Circolare - 19/05/2011 - Prot. n. 300/A/4692/11/109/16 - Patenti di guida
OGGETTO: Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante: "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti le patenti di guida".
- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
e, per conoscenza,
- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLlZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA
Per opportuna conoscenza, si comunica che nella G.U. n. 99 del 30 aprile 2011, è stato pubblicato il decreto legislativo di cui all'oggetto in materia di patenti di guida prevedendo oltre al recepimento delle disposizioni recate dalla direttiva, anche un più generale coordinamento ed aggiornamento del Codice della Strada operando una riclassificazione delle categorie delle patenti di guida anche al fine di agevolare i controlli su strada.
Si premette che le disposizioni del decreto legislativo troveranno applicazione a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonché nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB, in vigore dal 15.5.2011. Da quest'ultima data sono abrogate le disposizioni di cui all'allegato III del DM 30 settembre 2003, n. 40T.
Nello specifico, il recepimento delle direttive UE relative alla patente di guida va ad incidere direttamente sul C.d.S. e ne modifica alcuni articoli:
- artt. 115 e 116 C.d.S.: vengono fissati i requisiti in materia di carta di qualificazione del conducente e riscritto l'art. 116 C.d.S. per l'inserimento della patente AM (per la guida dei ciclomotori), la categoria A2 e reintrodotte le patenti di categoria B1, C1 e D1;
- art. 118-bis C.d.S.: introduzione del concetto di residenza ai fini del rilascio della patente di guida;
- artt. 119, 121, 123, 124, 125 e 126 C.d.S: adeguamento in funzione delle nuove patenti di guida; inserimento della necessità della visita presso la Commissione Medica anche per gli ultraottantenni;
- art. 128 C.d.S.: l'idoneità alla guida in soggetti già titolari di patente con patologie incompatibili è valutata anche in sede di accertamenti medicolegali diversi da quelli dell'articolo 119;
- artt. 129, 135, 136-bis e 136-ter C.d.S.: in materia di patenti e abilitazioni professionali rilasciate da uno Stato estero viene soppressa la previsione della sospensione della patente con provvedimento del Prefetto; adeguamento degli articoli; adeguamento della disciplina dei provvedimenti inerenti il diritto di guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'unione europea o dello Spazio economico europeo;
L'ultima parte del decreto legislativo, infine, detta alcune norme generali di seguito illustrate:
- art. 22 DLG definisce il modello di patente di guida comunitaria con la possibilità di inserire un supporto di memorizzazione - microchip - contenente i dati armonizzati delle stesse;
- art. 23 DLG prevede l'emanazione di più decreti per disciplinare i requisiti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida di categoria AM.
Infine, viene abrogato l'allegato III al DM 30 settembre 2003, n. 40T e viene sostituito, per le patenti delle categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB dall'allegato III al presente decreto.
Si fa riserva di impartire ulteriori disposizioni operative uniformi in sede di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
IL DIRETTORE CENTRALE
Giuffrè
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