Decreto Dirigenziale - 19/04/2013 - Trasmissione certificazione medica
OGGETTO: Disposizioni integrative e correttive del decreto 31 gennaio 2011, e successive modificazioni, in materia di modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DECRETO DIRIGENZIALE
19 aprile 2013
(G.U. n. 108 del 10.5.2013)
Disposizioni integrative e correttive del decreto 31 gennaio 2011, e successive modificazioni, in materia di modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI
LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 285 del 1992";
Visti in particolare gli articoli 119 e 126, quest'ultimo come modificato, tra l'altro, dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida", e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" ed in particolare il combinato disposto degli articoli 200, comma 1, lettera e), e 201, comma 1, che attribuisce a talune strutture mediche militari competenza in materia di certificazione dei requisiti di idoneità psichica e fisica alla guida di autoveicoli;
Visto il proprio decreto 31 gennaio 2011 (G.U. 16 febbraio 2011, n. 38), recante "Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida", emanato ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";
Visto altresì i propri decreti 26 luglio 2011 (G.U. 12 agosto 2011, n. 187) e 31 gennaio 2012 (G.U. 14 febbraio 2012, n. 37), recanti rispettivamente modifiche al predetto decreto 31 gennaio 2011, nonché proroga del termine posto dall'art. 6, comma 3, di quest'ultimo;
Considerato che, con le disposizioni suddette, è stata disciplinata l'assegnazione di un codice di identificazione in favore dei medici monocratici di cui all'art. 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché l'apposizione di tale codice di identificazione sui certificati comprovanti la sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida e la trasmissione dei certificati stessi all'ufficio centrale operativo del Centro Elaborazione Dati della Direzione generale della Motorizzazione, quando rilasciati in sede di rinnovo di validità della patente di guida;
Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 6 del più volte citato decreto 31 gennaio 2011 come modificato, i medici appartenenti alle amministrazioni e corpi previsti dal predetto art. 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, possono continuare a rilasciare i certificati di idoneità psicofisica, necessari al conseguimento ed alla conferma di validità della patente di guida, secondo le modalità previgenti a quelle introdotte dallo stesso decreto, fino a data da destinarsi e da rendersi nota con successivo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
Visto inoltre l'art. 21, commi 1 e 2, della citata legge n. 120 del 2010, che rispettivamente modificano l'art. 126, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, divenuto comma 8 a seguito delle modifiche apportate allo stesso art. 126 dall'art. 13 del citato decreto legislativo n. 59 del 2011, in materia di procedure per il rinnovo di validità delle patenti di guida, e rinviano ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione dei contenuti e delle procedure di comunicazione del predetto rinnovo;
Tenuto conto che le modifiche introdotte dal più volte citato art. 126, comma 5, ora comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, non sono efficaci fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al summenzionato art. 21, comma 2, della legge n. 120 del 2010;
Ritenuto pertanto indispensabile, per l'adozione del decreto di cui al predetto art. 21, comma 2, della legge n. 120 del 2010, in materia di nuove modalità del rinnovo di validità della patente di guida, completare la procedura di assegnazione del codice di identificazione ai medici appartenenti alle amministrazioni e corpi di cui al citato art. 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché disciplinare analoghe procedure per gli uffici delle unità sanitarie locali, ora aziende sanitarie locali, cui sono attribuite funzioni in materia medico legale, di cui al medesimo art. 119, comma 2, e per le commissioni mediche locali di cui al comma 4 dello predetto articolo;
Ritenuto altresì opportuno procedere all'assegnazione del più volte citato codice di identificazione anche in favore delle strutture di cui all'art. 201, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010;
Ritenuto infine opportuno ridefinire il campo di applicazione della normativa in parola con riferimento non solo alle patenti di guida ma, più in generale, ai titoli abilitativi alla guida, ivi compresi i certificati di abilitazione professionale per i quali è richiesto il possesso dei requisiti psicofisici certificati dagli stessi soggetti di cui all'art. 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza unificata in data 13 marzo 2013, repertorio n. 40/CU;
Decreta:
Art. 1
Ulteriori modifiche all'art. 1 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011
1. All'art. 1 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, recante "Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida", come modificato dall'art. 1 del decreto 26 luglio 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "della patente di guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità della stessa" sono sostituite dalle seguenti: "dei titoli abilitativi alla guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità degli stessi";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è assegnato un codice di identificazione:
a. a ciascun ufficio delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico legale. Tale codice identifica il predetto ufficio sanitario ed è richiesto, per il tramite del rappresentante legale pro tempore dello stesso, all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove lo stesso ha sede;
b. a ciascuna struttura di cui all'art. 201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare". Tale codice identifica la struttura ed è richiesto, per il tramite del rappresentante legale pro tempore della stessa, all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove la stessa ha sede;
c. a ciascuna commissione medica locale. Tale codice identifica la commissione medica locale ed è richiesto, per il tramite del presidente pro tempore della stessa, all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove la stessa ha sede.";
c) al comma 2, le parole: "Il Codice" sono sostituite dalle seguenti: "Il codice" e dopo le parole: "di appartenenza dello stesso" sono aggiunte infine le seguenti: "ovvero, nel caso del medico responsabile dei servizi del distretto sanitario di base, timbro e firma dello stesso o di persona da lui delegata";
d) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il codice di cui al comma 1-bis, lettere a) e b) è riportato in calce alle certificazioni rilasciate rispettivamente dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale, cui sono attribuite le funzioni in materia medico-legale, e dalle strutture di cui all'art. 201, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010, unitamente al timbro ed alla firma del medico che, di servizio presso il predetto ufficio o la predetta struttura, procede alla certificazione. Il codice di cui al comma 1-bis, lettera c), è riportato in calce alle certificazioni rilasciate dalla commissione medica di cui al medesimo comma, unitamente al timbro ed alla firma del presidente pro tempore della stessa.";
e) al comma 3, nel primo periodo, le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 ed 1-bis"; e sono aggiunte infine le seguenti parole: ", nonché il venir meno della qualità di legale rappresentante pro tempore degli uffici di cui al comma 1-bis, lettere a) e b). Analogamente procedono gli enti territoriali competenti con riferimento a quanto previsto per le commissioni mediche locali dal comma 1-bis, lettera c)."; nel secondo periodo dopo le parole: "attività istituzionale dei propri medici," sono inserite le seguenti: "anche nella qualità di cui al comma 1-bis, lettere a), b) e c),";
Art. 2
Modifiche agli articoli 2 e 3 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011
1. All'art. 2 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, recante "Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "della patente di guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità della stessa" sono sostituite dalle seguenti: "dei titoli abilitativi alla guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità degli stessi";
b) al comma 2 le parole: "Il Codice" sono sostituite dalle seguenti: "Il codice".
2. All'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, recante "Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida", le parole: "della patente di guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità della stessa" sono sostituite dalle seguenti: "dei titoli abilitativi alla guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità degli stessi".
Art. 3
Modifiche all'art. 4 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011
1. L'art. 4 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, recante "Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguito, e il rinnovo della patente di guida" è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Trasmissione del modulo mc953 attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida). - 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 21, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, i medici e le strutture di cui agli articoli 1, commi 1, 1-bis, lettere a), b) e c), 2 e 3, ai fini della trasmissione del modulo mc953 attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida, procedono entro cinque giorni dalla data della certificazione all'inoltro della stessa all'ufficio centrale operativo del Centro Elaborazione Dati della Direzione generale per la Motorizzazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 126, comma 8, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.".
Art. 4
Modifiche all'art. 6 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011
1. All'art. 6 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, recante "Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida" il comma 3 è soppresso.
Art. 5
Tempistica per la richiesta del codice di identificazione da parte delle strutture
1. La richiesta di rilascio del codice di identificazione di cui all'art. 1, comma 1-bis, lettere a) b) e c), del decreto 31 gennaio 2011, come da ultimo modificato dall'art. 1, è presentata agli uffici della motorizzazione civile competenti secondo quanto ivi previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. A decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, i medici di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 31 gennaio 2011, non possono rilasciare i certificati di idoneità psicofisica, necessari al conseguimento ovvero al rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida, in assenza del codice di identificazione di cui allo stesso articolo e comma.
3. A decorrere dallo stesso termine di cui al comma 2, gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti cui sono attribuite funzioni in materia medico legale, le strutture di cui all'art. 201, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010, e le commissioni mediche locali, di cui all'art. 1, comma 1-bis, rispettivamente lettere a), b) e c), non possono rilasciare i certificati di idoneità psicofisica, necessari al conseguimento ovvero al rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida, in assenza del codice di identificazione, di cui allo stesso articolo e comma.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Le amministrazioni competenti provvederanno allo svolgimento delle attività di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Roma, 19 aprile 2013
Il capo del Dipartimento: FUMERO
Vedi anche: