Decreto legislativo - 09/03/2000 - n. 104 - Duplicato della patente di guida
OGGETTO: Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale, a norma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e l'allegato 1, n. 24;
Visto l'articolo 127 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 338 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale.
Art. 2.
Procedura di rilascio del duplicato della patente di guida
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente, entro quarantotto ore dalla constatazione, il titolare deve farne denuncia agli organi di polizia compilando, altresì, apposito modulo su cui è applicata una fotografia autenticata a cura degli stessi organi di polizia i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità di novanta giorni. Dal momento del rilascio del permesso provvisorio di guida, la patente identificata nella denuncia non è più valida.
2. Entro sette giorni dalla data di presentazione della denuncia gli organi di polizia di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'Ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmettendo il modulo di cui al comma 1 secondo le modalità tecniche indicate dal Ministero medesimo.
3. L'Ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione, conseguentemente, provvede a:
a) registrare i dati contenuti nel modulo di cui al comma 1 all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
b) dare comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno dell'avvenuta registrazione;
c) predisporre il duplicato della patente smarrita, sottratta o distrutta;
d) trasmettere il duplicato per posta-contrassegno all'indirizzo di residenza del titolare, in modo che vi giunga entro i novanta giorni di validità del permesso provvisorio di guida di cui al comma 1. Ove il duplicato non pervenga entro il termine prestabilito al domicilio dell'interessato la validità del permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna del duplicato.
4. Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli organi di polizia, all'atto della denuncia, facciano presente, che è impossibile estrarre il duplicato della patente dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, al rilascio del duplicato provvedono, entro trenta giorni dalla data di presentazione, da parte del titolare, di apposita domanda, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Alla medesima domanda è allegata l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità di novanta giorni.
5. Il titolare che, successivamente alla denuncia di cui al comma 1, rientrasse in possesso della patente di guida deve provvedere alla sua distruzione.
6. Nel caso in cui la patente di guida sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro trenta giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte del titolare.
Art. 3.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 127 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonchè l'articolo 338 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione
Bianco, Ministro dell'interno
Visco, Ministro delle finanze
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