Decreto MIMS - 30/07/2021 - CQC iniziale e periodica
OGGETTO: Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DECRETO 30 luglio 2021
Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645.
(GU n. 221 del 15/09/2021)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Visto il regolamento (CE) n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Vista la direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», ed in particolare il capo II, sezione I «Documento informatico» che detta disposizioni in ordine alla dematerializzazione della documentazione amministrativa, prevedendo, altresì, la progressiva digitalizzazione delle procedure, al fine di agevolare il processo di dematerializzazione con conseguente drastica riduzione della documentazione in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che ha recepito la direttiva 2003/59/CE, come modificato dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50 e, in particolare, il capo II;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A)»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2013, recante «Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, recante «Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi»;
Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni coordinate in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della qualificazione CQC, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi e dei titoli attestanti detta qualificazione, al fine di attuare l'informatizzazione delle procedure di comunicazione di avvio del corso e di attestazione della frequenza degli allievi alle lezioni;
Ritenuto opportuno dettare disposizioni finalizzate ad ottimizzare le modalità di fruizione dei corsi di formazione periodica, prevedendo anche la possibilità di erogarne un modulo all'anno, nell'arco dei cinque anni di validità della stessa, come previsto alla sezione 4 dell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE;
Ritenuto, altresì, opportuno procedere all'emanazione di un nuovo, unico ed organico provvedimento in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della qualificazione CQC, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, rispettivamente per il conseguimento ed il rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente, in attuazione delle previsioni del decreto legislativo n. 286 del 2005, ed in dettaglio in materia di:
a) requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti erogatori dei corsi;
b) accesso ai corsi, relativi programmi e modalità per il loro svolgimento;
c) procedure di esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e validità del titolo abilitativo conseguito;
d) attività di vigilanza, ispezione e controlli documentali sui soggetti erogatori dei corsi e sulla regolarità dei corsi stessi e relative sanzioni.
Art. 2
Requisiti soggettivi per l'erogazione dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica
1. Sulla base dei criteri stabiliti nel presente decreto, i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica di cui all'art. 1, possono essere svolti da:
a) autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida, eventualmente anche attraverso l'adesione ad un consorzio;
b) centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole, che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE;
c) enti di formazione funzionalmente collegati ad:
1) associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci, membri del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;
2) associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone, firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
3) federazioni, confederazioni, nonchè articolazioni territoriali delle associazioni di cui ai punti 1 e 2.
2. Gli enti di formazione di cui al comma 1, lettera c), devono aver maturato, anche indirettamente all'interno delle predette associazioni di cui al medesimo comma 1, lettera c), punti 1), 2) e 3), almeno tre anni nel settore della formazione in materia di autotrasporto.
3. Possono svolgere corsi di sola formazione periodica le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale, aventi un numero di addetti alla guida non inferiore a ottanta unità.
Art. 3
Requisito oggettivo del corpo docenti
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, è requisito oggettivo per il conseguimento del nulla osta di cui all'art. 5 o dell'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7, per l'erogazione dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, che il soggetto erogatore degli stessi si avvalga di un corpo docenti composto dalle seguenti figure professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione in corso di validità;
b) istruttore di guida, in possesso di patente di guida comprendente almeno le categorie CE e D, munito di abilitazione in corso di validità;
c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva, ovvero medico iscritto all'ordine professionale che abbia svolto, per almeno due anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto. In alternativa al docente medico, ma limitatamente ai soli argomenti del programma di cui all'allegato 1, sezione 1, punto 3.4, del decreto legislativo n. 286 del 2005, la docenza potrà essere affidata ad uno psicologo che abbia conseguito la specializzazione o che abbia svolto un master in psicologia del traffico;
d) esperto in materia di organizzazione aziendale, in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale e che abbia maturato almeno due anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto o che abbia pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto.
Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale:
1) insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione, sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di persone che di merci;
2) soggetti, in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale, che abbiano svolto, per almeno due anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.
3. Gli enti di formazione autorizzati ad erogare solo la parte teorica del corso di qualificazione iniziale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, o i soli corsi per la formazione periodica, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, nonchè le aziende di trasporto pubblico locale autorizzate ai sensi dell'art. 7 non hanno l'obbligo di avvalersi dell'istruttore di guida.
Art. 4
Requisito oggettivo di locali ed attrezzature
1. Costituisce requisito oggettivo per il conseguimento del nulla osta o dell'autorizzazione all'erogazione dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, oltre il requisito di cui all'art. 3, la disponibilità, almeno:
a) quanto ad autoscuole e centri di istruzione automobilistica, di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), di locali conformi a quanto prescritto dall'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317;
b) quanto ad enti di formazione ed aziende di trasporto pubblico locale, di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettera c), e comma 3, di un'aula di superficie non inferiore a mq 25, dotata di una cattedra o un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli allievi e servizi igienici, conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali. In ogni caso la superficie dell'aula destinata agli allievi deve garantire almeno mq 1,5 per ogni allievo. L'altezza minima dei locali e la proporzione tra la superficie dell'aula ed i posti a sedere degli allievi sono conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
2. Eventuali ulteriori aule possono avere anche una superficie minore rispetto a quella indicata nel comma 1.
3. Qualora l'aula sia ubicata presso una sede di un'impresa di autotrasporto a nome dell'ente di formazione, ai relativi corsi possono partecipare anche i dipendenti di altre imprese; qualora invece l'aula ubicata presso una sede di un'impresa di autotrasporto sia abilitata a nome dell'impresa stessa, ai relativi corsi possono partecipare soltanto i dipendenti della medesima impresa.
4. Nell'aula sono presenti:
a) un personal computer o un notebook con connessione internet attiva;
b) uno strumento dedicato alla rilevazione delle presenze su base biometrica, di cui all'art. 22, connesso con l'applicativo dedicato di cui all'art. 13.
5. Il materiale didattico, anche su supporto audiovisivo e digitale, per le lezioni teoriche prevede almeno:
a) le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
b) l'impianto di illuminazione degli autoveicoli;
c) dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
d) descrizione degli interventi di primo soccorso;
e) segnali relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
f) descrizione delle principali componenti del motore a combustione, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione; descrizione delle principali componenti del motore a trazione elettrica;
g) gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli;
i) l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
l) raffigurazione gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
m) elementi frenanti, sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio;
n) pannelli con fasce di ingombro.
6. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica dichiarano di disporre, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, di veicoli muniti di doppi comandi, conformi alle caratteristiche prescritte per quelli utili al conseguimento delle patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni.
7. Nei soli casi di cui all'art. 6, comma 1, gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), devono disporre di veicoli muniti di doppi comandi conformi alle caratteristiche prescritte per quelli utili al conseguimento delle patenti:
a) di categoria C1, C1E, C e CE, dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose;
b) di categoria D1, D1E, D e DE, dall'allegato II, lettera B, del citato decreto legislativo n. 59 del 2011, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone.
9. Tutti i veicoli utilizzati per lo svolgimento della parte pratica dei corsi di qualificazione iniziale devono essere dotati di tachigrafo analogico o digitale.
Art. 5
Procedimento per il rilascio del nulla osta alle autoscuole ed ai centri di istruzione automobilistica per l'erogazione di corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica
1. Al fine di organizzare ed erogare corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), inviano apposita richiesta di nulla osta alla Direzione generale territoriale competente, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, cui sono allegati i curricula dei docenti designati e, per ciascuno di essi, relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dagli stessi docenti all'autoscuola o al centro di istruzione automobilistica.
2. La Direzione generale territoriale competente, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti e l'assolvimento dell'imposta di bollo, rilascia il nulla osta all'organizzazione ed erogazione dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.
3. Nel caso di eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle attrezzature, i soggetti erogatori dei corsi di cui al comma 1 richiedono alla Direzione generale territoriale competente l'aggiornamento del nulla osta. A tal fine trasmettono alla stessa Direzione generale, con posta elettronica certificata inviata almeno tre giorni liberi prima del loro verificarsi dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le variazioni e la rispettiva conformità alla disciplina vigente. Tale dichiarazione è condizione necessaria affinchè, nelle more dell'espletamento di eventuali verifiche da parte dell'ufficio motorizzazione civile competente per territorio, non sia sospesa l'attività didattica. Ai fini del rispetto del termine di cui al secondo periodo, fa fede la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica.
4. L'autoscuola che aderisce ad un consorzio che ha formato un centro di istruzione automobilistica, può richiedere il nulla osta all'organizzazione dei corsi di qualificazione iniziale specificando di svolgerne solo la parte teorica, demandando la parte pratica al centro di istruzione. In tal caso, l'istanza di rilascio del nulla osta indica il numero di targa dei veicoli messi a disposizione dal predetto centro di istruzione e, in allegato, una dichiarazione di quest'ultimo attestante la disponibilità, in favore dell'autoscuola medesima, di istruttori e veicoli per l'espletamento della parte pratica del corso.
5. Nel caso di cui al comma 4, il nulla osta è rilasciato all'autoscuola, che è responsabile, ai sensi dell'art. 20, anche di eventuali irregolarità commesse dal centro di istruzione automobilistica nello svolgimento della parte pratica di corso allo stesso demandata.
6. Nel caso in cui il nulla osta sia rilasciato ai sensi del comma 5, al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha formato il centro stesso. L'allievo così conferito è iscritto nei registri di iscrizione per i corsi di qualificazione iniziale CQC, di cui all'art. 12, comma 1, sia dell'autoscuola che del centro stesso. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro.
Art. 6
Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione agli enti di formazione per l'erogazione dei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica o di sola formazione periodica
1. Al fine di organizzare ed erogare i corsi di qualificazione iniziale, sia per la parte teorica che pratica, e di formazione periodica per la carta di qualificazione del conducente afferente allo specifico settore di ciascuno di essi, gli enti di formazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), inviano apposita richiesta di autorizzazione alla Direzione generale territoriale competente, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, cui sono allegati i curricula dei docenti designati e, per ciascuno di essi, relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dagli stessi docenti all'ente di formazione.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono richiedere l'autorizzazione per organizzare corsi di qualificazione iniziale per l'erogazione della sola parte teorica del corso, demandando la parte pratica ad un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica, titolare di nulla osta ai sensi dell'art. 5. In tal caso, l'istanza di rilascio dell'autorizzazione indica il soggetto che provvede all'erogazione della parte pratica del corso e del numero di targa dei veicoli da questo messi a disposizione, nonchè espressa dichiarazione del medesimo soggetto attestante la disponibilità, in favore dell'ente, di istruttori e veicoli per l'espletamento della parte pratica del corso.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono richiedere l'autorizzazione anche per organizzare ed erogare solo corsi di formazione periodica per la carta di qualificazione del conducente afferente allo specifico settore.
4. La Direzione generale territoriale competente, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti e l'assolvimento dell'imposta di bollo, rilascia l'autorizzazione all'organizzazione ed erogazione dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, conformemente all'istanza di cui ai commi 1 e 2, o di sola formazione periodica, conformemente all'istanza di cui al comma 3.
5. Nel caso di eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle attrezzature, i soggetti erogatori dei corsi di cui al comma 1 richiedono l'aggiornamento dell'autorizzazione alla Direzione generale territoriale competente. A tal fine, trasmettono alla stessa Direzione generale, con posta elettronica certificata inviata almeno tre giorni liberi prima del loro verificarsi, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le variazioni e la rispettiva conformità alla disciplina vigente. Tale dichiarazione è condizione necessaria affinchè, nelle more dell'espletamento di eventuali verifiche da parte dell'ufficio motorizzazione civile competente per territorio, non sia sospesa l'attività didattica. Ai fini del rispetto del termine di cui al secondo periodo, fa fede la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica.
Art. 7
Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle aziende di servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone per l'erogazione dei corsi di formazione periodica
1. Al fine di organizzare ed erogare ai propri dipendenti corsi di formazione periodica per la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, le aziende di trasporto pubblico locale di cui all'art. 2, comma 3, inviano in bollo apposita richiesta di autorizzazione alla Direzione generale territoriale competente, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, cui sono allegati i curricula dei docenti designati e, per ciascuno di essi, relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dagli stessi docenti all'azienda.
2. La Direzione generale territoriale competente, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti e l'assolvimento dell'imposta di bollo, rilascia alle aziende di cui al comma 1 l'autorizzazione all'organizzazione ed erogazione, in favore dei propri dipendenti, dei corsi di formazione periodica per il trasporto di persone.
3. Nel caso di eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle attrezzature, i soggetti erogatori dei corsi di cui al comma 1 richiedono l'aggiornamento dell'autorizzazione alla Direzione generale territoriale competente. A tal fine trasmettono alla stessa Direzione generale, con posta elettronica certificata inviata almeno tre giorni liberi prima del loro verificarsi, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le variazioni e la rispettiva conformità alla disciplina vigente. Tale dichiarazione è condizione necessaria affinchè, nelle more dell'espletamento di eventuali verifiche da parte dell'ufficio motorizzazione civile competente per territorio, non sia sospesa l'attività didattica. Ai fini del rispetto del termine di cui al secondo periodo, fa fede la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica.
Art. 8
Accesso ai corsi
1. Per l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale svolto da un'autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica è richiesto il possesso della patente di guida almeno della categoria B nonchè, nel caso di corso di qualificazione iniziale per il trasporto di persone, una età non inferiore a 21 anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, prima dello svolgimento della parte pratica del corso relativa alle ore di guida, è altresì condizione minima il possesso:
a) di un foglio rosa di categoria C1 o C, per conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose;
b) di un foglio rosa di categoria D1 o D, per conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone.
3. Per l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale svolto da un ente di formazione di cui all'art. 4 è richiesto il possesso della patente di guida almeno della categoria:
a) C1 o C1E, per conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, a seguito di frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato cui all'art. 19, comma 2-bis), del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni;
b) C o CE, per conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, a seguito di frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 2005 o di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui al medesimo art. 19, comma 2-bis;
c) D1 o D1E, per conseguire una carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, a seguito di frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato di cui all'art. 19, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 286 del 2005;
d) D o DE, per conseguire una carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, a seguito di frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario di cui all'art. 19, comma 2, o a seguito di frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 286 del 2005.
Art. 9
Programma del corso di qualificazione iniziale ordinario e disciplina delle assenze
1. Il programma del corso di qualificazione iniziale ordinario, sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, ha durata di duecentottanta (280) ore, suddivise in duecentosessanta (260) ore di corso teorico e venti (20) ore di corso pratico.
2. Il programma del corso teorico si articola in una parte comune, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 3, ed una parte specialistica, dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 4, rispettivamente alle lettere a) e b).
3. La parte comune del programma teorico, le cui materie sono individuate all'allegato 1, sezione 1, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.3-bis, 1.6, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 del decreto legislativo 286 del 2005, consta di duecentoventi (220) ore ed è suddivisa in tre aree:
a) area circolazione stradale (135 ore) comprende: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale; conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura, e prevenirne le anomalie di funzionamento; capacità di ottimizzare il consumo di carburante; capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza; capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo; capacità di valutare le situazioni d'emergenza; sensibilizzazione ai pericoli della strada La docenza delle materie di questa area è di competenza dell'insegnante di teoria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);
b) area autotrasporto (50 ore), comprende: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione; capacità di prevenire fenomeni e traffici criminali; capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda. La docenza delle materie di questa area è di competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art. 3, comma 1, lettera d);
c) area medica (35 ore), comprende: sensibilizzazione agli infortuni sul lavoro; capacità di prevenire i rischi fisici; consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale. La docenza delle materie di questa area è di competenza del medico, o dello psicologo per gli argomenti di competenza, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c);
4. La parte specialistica del programma teorico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta di quaranta (40) ore e si articola nelle seguenti materie:
a) per il trasporto di cose, in conformità all'allegato 1, sezione 1, punti 1.4, 2.2, e 3.7, del decreto legislativo n. 286 del 2005: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo; conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci; conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato, nonchè delle prospettive di sviluppo del settore nell'ottica della transizione ecologica. La docenza delle materie di questa parte è di competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art. 3, comma 1, lettera d);
b) per il trasporto di persone, in conformità all'allegato 1, sezione 1, punti 1.5, 2.3, e 3.8 al decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri; conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone; fondamenti di logistica sostenibile; conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato. La docenza delle materie di questa parte è di competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).
5. Il programma del corso pratico si articola in una parte comune, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 6, ed una parte specialistica, dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 7, rispettivamente alle lettere a) e b). La docenza delle del programma del corso pratico, parte comune e specialistica, è di competenza dell'istruttore di guida di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).
6. La parte comune del corso pratico consta di quindici (15) ore e si articola nei seguenti moduli:
a) modulo 1, guida in autostrada (2 ore);
b) modulo 2, uso dei dispositivi di segnalazione visiva, di illuminazione e di emergenza (2 ore);
c) modulo 3, uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione ordinaria (1 ora);
d) modulo 4, sostituzione pneumatico (1 ora);
e) modulo 5, montaggio catene da neve (2 ore);
f) modulo 6, uso del cronotachigrafo (1 ora);
g) modulo 7, manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto (3 ore);
h) modulo 8, manovre di frenata di emergenza (3 ore).
7. La parte specialistica del corso, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta di cinque (5) ore e si articola nei seguenti moduli:
a) per il trasporto di cose:
1) modulo a.1) esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce (1 ora);
2) modulo a.2) guida sicura ed attenta al risparmio energetico (1 ora);
3) modulo a.3) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (2 ore);
4) modulo a.4) uso degli estintori (1 ora);
b) per il trasporto di persone:
1) modulo b.1) uso degli estintori, sperimentazione del funzionamento dei sistemi di emergenza quali, a titolo esemplificativo, uscite di sicurezza, stacca batterie (1 ora);
2) modulo b.2) sistemazione dei bagagli e verifica delle variazioni di assetto del veicolo (30 minuti);
3) modulo b.3) manovre particolari, quali posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli (30 minuti);
4) modulo b.4) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari, quali freno motore o rallentatore (2 ore);
5) modulo b.5) esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri (1 ora).
8. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 6, lettere a), b), g) e h) e di cui al comma 7, lettera a), punti 1) e 3), e lettera b), punti 3), 4) e 5) sono individuali. La rimanente parte di programma del corso pratico può essere anche svolta con lezioni collettive e dimostrative.
8. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 6, lettere g) e h), e di cui al comma 7, lettera a), punto 3), e lettera b), punto 4), possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 agosto 2017. Tali lezioni sono svolte con la supervisione di un istruttore di guida con abilitazione in corso di validità e registrate nella memoria del simulatore stesso.
9. In alternativa a quanto previsto dal comma 9, otto ore di guida individuale, tra quelle di cui ai commi 6 e 7, possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente, titolare di patente di categoria corrispondente a quella del veicolo su cui si svolgono le esercitazioni di guida. A tal fine, l'impresa di autotrasporto rilascia al dipendente una delega all'esercizio di tale attività, che deve essere tenuta a bordo durante le esercitazioni.
10. Le lezioni del programma del corso teorico e quelle del corso pratico di cui al comma 6, lettere c), d), e) e f) possono essere erogate tramite strumenti TIC, come l'e-learning, per un numero di ore non superiore al venti per cento della durata complessiva delle ore di programma ivi previste per ciascuna area didattica. Con decreto dirigenziale sono dettate le disposizioni relative alle caratteristiche tecniche ed agli standard di qualità necessari a garantire che tali strumenti garantiscano elevata qualità ed efficacia della formazione, con particolare riferimento all'affidabile identificazione del discente e ad adeguati mezzi di controllo.
11. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, quaranta (40) ore di assenza, di cui non più di ventotto (28) relative alla parte comune del corso, e non più di dodici (12) relative alla parte specialistica.
12. Alle venti (20) ore di lezione del corso pratico non sono consentite assenze. Eventuali assenze sono recuperate entro due mesi dalla fine del corso ordinario, per conseguire l'attestato di frequenza. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12. Il mancato recupero delle ore di assenza non consente il rilascio dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso.
Art. 10
Programma del corso di qualificazione iniziale accelerato e disciplina delle assenze
1. Il programma del corso di qualificazione iniziale accelerato, sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, ha durata di centoquaranta (140) ore, suddivise in centotrenta (130) ore di corso teorico e dieci (10) ore di corso pratico.
2. Il programma del corso teorico si articola in una parte comune, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 3, ed una parte specialistica, dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 4, rispettivamente alle lettere a) e b).
3. La parte comune del programma teorico, le cui materie sono individuate all'allegato 1, sezione 1, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.3-bis, 1.6, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 del decreto legislativo n. 286 del 2005, consta di centodieci (110) ore ed è suddivisa in tre aree:
a) area circolazione stradale sessantotto (68) ore comprende: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale; conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura, e prevenirne le anomalie di funzionamento; capacità di ottimizzare il consumo di carburante; capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza; capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo; capacità di valutare le situazioni d'emergenza; sensibilizzazione ai pericoli della strada. La docenza delle materie di questa area è di competenza dell'insegnante di teoria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);
b) area autotrasporto venticinque (25) ore comprende: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione; capacità di prevenire fenomeni e traffici criminali; capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda. La docenza delle materie di questa area è di competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art. 3, comma 1, lettera d);
c) area medica diciassette (17) ore, comprende: sensibilizzazione agli infortuni sul lavoro; capacità di prevenire i rischi fisici; sensibilizzazione agli infortuni sul lavoro; consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale. La docenza delle materie di questa area è di competenza del medico, o dello psicologo per gli argomenti di competenza, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c);
4. La parte specialistica del programma teorico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta di venti (20) ore e si articola nelle seguenti materie:
a) per il trasporto di cose, in conformità all'allegato 1, sezione 1, punti 1.4, 2.2 e 3.7, del decreto legislativo 286 del 2005, capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo; conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci; conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato, nonchè delle prospettive di sviluppo del settore nell'ottica della transizione ecologica. La docenza delle materie di questa parte è di competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art. 3, comma 1, lettera d);
b) per il trasporto di persone, in conformità all'allegato 1, sezione 1, punti 1.5, 2.3 e 3.8 al decreto legislativo n. 286 del 2005: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri; conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone; fondamenti di logistica sostenibile; conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato. La docenza delle materie di questa parte è di competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).
5. Il programma del corso pratico si articola in una parte comune, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 6, ed una parte specialistica, dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 7, rispettivamente alle lettere a) e b). La docenza del programma del corso pratico, parte comune e specialistica, è di competenza dell'istruttore di guida di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).
6. La parte comune del corso pratico consta di sette ore e trenta minuti (7,30) ore e si articola nei seguenti moduli:
a) modulo 1) guida in autostrada (1 ora);
b) modulo 2) uso dei dispositivi di segnalazione visiva, di illuminazione e di emergenza (1 ora);
c) modulo 3) sostituzione pneumatico (30 minuti);
d) modulo 4) montaggio catene da neve (30 minuti);
e) modulo 5) uso del cronotachigrafo (30 minuti);
f) modulo 6) manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto (2 ore);
g) modulo 7) manovre di frenata di emergenza (2 ore).
7. La parte specialistica del corso, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta di due ore e trenta minuti (2,30) ore e si articola nei seguenti moduli:
a) per il trasporto di cose:
1) modulo a.1) perfezionamento nell'uso del cambio di velocità (30 minuti);
2) modulo a.2) guida sicura ed attenta al risparmio energetico (1 ora);
3) modulo a.3) uso degli estintori (30 minuti);
4) modulo a.4) esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per carico e scarico della merce (30 minuti);
b) per il trasporto di persone:
1) modulo b.1) manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) (30 minuti);
2) modulo b.2) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (un'ora e trenta minuti);
3) modulo b.3) esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri (30 minuti).
8. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 6, lettere a), b), f) e g), e di cui al comma 7, lettera a), punti 1) e 2), e lettera b), punti 1), 2) e 3), sono individuali. La rimanente parte di programma del corso pratico può essere anche svolta con lezioni collettive e dimostrative.
9. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 6, lettere f) e g), possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 agosto 2017. Tali lezioni sono svolte con la supervisione di un istruttore di guida con abilitazione in corso di validità e registrate nella memoria del simulatore stesso.
10. In alternativa a quanto previsto dal comma 9, quattro ore di guida individuale, tra quelle di cui ai commi 6 e 7, possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente, titolare di patente di categoria corrispondente a quella del veicolo su cui si svolgono le esercitazioni di guida. A tal fine, l'impresa di autotrasporto rilascia al dipendente una delega all'esercizio di tale attività, che deve essere tenuta a bordo durante le esercitazioni.
11. Le lezioni del programma del corso teorico e quelle del corso pratico di cui al comma 6, lettere c), d) ed e), possono essere erogate tramite strumenti TIC, come l'e-learning, per un numero di ore non superiore al venti per cento della durata complessiva delle ore di programma ivi previste per ciascuna area didattica. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 11, ultimo periodo.
12. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, venti (20) ore di assenza, di cui non più di quattordici (14) relative alla parte comune del corso e non più di sei (6) relative alla parte specialistica.
13. Alle dieci (10) ore di lezione del corso pratico non sono consentite assenze. Eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine del corso accelerato, per conseguire l'attestato di frequenza. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12. Il mancato recupero delle ore di assenza non consente il rilascio dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso.
Art. 11
Programmi dei corsi di qualificazione iniziale di integrazione e per titolari di attestato di idoneità alla professione di autotrasportatore e disciplina delle assenze
1. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che intendono conseguire anche quella relativa al trasporto di cose:
a) frequentano il programma di cui all'art. 9, commi 4, lettera a) e 7, lettera a), se seguono un corso di qualificazione iniziale ordinario;
b) frequentano il programma di cui all'art. 10, commi 4, lettera a) e 7, lettera a), se seguono un corso di qualificazione iniziale accelerato.
2. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intendono conseguire anche quella relativa al trasporto di persone:
a) frequentano il programma di cui all'art. 9, commi 4, lettera b) e 7, lettera b), se seguono un corso di qualificazione iniziale ordinario;
b) frequentano il programma di cui all'art. 10, commi 4, lettera b) e 7, lettera b), se seguono un corso di qualificazione iniziale accelerato.
3. Alle lezioni di teoria di cui ai commi 1 e 2 sono consentite, al massimo, dodici (12) ore di assenza nei corsi di qualificazione iniziale ordinari, ovvero al massimo sei (6) ore nei corsi di qualificazione iniziale accelerati. Alle ore di lezione del corso pratico, sia ordinario che accelerato, non sono consentite assenze. Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza, eventuali assenze devono essere recuperate in ogni caso entro un mese dalla fine del corso di qualificazione iniziale. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12. Il mancato recupero delle ore di assenza non consente il rilascio dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso.
4. I titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore, che intendono conseguire la carta di qualificazione del conducente relativa al medesimo settore:
a) frequentano il programma di cui all'art. 9, commi 3 e 6, se seguono un corso di qualificazione iniziale ordinario;
b) frequentano il programma di cui all'art. 10, commi 3 e 6, se seguono un corso di qualificazione iniziale accelerato.
5. Alle lezioni di cui al comma 4 sono consentite, al massimo, ventotto (28) ore di assenza nei corsi di qualificazione iniziale ordinari, ovvero al massimo quattordici (14) nei corsi di qualificazione accelerati. Alle ore di lezioni del corso pratico, non sono consentite assenze. Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza, eventuali assenze sono recuperate entro due mesi dalla fine del corso ordinario, oppure entro un mese dalla fine di quello accelerato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12. Il mancato recupero delle ore di assenza non consente il rilascio dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso.
6. I titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione per il trasporto di persone nonchè di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, ovvero i titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione per il trasporto di merci nonchè di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, frequentano esclusivamente il programma del corso pratico, ordinario o accelerato, relativo al tipo di qualificazione iniziale che intendono conseguire. Alle ore di lezione del corso pratico, sia ordinario che accelerato, non sono consentite assenze. Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza, eventuali assenze devono essere recuperate in ogni caso entro un mese dalla fine del corso di qualificazione iniziale. Il mancato recupero delle ore di assenza non consente il rilascio dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso.
7. Il titolare di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione, che ha frequentato un corso ai sensi del comma 6, consegue la carta di qualificazione della tipologia per la quale ha frequentato la parte pratica del corso, per mera esibizione all'ufficio motorizzazione civile dell'attestato di frequenza del corso stesso.
8. Alla disciplina dei programmi di cui ai commi 1, 2, 4 e 6, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi 8, 9, 10 e 11, se trattasi di corso di qualificazione iniziale ordinario, ovvero di cui all'art. 10, commi 8, 9, 10 ed 11, se trattasi di corso qualificazione iniziale accelerato.
Art. 12
Svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale
1. Gli allievi iscritti ai corsi di qualificazione iniziale sono registrati nel registro di iscrizione messo a disposizione dell'Amministrazione attraverso l'applicativo dedicato di cui all'art. 13. Gli allievi che frequentano i corsi di qualificazione inziale sono registrati in apposita sezione del medesimo applicativo. Non è possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso.
2. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica e gli enti di formazione di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), comunicano all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio e, per conoscenza, alla relativa Direzione generale territoriale, almeno entro tre giorni lavorativi liberi prima dell'avvio di ogni corso, tramite l'applicativo di cui all'art. 13, il nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni relative al programma teorico. Nel caso di autoscuola che si avvale dei veicoli in disponibilità del consorzio a cui aderisce, la comunicazione di inizio corso reca altresì l'indicazione del centro di istruzione automobilistica a cui è demandata l'erogazione della parte pratica del corso. Almeno entro tre giorni lavorativi liberi prima dell'avvio della parte pratica del corso, le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica e gli enti di formazione di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), comunicano all'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio e, per conoscenza, alla relativa Direzione generale territoriale, sempre tramite l'applicativo di cui all'art. 13, il calendario delle lezioni relative al programma pratico, ivi comprese le eventuali esercitazioni pratiche svolte ai sensi degli articoli 9, comma 10 e 10, comma 10, nonchè il luogo in cui ha inizio e termine ogni lezione di guida o fuori sede di cui al comma 11. Entro il medesimo termine, il responsabile del centro di istruzione automobilistica a cui è demandata l'erogazione della parte pratica conferma, tramite l'applicativo di cui all'art. 13, il relativo calendario delle lezioni. L'inosservanza di tali adempimenti, nei predetti termini, comporta l'impossibilità di avviare l'erogazione delle lezioni, rispettivamente, della parte teorica e di quella pratica del corso.
3. Nel caso di cui all'art. 6, comma 2, il responsabile del corso è individuato presso l'ente di formazione. La comunicazione di cui al comma 2, effettuata dal medesimo ente, reca altresì l'indicazione dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica a cui è demandata l'erogazione della parte pratica del corso. Il responsabile dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica conferma, prima dell'avvio dell'intero corso di qualificazione iniziale e tramite l'applicativo di cui all'art. 13, il calendario delle lezioni relative alla parte pratica. L'inosservanza di tale adempimento, nel predetto termine, comporta l'impossibilità di avviare il corso.
4. L'eventuale variazione dell'elenco dei partecipanti è comunicata, tramite l'applicativo di cui all'art. 13, entro i sessanta minuti che precedono l'avvio del corso. Ogni eventuale variazione del calendario dei corsi è comunicata, sempre con le medesime modalità, almeno entro le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente allo svolgimento delle lezioni previste ed oggetto di variazione.
5. Qualora, per causa improvvisa e di forza maggiore, si verifichino situazioni di indisponibilità del docente o dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento della lezione giornaliera, o di alcune ore della stessa, il responsabile del corso comunica tale motivata circostanza, tramite l'applicativo di cui all'art. 13, senza indugio e, comunque, entro quindici minuti dall'avvio previsto della lezione o delle ore predette.
6. Le lezioni teoriche dei corsi di qualificazione iniziale sono svolte, secondo il calendario comunicato ai sensi del comma 2 o sue eventuali variazioni, parimenti comunicate ai sensi dei commi 4 e 5, presso le sedi e le aule autorizzate con i provvedimenti di nulla osta o di autorizzazione, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6. Si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 22,00 ed il sabato e la domenica dalle ore 8,00 alle ore 18,00, hanno durata giornaliera non inferiore a due ore e non superiore ad otto, suddivise in blocchi, ciascuno di durata di due o tre ore.
7. La rilevazione della presenza alle lezioni teoriche è effettuata attraverso il dispositivo di rilevazione biometrica di cui all'art. 4, comma 4, connesso all'applicativo di cui all'art. 13, che registra la presenza in entrata e in uscita di ciascun allievo, per ogni lezione o blocco di lezione. L'attività di rilevazione della presenza è svolta sotto la supervisione del responsabile del corso o del docente.
8. L'assenza di un partecipante alle lezioni teoriche è registrata automaticamente dall'applicativo dopo quindici minuti decorrenti dall'inizio della prima ora di lezione e successivo blocco di ore della medesima lezione. Trascorso tale termine, non è più possibile registrare la presenza degli allievi pervenuti in ritardo, salvo quanto stabilito dal comma 9.
9. Nel caso di malfunzionamento dell'applicativo di cui all'art. 13, il responsabile del corso comunica senza indugio, entro venti minuti dal verificarsi dell'evento, il malfunzionamento attraverso posta elettronica certificata, all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Tale comunicazione contiene la documentazione firmata digitalmente che indica le cause, le eventuali attività formative in corso con l'elenco dei partecipanti presenti e assenti relativi a ciascun blocco di ore di lezione non inferiore a due e non superiore a tre. A tal fine, è utilizzato apposito modulo dell'applicativo per la registrazione delle presenze e assenze con le firme dei partecipanti, del responsabile del corso o del docente delegato, secondo le tempistiche di rilevazione di cui ai periodi precedenti. In seguito, verificata e certificata la causa del malfunzionamento attribuibile all'applicativo e ripristinate le funzionalità ordinarie dello stesso, il responsabile del corso o docente delegato registra sull'applicativo stesso le attività svolte e documentate attraverso la comunicazione inviata via posta elettronica certificata.
10. In caso di malfunzionamento dipendente da cause esterne all'applicativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, malfunzionamento della rete elettrica, assenza di collegamento internet, indisponibilità dell'hardware, malfunzionamento del dispositivo di rilevazione biometrica, la procedura di emergenza di cui al comma 9 non può essere utilizzata e le eventuali lezioni svolte non possono essere considerate valide. Il docente o il responsabile del corso provvedono quindi a comunicare la conseguente variazione di calendario, secondo le disposizioni di cui al comma 4.
11. Le lezioni relative alla parte pratica del corso, ivi comprese quelle svolte su simulatore o in area privata:
a) sono svolte secondo il calendario comunicato ai sensi del comma 2, o sue eventuali variazioni parimenti comunicate ai sensi dei commi 4 e 5;
b) hanno inizio presso le sedi autorizzate con i provvedimenti di nulla osta o di autorizzazione, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6, ovvero presso altro luogo, parimenti comunicato, anche eventualmente quello dove si conclude l'ora di lezione relativa alla parte pratica del corso immediatamente precedente;
c) hanno durata giornaliera non inferiore a due ore e non superiore ad otto, suddivise in blocchi, ciascuno di durata compresa tra due e tre ore, fatta eccezione per le esercitazioni di guida che possono avere durata minima di un'ora. Durante le esercitazioni di guida, l'istruttore utilizza la propria carta tachigrafica.
12. Le lezioni della parte pratica del corso si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 22,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 18,00 ed ai fini della rilevazione della presenza per tali lezioni si applicano le disposizioni dei commi 8, 9 e 10. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le lezioni pratiche di guida o lezioni collettive dimostrative che si erogano fuori dalla sede autorizzata, che possono svolgersi nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 22,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e per la cui rilevazione delle presenze si applicano le disposizioni del comma 13.
13. Nel caso di lezioni pratiche di guida o dimostrative collettive che si svolgono fuori dalla sede autorizzata, ai fini della rilevazione della presenza dei partecipanti, l'istruttore registra in loco, su modulo cartaceo conforme a quello previsto all'allegato 1 del presente decreto, le informazioni relative a ciascuna lezione o ciascun blocco di lezione fuori sede, collettiva o individuale di guida da erogarsi in forma individuale, affinchè ciascun allievo, in occasione dell'inizio e della fine della lezione, nonchè dell'inizio di ogni eventuale blocco di lezione, previo riconoscimento a mezzo di esibizione di documento di identità personale, apponga la propria firma. Il modulo è quindi sottoscritto anche dall'istruttore. L'eventuale assenza di un allievo è annotata dall'istruttore entro quindici minuti dall'inizio della lezione giornaliera e di ciascun successivo blocco di essa. Le informazioni registrate sul modulo cartaceo sono inserite nell'applicativo di cui all'art. 13, al più tardi il giorno successivo ed in ogni caso prima dell'inizio di nuove lezioni. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10. La durata delle lezioni è attestata dal disco del cronotachigrafo analogico o dalla stampa emessa dal cronotachigrafo digitale. I dischi o le stampe afferenti alle lezioni di guida sono archiviati presso i locali dell'ente erogatore del corso entro il giorno successivo a quello in cui si è svolta la lezione di guida individuale e sono conservati dall'ente erogatore del corso per cinque anni a decorrere dalla fine dei corsi afferenti.
14. Al termine dei corsi di qualificazione iniziale di cui agli articoli 9 e 10, o di integrazione della qualificazione di cui all'art. 11, l'applicativo di cui all'art. 13, previa verifica dei requisiti di presenza, attesta il completamento del corso e rilascia il relativo attestato di fine corso di qualificazione iniziale, il cui modello è disciplinato con il decreto di cui al predetto art. 13.
15. L' attestato ha validità di dodici mesi a decorrere dalla data di fine corso.
16. Non è consentito frequentare due o più corsi contemporaneamente. Ogni corso può essere frequentato, al massimo, da venticinque partecipanti. Non possono frequentare il medesimo corso allievi che, all'atto dell'iscrizione, non hanno conseguito la patente afferente al tipo di qualificazione CQC che intendono conseguire ed allievi che invece ne siano già titolari.
Art. 13
Applicativo per le comunicazioni con gli uffici dell'amministrazione e per la rilevazione delle presenze ed assenze
1. Presso il CED della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, è realizzato apposito applicativo per la gestione delle comunicazioni funzionali all'avvio ed allo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica della carta di qualificazione del conducente.
2. In particolare, l'applicativo contiene una sezione dedicata:
a) ai registri di iscrizione e frequenza di cui agli articoli 12, comma 1 e 18, comma 1;
b) alle comunicazioni di cui agli articoli 12, commi 2, 3, 4 e 5 e 18, commi 2, 3, 4 e 8;
c) alla rilevazione delle presenze, attraverso connessione con il sistema di rilevamento biometrico presente presso la sede del soggetto erogatore del corso e delle assenze, di cui agli articoli 12, commi 8, 12 e 13 e 18, commi 6 e 7;
d) alla generazione dell'attestato di fine corso di qualificazione iniziale di cui all'art. 12, comma 15;
e) alla generazione di un archivio per gestire le informazioni relative ai moduli di lezione completati da ogni singolo partecipante, nei corsi di formazione periodica frazionati di cui all'art. 17, nonchè alla generazione dell'attestato di fine corso di formazione periodica, di cui all'art. 19, comma 1;
f) ai nulla osta di cui all'art. 5 ed alle autorizzazioni di cui agli articoli 6 e 7;
g) ai provvedimenti sanzionatori irrogati a sensi dell'art. 21.
3. Con decreto dirigenziale sono rese note la data a decorrere dalla quale sono operative le funzionalità di cui al comma 2, che possono essere attivate anche in più fasi.
Art. 14
Esame per il conseguimento della qualificazione CQC
1. L'esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, consiste in una prova che si svolge con sistema informatico, tramite questionario estratto da un database predisposto dalla Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, secondo un metodo di casualità. Il candidato deve rispondere, entro novanta minuti, a settanta quesiti, barrando la lettera «V» o «F» a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. Quaranta quesiti sono tratti dagli argomenti di cui all'art. 9, comma 3, mentre i restanti trenta sono tratti dagli argomenti di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) o b), in ragione del tipo di abilitazione che il candidato intende conseguire. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sette.
2. Il titolare di qualificazione CQC per il trasporto di persone, che intende conseguire la qualificazione CQC per il trasporto di cose, sostiene l'esame tramite un questionario con trenta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 9, comma 4, lettera a), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. Il candidato deve rispondere ai questionari, entro quaranta minuti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di tre.
3. Il titolare di qualificazione CQC per il trasporto di cose, che intende conseguire la qualificazione CQC per il trasporto di persone, sostiene l'esame tramite un questionario con trenta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 9, comma 4, lettera b), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. Il candidato deve rispondere ai questionari, entro quaranta minuti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di tre.
4. Il titolare di attestato di idoneità professionale che intende conseguire la qualificazione CQC relativa al medesimo settore, sostiene l'esame tramite un questionario con quaranta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 9, comma 3, indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. La prova ha durata di cinquanta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di quattro.
5. Gli esami di cui ai commi da 1 a 4 sono svolti presso gli uffici della motorizzazione sulla base di procedure stabilite dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da funzionari abilitati ai sensi della tabella IV.1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
6. La richiesta degli esami di cui ai commi da 1 a 4 deve essere presentata, dal candidato, entro il termine di validità dell'attestato di fine del corso propedeutico che è stato seguito.
7. All'esito positivo degli esami di cui ai commi da 1 a 4:
a) al conducente già titolare della patente di guida presupposta dalla carta di qualificazione del conducente conseguita, è rilasciato un duplicato della patente stessa sulla quale, in corrispondenza della predetta categoria, è annotato il codice unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza della validità quinquennale della qualificazione;
b) al conducente titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento di una patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE, è rilasciato, previo assolvimento dell'imposta di bollo, un certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) conforme all'allegato 2 del presente decreto, comprovante il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
8. Il CAP di cui al comma 7, lettera b) deve essere esibito all'ufficio motorizzazione civile all'atto della prenotazione della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida: all'esito positivo della predetta prova, sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria presupposta, è annotato il codice unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno della scadenza di validità quinquennale della qualificazione CQC.
9. Nel caso di esito negativo della prova d'esame di cui ai commi da 1 a 4, il candidato non può sostenere una nuova prova prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di quella precedente.
10. Il candidato cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo esibisce, al momento della prova d'esame, il documento di soggiorno in corso di validità.
Art. 15
Formazione periodica
1. Il rinnovo della validità quinquennale di una qualificazione CQC, per una sola tipologia di trasporto o per entrambe, è subordinato alla frequenza di un corso di formazione periodica di trentacinque ore. Il titolare di qualificazione CQC, valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, che ha frequentato un corso di formazione periodica per rinnovare l'abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato dall'obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l'altra tipologia.
2. Il conseguimento della qualificazione CQC per una tipologia di trasporto, da parte di un soggetto già titolare della qualificazione per l'altra tipologia, consente di rinnovare quest'ultima, qualora la nuova qualificazione CQC sia stata conseguita entro dodici mesi dalla scadenza di validità del precedente titolo abilitativo. In tal caso, alle due abilitazioni sarà assegnata un'unica scadenza di validità.
3. Il corso di formazione periodica di cui al comma 1 può essere:
a) integrale, cioè organizzato in un'unica soluzione. In tal caso le trentacinque ore di lezione devono essere erogate in un arco di tempo non superiore ai dodici mesi antecedenti la data di scadenza della qualificazione posseduta;
b) frazionato, cioè organizzato ed erogato in cinque moduli da sette ore ciascuno, fermo restando che almeno un modulo deve essere frequentato nell'ultimo anno di validità della CQC.
Art. 16
Programma del corso di formazione periodica integrale e disciplina delle assenze
1. Il programma del corso di formazione periodica integrale, di cui all'art. 15, comma 2, lettera a), si articola in trentacinque (35) ore di lezioni teoriche, suddivise in cinque moduli di sette ore ciascuno, distinti in parte comune del programma e parte specialistica.
2. La parte del programma, comune ai titolari di carta di qualificazione per il trasporto di persone o di cose, si articola nei seguenti moduli:
a) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida, la cui docenza compete ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);
b) conoscenza delle norme che regolamentano la circolazione stradale e responsabilità del conducente la cui docenza compete ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);
c) conoscenza dei rischi alla salute derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale; condizioni psicofisiche dei conducenti la cui docenza compete ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).
3. La parte specialistica del programma, per la quale il docente è l'esperto in materia di organizzazione aziendale, si articola nei seguenti moduli:
a) per i titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose:
1) modulo a.1) carico e scarico delle merci;
2) modulo a.2) compiti del conducente e disposizioni normative sul trasporto di cose. Nel caso di cui al presente punto, la frequenza, entro il termine di validità quinquennale della carta di qualificazione posseduta, di un corso previsto dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto di merci pericolose o di un corso previsto dal regolamento (CE) n. 1/2005 riguardante il trasporto di animali, vale tre ore di tale modulo per ciascuno dei predetti corsi;
b) per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone:
1) modulo b.1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità sulla base degli argomenti previsti dall'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) n. 181/2011. Nel caso di cui al presente punto, la frequenza, entro il termine di validità quinquennale della carta di qualificazione posseduta, di un corso previsto dal citato regolamento (UE) n. 181/2011, vale tre ore di tale modulo;
2) modulo b.2) disposizioni normative sul trasporto di persone.
4. Le lezioni del programma del corso di formazione periodica integrale possono essere erogate tramite strumenti TIC, come l'e-learning, per un numero di ore non superiore a due per ciascun modulo. Si applicano le disposizioni dell'art. 9, comma 1, ultimo periodo.
5. Le lezioni del programma del corso di cui comma 2, lettera a), possono essere svolte anche con simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 agosto 2017. Tali lezioni sono svolte con la supervisione di un istruttore di guida con abilitazione in corso di validità e sono registrate nella memoria del simulatore stesso.
6. Alle lezioni del corso di formazione periodica integrale sono consentite, al massimo, cinque ore di assenza. Ai fini del rilascio dell'attestato di fine corso di cui all'art. 19, l'allievo assente per un periodo superiore di ore deve frequentare un nuovo corso.
Art. 17
Programma del corso di formazione periodica frazionato e disciplina delle assenze
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3, lettera b), nel corso di formazione periodica frazionato il titolare della qualificazione CQC frequenta, nel tempo di validità della CQC, i moduli del corso del programma di competenza come specificati nei commi 2 e 3.
2. Il programma di formazione periodica frazionata per rinnovare la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose si compone dei moduli di cui all'art. 16, comma 2, lettere a), b) e c), e comma 3, lettera a), punti 1) e 2), con l'impiego dei docenti ivi indicati.
3. Il programma di formazione periodica frazionata per rinnovare la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone si compone dei moduli di cui all'art. 16, comma 2, lettere a), b) e c), e comma 3, lettera b), punti 1) e 2), con l'impiego dei docenti ivi indicati.
4. Le lezioni del programma del corso di formazione periodica frazionato possono essere erogate tramite strumenti TIC, come l'e-learning, per un numero di ore non superiore a due ore per ciascun modulo. Si applicano le disposizioni dell'art. 9, comma 11, ultimo periodo.
5. Le lezioni del programma del corso di cui all'art. 16, comma 2, lettera a.), possono essere svolte anche con simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 agosto 2017. Tali lezioni sono svolte con la supervisione di un istruttore di guida con abilitazione in corso di validità e sono registrate nella memoria del simulatore stesso.
6. Ai fini del rilascio dell'attestato di fine corso di cui all'art. 19, alle lezioni del corso di formazione periodica frazionato non sono consentite assenze. Agli stessi fini, eventuali assenze in uno o più moduli richiedono la ripetizione dei predetti interi moduli, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1.
Art. 18
Svolgimento dei corsi di formazione periodica
1. Gli allievi iscritti ai corsi di formazione periodica sono registrati nel registro di iscrizione messo a disposizione dell'Amministrazione attraverso l'applicativo dedicato di cui all'art. 13. Gli allievi che frequentano i corsi di formazione periodica sono registrati in apposita sezione del medesimo applicativo.
2. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), gli enti di formazione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), e le aziende di trasporto pubblico locale, di cui all'art. 2, comma 3, titolari del nulla osta o dell'autorizzazione di cui rispettivamente agli articoli 5, 6 e 7, comunicano all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio e, per conoscenza, alla relativa Direzione generale territoriale, almeno entro tre giorni lavorativi liberi prima dell'avvio di ogni corso tramite l'applicativo di cui all'art. 13, il nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni.
3. L'eventuale variazione dell'elenco dei partecipanti è comunicata, tramite l'applicativo di cui all'art. 13, entro i sessanta minuti che precedono l'avvio del corso. Ogni eventuale variazione del calendario dei corsi è comunicata, sempre con le medesime modalità, almeno entro le ore 13:00 del giorno lavorativo precedente allo svolgimento delle lezioni previste ed oggetto di variazione.
4. Qualora, per causa improvvisa e di forza maggiore, si verifichino situazioni di indisponibilità del docente o dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento della lezione giornaliera, o di alcune ore della stessa, il responsabile del corso comunica tale motivata circostanza, tramite l'applicativo di cui all'art. 13 senza indugio e, comunque, entro quindici minuti dall'avvio previsto della lezione o delle ore predette.
5. Le lezioni teoriche dei corsi di formazione periodica sono svolte secondo il calendario comunicato ai sensi del comma 2, o sue eventuali variazioni, parimenti comunicate ai sensi dei commi 3 e 4, presso le sedi autorizzate con i provvedimenti di nulla osta o di autorizzazione, di cui rispettivamente agli articoli 5, 6 e 7. Si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 22,00 ed il sabato e la domenica dalle ore 8,00 alle ore 15,00; hanno durata giornaliera non inferiore a due ore e non superiore ad otto, suddivise in blocchi, ciascuno di durata di due o tre ore.
6. La rilevazione della presenza alle lezioni del corso di formazione periodica è effettuata attraverso il dispositivo di rilevazione biometrica di cui all'art. 4, comma 4, connesso all'applicativo di cui all'art. 13, che registra la presenza in entrata e in uscita di ciascun allievo, per ogni lezione o blocco di lezione. L'attività di rilevazione della presenza è svolta sotto la supervisione del responsabile del corso o del docente.
7. L'assenza di un partecipante alle lezioni teoriche è registrata automaticamente dall'applicativo dopo quindici minuti decorrenti dall'inizio della prima ora di lezione e successivo blocco di ore della medesima lezione. Trascorso tale termine, non è più possibile registrare la presenza degli allievi pervenuti in ritardo, salvo quanto stabilito dal comma 8.
8. Nel caso di malfunzionamento dell'applicativo di cui all'art. 13, il responsabile del corso comunica senza indugio, entro venti minuti dal verificarsi dell'evento, il malfunzionamento attraverso posta elettronica certificata all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Tale comunicazione contiene la documentazione firmata digitalmente che indica le cause, le eventuali attività formative in corso con l'elenco dei partecipanti presenti e assenti relativi a ciascun blocco di ore di lezione non inferiore a due e non superiore a tre. A tal fine, è utilizzato apposito modulo dell'applicativo per la registrazione delle presenze e assenze con le firme dei partecipanti, del responsabile del corso o del docente delegato, secondo le tempistiche di rilevazione di cui ai periodi precedenti. In seguito, verificata e certificata la causa del malfunzionamento attribuibile all'applicativo e ripristinate le funzionalità ordinarie dello stesso, il responsabile del corso o docente delegato registra sull'applicativo stesso le attività svolte e documentate attraverso la comunicazione inviata via posta elettronica certificata.
9. In caso di malfunzionamento dipendente da cause esterne all'applicativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, malfunzionamento della rete elettrica, assenza di collegamento internet, indisponibilità dell'hardware, malfunzionamento del dispositivo di rilevazione biometrica, la procedura di emergenza di cui al comma 8 non può essere utilizzata e le eventuali lezioni svolte non possono essere considerate valide. Il docente o il responsabile del corso provvedono a comunicare la conseguente variazione di calendario, secondo le disposizioni di cui al comma 3.
10. Non è possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso. Ogni corso può essere frequentato, al massimo da trentacinque partecipanti.
Art. 19
Attestato di fine corso di formazione periodica e rinnovo della qualificazione
1. Al termine del corso di formazione periodica, integrale o frazionato, l'applicativo di cui all'art. 13, previa verifica dei requisiti di presenza, attesta il completamento del corso e rilascia il relativo attestato di fine corso di formazione periodica, il cui modello è disciplinato con il decreto di cui al predetto art. 13.
2. La carta di qualificazione del conducente è rinnovata per un periodo di cinque anni decorrente:
a) dal giorno successivo alla data di scadenza dell'abilitazione posseduta; in tal caso, il rinnovo opera senza soluzione di continuità, se l'attestato di fine corso di formazione periodica reca data antecedente alla scadenza;
b) dalla data di fine corso di formazione periodica integrale, riportata sull'attestato, se tale data è successiva a quella di scadenza dell'abilitazione posseduta. In tal caso, dalla data di scadenza della carta di qualificazione posseduta e fino alla data di rilascio di una carta di qualificazione rinnovata nella validità, è vietato l'esercizio dell'attività di guida su veicoli per la quale è richiesta la qualificazione scaduta.
3. Qualora la carta di qualificazione del conducente sia scaduta da più di tre anni, ai fini del suo rinnovo è necessario sostenere, con esito positivo, un esame di revisione della qualificazione CQC, conforme nei contenuti e nelle modalità a quello di cui all'art. 14, comma 1. Dalla data di scadenza della validità e fino all'esito favorevole dell'esame di revisione è vietato l'esercizio dell'attività di guida su veicoli per la quale è richiesta la qualificazione scaduta.
Art. 20
Corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica frequentati da conducenti titolari di patente di guida non italiana
1. I titolari di patente di guida, rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono ammessi a frequentare in Italia:
a) corsi di qualificazione iniziale, qualora sul territorio nazionale abbiano residenza normale ai sensi dell'art. 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) corsi di formazione periodica, qualora ricorra la condizione di cui alla lettera a) o svolgano l'attività professionale di trasporto di persone o cose alle dipendenze di un'impresa avente sede in Italia.
2. I titolari di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono ammessi a frequentare in Italia, previa esibizione del permesso di soggiorno in corso di validità, corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285.
Art. 21
Attività di vigilanza, ispezioni, controlli documentali e disciplina sanzionatoria
1. Gli uffici della motorizzazione e le direzioni generali territoriali esercitano attività di vigilanza sul permanere dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 e sull'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'erogazione dei corsi di qualificazione inziale e di formazione periodica.
2. Per l'attività di vigilanza di cui al comma 1, gli uffici della motorizzazione, e gli organi di polizia su richiesta di questi ultimi effettuano visite ispettive. In occasione di ogni visita ispettiva è redatto un verbale.
3. L'attività di vigilanza di cui al comma 1 può essere espletata anche operando controlli documentali, sia nel corso di visite ispettive che fuori da tale ambito, sui registri di iscrizione e di frequenza, nonchè su tutta la documentazione o sulle comunicazioni prescritte dal presente decreto, durante l'erogazione del corso a cui gli stessi si riferiscono o successivamente, comunque entro un termine di cinque anni dalla conclusione del corso stesso.
4. Qualora nel corso dell'attività di vigilanza, espletata con le visite ispettive di cui al comma 2, o con i controlli documentali di cui al comma 3, sia accertato che è venuto meno uno o più dei requisiti necessari per ottenere il nulla osta, nel caso delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), ovvero l'autorizzazione, nel caso degli enti di formazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) o delle aziende di cui all'articolo, 3, comma 2, l'ufficio motorizzazione civile competente per territorio invia documentata relazione alla relativa Direzione generale territoriale che emana, entro dieci giorni lavorativi, un atto di diffida per l'eliminazione delle irregolarità accertate, che deve avvenire, al massimo, entro trenta giorni. Nel caso di inottemperanza alla diffida, la Direzione generale territoriale adotta un provvedimento di sospensione, a seconda dei casi del nulla osta o dell'autorizzazione, per un periodo da un mese a tre mesi, e comunque fino a che sia stata dimostrata l'eliminazione delle irregolarità.
5. Qualora nel corso dei controlli documentali di cui al comma 3, anche espletati in occasione di visite ispettive, relativi a corsi per i quali ancora non siano stati emessi i relativi attestati di fine corso, siano riscontrate irregolarità nei corsi stessi, queste sono contestate dall'ufficio vigilante al soggetto erogatore del corso entro dieci giorni lavorativi, assegnando un ulteriore termine di dieci giorni naturali e consecutivi per eventuali controdeduzioni. l'ufficio motorizzazione civile, nel caso in cui non accolga le argomentazioni contenute nelle controdeduzioni, invia il verbale della visita ispettiva, una documentata relazione sull'ispezione e sugli eventuali controlli documentali svolti in occasione della stessa, da cui emergono le irregolarità riscontrate, alla relativa Direzione generale territoriale che, valutati i documenti, se del caso, adotta un provvedimento di sospensione del nulla osta per un periodo da quindici giorni a tre mesi.
6. Qualora nel corso dei controlli documentali di cui al comma 3 relativi a corsi per i quali siano già stati emessi i relativi attestati di fine corso siano riscontrate irregolarità nei corsi stessi, queste sono contestate, entro due mesi dalla data del riscontro e comunque non oltre il termine quinquennale di cui allo stesso comma 3, al soggetto erogatore del corso, assegnando un termine di un mese per eventuali controdeduzioni. l'ufficio motorizzazione civile, nel caso in cui non accolga le argomentazioni contenute nelle controdeduzioni, invia una documentata relazione sui controlli documentali svolti da cui emergano le irregolarità riscontrate alla relativa Direzione generale territoriale che, valutati i documenti, se del caso adotta un provvedimento di sospensione del nulla osta per un periodo da quindici giorni a tre mesi.
7. Qualora un soggetto erogatore dei corsi sia stato destinatario, per due volte nell'arco di tre anni, delle sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6, la Direzione generale territoriale competente per territorio adotta il provvedimento di revoca del nulla osta o dell'autorizzazione. In tal caso, non è possibile presentare nuova istanza di nulla osta o di autorizzazione prima che siano trascorsi dodici mesi dall'adozione del provvedimento di revoca del precedente nulla osta o della precedente autorizzazione.
8. Nel caso siano riscontrate irregolarità in un corso di qualificazione iniziale autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 2, ne rispondono distintamente e non in forma solidale, l'ente che eroga le lezioni relative alla parte teorica del programma, ovvero l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica che svolge le lezioni relative alla parte pratica, a seconda che le irregolarità siano relative all'espletamento dell'una o dell'altra parte del corso.
9. Qualora, all'esito dell'attività di cui al comma 1, sia stata accertata anche la responsabilità dell'allievo, l'ufficio motorizzazione civile ne dispone, a seconda dei casi, la cancellazione dal registro di iscrizione, il diniego al conseguimento del certificato di fine corso di cui agli articoli 12 e 18, la revoca del CAP di cui all'art. 14, comma 7, lettera b) o della carta di qualificazione del conducente conseguita o rinnovata.
Art. 22
Profili relativi alla protezione dei dati personali
1. Il trattamento dei dati biometrici è necessario per motivi di interesse pubblico di cui all'art. 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento UE 679/2016 e risponde all'esigenza di garantire un'adeguata formazione ai fruitori dei corsi e di prevenire comportamenti scorretti o comunque elusivi della normativa di cui alla direttiva 2003/59/CE, come recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 286 del 2005, la cui finalità è di assicurare l'incolumità e la sicurezza pubblica e di tutelare la vita e la salute delle persone.
2. Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 7, del regolamento UE 679/2016, è il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Garante per la protezione dei dati personali istituito dalla legge del 31 dicembre 1996, n. 675, sono determinate le modalità di trattamento dei dati da parte dei responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 8, del regolamento UE 679/2016, previa definizione di contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli i responsabili del trattamento al titolare del trattamento e che regoli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento UE 679/2016.
4. Il decreto di cui al comma 3 dispone specificamente, oltre a quanto previsto dal comma 3, che:
a) il trattamento dei dati è curato solo da personale autorizzato al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
b) i dati biometrici rilevati sono immediatamente convertiti in un codice numerico cifrato, attraverso un procedimento di criptazione unidirezionale e irreversibili, conservati in database che supporti la cifratura a livello di colonna;
c) le modalità di conservazione dei codici conservazione di cui alla lettera b) da parte del titolare del trattamento nonchè dei dati relativi agli accessi da parte degli interessati, quali luogo, data, ora, giorno di ciascun accesso, e dei dati identificativi degli utenti sono conservati separatamente dai relativi dati biometrici;
d) le finalità di legge per le quali sono trattati i dati ed i contenuti, fermo restando che i dati non sono utilizzati in altre operazioni di trattamento incompatibili con le predette finalità;
e) le misure volte a garantire l'esercizio dei diritti da parte degli interessati.
5. I dati oggetto di trattamento sono conservati per il periodo di tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati. I campioni biometrici impiegati nella realizzazione del modello biometrico sono trattati solo durante le fasi di registrazione e di acquisizione necessarie al confronto biometrico e non sono memorizzati se non per il tempo strettamente necessario alla generazione del modello.
6. I dati oggetto di trattamento sono custoditi e controllati utilizzando i mezzi tecnici attualmente a disposizione nel settore informatico, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di furto, sostituzione, distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, nonchè di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 32 del regolamento UE 679/2016.
7. Preliminarmente all'inizio del trattamento è sottoposta agli interessati un'idonea informativa avente le modalità e il contenuto di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento UE 679/2016.
Art. 23
Applicabilità e disciplina transitoria
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data del 15 ottobre 2021, fatta eccezione per le disposizioni di cui alle lettere da a) ad i) del presente comma, per le quali si applicano i commi da 2 a 7:
a) art. 9, comma 11, art. 10, comma 11, art. 16, comma 4 ed art. 17, comma 4, quanto alla possibilità di erogare parte delle lezioni relative al programma di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, e di formazione periodica con strumenti TIC;
b) art. 12, commi da 1 a 5, quanto alle comunicazioni relative ai corsi di qualificazione iniziale ed art. 18, commi da 1 a 4, quanto alle comunicazioni relative ai corsi di formazione periodica;
c) art. 4, comma 4, lettera b), quanto al requisito oggettivo di uno strumento dedicato alla rilevazione delle presenze su base biometrica e comma 5 quanto al materiale didattico;
d) art. 12, commi 7, 8, 9, 10 e 12, primo periodo, quanto alla rilevazione delle presenze e delle assenze nelle lezioni relative alla parte di programma teorico o pratico non fuori sede, nei corsi di qualificazione iniziale ed art. 18, commi da 6 a 10, quanto alla rilevazione delle presenze e delle assenze nei corsi di formazione periodica;
e) art. 12, comma 13, quarto e quinto periodo, quanto alla registrazione delle presenze e delle assenze nelle lezioni relative alla parte pratica fuori sede dei corsi di qualificazione iniziale;
f) art. 12, comma 6, ultimo periodo, ed art. 18, comma 5, ultimo periodo, quanto a giorni e fasce orarie nelle quali è possibile svolgere rispettivamente le lezioni teoriche dei corsi di qualificazione iniziale e le lezioni dei corsi di formazione periodica;
g) art. 12, comma 14, ed art. 19, comma 1, quanto alle modalità di rilascio rispettivamente dell'attestato di frequenza del corso di qualificazione iniziale e di formazione periodica;
h) art. 13, comma 2, lettera e), quanto alla gestione delle informazioni relative ai moduli di lezione completati nei corsi di formazione periodica frazionati di cui all'art. 17;
i) art. 15, comma 3, lettera b) ed art. 17, quanto ai corsi di formazione periodica frazionato.
2. Le disposizioni indicate nel comma 1, lettera a), relative alla disciplina della possibilità di erogare parte delle lezioni relative al programma di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, e di formazione periodica con strumenti TIC, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale previsto dall'art. 9, comma 11, per la definizione delle caratteristiche tecniche e degli standard di qualità necessari a garantire che gli strumenti TIC ivi previsti garantiscano elevata qualità ed efficacia della formazione.
3. Le disposizioni indicate nel comma 1, lettera b), concernenti la disciplina delle comunicazioni relative ai corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, si applicano a decorrere dalla data indicata con il decreto dirigenziale di cui all'art. 13, comma 3, in relazione all'operatività delle sezioni dedicate ai registri di iscrizione e di frequenza ed alle comunicazioni, di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo art. 13.
4. Le disposizioni indicate nel comma 1, lettere c), d), e) f), g), h) ed i), in materia di dispositivo di rilevazione delle presenze su base biometrica e conseguente sistema di rilevazione delle presenze e delle assenze in tutte le fasi di un corso di qualificazione iniziale o di formazione periodica, giorni ed orari delle lezioni teoriche dei corsi di qualificazione iniziale e delle lezioni dei corsi di formazione periodica e rilascio degli attestati di frequenza dei predetti corsi, nonchè in materia di corsi di formazione periodica frazionati, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui all'art. 22, comma 3.
5. Le disposizioni di cui all'art. 1, lettera c), quanto al materiale didattico, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.
6. Fino alla data di entrata in vigore di uno o più decreti dirigenziali di cui all'art. 13, comma 3:
a) per i registri di iscrizione e di presenza di cui all'art. 12, comma 1, quanto ai corsi di qualificazione iniziale, ed art. 18, comma 1, quanto ai corsi di formazione periodica, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'art. 10, comma 4 e comma 5, primo e quinto periodo, e relativi allegati 6 e 7, ed all'art. 13, commi 7, primo periodo, e 8, e relativi allegati 10 ed 11, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, recante «Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi», di seguito decreto ministeriale 20 settembre 2013;
b) per le comunicazioni di cui all'art. 12, commi 2, 3, 4 e 5, quanto ai corsi di qualificazione iniziale ordinaria, ed art. 18, commi 2, 3 e 4, quanto ai corsi di formazione periodica, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 1 e 7, primo e secondo periodo e 13, comma 5, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013. Le comunicazioni di cui agli articoli 12, commi 6 e 11, lettera a) e 18, comma 5, sono conseguentemente da rendersi nelle forme di cui alle predette disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013;
c) per la rilevazione delle presenze e delle assenze, di cui all' art. 12, commi 7, 8, 9, 10, 12, primo periodo, quanto ai corsi di qualificazione iniziale, ed art. 18, commi 6, 7, 8 e 9, quanto ai corsi di formazione periodica, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'art. 10, comma 5, dal primo al quinto periodo e all'art. 13, comma 8, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013;
d) per la registrazione delle assenze nelle lezioni pratiche fuori sede, di cui all'art. 12, comma 13, quarto e quinto periodo, si applicano le seguenti disposizioni: dal termine delle lezioni di guida giornaliere o delle esercitazioni pratiche giornaliere fuori sede, e fino al giorno successivo a quello di svolgimento delle stesse entro l'orario d'inizio di eventuali ulteriori lezioni, il docente riporta le ricevute del libretto di attestazione delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, conforme all'allegato 1 del presente decreto, come compilate, nella sede del soggetto titolare dell'autorizzazione o del nulla osta all'espletamento del corso di che trattasi. Il docente stesso, ovvero il responsabile del corso, annota sul registro delle frequenze, di cui all'art. 10, comma 5 e relativo allegato 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, nella sezione relativa alla parte pratica del corso, i numeri delle pagine del libretto delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, corrispondenti alle lezioni indicate nel registro delle frequenze stesso e svoltesi fuori sede. Anche i libretti delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, con pagine numerate in ordine progressivo, sono vidimati dal competente ufficio motorizzazione civile prima del loro utilizzo e sono conservati, unitamente a tutte le ricevute, per almeno cinque anni;
e) per il rilascio dell'attestato di fine corso di qualificazione iniziale ai sensi dell'art. 12, comma 14, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 6, primo periodo, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, e relativo allegato 8. Qualora l'ente di formazione sia stato autorizzato all'erogazione della sola parte teorica del corso, ai sensi dell'art. 6, comma 2, l'attestato è rilasciato dall'ente medesimo;
f) per il rilascio dell'attestato di fine corso di formazione periodica di cui all'art. 19, comma 1, gli enti che erogano il relativo corso rilasciano l'attestato conforme all'allegato 12 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013;
g) per il rilascio del nulla osta di cui all'art. 5 e delle autorizzazioni di cui agli articoli 6 e 7, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 4 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013.
7. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all'art. 22, comma 3, per la disciplina dei giorni e delle relative fasce orarie nei quali è possibile erogare le lezioni teoriche di un corso di qualificazione iniziale e le lezioni di un corso di formazione periodica, di cui rispettivamente all'art. 12, comma 6, ultimo periodo, e comma 12, primo periodo, ed art. 18, comma 5, ultimo periodo, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, terzo e quarto periodo, ed all'art. 13, comma 6, terzo periodo, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013.
8. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica per i quali la comunicazione di avvio del corso è presentata a decorrere dalla data di cui al comma 1.
9. Le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, sono sostituite da quelle del presente decreto dalla data di cui al comma 1, ad eccezione di quelle di cui al comma 6, lettere da a) a g), e comma 7, che restano applicabili fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino alla data di cui al comma 5, restano altresì applicabili le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, relative al materiale didattico.
Art. 24
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
2. Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2021
Il Ministro: Giovannini
Allegato 1 al Decreto del 30/07/2021
ATTESTAZIONE DELLE LEZIONI DI GUIDA E DELLE ESERCITAZIONI PRATICHE COLLETTIVE
Allegato 2 al Decreto del 30/07/2021
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE (C.A.P.)
Vedi anche: