essere affidata ad uno psicologo che abbia conseguito la specializzazione o che abbia svolto un master in psicologia del traffico limitatamente ai soli argomenti del programma relativi all. 1, sez. 1, punto 3.4, DLG 286/2005 (obiettivo 3.4: consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale. Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo).”.
C) Il paragrafo 2.3.1 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLE AUTOSCUOLE ED AI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA PER L’EROGAZIONE DI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE E DI FORMAZIONE PERIODICA (ART. 5) è sostituito dal seguente (modifiche in carattere evidenziato):
“Per erogare corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, le autoscuole ed i C.I.A. richiedono alla DGT competente il rilascio di un nulla osta, presentando istanza su modello conforme al nuovo allegato 1(3) della presente circolare, di cui è parte integrante la “dichiarazione per l’accredito docente” resa da ciascun docente ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
In calce alla predetta dichiarazione di accredito il docente appone firma: ““Per presa visione dell’Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per le finalità di rilascio o aggiornamento di nulla osta o di autorizzazione all’erogazione di corsi di qualificazione iniziale e/o di formazione periodica per il conseguimento ed il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC), anche ai fini del funzionamento dell’applicativo per le comunicazioni con gli uffici dell'amministrazione e per la rilevazione delle presenze ed assenze di cui all’articolo 13 del DM 30 luglio 2021 recante “Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645” (ora direttiva 2022/2561)””, di cui all’allegato 22 della circolare 31895 del 15 ottobre 2021.
Quanto alla richiesta di nulla osta da parte di un’autoscuola o di un C.I.A., non vi sono sostanziali modifiche rispetto alle corrispondenti previsioni di cui al DM 20 settembre 2013: è tuttavia meglio precisato che alla richiesta di nulla osta devono essere allegati i curricula dei docenti designati e, per ciascuno di essi, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa - ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 -, dagli stessi docenti in favore dell’autoscuola o del C.I.A. che li designa (co. 1).
Per comprovare l’esperienza richiesta al docente medico ed al docente esperto in materia di organizzazione aziendale, e quindi consentire un agevole esame dei titoli che la comprovano, i curricula dei relativi docenti dovranno esplicitamente dichiarare, a seconda dei casi:
• presso quale impresa o imprese di autotrasporto è stata esercitata attività;
• il periodo di tempo trascorso alle dipendenze di ogni singola impresa;
• gli incarichi svolti presso ogni singola impresa;
• per conto di quale ente è stato svolto incarico di docenza;
• il periodo di tempo in cui si è svolta ogni singola docenza;
• la materia o le materie trattate nell’ambito del corso nel quale è stata svolta la docenza.
In assenza di tali dettagliate informazioni, gli UMC dovranno procedere ad una richiesta di integrazione documentale.
Possono essere comunicati più nominativi di docenti per ciascuna delle qualificazioni professionali richieste: pertanto, nell’ambito della medesima qualificazione, è irrilevante la sostituzione di un docente con altro nell’espletamento della lezione di competenza.
La DGT, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, anche con un sopralluogo degli UMC/Sezioni territorialmente competenti e mirato alla verifica della corrispondenza dei locali e del materiale didattico alle prescrizioni del DM 30 luglio 2021, nonché l’assolvimento dell’imposta di bollo sulla domanda e sul provvedimento, rilascia il nulla osta.
Quanto alle eventuali modifiche del personale docente o delle attrezzature, che comportano la richiesta di aggiornamento del nulla osta, la relativa richiesta va inoltrata con PEC del soggetto erogatore del corso, indirizzata all’indirizzo PEC della DGT competente territorialmente, almeno tre giorni naturali e consecutivi completi (nel senso che il giorno di presentazione della richiesta non è considerato nel computo dei 3 giorni) prima del verificarsi delle predette modifiche (esempio: una modifica comunicata il venerdì, può essere efficace soltanto il martedì successivo).
Alla richiesta di aggiornamento del nulla osta va contestualmente allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del citato art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti le variazioni e la loro conformità alla disciplina vigente. Tale adempimento è condizione essenziale affinché, nelle more delle verifiche da parte dell’UMC competente, non sia sospesa l’attività didattica. È evidente che la comprova di tale adempimento è data dalla ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica della PEC inviata (art. 5, co. 3).
La richiesta di aggiornamento del nulla osta è presentata su modello conforme al nuovo allegato 2(4) della presente circolare.
Le autoscuole che aderiscono ad un consorzio che ha formato un centro di istruzione automobilistica possono alternativamente:
1) erogare l’intero corso di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, direttamente: in tal caso nell’indicazione del parco veicolare potranno valorizzare veicoli in dotazione tanto all’autoscuola che al CIA ai sensi dell’articolo 7-bis del DM 317 del 1995 comma 2, o ricorrendo il caso di veicoli di categoria C1, C1E, D1 o D1E, comma 3. In tal caso l’autoscuola si avvale solo di propri docenti. Il nulla osta è rilasciato all’autoscuola che deve esibire una dichiarazione del centro di istruzione automobilistica attestante la disponibilità, in favore dell’autoscuola medesima, dei veicoli utili per l’espletamento della parte pratica del corso (guide individuali);
2) svolgere la parte teorica del corso, demandando la parte pratica (che comprende sia le lezioni collettive che quelle individuali) al centro di istruzione. In tal caso nella richiesta di nulla osta l’autoscuola dovrà valorizzare esclusivamente i veicoli e gli istruttori presenti nel nulla osta di cui è titolare il centro di istruzione automobilistica e, se ne ricorre il caso, anche le aule(5). Il nulla osta è rilasciato all’autoscuola che deve esibire una dichiarazione del centro di istruzione automobilistica attestante la disponibilità, in favore dell’autoscuola medesima, di istruttori e veicoli, e se del caso aule, per l’espletamento della parte pratica del corso. L’autoscuola è responsabile dello svolgimento dell’intero corso, ivi comprese anche eventuali irregolarità commesse dal centro di istruzione automobilistica e rilascia l’attestato di frequenza. Al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha formato il centro stesso. Gli allievi così conferiti sono iscritti nei registri di iscrizione per i corsi di qualificazione iniziale CQC (vedi paragrafo 3.5.1), sia dell’autoscuola che del centro stesso. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro. Qualora per l’espletamento del corso completo il nulla osta sia richiesto dal centro di istruzione automobilistica, lo stesso non è richiesto alle autoscuole consorziate che conferiscono gli allievi al centro di istruzione automobilistica medesimo."
C) Nel paragrafo 2.2.3 REQUISITO OGGETTIVO DI LOCALI ED ATTREZZATURE (ART. 4), nella sezione relativa al MATERIALE DIDATTICO è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il materiale didattico su supporto audiovisivo e digitale può essere utilizzato nell’erogazione in aula delle lezioni collettive relative a parte del programma pratico del corso di qualificazione iniziale, ordinario o accelerato. In tal caso, si applicano le regole che disciplinano la compresenza tra allievi di corsi diversi”.
D) Nel paragrafo 2.3.2 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AGLI ENTI DI FORMAZIONE PER L’EROGAZIONE DI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE E DI FORMAZIONE PERIODICA O DI SOLA FORMAZIONE PERIODICA (ART. 6) le parole: “all’allegato 3” ed “all’allegato 4” sono rispettivamente sostituite da “al nuovo allegato 3(6), di cui è parte integrante la dichiarazione per l’accredito docente resa da ciascun docente ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445” ed “al nuovo allegato 4(7)”.
In calce alla citata dichiarazione di accredito il docente appone firma: ““Per presa visione dell’Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per le finalità di rilascio o aggiornamento di nulla osta o di autorizzazione all’erogazione di corsi di qualificazione iniziale e/o di formazione periodica per il conseguimento ed il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC), anche ai fini del funzionamento dell’applicativo per le comunicazioni con gli uffici dell'amministrazione e per la rilevazione delle presenze ed assenze di cui all’articolo 13 del DM 30 luglio 2021 recante “Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645” (ora direttiva 2022/2561)””, di cui all’allegato 22 della circolare 31895 del 15 ottobre 2021.
E) Nel paragrafo 2.3.3 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE DI SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE PER L’EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA (ART. 7) le parole:
“all’allegato 5” ed “all’allegato 4” sono rispettivamente sostituite dalle parole: “al nuovo allegato 5(8), di cui è parte integrante la dichiarazione per l’accredito docente resa da ciascun docente ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.” ed “al nuovo allegato 47”.
In calce alla citata dichiarazione di accredito il docente appone firma: ““Per presa visione dell’Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per le finalità di rilascio o aggiornamento di nulla osta o di autorizzazione all’erogazione di corsi di qualificazione iniziale e/o di formazione periodica per il conseguimento ed il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC), anche ai fini del funzionamento dell’applicativo per le comunicazioni con gli uffici dell'amministrazione e per la rilevazione delle presenze ed assenze di cui all’articolo 13 del DM 30 luglio 2021 recante “Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645” (ora direttiva 2022/2561)””, di cui all’allegato 22 della circolare 31895 del 15 ottobre 2021.
F) Al paragrafo 3.5.5 GIORNI E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DELLA PARTE TEORICA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE dopo le parole:
“Hanno complessivamente durata non inferiore a due ore e non superiore ad otto suddivise in blocchi, ciascuno di durata di due o tre ore” sono aggiunte le seguenti: “, fatta salva la possibilità di blocchi da una sola ora, qualora questa sia l’ultima di competenza di una determinata tipologia di docente nell’erogazione della parte teorica comune o specialistica. La rilevazione della presenza dovrà avvenire entro i primi quindici minuti di tale blocco da un’ora”.
G) Al paragrafo 3.6.8 GIORNI E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo:
“Nei corsi di formazione periodica, che si articolano in 21 ore di parte comune e 14 ore di parte specialistica, qualora il calendario delle lezioni preveda un numero di ore giornaliere (ad es. 3 o 7) tali che - procedendosi alla rilevazione delle presenze entro quindici minuti dall'inizio della lezione giornaliera e, successivamente, per ciascun blocco di ore non inferiore a due e non superiore a tre, in conformità alla regola generale - residui, per il completamento delle ore massime consentite per ciascun giorno, una sola ora di lezione, la rilevazione della presenza dovrà essere ripetuta entro i primi quindici minuti di quest'ultima.”.
A decorrere dal giorno successivo a quello del protocollo della presente circolare:
- gli allegati da 1 a 5 della presente circolare sostituiscono gli allegati da 1 a 5 della circolare 31895 del 15 ottobre 2021;
- l’allegato A della presente circolare costituisce l’allegato 22 alla circolare 31895 del 15 ottobre 2021 e reca “Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per le finalità di rilascio o di aggiornamento di nulla osta o di autorizzazione all’erogazione di corsi di qualificazione iniziale e/o di formazione periodica per il conseguimento ed il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC), anche ai fini del funzionamento dell’applicativo per le comunicazioni con gli uffici dell'amministrazione e per la rilevazione delle presenze ed assenze di cui all’articolo 13 del DM 30 luglio 2021 recante “Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645” (ora direttiva 2022/2561)”;
- le istanze di variazione del nulla osta o dell’autorizzazione, di cui ai nuovi allegati 2 e 4 sono sempre corredate dalla dichiarazione per l’accredito docente (presenti in calce ai nuovi allegati 1, 3 e 5), resa da ciascun docente ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445;
- è soppressa ogni istruzione in contrasto con le istruzioni su esposte.
(1) Modificata dalle Circolari prot. n. 37923 del 09/12/2021, prot. n. 14235 del 03/05/2022 e prot. n. 24725 del 29/07/2022
(2) Con parere reso con nota prot. n. 22738-P-24-4-2018, il Ministero della Salute ha affermato che può legittimamente essere utilizzata la denominazione di “medico odontoiatra”.
(3) che sostituisce l’allegato 1 della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021
(4) che sostituisce l’allegato 2 della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021
(5) Con la messa in esercizio dell’applicativo di cui all’articolo 13 del DM 30 luglio 2021, sarà sufficiente che l’autoscuola dichiari il codice meccanografico del Centro di istruzione automobilistica costituito dal Consorzio a cui aderisce. Il sistema renderà disponibile per la pianificazione delle lezioni veicoli, istruttori e, se del caso, aule del CIA. La variazione di nulla osta del CIA produrrà automaticamente effetto sulla disponibilità di veicoli istruttori e, se del caso, aule nella pianificazione delle lezioni dell’autoscuola. Istruzioni più puntuali saranno rese quando sarà messo in esercizio il predetto applicativo.
(6) Che sostituisce l’allegato 3 di cui alla circolare 31895 del 15 ottobre 2021.
(7) Che sostituisce l’allegato 4 di cui alla circolare 31895 del 15 ottobre 2021.
(8) Che sostituisce l’allegato 5 di cui alla circolare 31895 del 15 ottobre 2021.
Ing. Pasquale D’Anzi
Allegati alla circolare prot. n. 19158 del 04/07/2024
Vedi anche: