Circolare - 22/10/2010 - Prot. n. 85349 - CQC formazione iniziale e periodica
CIRCOLARE ABROGATA DALLA CIRCOLARE 7787 DEL 3/4/2014
OGGETTO: Obbligo di formazione iniziale e periodica per i conducenti professionali - Carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.).
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 85349/08.03
Roma, 22 ottobre 2010
Le modifiche normative e amministrative intervenute, nonché le numerose richieste di chiarimenti pervenuti dagli uffici della motorizzazione, hanno evidenziato la necessità della redazione di un documento riepilogativo della materia di cui all'oggetto.
La presente circolare, pertanto, ripropone ed integra in unico testo tutte le disposizioni emanate sull'argomento.
PREMESSE
A) IL DIRITTO COMUNITARIO
La direttiva 2003/59/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, subordina - a far data dal 9 settembre 2008 per il trasporto di persone e 9 settembre 2009 per il trasporto di cose, in ambito comunitario e nei paesi aderenti allo Spazio SEE, al conseguimento di una qualificazione iniziale e di una formazione periodica ogni 5 anni.
A.1) AMBITO DI APPLICAZIONE: la direttiva si applica all'attività di guida di:
- cittadini di uno Stato membro;
- cittadini di un paese terzo dipendenti da un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa;
definiti "conducenti", che effettuano trasporti su strada all'interno della Comunità, per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categorie C1, C1+E, C, C+E, D1; D1+E, D o D+E.
Dunque ai soggetti summenzionati è richiesto - rispettivamente a far data dal 9 settembre 2008 per il trasporto di persone e dal 9 settembre 2009 per quello di cose - di acquisire, o comprovare sulla base di diritti acquisiti, una qualificazione iniziale, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto nell'ambito dei Paesi dell'UE o dello SEE.
Per il conseguimento della qualificazione iniziale, la citata direttiva lascia agli Stati membri la scelta tra due opzioni:
- conseguimento attraverso la frequenza di un corso di formazione iniziale, ordinario o accelerato, al termine del quale deve essere sostenuto un esame (opzione esercitata dallo Stato italiano);
- accesso diretto all'esame.
L'articolo 9 prescrive che i conducenti cittadini di Stati membri possono acquisire la qualificazione iniziale nello Stato membro di residenza quale definita all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3821/85, ovvero la residenza normale.
I conducenti cittadini di uno paese terzo acquisiscono tale formazione nello Stato membro nel quale è stabilita l'impresa o nello Stato membro che ha rilasciato un permesso di lavoro.
A tutela dei diritti acquisiti, inoltre, l'art. 4 della medesima direttiva prevede che la formazione iniziale possa essere comprovata (e dunque possa esserne ritenuto assolto il relativo obbligo) dal possesso di:
- patente di guida di categoria D1, D1+E, D, D+E, conseguita al più tardi entro il 9 settembre 2008, per il trasporto professionale di persone;
- patente di guida di categoria C1, C1+E, C, C+E, conseguita al più tardi entro il 9 settembre 2009, per il trasporto professionale di cose;
- attestato del conducente di cui al regolamento (CE) 484/2002, per il trasporto professionale di cose.
Pertanto, qualora un soggetto sia già titolare di una delle predette abilitazioni, nel rispetto delle date suddette, può continuare ad esercitare l'attività professionale di autotrasporto di persone e/o di cose senza dover frequentare alcun corso di formazione iniziale, né sostenere alcun esame, e senza espletare alcuna ulteriore formalità (se non - se del caso - la valutazione di equipollenza della patente extracomunitaria posseduta), fino al momento in cui diventi necessario frequentare un corso di formazione periodica.
A.2) CAP COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE INIZIALE E LA FORMAZIONE PERIODICA E RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI CAP: L'art. 6 della direttiva richiede che gli Stati membri rilascino, a seguito dell'esame, un CAP comprovante la qualificazione iniziale conseguita, che attesti se la stessa è derivata da un corso di formazione ordinario o accelerato.
L'art. 8 prevede altresì che gli stessi Stati membri rilascino, al termine della formazione periodica, un CAP comprovante la medesima. Tale formazione deve essere seguita e comprovata con riferimento tanto ai conducenti che abbiano frequentato un corso di qualificazione iniziale, quanto a quelli che abbiano potuto far valere diritti acquisiti, ai sensi del summenzionato art. 4.
Il summenzionato art. 9 prevede che i corsi di formazione periodica siano frequentati nello Stato membro di residenza ovvero in quello nel quale si espleta l'attività lavorativa.
Infine, l'art. 10 prevede che sulla base del CAP attestante la formazione iniziale o la qualificazione periodica, gli Stati membri comprovino l'acquisizione della stessa attraverso l'apposizione del cod. comunitario 95:
- sulla patente di guida posseduta (C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E)
- sulla carta di qualificazione del conducente (di seguito CQC), conforme all'allegato II della direttiva stessa.
La qualificazione iniziale e la formazione periodica, limitatamente al trasporto di cose, può infine essere comprovata dal possesso dell'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) 484/2002.
B) IL DECRETO LEGISLATIVO 21 DICEMBRE 2005, N. 286 E SUCC. MOD. E INT.
La disciplina comunitaria suddetta è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 La legge 1 marzo 2005, n. 32, con la quale è stata conferita la delega a tale recepimento, prevede in particolare all'art. 2, co. 1, lett. d), l'"introduzione di una normativa di coordinamento" fra i principi della direttiva 2003/59/CE ed il sistema della patente a punti.
Poiché la direttiva considera i soggetti ai quali la stessa è riferita quali "conducenti" esercenti un'attività professionale di trasporto di persone o di cose, si ritiene che il riferimento alla "cittadinanza" (in essa posto) sia da intendersi come assorbito dal dato dell'esercizio di tale attività professionale: pertanto, sotto il profilo dell'applicazione di tutto il complesso delle disposizioni nazionali in esame si ritiene doversi fare riferimento alla patente posseduta, distinguendo se la stessa italiana, rilasciata da altro Stato comunitaria o da paese terzo. Tale considerazione ha ancor più rilievo anche alla luce dei profili inerenti l'eventuale applicazione della disciplina di cui all'art. 126-bis CdS.
B.1) TITOLARI DI PATENTE ITALIANA: Nell'ordinamento interno, la CQC - configurata come titolo professionale per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e/o cose - si lega imprescindibilmente all'attribuzione di venti punti, distinti ed ulteriori rispetto a quelli propri attribuiti sulla patente di guida posseduta dal conducente e presupposto indispensabile della stessa CQC.
Pertanto - nonostante non fosse adempimento previsto dalla direttiva se non successivamente alla prima formazione periodica - il legislatore italiano ha ritenuto necessario che i conducenti autotrasportatori professionali di persone e/o di cose, titolari di patente italiana conseguita entro le date predette, si dotassero di CQC, attraverso una procedura di rilascio sulla base di una mera esibizione documentale della patente posseduta.
Evidentemente, ai fini del rilascio della CQC per il trasporto di persone, oltre alla patente di categoria D o D+E, deve essere esibito anche il certificato di abilitazione professionale di tipo KD (di seguito CAP di tipo KD), che in Italia, fino alla data del 9 settembre 2008 era l'abilitazione richiesta per l'esercizio del trasporto professionale di persone (art. 17, co. 1, lett. a) d.lg. n. 285/2006).
B.2) TITOLARI DI PATENTE EXTRACOMUNITARIA: Analogo obbligo di acquisizione della CQC è stato imposto anche agli autotrasportatori professionali, titolari di patente extracomunitaria conseguita prima delle suddette date e riconosciuta equivalente ai titoli richiesti in Italia (anche con riferimento al KD), dipendenti in qualità di conducente professionale da un'impresa avente sede in Italia.
Tale obbligo, in questi casi, è finalizzato esclusivamente alla certezza del diritto su strada in sede di controllo da parte degli agenti accertatori, poiché la CQC attesta la qualificazione professionale utile all'esercizio dell'attività di che trattasi. È infatti del tutto evidente alle CQC rilasciate in Italia può applicarsi la disciplina del 126-bis solo se le stesse sono correlate ad una patente di guida italiana.
Si evidenzia come, giusta il dettato dell'articolo 1 della direttiva 2003/59/CE, nonché in un'interpretazione logico-sistematica della materia, la disciplina della CQC sia da ritenersi applicabile anche nel caso il cui il conducente sia dipendente di un'impresa esercente attività diversa da quella di autotrasporto di persone o cose, purché assunto con la qualità di autista.
C) TITOLARI DI PATENTE COMUNITARIA
Il decreto legislativo n. 286/2005 correttamente nulla dice in merito ai conducenti titolari di patente rilasciata da altro Stato membro, né in sede acquisizione di una formazione iniziale, né di esonero dalla stessa sulla base del riconoscimento di diritti acquisiti.
Ed invero sotto tale profilo non vi era alcun margine, per il legislatore nazionale, per disciplinare quanto già affermato in direttiva sul punto.
Pertanto possono esercitare anche in Italia attività di autotrasporto professionale conducenti titolari di patente rilasciata da altro Stato comunitario:
a) di categoria D1, D1+E, D o D+E, conseguita entro la data del 9 settembre 2008, per il trasporto di persone;
b) categoria C1, C1+E, C o C+E, conseguita entro la data alla data del 9 settembre 2009;
Possono altresì esercitare anche in Italia attività di autotrasporto professionale conducenti per i quali altro Stato comunitario abbia comprovato l'assolvimento degli obblighi di qualificazione iniziale e/o formazione periodica.
Conseguentemente agli stessi non deve essere richiesta la CQC italiana ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone o cose.
Peraltro gli stessi conducenti (già in possesso di una qualificazione comunque acquisita) - qualora interessati a godere del beneficio dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 126-bis del codice della strada nell'esercizio di attività di professionale - devono richiedere una CQC italiana, e pertanto necessariamente, procedere al riconoscimento ovvero alla conversione della patente posseduta in patente di guida italiana.
Si precisa che, ai fini del rilascio di una CQC per il trasporto di persone, non è in alcun caso da richiedersi il possesso di una ulteriore certificazione professionale equipollente al KD.
Infine, e con particolare riferimento a patenti rumene di categoria C non comprensive dell'abilitazione alla guida di veicoli di categoria B, rilasciate in vigenza di vecchie normative in vigore precedentemente all'entrata della Romania nell'Unione Europea - si precisa come, a seguito dell'ingresso della Romania nell'Unione Europea, ai fini dell'equipollenza fra le suddette patenti rumene e quelle italiane, le stesse equivalgono ad una patente di categoria C, giusta quanto disposto dalla Decisione della Commissione del 25 agosto 2008, relativa all'equipollenza fra le categorie di patenti di guida (2008/766/CE), pubblicata sulla GU dell'Unione Europea del 10 ottobre 2008.
D) I DECRETI APPLICATIVI:
In attuazione della disciplina di cui al decreto legislativo n. 286/2005 e succ. mod., sono stati emanati:
• il D.M. 7 febbraio 2007, in materia di "Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi dei corsi e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente". Tale D.M. è stato poi abrogato dal D.M. 16 ottobre 2009, recante "Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2007";
• il D.D. 7 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente, abrogato dal Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 22 ottobre 2010, recante "Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, derivante dalle modifiche intervenute sull’articolo 126-bis del Codice della strada", di seguito denominato "D.D. 22 ottobre 2010 recante nuove disposizioni in materia di punti sulla CQC e sul CAP di tipo KB";
• il D.D. 7 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di "Rilascio della carta di qualificazione del conducente", come modificato dal DD 20 marzo 2008, dal D.D. 26 aprile 2010 e da ultimo dal Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 22 ottobre 2010, recante "Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente".
Tutto ciò premesso, si dispone quanto nella presente circolare e nei relativi allegati, che ne fanno parte integrante. Con riferimento a questi ultimi, essi in parte ripropongono quelli già adottati con i provvedimenti summenzionati, in parte li integrano: si raccomanda pertanto l'adozione di tali ultimi modelli, ai fini di un'omogeneità sul territorio.
Qualora comunque dovessero essere presentati modelli conformi a quelli di cui ai decreti applicativi, si raccomanda agli uffici di procedere, ove necessario, ad un'integrazione di istruttoria ai fini della completa acquisizione delle informazioni utili.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
La disciplina della CQC si applica ai conducenti che effettuano autotrasporto professionale di persone o di cose in ambito UE o nello Spazio Economico Europeo.
2. CONDUCENTI ESENTATI DALL'OBBLIGO DI POSSEDERE LA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE.
Ai sensi dell'art. 16 del D.L.vo 286/2005, sono esentati dal campo di applicazione della carta di qualificazione del conducente, e dunque dall'obbligo di possedere la CQC, i conducenti:
a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di cose a fini privati e non commerciali;
g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g), riferite ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, va chiarito che detta esenzione non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un'impresa con la qualifica di autista. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo è effettuata con carattere professionale.
Va, inoltre, chiarito che non sono esentati dall'obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, a prescindere dal fatto che l'attività sia esercitata in conto proprio o per conto di terzi.
3. RILASCIO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER DOCUMENTAZIONE.
A tutela della salvaguardia dei diritti acquisiti, l'art. 17 del D.L.vo 286/2005 individua talune categorie di conducenti che possono ottenere la CQC per documentazione, ovvero in esenzione dall'obbligo di frequentare corsi di qualificazione iniziale e di sostenere l'esame.
Sul punto è intervenuto da ultimo il Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 22 ottobre 2010, recante "Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente", disponendo che ottengono la CQC in esenzione dalla qualificazione iniziale e dal relativo esame:
• i titolari di patenti di guida rilasciata in Italia:
- di categoria D o D+E, e del CAP di tipo KD, rilasciati non oltre la data del 9 settembre 2008;
- di categoria C o C+E, rilasciate non oltre la data del 9 settembre 2009.
• I conducenti, dipendenti con la qualifica di autista da un'impresa avente sede in Italia, titolari di patenti di guida rilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, equivalente:
- alle patenti di guida di categoria D o D+E e di certificato di abilitazione professionale corrispondente al CAP di tipo KD, eventualmente integrate da idonea certificazione professionale, conseguite entro la data del 9 settembre 2008.
- alle patenti di guida di categoria C o C+E, conseguite entro la data del 9 settembre 2009
In tutti i casi su esposti, l'ultimo termine utile per richiedere il rilascio della CQC per documentazione è la data del:
• 9 settembre 2013, se la CQC richiesta abilita al trasporto di persone;
• 9 settembre 2014, se la CQC richiesta abilita al trasporto di cose.
La CQC non può essere rilasciata qualora sia esibita una patente con validità scaduta.
3.1 PROCEDURE VALUTAZIONE EQUIPOLLENZA DEI DOCUMENTI RILASCIATI DA STATI EXTRACOMUNITARI
Gli Uffici della Motorizzazione che ricevono richiesta di rilascio di CQC per il trasporto di cose e/o persone effettuano direttamente la valutazione dell’equipollenza; a tal fine, la normale documentazione necessaria per dare definizione alla richiesta per il rilascio della CQC, dovrà essere integrata da un'attestazione che consenta la verifica di detta equipollenza, redatta secondo le modalità di seguito indicate, per singole fattispecie.
Si individuano quattro casistiche principali per le equipollenze:
1. alle patenti di categoria C o CE delle patenti rilasciate in paesi extracomunitari, con i quali non sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida, nel caso di richiesta di CQC per il trasporto di cose.
In tal caso, l'attestazione integrativa dovrà indicare i tipi di veicoli che il richiedente è abilitato a condurre con la patente di guida extracomunitaria presentata per il rilascio della CQC cose. L'Ufficio della motorizzazione dovrà accertare l'equipollenza con la categoria C o CE italiana e quindi comunitaria.
2. alle patenti di categoria D o DE ed al CAP di tipo KD delle patenti rilasciate in paesi extracomunitari con i quali non sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida nel caso di richiesta di CQC per il trasporto di persone.
In tal caso, l'attestazione integrativa dovrà indicare i tipi di veicoli che il richiedente è abilitato a condurre con la patente di guida extracomunitaria presentata per il rilascio della CQC persone. L'Ufficio della motorizzazione dovrà accertare l'equipollenza con la categoria D o DE italiana e quindi comunitaria. Inoltre detta attestazione dovrà specificare anche i tipi di veicoli che il conducente è abilitato a condurre per il trasporto professionale di persone con la patente extracomunitaria e/o con l'eventuale ulteriore titolo abilitativo professionale, ove previsto dalla normativa dello Stato di rilascio della patente extracomunitaria. L'Ufficio dovrà verificare che tale titolo professionale (ovvero la sola patente) sia analogo al CAP di tipo KD che veniva rilasciato in Italia e che abilitava alla conduzione di "autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari" .
3. alle patenti di categoria C o C+E delle patenti rilasciate in paesi extracomunitari, con i quali sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida, nel caso di richiesta di CQC per il trasporto di cose.
In tale ipotesi, dovranno essere prese a riferimento le "tabelle di equipollenza" in genere allegate all'accordo vigente. Qualora l'equipollenza alle categorie C o C+E non sia rilevabile dalle suddette tabelle, l'Ufficio procederà come al precedente punto 1.
4. alle patenti di categoria D o D+E ed al CAP di tipo KD delle patenti rilasciate in paesi extracomunitari, con i quali sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida, nel caso di richiesta di CQC per il trasporto di persone.
In tale ipotesi, dovranno essere prese a riferimento le "tabelle di equipollenza" in genere allegate all'accordo vigente. Dove dalle predette tabelle sia già rilevabile l'equipollenza relativa alla categoria D o DE della patente di guida extracomunitaria, l'attestazione integrativa dovrà specificare i tipi di veicoli che il conducente è abilitato a condurre per il trasporto professionale di persone con la patente extracomunitaria e/o con l'eventuale ulteriore titolo abilitativo professionale, ove previsto dalla normativa dello Stato di rilascio della patente extracomunitaria. L'Ufficio dovrà verificare che tale titolo professionale (ovvero la sola patente) sia analogo al CAP di tipo KD che veniva rilasciato in Italia e che abilitava alla conduzione di "autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari". Qualora l'equipollenza alle categorie D o D+E non sia rilevabile dalle suddette tabelle, l'ufficio procederà come al precedente punto 2.
Nei quattro casi sopra citati l'attestazione integrativa, relativa alla patente extracomunitaria e all'eventuale titolo professionale, dovrà essere prodotta dall'interessato e può essere rilasciata:
- dalla Rappresentanza diplomatica in Italia dello Stato che ha emesso il documento (o i documenti) di guida esteri presentati al fine del rilascio della CQC:
in tal caso si ricorda che, ai sensi dell'art. 33 - comma 4 - del DPR 445/2000, le firme apposte dai funzionari delle Rappresentanze Diplomatiche o consolari degli Stati esteri in Italia sugli atti presentati dagli utenti devono essere legalizzate a cura delle Prefettura secondo le procedure normalmente in uso, salvo nei casi di esenzione previsti in Convenzioni internazionali (ad esempio Convenzione di Londra del 07 giugno 1968)
- dalle Rappresentanza diplomatica italiana presente sul territorio dello Stato estero che ha emesso il documento (o i documenti) di guida presentati al fine del rilascio della CQC;
- direttamente dall'autorità estera competente al rilascio del documento (o i documenti) di guida presentati al fine del rilascio della CQC:
In quest'ultimo caso, però, essendo in presenza di un atto formato all'estero da autorità estera e da valere in Italia, ai sensi dell'art. 33 - comma 2 - del DPR 445/2000, la firma apposta su detta certificazione deve essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presente sul territorio dello Stato estero che ha emesso il documento (o i documenti) di guida presentati al fine del rilascio della CQC, ciò a cura dell'utente.
Inoltre, trovandosi normalmente in presenza di un atto non redatto in italiano sarà necessaria una traduzione ufficiale dello stesso.
3.2 DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE
La richiesta di rilascio della CQC "per documentazione" deve essere redatta sul modello TT746C cui sono allegate:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870;
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco;
- una fotocopia della patente di guida italiana o estera e del CAP di tipo KD o del titolo equipollente;
- documentazione utile alla valutazione di equipollenza dei documenti rilasciati da Stati esteri.
I conducenti titolari di patente extracomunitaria, dipendenti con qualifica di autista da un'impresa avente sede in Italia, devono produrre altresì l'attestazione del rapporto di lavoro intercorrente con tale impresa, redatta dal legale rappresentante della stessa in conformità all'allegato 4 della presente circolare. Su tale dichiarazione gli Uffici effettueranno accertamenti a campione per verificarne la veridicità.
Si ricorda che ai sensi delle norme vigenti, l'istanza di rilascio può essere presentata all'Ufficio Motorizzazione civile dall'interessato, da una persona munita di delega, da un'autoscuola o da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3.3 PROCEDURE RILASCIO
Al momento del rilascio della CQC per trasporto di persone deve essere ritirato il CAP di tipo KD.
Al momento del rilascio della CQC per trasporto di cose, deve essere ritirato, se posseduto dal conducente di età inferiore a ventuno anni, il CAP di tipo KC.
Il conducente titolare di patente comprendente le categorie C e D ed il CAP di tipo KD che ha richiesto la CQC "per documentazione" solo per il trasporto di cose, potrà successivamente richiedere anche il rilascio della CQC per il trasporto di persone (o viceversa) ancora in esenzione dall'obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e sostenere l'esame, a condizione che la seconda richiesta venga presentata all'Ufficio entro le date indicate dal D.D. 26 aprile 2010. Il tal caso, il rilascio della nuova CQC, contenente entrambe le abilitazioni, è subordinata al ritiro della precedente CQC.
Poiché il CAP di tipo KD è valido anche, ai sensi dell'art. 310, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, per la guida dei veicoli cui abilita il CAP di tipo KB, il conducente titolare del CAP di tipo KD potrà, al momento di presentare l'istanza per il rilascio della CQC per "documentazione", presentare anche istanza per il rilascio del certificato KB.
All'uopo, il conducente, oltre alla documentazione sopra elencata prevista per il rilascio della CQC, dovrà presentare, sul modello TT746C, contestuale domanda di rilascio della CQC e del CAP KB cui sono allegate:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, delle tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 relative a:
a) assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda;
b) assolvimento di due imposte di bollo relative alla CQC e al CAP KB;
- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, di due tariffe di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, relative a:
a) rilascio CQC;
b) rilascio CAP di tipo KB;
- una fotocopia della patente di guida
È comunque consentito, al titolare di CAP di tipo KD che svolge attività di taxi o di noleggio di autovettura con conducente, di continuare la propria attività utilizzando il suddetto certificato, senza obbligo di richiedere la CQC ed il CAP di tipo KB, a condizione che non richieda la CQC (in tal caso infatti, il rilascio della CQC è subordinato al ritiro del CAP di tipo KD).
Alla data di rinnovo di validità della patente di categoria D posseduta, i conducenti che svolgono attività di taxi o di noleggio di autovettura con conducente titolari anche di CAP di tipo KD che non intendano conseguire anche la CQC per il trasporto di persone, devono richiedere la sostituzione del proprio CAP di tipo KD in un CAP di tipo KB: la data di scadenza di validità di quest'ultimo sarà la stessa della patente della categoria D posseduta dal richiedente.
Al momento del rilascio della CQC per trasporto di persone a fronte di un titolo professionale equipollente al CAP di tipo KD, rilasciato da Stato extracomunitario, tale documento non deve essere ritirato. È comunque opportuno che l'Ufficio della motorizzazione ne trattenga agli atti copia e informi l'autorità estera che lo ha emesso dell’avvenuto rilascio della C.Q.C italiana per trasporto persone.
Le CQC rilasciate in esenzione dall'obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e di sostenere il relativo esame, scadono comunque alla data del 9/09/2013 se per trasporto persone, del 9/09/2014 se per trasporto cose. Anche la validità da attribuire alla CQC rilasciata a titolare di patente extracomunitaria (convertibile o non convertibile) deve essere definita con i suddetti criteri.
Non può in nessun caso essere accolta la richiesta di rilascio della CQC per documentazione su esibizione di una patente rilasciata da uno Stato con cui non sussistono rapporti di reciproca conversione delle patenti di guida, qualora il soggetto titolare abbia acquisito la residenza in Italia da oltre un anno.
3.4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PRIMO RILASCIO DELLA CQC PER DOCUMENTAZIONE A SOGGETTI TITOLARI DI PATENTE RILASCIATA DA STATO EXTRACOMUNITARIO
Il titolare di patente extracomunitaria, qualora abbia tempestivamente conseguito la CQC per documentazione, trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, non può più esercitare attività di autotrasporto professionale in quanto la patente posseduta non è più idonea ad abilitarlo alla guida su territorio italiano ai sensi dell'art. 135, co. 1, del codice della strada.
In tal caso si procede come segue:
a) titolare di patente extracomunitaria, rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono rapporti di reciproca conversione delle patenti di guida: ai sensi dell'articolo 22, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 286/2005 e successive modificazioni (come introdotto dall'articolo 51, co. 1, lett. c) della legge n. 120/2010), allo stesso è consentito conseguire per esame una nuova patente di categoria equivalente a quella extracomunitaria in precedenza posseduta, in deroga ai criteri di propedeuticità di cui all'art. 116, co. 6, del codice della strada. A tal fine si tiene conto del giudizio di equipollenza già effettuato in sede di rilascio della CQC secondo i criteri indicati sub paragrafo 3.1. All'atto del rilascio della nuova patente, è altresì rilasciato duplicato della CQC con una data di scadenza corrispondente a quella della CQC precedentemente posseduta.
b) titolare di patente extracomunitaria in corso di validità, rilasciata da uno Stato con il quale sussiste un rapporto di reciproca conversione delle patenti di guida: lo stesso può convertire la patente estera posseduta e in corso di validità nella equipollente patente italiana e conseguire un duplicato della CQC avente data di scadenza corrispondente a quella della CQC precedentemente posseduta. Il duplicato della CQC deve essere rilasciato anche qualora sulla patente italiana ottenuta per conversione debba essere disposto il provvedimento di revisione.
c) titolare di patente extracomunitaria scaduta di validità, rilasciata da uno Stato con il quale sussiste un rapporto di reciproca conversione delle patenti di guida: ai sensi dell'articolo 22, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 286/2005 e successive modificazioni (come introdotto dall'articolo 51, co. 1, lett. c) della legge n. 120/2010), allo stesso è consentito conseguire per esame una nuova patente di categoria equivalente a quella estera in precedenza posseduta, in deroga ai criteri di propedeuticità di cui all'art. 116, co. 6, del codice della strada. All'atto del rilascio della nuova patente, è altresì rilasciato duplicato della CQC con una data di scadenza corrispondente a quella della CQC precedentemente posseduta.
In tutti e tre i precedenti casi, qualora la CQC precedentemente posseduta sia scaduta, il duplicato della stessa non può essere rilasciato prima che sia stato frequentato un corso di formazione periodica ed eventualmente sostenuto l'esame, ai sensi dell'articolo 13, co. 10, del DM 16 ottobre 2009.
3.5 PATENTI EXTRACOMUNITARIE CONVERTIBILI IN ITALIA MA CON I RELATIVI ACCORDI IN FASE DI AGGIORNAMENTO.
Nel caso di richiesta di CQC, da parte di titolari di patenti extracomunitarie redatte su modelli diversi da quelli previsti negli Accordi in vigore e quindi non convertibili in Italia fino alla definizione dell'aggiornamento dell'Accordo di reciprocità in vigore, potrà essere rilasciata una CQC con riferimento alla patente extracomunitaria, ove ovviamente ve ne siano tutti i presupposti e nel caso in cui il richiedente non sia residente in Italia da oltre un anno.
Quando la patente extracomunitaria potrà essere convertita e quindi, su richiesta dell'interessato, potrà essere rilasciata una patente italiana, si procede secondo le istruzioni di cui al paragrafo 3.4, lettera b).
4. CONVERSIONE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
Il Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 22 ottobre 2010, recante "Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente", che ha modificato il D.D. 7 febbraio 2007 in materia di rilascio della CQC, ha soppresso il comma 1 dell'art. 6 di quest'ultimo, che disciplinava l'ipotesi di conversione di una CQC rilasciata da altro Stato membro in CQC italiana.
Invero, posto l'obbligo del reciproco riconoscimento della qualificazione comprovata da altri Stati membri - che giustifica anche il fatto che la direttiva non ha affatto disciplinato le conversioni di tali documenti - non vi è alcuna ragione giuridicamente rilevante a procedere alla conversione di un titolo comunitario che espleta gli effetti che gli sono propri senza alcuna necessità di conversione in titolo nazionale (ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art. 126-bis delle premesse).
5. DUPLICATO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
Si procede a rilascio di duplicato di una CQC rilasciata in Italia nelle tre seguenti ipotesi:
1) Oltre che nelle ipotesi di rinnovo di validità allo scadere del quinquennio, il duplicato di una CQC può essere emesso, per:
a) deterioramento,
b) distruzione, sottrazione o smarrimento.
Nei casi sub a) la richiesta di duplicato dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870;
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.
Nel caso sub b) la richiesta di duplicato dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870;
- la denuncia di perdita del possesso resa ad un organo di polizia;
- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.
2) Variazione del numero della patente presupposta: come è noto la CQC riporta il numero della patente di guida presupposta. Pertanto si procede al duplicato della CQC ogni volta che varia il numero della patente (ad es. duplicato o estensione della stessa).
Conseguentemente, qualora sia da procedersi al duplicato sia della CQC che della patente presupposta, non è emesso il duplicato della CQC se non successivamente all'emissione del duplicato della patente.
A tal uopo, al fine di non penalizzare i conducenti professionali che, per svolgere la loro attività lavorativa, hanno necessità di avere la CQC, gli Uffici Motorizzazione civile daranno priorità alla predisposizione delle CQC in parola.
La richiesta di duplicato dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870;
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.
3) Si procede infine a rilascio di un duplicato di CQC anche nei casi particolari esposti al paragrafo 3.4, lettere a), b) e c).
Si procede secondo le modalità indicate sub n. 2.
6. RILASCIO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER QUALIFICAZIONE INIZIALE.
La C.Q.C. è rilasciata dagli U.M.C. a seguito di superamento di esame di idoneità e previa frequenza di un corso di qualificazione iniziale.
Ovviamente tali CQC, ancorché emesse in Italia, se rilasciate in favore di conducenti titolari di patente non italiana, non godono del regime di cui all'articolo 126-bis del codice della strada che ha il suo presupposto, appunto, in una patente italiana.
I corsi di qualificazione iniziale possono essere frequentati in Italia da conducenti:
• residenti, anagraficamente o per residenza normale, in Italia;
• non residente, né anagraficamente né per residenza normale in Italia, ma dipendenti con qualifica di autista da una impresa avente sede in Italia.
Per conseguire la CQC il richiedente, in possesso della patente di categoria corrispondente alla tipologia di trasporto per la quale intende conseguire la CQC stessa, deve aver compiuto:
a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a t. 7,5 per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale ordinaria (280 ore);
b) 18 anni: per guidare i veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva fino a t. 7,5 per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato (140 ore);
c) 21 anni: per guidare, senza limitazione alcuna, veicoli adibiti al trasporto di cose per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C o C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato (140 ore);
d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D o D+E a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale ordinaria (280 ore);
e) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D o D+E, adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato (140 ore);
f) 23 anni: per guidare, senza limitazione alcuna, veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D o D+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato (140 ore).
La richiesta di ammissione all'esame deve essere redatta sul modello TT746C cui sono allegate:
• attestazione di versamento su conto corrente 9001 della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore) della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
• attestazione di versamento su conto corrente 4028 della tariffa di cui al punti 3 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda);
• attestazione di versamento su conto corrente 4028 della tariffa di cui al punti 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla carta di qualificazione);
• una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco;
• attestato di frequenza al corso di qualificazione iniziale.
6.1 REQUISITI PER ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
6.1.1 Soggetti
I corsi di qualificazione iniziale possono essere organizzati da:
• autoscuole e centri di istruzione automobilistica, costituiti da consorzi di autoscuole: tali soggetti devono essere abilitati a svolgere corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutti i tipi di patenti di guida;
• enti che abbiano maturato, anche direttamente all'interno delle associazioni di categoria, almeno 3 anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a:
1. associazioni di categoria dell'autotrasporto di cose membri del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;
2. associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
3. federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di cui ai punti 1. e 2.
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica devono presentare richiesta di nulla osta alla Direzione Generale Territoriale competente, redatta in conformità all'allegato 1 della presente circolare.
La nuova disciplina ha previsto che le autoscuole che aderiscono ad un consorzio che ha formato un centro di istruzione automobilistica possono svolgere la parte teorica del corso, demandando la parte pratica al centro di istruzione. In tal caso, il nulla osta è rilasciato all'autoscuola che deve esibire una dichiarazione del centro di istruzione automobilistica attestante la disponibilità, in favore dell’autoscuola medesima, di istruttori e veicoli per l’espletamento della parte pratica del corso. L'autoscuola è responsabile dello svolgimento dell'intero corso, ivi comprese anche eventuali irregolarità commesse dal centro di istruzione automobilistica e rilascia l'attestato di frequenza.
Al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha formato il centro stesso. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro di istruzione automobilistica. Qualora per l'espletamento del corso completo il nulla osta sia richiesto dal centro di istruzione automobilistica, lo stesso non è richiesto alle autoscuole consorziate che conferiscono gli allievi al centro di istruzione automobilistica medesimo.
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale gli Enti devono presentare richiesta di autorizzazione alla Direzione Generale della Motorizzazione, redatta in conformità all'allegato 2 della presente circolare.
Gli enti di formazione possono svolgere corsi di formazione iniziale sia limitatamente al solo trasporto di cose che al solo trasporto di persone. L'autorizzazione per i corsi di formazione iniziale può essere rilasciata per lo svolgimento del corso completo (parte teorica e parte pratica), ovvero limitatamente allo svolgimento della parte teorica del programma.
Qualora l'autorizzazione agli enti di formazione sia stata rilasciata limitatamente allo svolgimento della parte teorica del programma di formazione, la comunicazione di avvio del corso è effettuata dall'ente stesso e reca altresì l'indicazione dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica che provvede allo svolgimento della parte pratica dello stesso programma. In tal caso l'ente che svolge la parte teorica e l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica che svolgono la parte pratica, sono individualmente responsabili per la parte del corso espletato.
Le lezioni teoriche sono svolte presso la sede comunicata all'atto della richiesta di nulla osta o di autorizzazione da parte del soggetto erogatore del corso; quelle pratiche presso i luoghi indicati nella comunicazione di avvio del corso.
Il soggetto erogatore del corso deve dotarsi di registri di iscrizione e di frequenza (conformi rispettivamente agli allegati 5 e 6 della presente circolare), da conservare per almeno 5 anni presso la sede comunicata all'atto di richiesta del nulla osta o dell'autorizzazione. Tali registri sono numerati, hanno pagine numerate consecutivamente e sono previamente vidimati dall'UMC competente.
Peraltro, nel caso di nulla osta rilasciato ad un centro di istruzione automobilistica, costituito da un consorzio di autoscuole - ovvero ad una autoscuola consorziata che abbia conferito al centro di istruzione automobilistica lo svolgimento della parte pratica di programma - si ha una doppia registrazione: infatti, gli allievi, dapprima iscritti nel registro dell'autoscuola, di cui al D.M. 17 maggio 1995, n. 317, sono poi iscritti in quello del centro di istruzione automobilistica al quale sono stati conferiti, sul quale verrà annotato il codice dell'autoscuola o l'ente di provenienza.
6.1.1.1 Obblighi dei soggetti in materia di tenuta dei registri
Ciascun registro di frequenza è distinto in sezioni relative alla parte comune di programma ed a quelle specialistiche, ed in sezioni relative a lezioni teoriche ovvero a lezioni pratiche.
Tuttavia, al fine di agevolare la corretta tenuta dei registri, nonché le attività ispettive poste in essere dall'Amministrazione, è possibile che un registro di frequenza di un dato corso possa articolarsi in due distinti volumi, relativi l'uno alla parte teorica, l'altro alla parte pratica del corso e contraddistinti rispettivamente dalla lettera T (teorica) e P (pratica). Pertanto i due volumi del registro di frequenza, e le rispettive pagine, recheranno la medesima numerazione integrata dalle suddette lettere.
Il registro delle frequenze, volume P, in ogni caso di lezioni di guida (anche su aree private), nonché nel caso di svolgimento di lezioni pratiche svolte fuori dalla sede del soggetto titolare dell'autorizzazione o del nulla osta (ivi compreso il caso che la parte pratica del programma di cui trattasi, sia stata conferita da autoscuola consorziata al centro di istruzione automobilistica ovvero demandata da ente di formazione ad autoscuola o a centro di istruzione automobilistica) è integrato dal libretto di attestazione delle esercitazioni pratiche.
Invero, l'art. 9 del DM 16 ottobre 2009 prevede, tra l'altro, che le esercitazioni pratiche, ivi comprese quelle su aree private, hanno inizio e termine nel luogo indicato nella comunicazione di avvio del corso. Peraltro, lo stesso articolo prevede che il registro di frequenza sia tenuto presso la sede dell'ente erogatore del corso e che su tale registro deve essere apposta la firma dell'allievo sia in entrata, entro e non oltre 15 minuti dall’inizio della lezione, che in uscita.
Tutto ciò premesso, al fine di rendere agevole l'espletamento delle lezioni di che trattasi, senza imporre previamente la necessità per l'allievo di recarsi presso la sede del soggetto erogatore del corso ed apporre la firma, in alternativa a tale procedimento di rilevazione della presenza, si dispone quanto segue.
Prima dell'inizio delle esercitazioni giornaliere di guida (anche su aree private), ovvero prima dell'inizio di lezioni giornaliere pratiche collettive svolte fuori dalla sede del soggetto titolare dell'autorizzazione o del nulla osta (ivi compreso il caso che la parte pratica del programma di cui trattasi, sia stata conferita da autoscuola consorziata al centro di istruzione automobilistica ovvero demandata da ente di formazione ad autoscuola o a centro di istruzione automobilistica) - di seguito definite "fuori sede", il responsabile del corso, ovvero il docente incaricato della lezione di esercitazione pratica, provvede a compilare un foglio - matrice e figlia - del libretto di attestazione delle guide ed esercitazioni pratiche collettive "fuori sede", di cui all'allegato 7 della presente circolare.
Qualora la durata delle esercitazioni giornaliere di guida ovvero delle lezioni giornaliere cd. "fuori sede" sia superiore a due ore, dovrà essere compilato un foglio per ogni blocco di due ore, in modo da consentire la rilevazione delle presenze dell'allievo/degli allievi, secondo le modalità di seguito previsto per le lezioni teoriche.
Su tali fogli è annotato, tra l'altro:
- se si tratta di lezione di guida (individuale): solo sul fronte il nome del docente e quello dell'allievo partecipante alla lezione, la data e l'argomento della stessa, la data di comunicazione dell'avvio del corso ed il numero di targa del veicolo;
- se trattasi di esercitazione pratica "fuori sede" nel senso su specificato (collettiva): sul fronte il nome del docente, la data e l'argomento della lezione, la data di comunicazione dell'avvio del corso, nonché sul retro i nominativi degli allievi partecipanti alla lezione. Non è ovviamente da compilarsi la parte relativa alla targa dei veicoli.
La compilazione nel modo suddetto è fatta con riferimento alle lezioni giornaliere, e non può essere effettuata prima delle ore 18 del giorno precedente.
Il docente che svolgerà le esercitazioni di guida ovvero quelle pratiche collettive "fuori sede", preleva le ricevute debitamente compilate: a ciò può provvedere dal momento in cui i fogli siano stati compilati e comunque prima di dare avvio alle lezioni di guida individuali giornaliere, o di ciascuna di queste, ovvero prima di dare avvio alle esercitazioni pratiche "fuori sede".
Al momento di inizio di ciascuna singola lezione di guida, ovvero delle esercitazioni pratiche giornaliere "fuori sede" (ovvero di ciascun blocco di due ore) il docente appone sulla ricevuta, la propria firma nella casella apposita ed acquisisce la firma dell'allievo partecipante alla lezione di guida, ovvero degli allievi partecipanti all'esercitazione pratica.
L'eventuale assenza va annotata entro 15 minuti dall'inizio della lezione.
L'allievo che ha partecipato all’esercitazione di guida, ovvero gli allievi che hanno partecipato alle esercitazioni pratiche cumulative "fuori sede", appongono la firma in uscita, secondo le modalità su illustrate. L'assenza sarà altresì annotata e motivata, nello spazio destinato alla firma in uscita, in ogni caso in cui un allievo si assenti prima del termine delle esercitazioni in parola.
Al termine delle lezioni di guida giornaliere, ovvero delle esercitazioni pratiche giornaliere "fuori sede" - e comunque entro il giorno successivo a quello di svolgimento delle stesse ed entro l'orario di inizio di eventuali ulteriori lezioni - il docente riporta le ricevute del libretto di attestazione delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, come compilate, nella sede del soggetto titolare dell'autorizzazione o del nulla osta all'espletamento del corso di che trattasi.
Il docente stesso, ovvero il responsabile del corso, annota sul registro delle frequenza, volume P, i numeri delle pagine del libretto delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, corrispondenti alle lezioni indicate nel registro delle frequenze stesso e svoltesi "fuori sede".
I libretti delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, con pagine numerate in ordine progressivo, sono vidimati dal competente Ufficio della Motorizzazione Civile prima del loro utilizzo e sono conservati, unitamente a tutte le ricevute, per almeno 5 anni.
6.1.2 Docenti
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avvalersi, come docenti, delle seguenti figure professionali:
1. insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi 5 anni, per almeno 3 anni;
2. istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi 5 anni, per almeno 3 anni. Nel caso in cui l'ente sia stato autorizzato esclusivamente all'effettuazione della parte teorica non è richiesta la figura professionale dell'istruttore di guida;
3. medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro, ovvero medico che abbia svolto, negli ultimi 5 anni, per almeno 3 anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.
Si precisa che, posto puntuale quesito alla Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri, si è chiarito che la dizione "specialista" è spendibile esclusivamente da parte di chi abbia conseguito un titolo di specializzazione: è pertanto al possesso di questo titolo, e non alla dichiarazione di "esperto in" che deve farsi riferimento ai fini dell'applicazione della prima parte della disposizione in parola.
Con riferimento, infine, ad eventuali equipollenze delle specializzazioni richieste con altre, si è in attesa di riscontro a puntuale quesito posto al Ministero della Salute, al quale questo Ufficio è stato indirizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
4. esperto in materia di organizzazione aziendale. Sono da considerarsi tali i soggetti che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aver maturato non meno di tre anni di esperienza di organizzazione aziendale, negli ultimi cinque anni in un'impresa di autotrasporto;
b) aver pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto;
c) aver conseguito l'abilitazione di insegnante di teoria di autoscuola, con i requisiti di esperienza di cui al punto 1), nonché l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione sia per l'autotrasporto di persone che di cose, sia nazionale che internazionale.
d) aver svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.
In merito ai requisiti di cui ai punti a) e d), al fine di consentire un agevole esame dei titoli, l'autoscuola o l'ente di formazione richiedente, nei curricula da presentare alla Direzione Generale Territoriale o alla Direzione Generale Motorizzazione per il rilascio rispettivamente del nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare corsi per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, dovrà indicare:
1) per i soggetti di cui al punto a):
- presso quale impresa o imprese di autotrasporto hanno esercitato la loro attività;
- il periodo di tempo trascorso alle dipendenze di ogni singola impresa;
- gli incarichi svolti presso ogni singola impresa.
2) per i soggetti di cui al punto d):
- per conto di quale ente hanno svolto incarico di docenza;
- periodo di tempo in cui si è svolta ogni singola docenza;
- materia o materie trattate nell'ambito del corso nel quale è stata svolta la docenza.
Si sottolinea l'importanza della precisa indicazione, nei curricula, dei dati sopra riportati, in mancanza dei quali i competenti Uffici procederanno ad una richiesta di integrazione documentale con conseguente dilatamento dei tempi necessari per il rilascio del nulla osta a svolgere i corsi in argomento.
Si chiarisce che possono essere comunicati più nominativi di docenti per ciascuna delle qualificazioni professionali richieste: pertanto, nell'ambito della medesima qualificazione, è irrilevante la sostituzione di un docente con altro nell'espletamento della lezione di competenza.
6.1.3 Locali
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avere la disponibilità dei seguenti locali:
• di un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50, dotata almeno di una cattedra od un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
• di servizi igienici composti da bagno illuminato e areato.
Ovviamente il possesso di tali requisiti si dà per comprovato in favore dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica che lo abbia già dimostrato ai sensi dell'articolo 3 del DM n. 317 del 1995.
6.1.4 Materiale Didattico
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale, i soggetti richiedenti devono possedere il seguente materiale didattico:
• una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
• un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli;
• cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
• cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
• pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
• una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli;
• un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
• una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
• una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
• elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio;
• pannelli con fasce di ingombro.
L'insegnante può utilizzare idonei supporti audiovisivi o multimediali che sostituiscono il suindicato materiale didattico.
6.1.5 Veicoli
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale, le autoscuole che intendono svolgere direttamente anche la parte pratica dei corsi ed i centri di istruzione automobilistica che richiedono il nulla osta, ovvero ai quali è conferito da autoscuola consorziata l'espletamento della parte pratica del corso ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del DM 16/10/2009 devono disporre, a titolo di proprietà o in leasing, dei seguenti veicoli muniti di doppi comandi:
1. un autocarro con massa limite pari o superiore a 12000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore;
2. un autoarticolato o un autocarro di cui al punto 1. combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 chili, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore;
3. un autobus di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato del cronotachigrafo;
4. un autobus avente almeno le caratteristiche di cui al punto 3., combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 metri.
Gli enti di formazione, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della C.Q.C. per il trasporto cose, devono disporre dei veicoli, muniti di doppi comandi, di cui ai precedenti punti 1 e 2.
Quando, invece, effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della C.Q.C. per trasporto persone, devono disporre dei veicoli, muniti di doppi comandi, di cui ai precedenti punti 3 e 4.
I numeri di targa dei veicoli in disponibilità devono essere indicati nella richiesta di autorizzazione all'effettuazione dei corsi.
I veicoli già inseriti alla data del 30/09/2003 nel parco veicolare delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica rispondenti ai requisiti previgenti, possono essere utilizzati fino alla data del 30 settembre 2013, giusta proroga prevista dalla direttiva 2008/65/CE, recepita con il decreto Ministro infrastrutture e trasporti del 29/09/2008.
In merito alla dotazione veicolare di cui al punto 4, la scrivente direzione ha in precedenza ritenuto di non potersi rilasciare nulla osta od autorizzazione in favore di soggetti erogatori di corsi in mancanza di autobus muniti di gancio di traino. Tuttavia, a seguito di ulteriori successive riflessioni, si ritiene opportuno riconsiderare quanto sopra, alla luce delle finalità proprie delle deroghe in materia di dotazioni veicolari accordate in sede europea, intese a non gravare le imprese di ulteriori investimenti in un momento di crisi economica. Conseguentemente, anche al fine di favorire l'organizzazione dei corsi in parola, si stabilisce quanto segue:
a) possono ottenere il nulla osta le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica aventi in disponibilità, prima della data del 30/09/2003, un parco veicolare conforme alla previgente normativa, anche se non dotati di autobus muniti di gancio di traino. In tal caso, tuttavia, detti soggetti possono svolgere la parte teorica e pratica del corso per il conseguimento della C.Q.C. persone solo in favore di conducenti muniti di patente di categoria D. Conseguentemente tale limitazione verrà indicata nel nulla osta;
b) nessuna annotazione verrà annotata sul nulla osta di soggetti aventi in disponibilità nel parco veicolare, autobus dotati di gancio di traino, i quali potranno svolgere la parte teorica e pratica del suddetto corso anche in favore di conducenti muniti di patente di categoria D+E.
Gli enti di formazione che intendono svolgere direttamente anche la parte pratica del corso di formazione per il conseguimento della C.Q.C. persone, devono disporre di autobus con gancio di traino; qualora, invece, demandino tale parte del corso ad autoscuola o a centro di istruzione automobilistica, la prescritta autorizzazione riporterà le eventuali limitazioni che conseguono dalla tipologia del parco veicolare in dotazione dei soggetti a cui viene demandata la parte pratica, secondo la casistica riportata sub a) o sub b).
6.2 PROGRAMMA DEI CORSI
La normativa prevede che i corsi di formazione iniziale possono essere ordinari, per un numero complessivo di ore pari a 280, suddivise in 260 ore di corso teorico e 20 ore di corso pratico, ovvero accelerati, per un numero complessivo di ore pari a 140, suddivise in 130 ore di corso teorico e 10 ore di corso pratico.
Ogni singolo corso di formazione iniziale, sia ordinario che accelerato, si distingue in:
a) parte teorica e parte pratica comune: che attengono rispettivamente ad argomenti ed esercitazioni di guida sia del trasporto di cose che del trasporto di persone;
b) parte teorica e parte pratica speciale: che attengono esclusivamente ad argomenti ed esercitazioni o solo del trasporto di cose o solo del trasporto di persone;
6.2.1 Programma lezioni teoriche
Lezioni teoriche corso ordinario:
- parte comune: MOD. da 1 a 10 [art. 6, comma 3, lettera a)]
- parte speciale per il conseguimento CQC trasporto cose: [art. 6, comma 3, lettera b)]
- parte speciale per il conseguimento CQC trasporto persone: [art. 6, comma 3, lettera c)]
Lezioni teoriche corso accelerato:
- parte comune: MOD. da 1 a 10 [art. 7, comma 2, lettera a)]
- parte speciale per il conseguimento CQC trasporto cose: [art. 7, comma 2, lettera b)]
- parte speciale per il conseguimento CQC trasporto persone: [art. 7, comma 2, lettera c)]
6.2.2 Programma esercitazioni pratiche
Il programma pratico del corso di formazione iniziale ordinario si articola in 20 ore di cui 15 di parte comune [lettera a)] e 5 di parte speciale [lettera b) per trasporto di cose, lettera c) per trasporto di persone].
Le parti del programma relative:
• all'uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione;
• alla sostituzione di uno pneumatico;
• al montaggio delle catene da neve;
• all'uso del cronotachigrafo;
• agli esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce;
• all'uso degli estintori, sperimentazione del funzionamento dei sistemi di emergenza;
• alla sistemazione dei bagagli e verifica delle variazioni di assetto del veicolo;
possono essere svolte con lezioni collettive, utilizzando anche audiovisivi - ovvero attrezzature didattiche reali idonee a garantire di effettuare le operazioni con la medesima efficacia didattica che si otterrebbe con l'impiego di un veicolo - ma sempre alla presenza di un istruttore di guida. Qualora la sede del soggetto erogatore del corso presenti più aule, è sufficiente che il predetto materiale sia presso una sola di esse. Tuttavia, qualora si svolgono contemporaneamente corsi in più aule, il materiale deve essere presente in ciascuna aula ove si svolga un corso.
Le lezioni attinenti ai seguenti argomenti:
• manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto;
• manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento ostacolo, ecc.);
• perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore);
possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualità (le cui caratteristiche tecniche sono da definirsi con decreto ministeriale), ma sempre alla presenza di un istruttore di guida, o, in alternativa, come ore di guida, in area privata su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente. A tale fine, l'impresa di autotrasporto rilascia al dipendente una delega all'esercizio di tale attività, che deve essere tenuta a bordo durante le esercitazioni e che è redatta in conformità all'allegato 9 della presente circolare.
Il programma pratico del corso di formazione iniziale accelerato si articola in 10 ore di cui 7,5 di parte comune [lettera a)] e 2,5 di parte speciale [lettera b) per trasporto di cose, lettera c) per trasporto di persone].
Le parti del programma relative:
• sostituzione pneumatico;
• montaggio catene da neve;
• uso del cronotachigrafo
possono essere svolte con lezioni collettive, utilizzando anche audiovisivi, ma sempre alla presenza di un istruttore di guida.
Le lezioni attinenti ai seguenti argomenti:
• manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto;
• manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento ostacolo, ecc.)
possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualità, ma sempre alla presenza di un istruttore di guida o, in alternativa, come ore di guida, in area privata su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente. A tale fine, l'impresa di autotrasporto rilascia al dipendente una delega all'esercizio di tale attività, che deve essere tenuta a bordo durante le esercitazioni.
La parte pratica del corso afferente alle ore di guida in autostrada, sia nel corso di formazione iniziale ordinario che accelerato, può essere svolta, in tutto o in parte, anche come ore di guida su strade extraurbane principali.
6.2.3 Estensioni di abilitazioni
I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose che intendono estenderla anche al trasporto persone (art. 8, comma 1) dovranno seguire il seguente programma:
se formazione ordinaria:
- corso teorico speciale: (art. 6, comma 3, lettera c)
- corso pratico speciale: (art. 6, comma 4, lettera c)
se formazione accelerata:
- corso teorico speciale (art. 7, comma 2, lettera c)
- corso pratico speciale (art. 7, comma 3, lettera c)
I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone che intendono estenderla anche al trasporto cose (art. 8, comma 2) dovranno seguire il seguente programma:
se formazione ordinaria:
- corso teorico speciale (art. 6, comma 3, lettera b)
- corso pratico speciale (art. 6, comma 4, lettera b)
se formazione accelerata:
- corso teorico speciale (art. 7, comma 2, lettera b)
- corso pratico speciale (art. 7, comma 3, lettera b).
6.2.4 Integrazioni di abilitazioni
I titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore che intendano conseguire la carta di qualificazione del conducente relativa al medesimo settore (art. 8, comma 4), sulla base del principio che la formazione conseguita per il rilascio dell'attestato assorbe la parte di formazione teorico-speciale, frequentano:
se formazione ordinaria:
- corso teorico comune [art. 6, comma 3, lettera a)]
- corso pratico comune [art. 6, comma 4, lettera a)]
- corso pratico speciale per la medesima tipologia di trasporto per la quale sono titolari del predetto attestato [art. 6, comma 4, lettera b) per C.Q.C. cose, lettera c) per C.Q.C.persone ]
se formazione accelerata:
- corso teorico comune [art. 7, comma 2, lettera a)]
- corso pratico comune [art. 7, comma 3, lettera a)]
- corso pratico speciale per la medesima tipologia di trasporto per la quale sono titolari del predetto attestato [art. 7, comma 3, lettera b) per C.Q.C. cose, lettera c) per C.Q.C. persone]
I conducenti, già titolari di CQC per una certa tipologia di trasporto e di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore dell’altra tipologia (ad es. CQC per trasporto cose e attestato per trasporto persone, ovvero CQC per trasporto persone ed attestato per trasporto cose), che intendano conseguire la CQC per la tipologia di trasporto per la quale sono in possesso dell’attestato (art. 8, comma 5) frequentano esclusivamente la parte di corso pratico speciale prevista per il tipo di trasporto per il quale si intende conseguire la C.Q.C.:
• se formazione ordinaria [ art. 6, comma 4, lettera b) per C.Q.C. cose o lettera c) per C.Q.C. persone]
• se formazione accelerata [art. 7, comma 3, lettera b) per C.Q.C. o lettera c) per C.Q.C. persone].
Poiché sulla parte pratica di corso non è previsto esame, in tale ultima fattispecie, la C.Q.C. viene rilasciata dall'Ufficio motorizzazione civile previa esibizione dell'attestato di frequenza al corso stesso.
6.3 DISCIPLINA SVOLGIMENTO CORSI
I soggetti che intendono avviare un corso di formazione iniziale hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione generale territoriale e all'Ufficio Motorizzazione civile competenti, inderogabilmente, entro i tre giorni lavorativi precedenti l'avvio di ogni corso, affinché possano programmare adeguati controlli sul regolare andamento del corso stesso:
a) gli estremi identificativi (soggetto emittente, data e numero di protocollo) del nulla osta o dell'autorizzazione;
b) il nominativo del responsabile del corso;
c) l'elenco degli allievi (corredato dalla attestazione del rapporto di lavoro, con qualifica di autista, intercorrente con un'impresa avente sede in Italia, nel caso di allievi che non hanno né residenza normale né anagrafica in Italia);
d) il calendario delle lezioni teoriche;
e) il calendario delle lezioni pratiche, indicando espressamente il luogo in cui ha inizio e termine ogni singola esercitazione nonché - qualora ci si intenda avvalere della possibilità di esercitazioni di guida in area privata su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente, le generalità del conducente o dei conducenti che sostituiscono l’istruttore in tale parte di formazione.
Il responsabile del corso previsto al punto b), cui fanno capo tutti gli oneri concernenti le comunicazioni con le Direzioni Generali Territoriali o con gli Uffici della Motorizzazione civile, nonché le attività di verifica sul regolare svolgimento dei corsi, può coincidere con il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso di formazione, ovvero può essere individuato in un soggetto da questi delegato, purché in possesso della abilitazione di insegnante o di istruttore, prescindendo dall’anzianità e dagli ulteriori requisiti previsti per l’esercizio dell'attività di docente dei corsi in parola. Ai soli fini della rilevazione delle presenze alle lezioni, il responsabile del corso può delegare, il docente che, di volta in volta, è incaricato dello svolgimento del modulo.
La lista dei partecipanti al corso può essere integrata, nel rispetto del limite massimo di 25 unità, prima dell'inizio del corso. In tal caso la variazione dell'elenco degli allievi è comunicata all'Ufficio motorizzazione civile, entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente l'avvio del corso stesso, anche a mezzo fax o con posta elettronica. A tal fine farà fede la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica.
Si ribadisce che non è, in nessun caso, possibile inserire nuovi nominativi di allievi una volta iniziato il corso.
Eventuali variazioni al calendario delle lezioni teoriche o pratiche, ivi comprese le esercitazioni di guida svolte in area privata ai sensi dell'articolo 6, comma 7 e dell'articolo 7, comma 6 del DM 16/10/2009, sono comunicate all'Ufficio della motorizzazione civile entro le ore 13 del giorno lavorativo precedente lo svolgimento delle stesse, anche a mezzo fax o con posta elettronica. A tal fine farà fede la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica.
Ogni singolo corso ha un proprio registro di frequenza sul quale il responsabile del corso, ovvero il docente da lui delegato, annota la data, l'argomento della lezione ed il nominativo del docente. Sullo stesso registro gli allievi appongono la firma di entrata, entro i primi quindici minuti di ciascuna lezione, nonché di uscita.
Qualora la lezione sia di più di due ore, gli allievi riappongono la firma di presenza entro i primi 15 minuti della ripresa di ciascun blocco di ore non superiori a due.
È consentito lo svolgimento, nella medesima aula, di lezioni teoriche afferenti a parti di programma comuni a due o più corsi, purché organizzati dal medesimo soggetto e nel rispetto del limite massimo di 25 allievi in aula. In tale ipotesi dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, compilati secondo le suddette istruzioni.
Analogamente, è consentito lo svolgimento, nella medesima aula, di lezioni afferenti a parti di programma comune ad uno o più corsi di formazione iniziale ordinari ed uno o più corsi di estensione o integrazione di abilitazione ordinari, ovvero ad uno o più corsi di formazione accelerati ed uno o più corsi di estensione o integrazione di abilitazione accelerati, purché organizzati da un medesimo soggetto e nel rispetto del limite massimo di 25 allievi in aula. Anche in tale ipotesi dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, compilati secondo le suddette istruzioni.
Si precisa che in ogni caso:
• non è consentito al singolo allievo di frequentare due o più corsi contemporaneamente
• non è consentito lo svolgimento di lezioni teoriche afferenti a parte di programma comuni a due o più corsi quando le stesse riguardino moduli già avviati.
Nel predetto limite delle 25 unità è consentita la presenza in aula durante le lezioni di allievi che, avendo frequentato un corso in precedenza, siano stato respinti all'esame e intendano effettuare un ripasso sulla materia. In tal caso, tuttavia, la presenza degli allievi ripetenti non può essere consentita oltre la data di scadenza di validità dell'attestato rilasciato a conclusione del corso di formazione regolarmente frequentato. Il responsabile del corso comunica all'UMC competente la presenza di siffatti allievi entro le ore 18 del giorno precedente il primo giorno di presenza al corso.
Tali allievi iscritti nel registro degli iscritti, non lo sono in quello della frequenza e degli stessi non è da annotarsi la presenza o l'eventuale assenza.
6.3.1 Assenze nei corsi di qualificazione iniziale, ordinaria e accelerata
Le lezioni teoriche hanno durata complessiva giornaliera non inferiore a due ore e non superiore ad otto.
Le lezioni pratiche individuali hanno durata complessiva giornaliera non inferiore a due ore, a meno che la durata delle stesse non sia indicata, da decreto, come inferiore.
L'assenza di un partecipante è annotata sul registro entro quindici minuti dall'inizio della lezione. Qualora la lezione sia di più di due ore, l'assenza deve essere riannotata entro i primi 15 minuti della ripresa di ciascun blocco di ore non superiori a due: il predetto lasso di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per consentire agli allievi una pausa.
Alle lezioni di teoria dei corsi di qualificazione iniziale ordinaria sono consentite, al massimo, un numero di ore di assenza pari o inferiore a 28, di cui non più di dieci ore relativamente agli argomenti della parte speciale del tipo di abilitazione che l'allievo intende conseguire.
L'allievo assente per un numero di ore superiore a 28 ed inferiore o pari a 56, per ottenere il rilascio dell'attestato di frequenza, deve recuperare, entro due mesi dalla fine del corso di formazione ordinaria, almeno le ore di assenza eccedenti le 28 ore consentite. Il recupero, ovviamente, deve riguardare le materie trattate nei giorni di assenza. L'allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a 56 deve, invece, ripetere l'intero corso.
È obbligatoria la frequenza di tutte le venti ore di lezione del corso pratico: eventuali assenze sono recuperate entro due mesi dalla fine del corso ordinario, per conseguire l'attestato di frequenza.
Alle lezioni di teoria dei corsi di qualificazione iniziale accelerata sono consentite, al massimo, un numero di ore di assenza pari o inferiore a 14, di cui non più di 5 ore relativamente agli argomenti della parte speciale del tipo di abilitazione che l'allievo intende conseguire.
L'allievo assente per un numero di ore superiore a 14 ed inferiore o pari a 28, per ottenere il rilascio dell'attestato di frequenza, deve recuperare, entro un mese dalla fine del corso di formazione accelerata, almeno le ore di assenza eccedenti le 14 ore consentite. Il recupero, ovviamente, deve riguardare le materie trattate nei giorni di assenza. L'allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a 28 deve, invece, ripetere l'intero corso.
È obbligatoria la frequenza di tutte le dieci ore di lezione del corso pratico: eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine del corso accelerato, per conseguire l'attestato di frequenza.
Le lezioni di recupero, sia relative alla parte di programma teorico che pratico, si svolgono alla fine del corso.
6.3.2 Assenze nei corsi di estensione della qualificazione iniziale, ordinaria e accelerata
Le lezioni teoriche hanno durata complessiva giornaliera non inferiore a due ore e non superiore ad otto.
Le lezioni pratiche individuali hanno durata complessiva giornaliera non inferiore a due ore, a meno che la durata delle stesse non sia indicata, da decreto, come inferiore.
L'assenza di un partecipante è annotata sul registro entro quindici minuti dall'inizio della lezione. Qualora la lezione sia di più di due ore, l'assenza deve essere riannotata entro i primi 15 minuti della ripresa di ciascun blocco di ore non superiori a due: il predetto lasso di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per consentire agli allievi una pausa.
Alle lezioni di teoria dei corsi di estensione della qualificazione iniziale ordinaria sono consentite, al massimo, un numero di ore di assenza pari o inferiore a 10.
L'allievo assente per un numero di ore superiore a 10 ed inferiore o pari a 20, per ottenere il rilascio dell'attestato di frequenza, deve recuperare, entro un mese dalla fine del corso estensione della qualificazione iniziale ordinaria, almeno le ore di assenza eccedenti le 10 ore consentite. Il recupero, ovviamente, deve riguardare le materie trattate nei giorni di assenza. L'allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a 20 deve, invece, ripetere l'intero corso.
È obbligatoria la frequenza di tutte le ore di lezione del corso pratico: eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine del corso ordinario, per conseguire l'attestato di frequenza.
Alle lezioni di teoria dei corsi di estensione della qualificazione iniziale accelerata sono consentite, al massimo, un numero di ore di assenza pari o inferiore a 5.
L'allievo assente per un numero di ore superiore a 5 ed inferiore o pari a 10, per ottenere il rilascio dell'attestato di frequenza, deve recuperare, entro un mese dalla fine del corso estensione della qualificazione iniziale ordinaria, almeno le ore di assenza eccedenti le 5 ore consentite. Il recupero, ovviamente, deve riguardare le materie trattate nei giorni di assenza. L'allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a 10 deve, invece, ripetere l'intero corso.
È obbligatoria la frequenza di tutte le ore di lezione del corso pratico: eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine del corso ordinario, per conseguire l'attestato di frequenza.
In ogni caso, lezioni di recupero, sia relative alla parte di programma teorico che pratico, si svolgono alla fine del corso.
6.3.3 Assenze nei corsi di integrazione della qualificazione iniziale, ordinaria e accelerata, per titolari di attestato di idoneità alla professione di autotrasportatore
Le lezioni teoriche hanno durata complessiva giornaliera non inferiore a due ore e non superiore ad otto.
Le lezioni pratiche individuali hanno durata complessiva giornaliera non inferiore a due ore, a meno che la durata delle stesse non sia indicata, da decreto, come inferiore.
L'assenza di un partecipante è annotata sul registro entro quindici minuti dall'inizio della lezione. Qualora la lezione sia di più di due ore, l'assenza deve essere riannotata entro i primi 15 minuti della ripresa di ciascun blocco di ore non superiori a due: il predetto lasso di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per consentire agli allievi una pausa.
Alle lezioni di teoria dei corsi di integrazione della qualificazione iniziale ordinaria per il conseguimento di una CQC afferente alla medesima tipologia di trasporto per la quale il conducente sia già titolare di attestato di idoneità alla professione di autotrasportatore sono consentite, al massimo, un numero di ore di assenza pari o inferiore a 28.
L'allievo assente per un numero di ore superiore a 28 ed inferiore o pari a 56, per ottenere il rilascio dell'attestato di frequenza, deve recuperare, entro due mesi dalla fine del corso di formazione ordinaria, almeno le ore di assenza eccedenti le 28 ore consentite. Il recupero, ovviamente, deve riguardare le materie trattate nei giorni di assenza. L'allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a 56 deve, invece, ripetere l'intero corso.
È obbligatoria la frequenza di tutte le venti ore di lezione del corso pratico: eventuali assenze sono recuperate entro due mesi dalla fine del corso ordinario, per conseguire l'attestato di frequenza.
Alle lezioni di teoria dei corsi di integrazione della qualificazione iniziale accelerata per il conseguimento di una CQC afferente alla medesima tipologia di trasporto per la quale il conducente sia già titolare di attestato di idoneità alla professione di autotrasportatore sono consentite, al massimo, un numero di ore di assenza pari o inferiore a 14.
L'allievo assente per un numero di ore superiore a 14 ed inferiore o pari a 28, per ottenere il rilascio dell'attestato di frequenza, deve recuperare, entro un mese dalla fine del corso di formazione accelerata, almeno le ore di assenza eccedenti le 14 ore consentite. Il recupero, ovviamente, deve riguardare le materie trattate nei giorni di assenza. L'allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a 28 deve, invece, ripetere l'intero corso.
È obbligatoria la frequenza di tutte le dieci ore di lezione del corso pratico: eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine del corso accelerato, per conseguire l'attestato di frequenza.
Nelle lezioni di integrazione della qualificazione iniziale (ordinaria o accelerata) per il conseguimento di una CQC afferente ad una tipologia di trasporto per la quale il conducente - già titolare di CQC per altra tipologia di trasporto - sia titolare di attestato di idoneità alla professione di autotrasportatore non sono consentite assenze, in quanto il programma riguarda solo la parte pratica.
Eventuali assenze vanno pertanto recuperate entro due mesi, se trattasi di corso ordinario, ovvero entro uno se accelerato.
In ogni caso, le lezioni di recupero, sia relative alla parte di programma teorico che pratico, si svolgono alla fine del corso.
6.3.4 Attestato di frequenza
Al termine del corso al candidato viene rilasciato, dal soggetto titolare dell'autorizzazione o del nulla osta, un attestato di frequenza, valido un anno dalla data di termine del corso, redatto in conformità all’allegato 8 della presente circolare.
Detto attestato deve essere vistato dal competente Ufficio della Motorizzazione al solo fine di comprovare che, effettivamente, vi sia stata comunicazione di avvio del corso. L'operazione di visto avviene mediante l'apposizione della seguente dicitura:
"Corso di formazione iniziale accelerata/ordinaria/integrazione di cui alla comunicazione prot. n. ?? del __/__/____".
L'Ufficio della Motorizzazione civile di ............................
(timbro dell'Ufficio)
6.4. ESAME
Gli esami per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente sono svolti presso gli uffici della motorizzazione civile da funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti appartenenti alla terza area, ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida.
Per essere ammesso all'esame il candidato deve presentare all'Ufficio Motorizzazione civile apposita istanza, su modello TT746C, che dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
a) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale, dal quale si evince che il corso stesso è terminato non oltre 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;
b) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore della legge 1 dicembre 1986, n. 870);
c) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 3 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992(assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda)
d) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla CQC).
Nel caso di esito negativo dell’esame, l'attestazione di pagamento di cui al punto d) è restituita, a richiesta, al candidato che potrà utilizzarla per successive istanze che potranno essere presentate più volte purché nell'arco di validità dell'attestato di frequenza. Il nuovo esame avrà luogo a distanza di non meno di 30 giorni dall'ultima prova sostenuta.
L'esame si svolge presso l'Ufficio Motorizzazione civile presso cui il candidato ha presentato domanda di conseguimento della CQC e consta di due prove, la prima di carattere generale e la seconda concernente argomenti specifici al tipo di autorizzazione che il candidato intende conseguire, entrambe di durata di centoventi minuti. Le prove si svolgono tramite questionario: i candidati rispondono ai quesiti barrando la lettera "V" o "F" a seconda che considerino quella proposizione vera o falsa. Ogni prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.
L'art. 15, co. 1, del D.M. 16 ottobre 2009 stabilisce una procedura d'esame provvisoria, in attesa che il Dipartimento per i trasporti termini l'elaborazione, già avviata, dei quiz d'esame per il conseguimento della CQC. Conseguentemente, durante il periodo transitorio, l'esame è svolto in forma orale congiuntamente da due funzionari del Dipartimento dei trasporti appartenenti alla terza area, ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida. Almeno uno dei due esaminatori deve appartenere all'area tecnica.
La CQC verrà rilasciata ai candidati che hanno superato entrambe le prove. L'esito negativo anche di una sola prova determina il giudizio globale di non idoneità all'esame ed il candidato dovrà ripetere entrambe le prove.
La CQC viene rilasciata contestualmente alla dichiarazione di idoneità del candidato.
Per la predisposizione delle CQC da consegnare ai candidati risultati idonei, si rinvia al manuale operativo predisposto dal CED del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Sulle C.Q.C. rilasciate a seguito di corso di qualificazione accelerato, rispettivamente, a soggetti di età inferiore agli anni 21 per il trasporto di cose e di anni 23 per il trasporto di persone, viene apposto il codice 107.
Al compimento delle età previste per il trasporto professionale senza limitazioni, detto codice perde automaticamente i suoi effetti e non è, pertanto, necessario rimuoverlo mediante emissione di duplicato.
Solo in caso di richiesta di duplicato della C.Q.C. per altri motivi, tale codice può essere rimosso, se il conducente ha compiuto l'età che gli consente la guida professionale senza limitazioni.
7. RILASCIO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER FORMAZIONE PERIODICA
La C.Q.C. ha validità 5 anni. Il rinnovo di validità è subordinato alla di frequenza di apposito corso di formazione periodica, al termine del quale ne è emesso duplicato rinnovato nella validità.
Possono seguire i corsi di formazione periodica in Italia i:
• residenti in Italia
• residenti in uno stato appartenente alla UE,allo SEE, o extra-UE ma dipendenti, con qualifica di autista, di un'impresa avente sede in Italia.
Ovviamente tali CQC, ancorché emesse in Italia, se rilasciate in favore di conducenti titolari di patente non italiana, non godono del regime di cui all'articolo 126-bis del codice della strada che ha il suo presupposto, appunto, in una patente italiana.
Il corso può essere frequentato:
• nei 12 mesi precedenti alla scadenza della C.Q.C.: in tal caso la CQC è rinnovata a far data dal primo giorno successivo a quello di scadenza del documento rinnovato
• entro 2 anni dalla scadenza della C.Q.C.: in tal caso la CQC è rinnovata a far data dal giorno di rilascio dell'attestato di formazione periodica. Nelle more è precluso l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone o cose.
Se la C.Q.C. è scaduta da più di 2 anni, oltre alla frequenza al corso di formazione periodica, è richiesto il superamento dell'esame finale. Dalla data di scadenza della CQC e fino a quella di superamento dell'esame è precluso l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone o cose.
La C.Q.C. per trasporto di persone può essere rinnovata fino al compimento del 68° anno di età, sempre che sia stata rinnovata fino a tale età la patente di categoria D presupposta, secondo le disposizioni dell'articolo 115 del Codice della Strada, come modificato dall'articolo 16, co.1, della legge n. 120 del 29 luglio 2010.
7.1 REQUISITI PER ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA
7.1.1 Soggetti:
I corsi di formazione periodica possono essere organizzati da:
1. da autoscuole, centri di istruzione automobilistica e enti di formazione già titolari di nulla osta ovvero di autorizzazione allo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale;
2. aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale, aventi un numero di addetti alla guida non inferiore ad 80 unità e limitatamente ai propri dipendenti. Conseguentemente i corsi di formazione in parola saranno afferenti alla sola C.Q.C. persone.
Per svolgere i corsi di formazione periodica le aziende devono presentare richiesta di autorizzazione alla Direzione Generale della Motorizzazione, redatta in conformità all'allegato 3 della presente circolare.
Le lezioni sono svolte presso la sede comunicata all'atto della richiesta di nulla osta o di autorizzazione da parte del soggetto erogatore del corso.
Il soggetto erogatore del corso deve dotarsi di registri di iscrizione e di frequenza (conformi rispettivamente agli allegati 10 e 11 della presente circolare), da conservare per almeno 5 anni presso la sede comunicata all'atto di richiesta del nulla osta o dell'autorizzazione. Tali registri sono numerati, hanno pagine numerate consecutivamente e sono previamente vidimati dall'UMC competente.
Ciascun registro di frequenza è distinto in sezioni relative alla parte comune di programma ed a quelle specialistiche.
7.1.2 Docenti
Per svolgere i corsi di formazione periodica, i soggetti di cui al paragrafo precedente devono dimostrare di avvalersi, in qualità di docenti, delle medesime figure professionali richieste per lo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale.
Va al riguardo precisato che gli enti di formazione autorizzati all’espletamento dei corsi di qualificazione iniziale per la sola parte teorica e le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone, di cui al comma 2 dello stesso articolo, non sono tenuti alla presenza dell'istruttore nel corpo docente.
Si richiama tuttavia l'attenzione su quanto specificato al seguente paragrafo 7.2, ultimo capoverso, con riferimento al rinvio alla disciplina della figura del responsabile del corso che, ove delegato dal legale rappresentante dell'ente erogatore del corso stesso, può essere anche un istruttore.
7.1.3 Locali
Per svolgere i corsi di formazione periodica, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avere la disponibilità dei seguenti locali:
• di un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50, dotata almeno di una cattedra od un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
• di servizi igienici composti da bagno illuminato e areato.
7.1.4 Materiale Didattico
Per svolgere i corsi di formazione periodica, i soggetti richiedenti devono possedere il medesimo materiale didattico richiesto per lo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale che può essere anche sostituito, in tutto o in parte, da materiale multimediale. Il tal caso il responsabile del corso attesta la conformità dello stesso ai programmi prescritti. Non è ammesso l'uso del sistema di e-learning.
7.2 PROGRAMMA DEI CORSI
Il programma di formazione periodica per i titolari di carta di qualificazione del conducente per trasporto cose o trasporto persone, consta di 35 ore di lezioni teoriche, suddivise in moduli di 7 ore ciascuno.
Ogni corso si articola in una parte comune, che attiene ad argomenti sia del trasporto cose che del trasporto di persone, ed in una parte speciale che attiene esclusivamente ad argomenti di pertinenza o solo del trasporto di cose o solo del trasporto di persone.
Il programma della parte comune è quello previsto dal DM 16/10/09, articolo 13, comma 1, punto a).
Il programma della parte speciale per i titolari di carta di qualificazione del conducente per trasporto di cose è quello previsto dal medesimo DM, articolo 13, comma 1, punto b).
Il programma della parte speciale per i titolari di carta di qualificazione del conducente per trasporto di persone è quello previsto dal medesimo DM, articolo 13, comma 1, punto c).
Nel caso di carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, il programma consta di 49 ore ed è relativo alle parti di programma di cui al DM 16/10/09, articolo 13, comma 1, punti a), b) e c), senza ripetizione della parte comune.
Le lezioni relative alla conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida (punto a.1) possono anche essere svolte con un simulatore di alta qualità, le cui caratteristiche tecniche sono da definirsi con decreto ministeriale.
Una o più lezioni possono essere sostituite da lezioni registrate su supporto multimediale, sempre alla presenza del responsabile del corso: si rinvia a quanto sub paragrafo 6.3, secondo capoverso, anche con riferimento ai corsi di formazione periodica svolti dalle aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone.
7.3 DISCIPLINA SVOLGIMENTO CORSI
I soggetti che intendono avviare un corso di formazione periodica - sulla base del nulla osta o dell'autorizzazione già conseguita al fine dello svolgimento dei corsi di formazione iniziale ovvero, se trattasi di aziende, dell'apposita autorizzazione conseguita ai soli fini dell'espletamento dei corsi di formazione periodica - hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione generale territoriale e all'Ufficio motorizzazione civile competenti:
a) gli estremi identificativi (soggetto emittente, data e numero di protocollo) del nulla osta o dell'autorizzazione;
b) il nominativo del responsabile del corso;
c) l'elenco degli allievi (corredato dalla attestazione del rapporto di lavoro, con qualifica di autista, intercorrente con un'impresa avente sede in Italia, nel caso di allievi che non hanno né residenza normale né anagrafica in Italia);
d) il calendario delle lezioni.
Con riferimento a tempi e modalità di comunicazione delle variazioni alle suddette comunicazioni, nonché con riferimento alle modalità di svolgimento delle lezioni ed agli orari nei quali possono essere svolte, nonché alla loro durata minima e massima, si rinvia a quanto già esposto nel precedente paragrafo 6.3, con l'ovvia precisazione che una lezione giornaliera non può essere superiore a sette ore, pari alla durata di un modulo.
Il responsabile del corso previsto al punto b), cui fanno capo tutti gli oneri concernenti le comunicazioni con le Direzioni Generali Territoriali o con gli Uffici della Motorizzazione civile, nonché le attività di verifica sul regolare svolgimento dei corsi, può coincidere con il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso di formazione, ovvero può essere individuato in un soggetto da questi delegato, purché in possesso della abilitazione di insegnante o di istruttore, prescindendo dall'anzianità e dagli ulteriori requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di docente dei corsi in parola. Ai soli fini della rilevazione delle presenze alle lezioni, il responsabile del corso può delegare, il docente che, di volta in volta, è incaricato dello svolgimento del modulo.
Nei corsi di formazione periodica non è posto alcun un limite al numero degli allievi che è possibile iscrivere: tuttavia deve in ogni caso essere assicurata la proporzionalità tra superficie dell'aula e numero degli allievi, in un rapporto pari ad almeno mq 1,50 per ogni allievo.
È consentito lo svolgimento, nella medesima aula, di lezioni afferenti a parti di programma comuni a due o più corsi, purché organizzati dal medesimo soggetto e non relative a moduli già avviati. In tale ipotesi dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, compilati secondo le suddette istruzioni.
Ogni singolo corso ha un proprio registro di frequenza sul quale il responsabile del corso annota la data, l'argomento della lezione ed il nominativo del docente. Sullo stesso registro gli allievi appongono la firma di entrata, entro i primi quindici minuti di ciascuna lezione, nonché di uscita.
Qualora la lezione sia di più di due ore, gli allievi riappongono la firma di presenza entro i primi 15 minuti della ripresa di ciascun blocco di ore non superiori a due.
7.3.1 Assenze
L'assenza di un partecipante è annotata sul registro entro quindici minuti dall’inizio della lezione. Qualora la lezione sia di più di due ore, l'assenza deve essere riannotata entro i primi 15 minuti della ripresa di ciascun blocco di ore non superiori a due: il predetto lasso di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per consentire agli allievi una pausa.
Al corso di formazione periodica sono consentite, al massimo, tre ore di assenza. Nel caso in cui le assenze superino il massimo consentito, l'allievo dovrà ripetere l'intero corso.
7.4 RILASCIO C.Q.C.
Al termine del corso di formazione periodica i soggetti erogatori del corso rilasciano al conducente un attestato di frequenza, redatto in conformità all'allegato 12 della presente circolare, e comunicano, tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it, entro due giorni lavorativi dalla fine del corso al competente Ufficio della Motorizzazione civile, l'elenco dei partecipanti al corso. L'ufficio provvede all'emissione della carta di qualificazione aggiornata, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell'elenco.
Al rilascio della nuova C.Q.C., viene ritirata quella scaduta ovvero, viene acquisita l'eventuale denuncia di furto, smarrimento o distruzione della stessa.
La richiesta di rinnovo della C.Q.C. deve essere redatta sul modello TT746C cui sono allegate:
• attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870,
• attestazione di versamento delle tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente).
• una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco
La validità della nuova C.Q.C. decorre:
• dal giorno successivo a quello della vecchia C.Q.C., se il corso è stato frequentato nei 12 mesi precedenti la scadenza
• dal giorno di rilascio dell’attestato di fine corso, se il corso è stato frequentato nei 2 anni successivi alla scadenza della C.Q.C.
8. GESTIONE C.Q.C. (PUNTI- ESAMI REVISIONE- REVOCA)
8.1 GESTIONE DEL PUNTEGGIO
L'art. 23 del decreto legislativo 286/2005 estende il sistema dei punti anche alla C.Q.C. nonché al certificato di abilitazione professionale di tipo KB.
Il D.D. 22 ottobre 2010 recante nuove disposizioni in materia di punti sulla CQC e sul CAP di tipo KB, che ha sostituito il precedente DD 7/02/07 in materia di gestione dei punti della C.Q.C., ne reca la disciplina applicativa anche alla luce delle modifiche apportate all'art. 126-bis del codice della strada dalla Legge 29 luglio 2010 n. 120.
Tale disciplina si articola secondo i seguenti punti:
1. si applicano le disposizioni dell'art. 126-bis del codice della strada alla C.Q.C. ed al CAP di tipo KB dei conducenti residenti in Italia e titolari di patente italiana;
2. il punteggio attribuito alla C.Q.C. non si cumula nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare di C.Q.C. persone e di C.Q.C. cose, nonché nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare di C.Q.C. e CAP di tipo KB;
3. è disposto l'esame di revisione secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.D. 22 ottobre 2010 recante nuove disposizioni in materia di punti sulla CQC e sul CAP di tipo KB:
• nel caso di azzeramento del punteggio della C.Q.C. o del CAP di tipo KB,
• ovvero nel caso in cui, dopo notifica di verbale di contravvenzione che comporti la perdita di almeno 5 punti, siano state commesse, nell'arco di 12 mesi dalla prima violazione, altre due violazioni non contestuali, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti;
4. l'esito positivo dell'esame di revisione per la C.Q.C. o per il CAP di tipo KB non influisce sul punteggio della patente posseduta. Parimenti, l'esito positivo dell'esame di revisione per la patente di guida non influisce sul titolo abilitativo professionale posseduto;
5. l'esito negativo dell'esame di revisione della C.Q.C. o del CAP di tipo KB comporta la revoca del titolo abilitativo. La C.Q.C. ed il CAP di tipo KB sono altresì revocati in qualunque caso di revoca della patente. Conseguentemente la C.Q.C. ed il CAP di tipo KB potranno essere riacquisiti, se del caso, previo conseguimento di nuova patente presupposta, attraverso, rispettivamente, frequenza di un corso di qualificazione iniziale e superamento dell'esame finale, ovvero, nel caso di KB, superamento del relativo esame.
6. In caso di revoca di C.Q.C ottenuta "per documentazione", il rilascio di una nuova C.Q.C. sarà possibile solo dopo che il conducente avrà frequentato un corso di qualificazione iniziale e sostenuto il relativo esame finale.
7. nel caso di frequenza di un corso recupero punti, la riacquisizione degli stessi è subordinata al superamento di una prova di esame (ex art. 126-bis, comma 4, come modificato dall'articolo 22, comma 1 lettera a) della citata Legge 120/2010);
8. la data di decorrenza del recupero dei punti è quella di superamento dell'esame.
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le disposizioni di cui ai punti 7) e 8) entreranno in vigore quando sarà emanato il decreto che dovrà disciplinare le procedure d'esame medesime. Nelle more dell'emanazione il corso si conclude con il rilascio al conducente di un attestato di frequenza da parte del soggetto erogatore del corso che comunica, tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it i dati dei partecipanti a cui è stato rilasciato l'attestato di frequenza, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli abilitati alla guida.
Il D.D. 22 ottobre 2010 recante nuove disposizioni in materia di punti sulla CQC e sul CAP di tipo KB entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: dalla stessa data è abrogato il corrispondente DD 7 febbraio 2007 le cui disposizioni, in ogni caso, continueranno ad applicarsi ai corsi di recupero punti il cui avvio sia stato comunicato in vigenza dello stesso, ai sensi dell'art. 5.
8.2 CORSI PER IL RECUPERO PUNTI C.Q.C.
8.2.1 Soggetti erogatori dei corsi
L'art. 3 del D.D. 22 ottobre 2010 recante nuove disposizioni in materia di punti sulla CQC e sul CAP di tipo KB stabilisce che i corsi per il recupero dei punti per la carta di qualificazione del conducente e per il CAP di tipo KB sono svolti dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica, titolari di nulla osta per l'espletamento dei corsi di formazione iniziale per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, nonché dagli enti autorizzati all'espletamento dei medesimi corsi di formazione iniziale, sia per il trasporto di cose che di persone, ancorché solo per la parte teorica dei rispettivi programmi.
I requisiti richiesti per lo svolgimento dei corsi di recupero dei punti sono, in quanto compatibili, i medesimi previsti dal DM 16 ottobre 2009. Pertanto le lezioni devono essere svolte, ciascuna per competenza di materia, dal corpo docente già comunicato all'atto di richiesta del nulla osta o dell'autorizzazione, con l'utilizzo del materiale didattico a tal fine richiesto e nelle sedi in quella circostanza comunicate. Non sono ammessi corsi on-line o in video conferenza.
8.2.2 Svolgimento dei corsi
I soggetti erogatori dei corsi devono comunicare all'Ufficio Motorizzazione competente, con un preavviso di almeno sette giorni lavorativi:
• gli estremi identificativi (soggetto emittente, data e numero di protocollo) del nulla osta o dell'autorizzazione;
• il calendario delle lezioni ed i rispettivi orari;
• i nominativi dei docenti;
• il nominativo del responsabile del corso;
• l'elenco degli iscritti
• la sede del corso.
Eventuali variazioni devono essere comunicate al competente Ufficio motorizzazione civile, entro le ore 13 del giorno lavorativo precedente, anche a mezzo fax o con posta elettronica. A tal fine farà fede la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica.
La sostituzione di un docente con altro avente idonea qualifica per l'espletamento della lezione, purché presente nell'elenco dei docenti trasmesso, non comporta alcun obbligo di comunicazione.
Il responsabile del corso previsto, cui fanno capo tutti gli oneri concernenti le comunicazioni con le Direzioni Generali Territoriali o con gli Uffici della Motorizzazione civile, nonché le attività di verifica sul regolare svolgimento dei corsi, può coincidere con il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso, ovvero può essere individuato in un soggetto da questi delegato, purché in possesso della abilitazione di insegnante o di istruttore, prescindendo dall'anzianità e dagli ulteriori requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di docente dei corsi in parola. Ai soli fini della rilevazione delle presenze alle lezioni, il responsabile del corso può delegare, il docente che, di volta in volta, è incaricato dello svolgimento della lezione.
Il corso si conclude entro quattro settimane dalla data di avvio; ogni lezione non può avere durata superiore a tre ore giornaliere. Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14.
Il D.D. 22 ottobre 2010 recante nuove disposizioni in materia di punti sulla CQC e sul CAP di tipo KB prevede una nuova disciplina delle assenze prescrivendo che sono consentite al massimo cinque ore di assenza. L'allievo assente per un numero di ore superiore a cinque ripete l'intero corso. All'allievo assente per un numero uguale o inferiore a cinque, il soggetto che ha erogato il corso rilascia l'attestato di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 3 al citato D.D..
Tuttavia, nelle more dell'emanazione del decreto che dovrà dettare la disciplina in materia di esami al termine del corso recupero punti, la disciplina transitoria prevede che sono consentite al massimo sei ore di assenza. L'allievo assente per un numero superiore di ore ripete l'intero corso; l'allievo assente per un numero uguale o inferiore ottiene l'attestato di frequenza solo dopo aver recuperato le ore non frequentate.
Gli allievi dei corsi sono iscritti nel "registro delle iscrizioni", conforme al modello di cui all'allegato 1 al D.D. 22 ottobre 2010 recante nuove disposizioni in materia di punti sulla CQC e sul CAP di tipo KB.
La presenza degli allievi alle lezioni è attestata dal "registro di frequenza" conforme al modello di cui all'allegato 2 al D.D. 22 ottobre 2010 recante nuove disposizioni in materia di punti sulla CQC e sul CAP di tipo KB, sul quale sono inoltre annotati data, orario, argomento della lezione, il nominativo del docente, firma in entrata ed in uscita degli allievi.
L'assenza di un allievo è annotata sul registro entro quindici minuti dall'inizio della lezione.
Non si applica la disciplina delle pause.
I registri hanno pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dal competente Ufficio della Motorizzazione civile e sono conservati per cinque anni.
Non c'è limite massimo al numero degli allievi che è possibile iscrivere ad un corso, nel rispetto della proporzionalità tra superficie dell'aula e numero degli allievi, in un rapporto pari ad almeno mq 1,50 per ogni allievo. Nel rispetto della predetta proporzionalità è consentita la presenza in aula di allievi che, avendo frequentato un corso in precedenza ed essendo stati respinti all'esame del recupero del punteggio, intendano effettuare un ripasso sulla materia. Tale circostanza, che va previamente comunicata dal responsabile del corso all'UMC competente, potrà ricorrere solo a far data dall'entrata in vigore dei decreti applicativi in materia di esame sul recupero del punteggio.
Tali allievi, iscritti nel registro degli iscritti, non lo sono in quello della frequenza e degli stessi non è da annotarsi la presenza o l'eventuale assenza.
8.2.3 Frequenza dei corsi
Il conducente può iscriversi ad un corso di recupero punti previo ricevimento della comunicazione di decurtazione del punteggio da parte del Dipartimento per i trasporti. Per ogni comunicazione di decurtazione punti è possibile frequentare un solo corso. Detta comunicazione è ritirata al momento dell'iscrizione dal soggetto erogatore del corso.
Non è consentito frequentare contemporaneamente due corsi di recupero punti dei titoli professionali eventualmente posseduti, né un corso di recupero punti del titolo professionale posseduto ed un corso di recupero punti della patente di guida.
A far data dall'entrata in vigore della disciplina degli esami a conclusione dei corsi di recupero punti, la comunicazione di decurtazione del punteggio sarà restituita al titolare in caso:
- di non ammissione all'esame;
- di esito negativo dello stesso: in tal caso il conducente può sostenere più esami entro un anno dalla data del primo, a cadenze non inferiori a trenta giorni.
In caso di esito positivo dell'esame, il soggetto erogatore del corso restituirà al titolare la comunicazione, previa apposizione della dicitura: "Esito favorevole esame di cui all'art. 126-bis, co.4, codice della strada".
8.2.4 Programmi dei corsi
I corsi di recupero dei punti per la C.Q.C. consentono di recuperare fino ad un massimo di nove punti, hanno durata di 20 ore e si svolgono secondo il programma di cui al DD 22 ottobre 2010, art. 4, comma 1.
I corsi di recupero dei punti per i CAP di tipo KB consentono di recuperare fino ad un massimo di nove punti, hanno durata di 18 ore e si svolgono secondo il programma di cui al DD 22 ottobre 2010, art. 4, comma 2.
È ammessa la compresenza in aula di allievi che recuperano punti sulla C.Q.C. ed allievi che recuperano punti sul CAP di tipo KB per le parti comuni di programma. In tale ipotesi dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, compilati secondo le istruzioni in precedenza impartite.
A corso recupero punti iniziato è consentita la presenza in aula di allievi iscritti ad un diverso e successivo corso di recupero punti, solo per le parti comuni di programma e con esclusione degli argomenti le cui lezioni siano già state avviate.
9. ATTIVITÀ DI VERIFICA SUI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE, FORMAZIONE PERIODICA E RECUPERO PUNTI
L'art. 14 del D.M. 16 ottobre 2009 impone agli Uffici Motorizzazione civile di effettuare le ispezioni al fine di assicurare la persistenza dei requisiti in capo ai soggetti che erogano i corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali, nonché al fine di verificare il regolare svolgimento dei corsi stessi.
Analoga attività di verifica è prescritta dall'art. 8 del D.D. 22 ottobre 2010 recante nuove disposizioni in materia di punti sulla CQC e sul CAP di tipo KB con riferimento alla regolarità dei corsi per recupero punti sulla C.Q.C. e sul CAP di tipo KB.
L'attività ispettiva è espletata presso le sedi e nelle ore e nei giorni comunicati nel calendario delle lezioni; qualora riguardi lezioni di guida o esercitazioni pratiche collettive "fuori sede", si svolge nei luoghi e nelle ore specificatamente comunicate: è fatto onere agli ispettori di giungere su detti luoghi prima dell'inizio delle singole lezioni di guida, non essendo possibile chiedere che rientri un veicolo già impiegato in una lezione.
Detta attività è svolta, su incarico del Direttore dell'UMC territorialmente competente, da funzionari appartenenti almeno all'area B, posizione economica B3, eventualmente accompagnati da organi di polizia. L'intervento di tali organi può altresì essere richiesto quando, nel corso dell'ispezione, particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno e sempre nel caso in cui sia impedito l'accesso ai locali.
I funzionari incaricati, ai fini dell'espletamento delle attività ispettive, dovranno richiedere la presenza del legale rappresentante del soggetto erogatore del corso, ovvero del responsabile del corso stesso, per tutta la durata dell'ispezione: qualora non presenti, uno dei due deve necessariamente raggiungere la sede oggetto di ispezione entro e non oltre un'ora dall'inizio dell'ispezione, fatta eccezione per l'attività ispettiva che afferisca a lezioni di guida. Nelle more gli ispettori procedono comunque alla regolarità degli adempimenti inerenti alla singola lezione in fase di svolgimento (identificazione del docente, degli allievi, verifica del registro delle presenze, …).
Eventuali contestazioni vanno rappresentate a chi, tra il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso e il responsabile del corso stesso, sarà presente. Lo stesso dovrà firmare il verbale.
Trascorso il termine di un'ora, ove non si siano comunque presentati il legale rappresentante o il responsabile del corso, i funzionari incaricati concludono l'ispezione segnalando nel verbale tale circostanza come irregolarità.
I funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, incaricati di svolgere i predetti accertamenti non hanno potere di svolgere perquisizioni nei locali o ispezioni personali.
Di tutta l'attività svolta, è redatto verbale a fine ispezione con indicazione sommaria di eventuali contestazioni, nonché di eventuali controdeduzioni o rifiuti di collaborazione alla stessa attività ispettiva. Nel caso in cui sia impedito l'accesso ai locali e non sia stato possibile l'intervento degli organi di polizia, copia del verbale è trasmesso, dal direttore dell'UMC competente, agli uffici della Procura della Repubblica per le eventuali valutazioni di competenza.
9.1 VERIFICA DELLA PERSISTENZA DEI REQUISITI
Per quel che concerne la verifica della persistenza dei requisiti utili per ottenere l'autorizzazione o il nulla osta necessario a svolgere i corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica, i funzionari dovranno verificare, preliminarmente, che locali e materiale didattico siano conformi a quanto previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 16 ottobre 2009 e dalle disposizioni esplicative di cui alla presente circolare.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 del D.D. 22 ottobre 2010 recante nuove disposizioni in materia di punti sulla CQC e sul CAP di tipo KB, i predetti requisiti sono presupposto necessario per l'espletamento dei corsi di recupero punti sulla C.Q.C. e sul CAP di tipo KB, pertanto l'attività di verifica di cui al presente punto produrrà i suoi effetti su tutte le tipologie di corsi summenzionate.
9.2 VERIFICA DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI CORSI
Particolare attenzione dovrà essere posta nelle procedure di controllo di cui ai seguenti punti:
a) il provvedimento di nulla osta o autorizzazione a svolgere i corsi in questione;
b) la presenza e la corretta tenuta del/i registro/i di iscrizione;
c) la presenza e la corretta tenuta del/i registro/i di frequenza, eventualmente integrato dal libretto delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede ovvero delle sole ricevute dello stesso libretto, laddove l’ispezione abbia ad oggetto lezioni di guida o esercitazioni cd. "fuori sede" (in particolare dovrà essere verificato, per ogni lezione, che siano state apposte le firme solo degli allievi effettivamente presenti e che non siano già state apposte firme in uscita, che sia stata trascritta l'assenza di un allievo trascorsi quindici minuti dall'inizio della lezione, ovvero dei blocchi di lezione di 2 ore, ove consentiti, e che la compilazione dei registri sia fatta con penna ad inchiostro indelebile);
d) la coincidenza tra la lezione programmata nel calendario e la lezione svolta al momento della verifica;
e) l'identificazione degli allievi;
f) l'identificazione del docente (in particolare dovrà essere controllato che il nominativo del docente sia tra quelli ricompresi nel provvedimento di autorizzazione o di nulla osta);
g) nel caso di ispezione su esercitazioni di guida svolte in area privata, l'identificazione del dipendente alla cui supervisione l'impresa di autotrasporto abbia rimesso l'esercitazione del proprio dipendente (in particolare dovrà essere verificato che sia tenuta a bordo ed esibita la delega all'esercizio di tale attività rilasciata dall'impresa - cfr. all. 9)
Nel ribadire che è consentita la presenza in aula di allievi ripetenti, di tale circostanza deve essere data evidenza nel verbale.
Ogni eventuale irregolarità, se del caso comprovata da acquisizione di fotocopia, deve essere annotata nel verbale di ispezione; in particolare dovrà essere verbalizzato l'eventuale diniego di accesso alla documentazione inerente al corso o il rifiuto, da parte di chiunque, di fornire le proprie generalità.
9.3 ATTI SEGUENTI AL TERMINE DELL'ISPEZIONE
Al termine di ogni ispezione dovrà essere consegnato copia del verbale a chi sia presente tra legale rappresentante del soggetto erogatore del corso ovvero responsabile del corso stesso, ottenendo firma di accettazione. L'eventuale rifiuto a ricevere copia del verbale deve essere opportunamente annotata.
Le eventuali anomalie riscontrate durante le ispezioni devono essere comunicate alla Direzione Generale Territoriale competente, ovvero alla Direzione Generale per la Motorizzazione che adotteranno, ciascuno per le proprie competenze, i provvedimenti di cui al medesimo articolo del D.M. 16 ottobre 2009.
Sono abrogate le circolari:
Prot. n. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007
Prot. n. 38096/RU - File avviso n. 16/2007 del 19 aprile 2007
Prot. n. 77898/8.3 del 10 agosto 2007
Prot. n. 115651/8.3 del 20 dicembre 2007
Prot. n. 29696/23.18.3 del 2 aprile 2008
Prot. n. 39544/23.18.3 del 9 maggio 2008
Prot. n. 69656/08.03 del 3 settembre 2008
Prot. n. 69690/8.3 - File avviso n. 48/2008 del 3 settembre 2008
Prot. n. 49991 del 18 maggio 2009
Prot. n. 49984 del 18 maggio 2009
Prot. n. 91180/8.3 del 21 ottobre 2009
Prot. n. 29920/R.U. - File avviso n. 13/2010 del 2 aprile 2010
Prot. n. 603 RI - File avviso n. 15/2010 del 26 aprile 2010
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
Allegato 1 alla circolare n. 85349 del 22/10/2010
FAC SIMILE DELLA RICHIESTA DI NULLA OSTA DA PARTE DI AUTOSCUOLE O CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
Marca da bollo Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE
INDIRIZZO
Oggetto: Richiesta di nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica ai sensi del D.L.vo 286/2005 e s.m.i.
Lo scrivente, legale rappresentante dell'autoscuola ....................... o del Centro di istruzione automobilistica formato dal Consorzio .................., con sede in ............................., Via ........... chiede il nulla osta ad effettuare i corsi di cui all'oggetto.
Lo scrivente dichiara:
• di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti;
• di avere la disponibilità in proprietà o in leasing dei seguenti veicoli:
1) .............................................................. targato ......................................................;
2) .............................................................. targato ......................................................;
3) .............................................................. targato ......................................................;
4) .............................................................. targato ......................................................;
5) .............................................................. targato ......................................................;
6) .............................................................. targato ......................................................;
ovvero
• di avere la disponibilità da parte del Centro di Istruzione Automobilistica .................,
con sede in .........................., costituito dal Consorzio .........................................
con sede in ................................., a cui è demandata la parte pratica dei corsi
di qualificazione iniziale, dei seguenti veicoli:
1) .............................................................. targato ......................................................;
2) .............................................................. targato ......................................................;
3) .............................................................. targato ......................................................;
4) .............................................................. targato ......................................................;
5) .............................................................. targato ......................................................;
6) .............................................................. targato ......................................................;
• di avvalersi dei seguenti docenti (specificare i dati anagrafici completi ed allegare i curricula):
1) ..............................................................;
2) ..............................................................;
3) ..............................................................;
4) ..............................................................;
5) ..............................................................;
6) ...............................................................
Lo scrivente si impegna:
1) ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica nel rispetto delle norme vigenti;
2) a comunicare all'Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, per ogni singolo corso e nelle forme e nei termini previsti:
a) la data di avvio;
b) i dati anagrafici completi del responsabile del corso;
c) il calendario delle lezioni sia teoriche che pratiche, specificandone gli orari e - qualora si tratti di lezioni di guida (eventualmente anche su aree private) o di esercitazioni pratiche collettive fuori sede - il luogo in cui ha inizio e termine ogni singola esercitazione;
d) l'elenco dei partecipanti al corso, integrato dai rispettivi dati anagrafici completi;
e) ogni eventuale ulteriore documentazione richiesta dall'Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente ai fini istruttori;
3) a comunicare, nelle forme e nei termini previsti, ogni variazione relativa alle predette informazioni;
4) a dotarsi dei prescritti registri di iscrizione e di frequenza, redatti e conservati in conformità alle disposizioni vigenti;
5) a consentire il libero accesso ai funzionari incaricati dell'espletamento delle attività ispettive nonché la visione e/o l'estrapolazione di copie di tutta la documentazione a tal fine richiesta.
Data ........................
Firma ........................
Allegato 2 alla circolare n. 85349 del 22/10/2010
FAC SIMILE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI ENTI
Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per la motorizzazione
Via Giuseppe Caraci, 36
00157 ROMA
Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica ai sensi del D.L.vo 286/2005 e s.m.i. per: [ ] CQC cose e/o [ ] CQC persone.
Lo scrivente, legale rappresentante dell'ente ............................, con sede in .........................., Via ................................ chiede l'autorizzazione ad effettuare i corsi di cui all'oggetto.
Al riguardo, dichiara che l'Ente:
• ha maturato almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto;
• è funzionalmente collegato:
[ ] all'associazione di categoria ..........................................., membro del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;
[ ] alla federazione/confederazione/articolazione territoriale .............................. della associazione di categoria ................................., membro del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori
[ ] all'associazione di categoria ............................., firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore dell'autotrasporto di persone;
[ ] alla federazione/confederazione/articolazione territoriale ............................ della associazione di categoria ......................................., firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore dell'autotrasporto di persone.
Lo scrivente dichiara:
• di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti;
• di avere la disponibilità dei seguenti veicoli:
1) .............................................................. targato ......................................................;
2) .............................................................. targato ......................................................;
3) .............................................................. targato ......................................................;
4) .............................................................. targato ......................................................;
5) .............................................................. targato ......................................................;
6) .............................................................. targato ......................................................;
ovvero
• di demandare lo svolgimento della parte pratica del corso al Centro di Istruzione Automobilistica ............................, con sede in .............................., costituito dal Consorzio .................. con sede in ......................., ovvero all'autoscuola .............................. con sede in ........................................., che dispone in proprietà o in leasing dei seguenti veicoli:
1) .............................................................. targato ......................................................;
2) .............................................................. targato ......................................................;
3) .............................................................. targato ......................................................;
4) .............................................................. targato ......................................................;
5) .............................................................. targato ......................................................;
6) .............................................................. targato ......................................................;
• di avvalersi dei seguenti docenti (specificare i dati anagrafici completi ed allegare i curricula):
1) ..............................................................;
2) ..............................................................;
3) ..............................................................;
4) ..............................................................;
5) ..............................................................;
6) ...............................................................
Lo scrivente si impegna:
1) ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica nel rispetto delle norme vigenti;
2) a comunicare all'Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, per ogni singolo corso e nelle forme e nei termini previsti;
a) la data di avvio;
b) i dati anagrafici completi del responsabile del corso;
c) il calendario delle lezioni sia teoriche che pratiche, specificandone gli orari e - qualora si tratti di lezioni di guida (eventualmente anche su aree private) o di esercitazioni pratiche collettive fuori sede - il luogo in cui ha inizio e termine ogni singola esercitazione;
d) l'elenco dei partecipanti al corso, integrato dai rispettivi dati anagrafici completi;
e) ogni eventuale ulteriore documentazione richiesta dall'Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente ai fini istruttori;
3) a comunicare, nelle forme e nei termini previsti, ogni variazione relativa alle predette informazioni;
4) a dotarsi dei prescritti registri di iscrizione e di frequenza, redatti e conservati in conformità alle disposizioni vigenti;
5) a consentire il libero accesso ai funzionari incaricati dell'espletamento delle attività ispettive nonché la visione e/o l'estrapolazione di copie di tutta la documentazione a tal fine richiesta.
Data ........................
Firma ........................
Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante
[ ] dell'autoscuola .............................................. con sede in .........................................
[ ] del centro di istruzione automobilistica ................... con sede in ...............................
si impegna ad espletare la parte pratica del corso di cui alla presente richiesta di nulla osta ed a favorire l’espletamento delle attività ispettive sulla medesima parte di corso.
Data ........................
Firma ........................
Allegato 3 alla circolare n. 85349 del 22/10/2010
FAC SIMILE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AZIENDE ESERCENTI SERVIZI AUTOMOBILISTICI PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE DI INTERESSE NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE AVENTI UN NUMERO DI ADDETTI ALLA GUIDA NON INFERIORE A 80 UNITÀ
Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per la motorizzazione
Via Giuseppe Caraci, 36
00157 ROMA
Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare i corsi di formazione periodica di cui ai sensi del D.L.vo 286/2005 e s.m.i.
Lo scrivente, legale rappresentante dell'azienda ..........................................,
con sede in ....................................., Via .............................................................
chiede autorizzazione ad effettuare i corsi di cui all'oggetto per i propri dipendenti conducenti professionali ai sensi del DM 16 ottobre 2009, artt. 1 e 3, co. 2.
Al riguardo, dichiara che l'Azienda è esercente servizio automobilistico per il trasporto pubblico di persone di interesse ................. ed ha un numero di addetti alla guida pari a ............................................... unità.
Lo scrivente dichiara:
• di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti;
• di avvalersi dei seguenti docenti (specificare i dati anagrafici completi ed allegare i curricula):
1) ..............................................................;
2) ..............................................................;
3) ..............................................................;
4) ..............................................................;
5) ..............................................................;
6) ...............................................................
e/o - se del caso -
• di materiale multimediale, che si dichiara conforme ai programmi.
Lo scrivente si impegna:
1) ad effettuare i corsi di di formazione periodica nel rispetto delle norme vigenti;
2) a comunicare all'Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, per ogni singolo corso e nelle forme e nei termini previsti:
a) la data di avvio;
b) i dati anagrafici completi del responsabile del corso;
c) il calendario delle lezioni;
d) l'elenco dei partecipanti al corso, integrato dai rispettivi dati anagrafici completi;
e) ogni eventuale ulteriore documentazione richiesta dall'Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente ai fini istruttori;
3) a comunicare, nelle forme e nei termini previsti, ogni variazione relativa alle predette informazioni;
4) a dotarsi dei prescritti registri di iscrizione e di frequenza, redatti e conservati in conformità alle disposizioni vigenti;
5) a consentire il libero accesso ai funzionari incaricati dell'espletamento delle attività ispettive nonché la visione e/o l'estrapolazione di copie di tutta la documentazione a tal fine richiesta.
Data ........................
Firma ........................
Allegato 4 alla circolare n. 85349 del 22/10/2010
INTESTAZIONE IMPRESA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto ....................................................................................................................,
nato a .........................................................................................., il ...............................,
residente in .....................................................................................................................,
Via ....................................................................................................................................
in qualità di .......................................................................................................................
dell’impresa .....................................................................................................................,
con sede in Italia, nel Comune di ....................................................................................,
Via ...................................................................................................................................,
iscritta alla C.C.I.A. di ............................................................... n. ..................................
attività ..............................................................................................................................
codice fiscale o partita IVA ...........……………………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
che, nella qualità suddetta, è datore di lavoro Sig ...........................................................
nato a ...................................................................................., il .....................................,
di nazionalità..........................................., titolare di documento di identificazione n .......
....................................... rilasciato in data .................................. da ...............................
valido fino al ................................................., che ha assunto con la qualifica di autista.
Data ........................
Firma
TIMBRO dell'IMPRESA
Allegato 5 alla circolare n. 85349 del 22/10/2010
REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
(Art. 19 del D.lg.vo. 21 novembre 2005, n. 286)
Autoscuola ................................................................................
Ente ................................………...............................................
Numero di iscrizione | Nominativo | Codice autoscuola o ente che ha conferito l'allievo | Luogo e data di nascita | Residenza e indirizzo | Categoria di patente posseduta | Data rilascio attestato di frequenza | Data esame |
Allegato 6 alla circolare n. 85349 del 22/10/2010
REGISTRO DI FREQUENZA AL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
(Art. 19 del D.lg.vo. 21 novembre 2005, n. 286)
Autoscuola ..................................................................…………………………….............
Ente ...........................................................……….................……………………….……..
Corso di qualificazione iniziale per l'abilitazione dei conducenti professionali ......….......
Giorno ................ Orario ........................... Docente .............………………………….......
Argomento della lezione:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Nominativo Firma in entrata [*] Firma in uscita
[*] L'eventuale assenza deve essere annotata entro 15 minuti dall'inizio della lezione
Il responsabile del corso
(o docente da lui delegato)
Allegato 7 alla circolare n. 85349 del 22/10/2010
FRONTE MATRICE-FIGLIA
LIBRETTO DELLE ATTESTAZIONE DELLE LEZIONI DI GUIDA E DELLE ESERCITAZIONI PRATICHE COLLETTIVE FUORI SEDE
FRONTE |
FIGLIA Ente o autoscuola Argomento della lezione Corso di cui alla comuncazione di avvio del corso Nominativo dell'allievo Nominativo dell'istruttore Targa veicolo Data Firma docente [*] Firma allievo per presenza (da compilarsi per le lezioni individuali di guida) Entrata Uscita 001 |
RETRO-FIGLIA
NOMINATIVI ALLIEVI [*] FIRMA IN ENTRATA FIRMA IN USCITA
[*] L'eventuale assenza deve essere annotata entro 15 minuti dall'inizio della lezione
Allegato 8 alla circolare n. 85349 del 22/10/2010
ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
(Art. 19 del D.lg.vo. 21 novembre 2005, n. 286)
Si attesta che il/la Sig. .....................................................................................................
nat ... a .................................................................................... prov. (.......................….),
il ............................, titolare della patente di guida della categoria ..................................
n. ..................................... ha frequentato presso quest .... (autoscuola/ente) il corso di
qualificazione iniziale per conducenti di veicoli adibiti al trasporto di cose/persone di cui all'art. 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dal ....................…........
al .............................................
Luogo e data
Il responsabile del corso
(TIMBRO DELL'AUTOSCUOLA O DELL'ENTE)
Il firmatario del presente attestato si assume la responsabilità giuridica, ai sensi delle norme vigenti, in ordine all'autenticità di quanto dichiarato.
Allegato 9 alla circolare n. 85349 del 22/10/2010
INTESTAZIONE IMPRESA
DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA AI FINI DELLE ESERCITAZIONI DI GUIDA SU AREE PRIVATE
([ ] ART. 6, CO. 7, [ ] ART. 7, CO. 6, DM 16 OTTOBRE 2009)
Il sottoscritto ....................................................................................................................,
nato a ....................................................................….... (provincia .............), il ..../..../....,
residente in ................................................................................................…..................,
Via ..................................................................................................... (provincia ...........),
in qualità di legale rappresentante dell'impresa ..............................................................;
con sede in Italia, nel Comune di ................................................ (provincia ................),
Via ...................................................................................................................................,
iscritta alla C.C.I.A. di ............................................................ n ......................................
attività ..............................................................................................................................
codice fiscale o partita IVA ..............................................................................................
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi ai sensi dell'art. 47 del citato d.P.R. N. 445/2000
DICHIARA
che, nella qualità suddetta, è datore di lavoro Sig. ...................................................…...
nato a ........................................................................................... (provincia ................),
il ..../..../...., di nazionalità ................................................................................................,
titolare di patente di categoria .......................... n. ...........................................................
rilasciata in data ..../..../.... da ……………………………......……., valida fino al ..../..../....
TANTO PREMESSO, conferisce incarico al predetto Sig. …………………...……………
di assistere nelle esercitazioni di guida su aree private di cui all'articolo [. ] art. 6, co. 7,
[ ] art. 7, co. 6, del DM 16 ottobre 2009, il Sig ..............................................................…
nato a ........................................................................... (provincia .............), il ..../..../.…,
di nazionalità............................................, titolare di patente di categoria ….........……...
n. ……., rilasciata in data ..../..../.... da …………….…........…....., valida fino al ..../..../....
Data ……..
Firma del legale rappresentante
(o di persona da lui delegata)
TIMBRO dell'IMPRESA
Allegato 10 alla circolare n. 85349 del 22/10/2010
REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA
(Art. 20 del D.lg.vo. 21 novembre 2005, n. 286)
Autoscuola o Centro di istruzione automobilistica ...........................................................
Ente .................................................................................................................................
Azienda ............................................................................................................................
Numero di iscrizione | Nominativo | Luogo e data di nascita | Residenza e indirizzo | Categoria di patente posseduta | Corso frequentato Trasporto persone |
Trasporto cose | Data rilascio attestazione |
Allegato 11 alla circolare n. 85349 del 22/10/2010
REGISTRO DI FREQUENZA AL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA (Art. 20 del D.lg.vo. 21 novembre 2005, n. 286)
Autoscuola o Centro di istruzione automobilistica ...........................................................
Ente .................................................................................................................................
Azienda ............................................................................................................................
Corso di formazione periodica dei conducenti professionali ............................................
Giorno ............……………........... Orario ...................………………………..………….....
Docente/Responsabile del corso .....................................................................................
Argomento della lezione:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Nominativo Firma in entrata [*] Firma in uscita
[*] L'eventuale assenza deve essere annotata sulla casella relativa alla firma in entrata.
Il responsabile del corso
(o il docente delegato)
Allegato 12 alla circolare n. 85349 del 22/10/2010
ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA
(Art. 20 del D.lg.vo. 21 novembre 2005, n. 286)
Si attesta che il/la Sig. .....................................................................................................
nat ... a ........................................................................................... prov. (....................),
il ......................................., titolare della patente di guida della categoria .......................
n. .….................................... ha frequentato presso quest .... (autoscuola/ente/azienda)
il corso di formazione periodica per conducenti di veicoli adibiti al trasporto di cose/persone di cui all'art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dal ........... al ................................ .
Luogo e data
Il responsabile del corso
(TIMBRO DELL'AUTOSCUOLA, DELL'ENTE O DELL'AZIENDA)
Il firmatario del presente attestato si assume la responsabilità giuridica, ai sensi delle norme vigenti, in ordine all'autenticità di quanto dichiarato.
Vedi anche: