Circolare - 30/04/2012 - Prot. n. 10670 - Professione trasportatore merci
OGGETTO: Ulteriori chiarimenti per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per conto di terzi.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Prot. n. 0010670
Roma, 30 aprile 2012
OGGETTO: Ulteriori chiarimenti per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per conto di terzi.
A seguito di numerosi quesiti pervenuti a questa sede, nonché delle novità introdotte dall'articolo 11 del decreto legge 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, entrata in vigore il 7/4/2012, si fa presente quanto segue.
I) ACCESSO ALLA PROFESSIONE CON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DL 5/2012, CONVERTITO DALLA L. 35/2012.
A) Gestore dei trasporti.
1) Esclusività del gestore dei trasporti introdotta con l'art. 11, comma 6-quater, del DL 5/2012, convertito dalla L. 35/2012.
Con la disposizione in epigrafe è stata stabilita la limitazione ad una sola impresa della direzione dell'attività da parte del gestore dei trasporti, sia interno che esterno, quest'ultimo all'interno di un'impresa con un numero massimo di cinquanta veicoli, e senza che abbiano legami con altre imprese di trasporto.
Fa eccezione il gestore di una impresa associata ad un consorzio o a una cooperativa a proprietà divisa iscritti alla sezione speciale dell'Albo degli Autotrasportatori, che sia gestore anche per quel consorzio o per quella cooperativa, esterno o interno, senza peraltro poterlo essere in altri consorzi o cooperative cui eventualmente aderisse.
2) Situazioni transitorie del gestore dei trasporti.
Ferma l'elencazione tassativa delle figure previste quale gestore interno, ove, anteriormente all'entrata in vigore (7/4/2012) della conversione del decreto legge 5/2012, un gestore dei trasporti interno o esterno sia stato incardinato in più di una impresa, tale circostanza permane fino alla prima scadenza del mandato o del contratto di gestione, indipendentemente dalla possibilità di rinnovo dello stesso, ancorché tacito.
3) Dispensa, per il gestore dei trasporti, dall'esame di idoneità professionale di cui al decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 20 aprile 2012.
a) Per il collaboratore familiare nell'Allegato B vanno indicate le posizioni iscrittorie agli Enti Previdenziali;
b) per i trasporti internazionali vanno indicati nell'Allegato B gli estremi della licenza comunitaria relativa all'impresa nella quale il richiedente opera o ha operato. Inoltre vanno riportati gli estremi di fatture (è sufficiente una per anno) riguardanti tali trasporti, oppure di lettere CMR, o, ancora, di quant'altro idoneo a documentarli (autorizzazioni internazionali, permessi ....);
c) nelle "interruzioni" di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto va considerato anche l'eventuale periodo tra il 4/12/1999 e l'effettivo inizio dell'attività di trasporto;
d) per la verifica del regolare esercizio dell'attività di trasporto da parte dell'impresa o delle imprese presso cui il richiedente l'attestato ha dichiarato l'inserimento in organico, si può fare riferimento anche all'iscrizione nel Registro delle Imprese per la data ivi riportata di inizio attività di trasporto su strada per conto di terzi e per quella di eventuale cessazione definitiva della medesima attività;
e) ove ne ricorressero le condizioni, il titolare di attestato per i trasporti nazionali a suo tempo rilasciato per esperienza quinquennale di idoneità professionale può, attraverso una opportuna specificazione nella domanda di cui all'Allegato A, chiederne la sostituzione con quello previsto dal decreto.
B) Imprese che esercitano o intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva oltre 1,5 ton. e non superiore a 3,5 ton.
1) Applicazione alle imprese nella fascia di massa complessiva "da oltre 1,5 ton. fino a 3,5 ton." del termine di 12 mesi (7/4/2013) di cui al secondo periodo del comma 6-ter dell'articolo 11 DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012 per documentare i requisiti di idoneità finanziaria e professionale (frequenza di uno specifico corso di formazione), nonché il requisito di stabilimento.
a) Il termine del 7 aprile 2013 di cui al punto 1) che precede si applica alle imprese già in esercizio al 4/12/2011, nonché alle imprese che abbiano richiesto l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, o l'ampliamento dell'iscrizione, nella fascia di massa complessiva da oltre 1,5 ton. a 3,5 ton., anteriormente alla richiamata legge di conversione (cioè entro il 6/4/2012), anche senza poter documentare l'acquisizione entro la stessa data del 6/4/2012 di almeno un autoveicolo rientrante nella predetta fascia di massa complessiva. Si precisa che tali imprese possono esercitare l'attività anche con un solo veicolo, ma che, in tal caso, l'eventuale successiva cessione di queste aziende o la eventuale cessione del loro parco non darà luogo all'accesso al mercato per il cessionario;
b) le suddette imprese possono liberamente immettere in circolazione autoveicoli della massa complessiva rientrante nella fascia di massa complessiva "oltre 1,5 ton. e fino a 3,5 ton." durante i 12 mesi prescritti (cioè fino al 7/4/2013) per l'adeguamento ai requisiti di idoneità finanziaria, professionale e di stabilimento, purché acquisiti entro tale termine, fermo restando che ove non saranno in grado di documentare adeguatamente detti requisiti, con riferimento in particolare alla idoneità finanziaria, saranno cancellate dall'Albo degli Autotrasportatori e dal Registro Elettronico Nazionale, cui, nel frattempo, verranno iscritte in via provvisoria. La cancellazione comporterà la consegna all'Ufficio Provinciale, competente per la sede principale dell'impresa interessata, della carta di circolazione (per l'annullamento) e delle targhe dei veicoli in disponibilità dell'impresa stessa, consegna che, se non effettuata dall'impresa entro 30 giorni dalla cancellazione, sarà disposta dal richiamato Ufficio della Motorizzazione coattivamente tramite gli organi di Polizia. Sarà cura del competente Albo provinciale degli autotrasportatori dare comunicazione alle imprese interessate, e per conoscenza all'Ufficio della Motorizzazione competente o per la sede principale di tali imprese, del termine per dimostrare i requisiti prescritti e delle conseguenze dell'inadempimento;
c) per il requisito di idoneità professionale occorrerà dimostrare, come stabilito dal terzo periodo del comma 6-bis dell'articolo 11 del DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012, l'avvenuta regolare frequenza a specifico corso di formazione, che dovrà essere in ogni caso iniziato entro il 7/4/2013.
2) Limite di massa per l'esercizio del trasporto di merci alle condizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 11 del DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012.
Nel caso in cui le imprese autorizzate all'esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton. e non superiore a 3,5 ton. intendano agganciare un rimorchio T.A.T.S. o per trasporto cose con una massa complessiva indicata sulla carta di circolazione tale che, sommata a quella dell'autoveicolo a motore, faccia superare al complesso la massa totale di 3,5 ton., si ricade nella disciplina generale del Regolamento (CE) 1071/2009 e, pertanto, tali imprese dovranno preventivamente documentare un gestore dei trasporti in possesso dell'attestato di idoneità professionale ottenuto per esame o per dispensa dall'esame. Pertanto, gli uffici della Motorizzazione competenti devono verificare specificatamente la posizione autorizzativa dell'impresa che chiede l'immissione in circolazione di un veicolo rimorchiato.
3) Applicazione a regime del disposto di cui all'articolo 11, commi 6-bis e 6-quinquies del DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012.
a) Coloro che intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva oltre 1,5 ton. e fino a 3,5 ton. e non si trovano nelle condizioni di cui al punto 1) che precede devono avere preliminarmente frequentato lo specifico corso di formazione di cui al terzo periodo del citato comma 6-bis, presentando, in originale, per l'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori il relativo attestato di frequenza, nonché la prova dell'idoneità finanziaria e, una volta iscritti, la documentazione per il requisito di stabilimento all'ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale della loro impresa, insieme all'accesso al mercato;
b) ai fini dell'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori, per il requisito dell'idoneità professionale sono idonei, provvisoriamente, gli attestati di frequenza relativi ai corsi per l'accesso all'esame di autotrasportatore di merci, iniziati entro la data del 6 aprile 2012, purché il titolare non abbia svolto, né svolga, con esito negativo, l'esame stesso. Tale attestato non deve essere anteriore a 5 anni rispetto al momento di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo Autotrasportatori e va consegnato in originale all'Albo stesso. Qualora, successivamente, il titolare intendesse utilizzarlo per sostenere l'esame, in caso di esito negativo l'impresa viene a perdere il requisito dell'idoneità professionale. Nel caso l'originale di detto attestato fosse agli atti di una Commissione esaminatrice, quest'ultima dovrà riconsegnarlo all'interessato, su sua richiesta, attestandovi la non effettuazione dell'esame. Il titolare dell'attestato in questione dovrà dichiarare comunque, insieme al possesso dei requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'Albo, anche la circostanza di non aver effettuato esami con esito negativo;
c) gli specifici corsi di formazione preliminare e periodica previsti saranno disciplinati con gli stessi provvedimenti che disciplineranno quelli per l'accesso all'esame e periodici per i titolari di attestato di idoneità professionale. Nelle more l'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori per le imprese di cui al presente punto 3) potrà avvenire unicamente con gli attestati di frequenza di cui alla lettera b);
d) la cessione d'azienda o dell'intero parco EURO 5 di un'impresa iscritta all'Albo degli Autotrasportatori nei modi che precedono e con accesso al mercato permette analogo accesso al mercato per il cessionario.
C) Imprese che esercitano o intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva non superiore a 1,5 ton.
L'esercizio dell'autotrasporto di cose con autoveicoli di massa complessiva fino a 1,5 ton., anche nel caso di superamento di tale massa per l'abbinamento con un rimorchio tecnicamente trainabile, è soggetto all'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con la verifica della sola onorabilità. Si ricorda che non è soggetto all'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori e alle disposizioni dell'autotrasporto l'esercizio con ciclomotori e motoveicoli - compresi i tricicli e i quadricicli - purché idonei al trasporto di cose, ferma restando l'indicazione dell'uso di terzi sui certificati o sulle carte di circolazione.
D) Vigenza della legge 298/1974.
Si continuano ad applicare relativamente alla disciplina dell'Albo degli Autotrasportatori e dei relativi procedimenti le disposizioni ancora vigenti e compatibili con il Regolamento (CE) 1071/2009.
E) Controllo e perdita dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale. Autorità competente.
Come individuato dal decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96, l'onorabilità è verificata secondo quanto disposto dal citato decreto del Capo Dipartimento, dai soggetti che tengono gli Albi provinciali degli autotrasportatori, così come le idoneità finanziaria e professionale, e a tali soggetti sono destinate le comunicazioni di eventuale perdita temporanea o definitiva dei menzionati requisiti.
F) Corsi di formazione periodica.
I corsi in epigrafe potranno essere tenuti esclusivamente a seguito dell'emanazione delle disposizioni previste in materia dall'articolo 8, comma 6, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, anche con riferimento a quelli previsti per i titolari di attestato ottenuto per dispensa dall'esame (articolo 11, comma 6, ultimo periodo, del DL 5/2012, convertito dalla L. 35/2012), nonché per i gestori delle imprese che esercitano con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton e fino a 3,5 ton. (articolo 11, comma 6-bis, ultimo periodo, del DL 5/2012, convertito dalla L. 35/2012).
II) ADEGUAMENTO ENTRO IL 4 GIUGNO 2012 AI REQUISITI PRESCRITTI
(Articolo 12, commi 4 e 5, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011)
A) Assoggettamento.
1) Indicazioni generali.
a) La disposizione si applica alle imprese che debbano ancora documentare l'onorabilità e/o l'idoneità finanziaria e/o professionale. Tra dette imprese sono comprese quelle elencate alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25/11/2011;
b) in ogni caso, tutte le imprese dovranno documentare il requisito di stabilimento, chiedendo l'autorizzazione all'esercizio secondo il modello Allegato 1 alla circolare 4/2011, come sostituito con nota prot. n. 3382 del 9 febbraio 2012 della Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità;
c) relativamente all'idoneità professionale, per chi fosse nelle condizioni di poter conseguire la dispensa dall'esame di cui al decreto dirigenziale del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 20 aprile 2012, la prova della stessa è provvisoriamente costituita dalla presentazione, entro il 4 giugno, della domanda di conseguimento del relativo attestato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, e 3, comma 3, del citato decreto.
2) Imprese di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005 n. 161, in esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton. e fino a 3,5 ton.
a) Ove le imprese in epigrafe non siano in grado di documentare un gestore del trasporto in possesso dell'attestato di idoneità professionale, ovvero non lo vogliano documentare, possono optare, entro tale data, per la frequenza del corso di formazione di cui all'ultimo periodo del comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto legge 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, da iniziare al più tardi entro il termine di cui al comma 6-ter dello stesso decreto legge convertito (7 aprile 2013). Tale opzione si esercita attraverso apposita comunicazione inviata all'Ente che tiene l'Albo provinciale degli autotrasportatori e per conoscenza all'ufficio della Motorizzazione civile competente per la sede principale dell'impresa interessata;
b) le imprese che hanno esercitato l'opzione restano vincolate all'esercizio esclusivamente con autoveicoli fino a 3,5 ton. di massa complessiva (limite che comprende anche l'eventuale veicolo rimorchiato, come sopra specificato) e l'accesso al mercato posseduto resta parimenti circoscritto, ancorché in precedenza consentisse l'immissione in circolazione di autoveicoli superiori a 3,5 ton di massa complessiva;
c) qualora le imprese che hanno esercitato l'opzione di cui sopra intendessero successivamente al 4/6/2012 operare con autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 ton., dovranno accedere alla professione e al mercato secondo le corrispondenti disposizioni della disciplina a regime, compreso quanto disposto dall'articolo 2, comma 227, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come aggiornata in sede di conversione del DL 5/2012.
3) Declassamento dell'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori.
In mancanza degli idonei requisiti di adeguamento entro il 4/6/2012 l'Albo provinciale degli Autotrasportatori competente deve comunque iniziare - ai sensi dell'articolo 11, comma 6-ter, primo periodo del DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012 - il procedimento di cancellazione dall'Albo dell'impresa interessata, potendola declassare per l'esercizio con autoveicoli di massa complessiva non superiore a 1,5 ton. solo su esplicita richiesta dell'impresa stessa. Detto declassamento comporta la perdita dell'accesso al mercato e, conseguentemente, nella domanda di declassamento l'impresa dovrà dichiararsene consapevole.
B) Non assoggettamento al termine del 4 giugno 2012.
Per le imprese già in esercizio con i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale secondo le disposizioni previgenti all'applicazione del Regolamento (CE) 1071/2009, la documentazione del requisito di stabilimento (da presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio, con il modello Allegato 1 alla circolare 4/2011, come sostituito con nota prot. n. 3382 del 9 febbraio 2012 della Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità), va presentata entro il 4 dicembre 2012. Entro tale data sarà effettuata, altresì, la ricognizione, da parte degli Albi provinciali degli Autotrasportatori, sui citati requisiti di idoneità finanziaria (verifica annuale prevista dal Regolamento (CE) 1071/2009) e professionale alla luce delle nuove disposizioni. Nel frattempo, l'idoneità finanziaria posseduta in base alle precedenti disposizioni vale e va considerata secondo la misura del Regolamento comunitario.
C) Sospensione volontaria dell'iscrizione dall'Albo degli Autotrasportatori.
1) Mantenimento dell'iscrizione all'Albo per le imprese obbligate all'adeguamento, ma che hanno chiesto e ottenuto la sospensione dell'iscrizione.
Le imprese che, tenute ad adeguarsi ai requisiti di idoneità finanziaria e/o professionale, nonché al requisito di stabilimento, entro il 4/6/2012, chiedessero, o abbiano già chiesto, non oltre tale data, un periodo di sospensione dell'iscrizione all'Albo Autotrasportatori, non vanno cancellate, ma, poiché alla sospensione consegue il divieto di esercizio dell'attività, devono, ove ottenuta la sospensione stessa, consegnare all'ufficio della Motorizzazione competente per la loro sede principale le carte di circolazione dei veicoli eventualmente rimasti in disponibilità, che verranno da detto ufficio restituite solo al termine della sospensione. Detto Ufficio, in mancanza della restituzione, procederà coattivamente al ritiro tramite gli organi di Polizia. L'Albo provinciale degli autotrasportatori che concede la sospensione deve conseguentemente inviare copia del relativo provvedimento al nominato ufficio della Motorizzazione, e non va preteso l'adeguamento ai requisiti prescritti fino allo spirare della sospensione medesima, nella misura in cui il periodo di sospensione vada oltre la data del 4/6/2012 e rispetti i due anni di massimo consentito.
2) Scadenza della sospensione.
Qualora, terminata la sospensione, l'impresa non documenti i requisiti dovuti, compreso quello di stabilimento, entro i successivi trenta giorni, ovvero durante la sospensione venisse constatato l'esercizio dell'attività, comunque realizzato, compreso l'uso di veicoli noleggiati, l'impresa stessa verrà cancellata dall'Albo e dal Registro Elettronico Nazionale, ove inserita, con perdita dell'accesso al mercato.
3) Provvedimento di sospensione.
Tutte le condizioni prima riportate (la consegna delle carte di circolazione alla Motorizzazione, pena, in assenza, del recupero coattivo, e le conseguenze della cancellazione dall'Albo, dal REN e la perdita dell'accesso al mercato in caso di esercizio abusivo, anche se con veicoli noleggiati, durante la sospensione o per la mancata ripresa con dimostrazione dei requisiti prescritti nei 30 giorni successivi al termine della sospensione) vanno comunicate all'impresa, a cura dell'Albo competente, nel contesto del provvedimento di sospensione, ovvero con ulteriore comunicazione (da inviare per conoscenza alla Motorizzazione competente), se già notificato all'interessata.
III) AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
A) Immissione in circolazione dei veicoli.
Precisazioni.
All'atto dell'immissione in circolazione di ulteriori veicoli l'impresa già in esercizio è tenuta a comprovare la relativa idoneità finanziaria (5.000 euro per veicolo). Pertanto, ove l'impresa non sia già in possesso del requisito, la verifica dello stesso sarà disposta in tale occasione anziché allo scadere dell'anno (4/12/2012).
B) Requisito di stabilimento.
Precisazioni.
Ai fini della dimostrazione del requisito di stabilimento, nella dichiarazione sostitutiva Allegato B al decreto dirigenziale 25 gennaio 2012, disciplinante la materia, per la sede operativa possono essere indicate anche più officine che, insieme, rappresentino le sezioni (meccanica e motoristica, elettrauto) prescritte, mentre il rapporto con l'officina o le officine può essere verificato attraverso l'esibizione di fatture o ricevute fiscali di riparazione o manutenzione.
C) Autorizzazione all'esercizio della professione.
Situazione attuale.
a) In attesa della completa implementazione e del popolamento a regime del Registro Elettronico Nazionale, è possibile rilasciare all'impresa che abbia già presentato la domanda di autorizzazione all'esercizio, e che, avendone le condizioni, ne faccia specifica richiesta in bollo motivata, il documento di autorizzazione di cui all'Allegato 2 della circolare 4/2011 (come sostituito con nota prot. n. 3382 del 9 febbraio 2012 della Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità), riportando come numero e data di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale il numero di protocollo e la data assegnati alla originaria domanda di autorizzazione. Ove non siano ancora comprovati i requisiti prescritti, sarà aggiunto sul documento, dopo le parole "è autorizzata", la parola "provvisoriamente";
b) qualora, entro 6 (sei) mesi dall'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori, l'impresa iscritta non chieda l'autorizzazione all'esercizio, o non abbia immesso in circolazione nessun autoveicolo, viene cancellata dall'Albo stesso e perde l'accesso al mercato.
IV) ACCESSO AL MERCATO
A) Accesso al mercato per l'esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton. e fino a 3,5 ton.
Accesso diretto al mercato.
a) Le disposizioni relative all'accesso tramite consorzio o cooperativa a proprietà divisa valgono esclusivamente per il raggiungimento delle 80 ton. e non si applicano, quindi, all'accesso al mercato per le imprese che intendono esercitare il trasporto di merci per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton. e fino a 3,5 ton.;
b) nell'accesso al mercato per l'esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton. e fino a 3,5 ton., i due autoveicoli previsti non possono essere in disponibilità con contratto di locazione senza conducente o di comodato e tale numero minimo deve essere costantemente mantenuto, tranne cause di forza maggiore, la cui valutazione è da rimettere alla Divisione 6 di questa Direzione Generale. Inoltre, le imprese che hanno acceduto al mercato in questo modo non possono immettere in circolazione autoveicoli di massa complessiva di oltre 1,5 ton. e fino a 3,5 ton. al di sotto dell'EURO 5, requisito che gli autoveicoli devono possedere da omologazione fin dall'origine.
B) Disposizioni transitorie per l'accesso al mercato con autoveicoli EURO 5.
1) Accesso con 80 ton. tramite Consorzi e Cooperative iscritti alla sezione speciale dell'Albo degli Autotrasportatori.
In relazione all'elevazione da EURO 3 a EURO 5 (fermo restando che non erano idonei autoveicoli che non fossero EURO 3 da omologazione, fin dall'origine, e che lo stesso vale per gli EURO 5) introdotta nell'articolo 2, comma 227, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) con la conversione del decreto legge 5/2012, l'accesso al mercato con 80 ton. tramite costituzione di un consorzio o cooperativa a proprietà divisa, o tramite l'adesione a tali strutture che hanno già acceduto con le 80 ton., è possibile solamente con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton. almeno EURO 5. Per le imprese associate per l'accesso al mercato anteriormente all'entrata in vigore della citata conversione resta il limite EURO 3 anche per autoveicoli immessi in circolazione dopo la conversione stessa.
2) Eccezioni all'accesso con EURO 5.
In via transitoria di prima applicazione della nuova normativa che prevede l'elevazione da EURO 3 a EURO 5 delle caratteristiche degli autoveicoli per l'accesso al mercato con 80 ton., per cessione parco, per l'ingresso in un consorzio o in una cooperativa a proprietà divisa o per la costituzione di tali strutture - fermo il disposto della circolare 5/2008 e, in materia, della circolare 4/2011 - è consentita l'acquisizione (che può essere anche l'ordine commissionato al rivenditore del mezzo di trasporto) di uno o più autoveicoli EURO 3 anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 5/2012. Qualora la documentazione fornita in tal senso appaia controversa, va trasmessa alla Divisione 6 di questa Direzione Generale per la valutazione. Resta fermo, ovviamente, che per le imprese già in attività e con accesso al mercato anteriormente all'entrata in vigore della citata conversione resta il limite EURO 3 anche per autoveicoli immessi in circolazione dopo la conversione stessa.
Si rammenta che, al fine di assicurare l'omogeneità di comportamento sul territorio, non sono possibili modifiche della modulistica e della documentazione occorrente, salvo quanto eventualmente consentito dalle disposizioni, compresa la presente, emanate dalla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità. Si rammenta inoltre che ogni specifico ulteriore chiarimento va richiesto a questa Direzione Generale anche al fine di consentire l'emissione di eventuali ulteriori disposizioni.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Finocchi
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