Circolare - 18/05/2012 - Prot. n. 12029 - Trasportatore su strada
OGGETTO: Accesso alla professione di trasportatore su strada - Chiarimenti relativi alla circolare prot. 10670 del 30/04/2012.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Prot. 0012029 del 18/05/2012
Oggetto: Accesso alla professione di trasportatore su strada - Chiarimenti relativi alla circolare prot. 10670 del 30/4/2012.
In relazione alla circolare in oggetto ed in seguito a segnalazioni pervenute dal territorio si rende necessario emanare ulteriori specifiche atte a sintetizzare, fra l'altro, le scadenze entro le quali le imprese devono dimostrare i requisiti relativi all'accesso alla professione ed al mercato.
Si specifica che, in linea generale, le imprese esercenti con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. devono dimostrare tutti i requisiti entro la data del 7 aprile 2013 (paragrafo I, lettera B), punto 1), della circolare prot. 10670 del 30/5/2012).
Le imprese iscritte all'Albo per l'esercizio con autoveicoli di portata utile fino a 3,5 t o di massa complessiva fino a 6 t. (articolo 1, comma 2, del DM 198/1991), qualora esercitino o intendano esercitare soltanto con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t., devono presentare entro il 4 giugno 2012 opzione per poter dimostrare i requisiti entro la predetta data del 7/4/2013.
Si specifica ulteriormente, ad integrazione della predetta circolare, che tale opzione oltre a consentire la dimostrazione del gestore dei trasporti ai sensi del paragrafo II, lettera A), punto 2), lettera a), della citata circolare prot. 10670 del 30/4/2012, consente all'impresa di dimostrare tutti i requisiti entro la data del 7/4/2013.
Si precisa, infine, che la scadenza dei sei mesi dal 3/6/2012, prevista dall'articolo 3, comma 4, del DD 20/4/2012, per la comunicazione da parte dell'impresa dell'avvenuto rilascio dell'attestato di idoneità professionale in dispensa dall'esame, è riferita alle imprese che sono tenute alla dimostrazione dei requisiti entro il 3/6/2012. Le imprese, invece, che esercitino o intendano esercitare esclusivamente con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t., soggette alla scadenza del 7/4/2013 per la dimostrazione dei requisiti per l'accesso alla professione, ove intendano indicare un gestore in possesso di attestato rilasciato in dispensa dall'esame, potranno comunicare l'avvenuto rilascio di detto attestato all'atto della dimostrazione dei requisiti.
In ogni caso, come previsto dall'articolo 2, comma 7, del citato DD 20/4/2012, tutti coloro che ritengano di aver diritto al rilascio dell'attestato di idoneità professionale in dispensa dall'esame devono farne domanda entro il 3/6/2012, indipendentemente dagli obblighi dell'impresa presso la quale esercitano o andranno ad esercitare l'attività di gestore.
Ai fini di una più puntuale attuazione delle disposizioni recentemente emanate, si riporta in allegato una tabella riepilogativa delle scadenze e dei soggetti tenuti agli adempimenti relativi al rispetto delle stesse.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Finocchi
TABELLA RIEPILOGATIVA
SCADENZE | IMPRESE | ADEMPIMENTI |
4 giugno 2012 | Imprese che non hanno mai dimostrato i tre requisiti per l'accesso alla professione o soggette all'adeguamento a tali requisiti ai sensi dell'art. 5 del DM 161/2005, cioè: 1) autorizzate alla data del 31/12/1977 ("ex dispensate"); 2) iscritte all'Albo tra il 1/1/1978 ed il 31/5/1987 tenute alla regolarizzazione entro il 17/8/2007 (Commissione di valutazione della capacità professionale); 3) a) - iscritte all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DM 198/91; b) - iscritte all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 198/91; |
Dimostrare all'Ufficio della Provincia dove l'impresa ha la sede principale, ove non già dimostrate: - onorabilità; - idoneità professionale (anche tramite la prova della presentazione entro la stessa data del 4/6/2012, alla Provincia di residenza dell'avente titolo incardinato nell'impresa interessata, di domanda di dispensa dall'esame ai sensi del DD 20/4/2012); - idoneità finanziaria. Documentare lo stabilimento, unitamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione, all'Uffìcio della Motorizzazione competente per la sede principale. (Le imprese di cui lettera a) del punto 3). che esercitino esclusivamente con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t., rientrano nella tipologia prevista al punto 2) della successiva scadenza del 7/4/2013). |
4 dicembre 2012 | Imprese che già esercitano e che hanno dimostrato requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria professionale (in base alle disposizioni previgenti al 4 dicembre 2011). | Documentare lo stabilimento all'Ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale unitamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione. (Le Province dovranno effettuare la verifica dei requisiti dell'idoneità finanziaria e professionale ai sensi della vigente normativa) |
7 aprile 2013 | 1) Imprese iscritte all'Albo per l'esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. con domanda di iscrizione o di estensione dell'iscrizione dopo il 4/12/2011 ed entro il 6/4/2012; 2) Imprese già in esercizio al 4/12/2011 con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. che intendono continuare l'esercizio stesso con autoveicoli entro tali limiti di massa. |
Dimostrare all'Ufficio della Provincia dove l'impresa ha la sede principale: - onorabilità; - idoneità professionale (con frequenza di specifico corso da iniziare entro il 7/4/2013); - idoneità finanziaria. Documentare lo stabilimento, unitamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione, all'Ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale. Per le imprese del punto 1) non necessario l'accesso al mercato (una successiva cessione aziendale o del parco, non dà titolo all'acquirente di accedere al mercato). Per le imprese del punto 2) l'accesso al mercato diventa limitato agli autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 t. |
- Le imprese che successivamente al 4/12/2011 e prima del 4/2/2012 hanno presentato domanda ex novo di accesso alla professione o modifiche ai sensi dell'art. 15 l. 298/74 dovranno entro il 4/8/2012 documentare il requisito di stabilimento all'Ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale unitamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione.
NUOVE IMPRESE PER L'ESERCIZIO CON AUTOVEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA OLTRE 1,5 t. E FINO A 3,5 t. |
Imprese con domanda d'iscrizione all'Albo o di estensione d'iscrizione, con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t., dal 7/4/2012 o che intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. | Dimostrare all'Ufficio della Provincia dove l'impresa ha la sede principale: - onorabilità; - idoneità professionale (con avvenuta frequenza di specifico corso di formazione) Provvisoriamente è idoneo in luogo del corso, il possesso dell'attestato di frequenza a un corso di formazione esistente iniziato entro il 6/4/2012. Tale attestato è valido solo se non utilizzato per accedere ad esame (con esito negativo) e se non è anteriore a 5 anni al momento della richiesta di iscrizione all'Albo; - idoneità finanziaria. Documentare lo stabilimento all'Ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale e accedere al mercato (in base alle rispettive disposizioni dell'art. 11 del d.l. 5/2012 convertito). |
NUOVE IMPRESE SENZA VINCOLI E LIMITI | Imprese a regime | Dimostrare all'Ufficio della Provincia dove l'impresa ha la sede principale: - onorabilità; - idoneità professionale; - idoneità finanziaria. Documentare lo stabilimento all'Ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale e accedere al mercato in base secondo le disposizioni vigenti (tra le quali l'elevazione da EURO 3 a EURO 5 per la cessione parco o l'ingresso diretto con 80 t.). |
- Le imprese che esercitano con autoveicoli di massa non superiore a 1,5 t. si iscrivono all'Albo Autotrasportatori con la dimostrazione del solo requisito dell'onorabilità.
Vedi anche: