Decreto Dirigenziale - 31/01/2012 - Modifiche al D.D. 31 gennaio 2011
OGGETTO: Modifiche al'articolo 6 del D.D. 31 gennaio 2011
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI
LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato "Codice della strada" ed in particolare l'articolo 119, come da ultimo modificato dall'articolo 23 della legge 29 luglio 2010, n. 120;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", ed in particolare l'articolo 331;
VISTO il decreto a propria firma del 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011, recante "Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida", di seguito denominato "D.D. 31 gennaio 2011";
VISTO altresì il decreto a propria firma del 26 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 2011, recante "Modifiche al D.D. 31 gennaio 2011 in materia di modalità di trasmissione della certificazione medica per il rinnovo e il rilascio di patente di guida", di seguito denominato "D.D. 26 luglio 2011", con il quale, si è ritenuto opportuno prorogare il termine già posto dall’articolo 6, comma 3, del predetto D.D. 31 gennaio 2011 alla data del 15 febbraio 2012, al fine di garantire una piena efficienza del servizio reso dai medici appartenenti alle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, accordando agli stessi medici un maggior tempo per l'acquisizione del codice di identificazione;
CONSIDERATA l'opportunità di ulteriormente prorogare detto termine al fine di consentire l'assegnazione di un codice di identificazione anche all'"ufficio dell'unità sanitaria territorialmente competente cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale", nonché al "medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario", uffici ai quali l'articolo 119, comma 2, pure attribuisce funzioni in materia di certificazione dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida;
RITENUTO a tal fine necessario acquisire il parere della Conferenza Unificata Stato regioni ed enti locali e pertanto, nelle more, prorogare ulteriormente il predetto termine;
DECRETA
ART. 1
(Modifiche all'articolo 6 del D.D. 31 gennaio 2011)
1. All'articolo 6 del D.D 31 gennaio 2011, come modificato dall'art. 4 del D.D. 26 luglio 2011, le parole "Fino alla data del 15 febbraio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data che sarà resa nota mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,".
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(ing. Amedeo FUMERO)
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