Circolare - 31/05/2012 - Prot. 13006 - Trasporto internazionale di merci
OGGETTO: Rilascio delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci su strada per i Paesi non appartenenti all'U.E. - Chiarimenti relativi alla scadenza del 4 giugno 2012.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
CIRCOLARE N. 4/2012/TSI
Prot. n. 13006
Roma, 31 maggio 2012
OGGETTO: Rilascio delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci su strada per i Paesi non appartenenti all'U.E. - Chiarimenti relativi alla scadenza del 4 giugno 2012.
Si fa riferimento al decreto 25 novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato su G.U. 28 novembre 2011, n. 277 e al Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito nella Legge n. 35 del 4 aprile 2012 e successive disposizioni applicative, nonché ai termini di scadenza relativi all'adeguamento delle imprese ai requisiti previsti in materia di accesso alla professione.
Al riguardo, considerati il Decreto Dirigenziale 12 luglio 2006 (pubblicato su G.U. Serie generale n. 166 del 19 luglio 2006) e il Decreto Dirigenziale 28 luglio 2009 (pubblicato su G.U. Serie generale n. 193 del 21 agosto 2009), si forniscono i seguenti chiarimenti relativi alle condizioni necessarie per ottenere il rilascio delle autorizzazioni internazionali di merci su strada con i Paesi non appartenenti all'U.E.
Ferme restando le disposizioni già impartite in materia di trasporti internazionali in ambito comunitario relativamente all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'applicazione del regolamento (CE) 1072/2009, da ultimo la circolare D.G. T.S.I n. 3/2012 del 28 maggio 2012, si precisa che l'art. 1 del D.D. 12 luglio 2006, e successive modifiche ed integrazioni, indica i soggetti che possono ottenere le autorizzazioni internazionali bilaterali e multilaterali per effettuare i trasporti di merci su strada con i Paesi non appartenenti all'U.E. e che sono regolati da intese e/o Accordi bilaterali e/o multilaterali.
Ciò posto, tutte le imprese che intendono effettuare i trasporti internazionali di cui sopra debbono possedere i requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di accesso alla professione per l'esercizio del trasporto internazionale di merci.
Per le domande presentate a partire dal 4 giugno 2012, non verranno più rilasciate, neanche in via provvisoria, le autorizzazioni internazionali bilaterali e multilaterali alle imprese che non abbiano dimostrato di possedere i requisiti previsti per l'accesso alla professione, ovvero non si siano adeguate alle disposizioni internazionali e nazionali in materia.
In particolare si chiarisce che, a partire dalla suddetta data non verranno altresì rilasciate, neanche in via provvisoria, autorizzazioni alle imprese che rientravano tra quelle già dispensate ai sensi dell'articolo 18, comma 3 del Decreto legislativo n. 395/2000, tra quelle di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto ministeriale n. 161/2005, che hanno ottenuto una valutazione positiva ai fini dell'autotrasporto di merci in campo internazionale dalla Commissione a suo tempo istituita presso il MIT e l'Albo degli autotrasportatori o tra quelle di cui all'articolo 5, comma 2 dello stesso decreto ministeriale, già rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del Decreto ministeriale n. 198/1991, a meno che non si siano adeguate alle nuove disposizioni sull'accesso alla professione di autotrasportatore, nell'ipotesi in campo internazionale, o abbiano posto in essere gli adempimenti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione.
Le domande presentate o pervenute all'Amministrazione successivamente alla data della presente circolare, verranno istruite in conformità ai contenuti della circolare medesima.
Si precisa infine che l'Amministrazione si riserva di verificare che le imprese abbiano adeguato la propria condizione per conservare le autorizzazioni internazionali, a suo tempo rilasciate in via provvisoria, anche attivando, nei confronti delle stesse, se del caso in collaborazione con le Province e gli Uffici periferici del MIT, controlli per verificare che esse rispondano in pieno, in base alla normativa vigente, ai requisiti sopra elencati necessari per il mantenimento delle autorizzazioni medesime.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Finocchi
Vedi anche: