Decreto Ministero dei Trasporti - 28/04/2005 - n. 161 - Autotrasporto
OGGETTO: Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci.
(GU n. 189 del 16/08/2005)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 2, commi 1, 6, commi 3 e 4, 17, commi 2, 18, commi 2 e 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 478, che prevedono l'emanazione di un regolamento ministeriale per la loro attuazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose», in particolare l'articolo 2 comma 2, lettera c) punto 3);
Sentito il Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 15 gennaio 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del giugno 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Attuazione dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000 - Esenzioni
1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente mediante autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, effettuano l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come previsto dall'articolo 4, comma 1 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000, dimostrando il solo requisito dell'onorabilità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo medesimo.
Art. 2.
Attuazione dell'articolo 6, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Attestazione di capacità finanziaria e comunicazioni delle imprese bancarie.
1. Le imprese che esercitano attività bancaria rilasciano, a richiesta delle imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000, l'attestazione prevista dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo medesimo, conformemente al modello allegato al presente regolamento ed in osservanza di quanto prescritto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Le imprese che esercitano attività bancaria effettuano la comunicazione prevista dall'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000, in forma scritta, entro quindici giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza dei fatti da comunicare.
Art. 3.
Attuazione dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Comunicazioni in materia di sanzioni e misure applicate ad imprese stabilite in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo.
1. Le autorità che applicano le sanzioni e le misure di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000, nei casi previsti dall'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo medesimo, ne danno comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, entro cinque giorni dalla data del relativo provvedimento.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, comunica entro dieci giorni alla corrispondente autorità competente dello Stato nel quale l'impresa interessata è stabilita, anche attraverso le competenti rappresentanze del Governo italiano presso lo Stato medesimo, le informazioni ricevute ai sensi del comma
Art. 4.
Attuazione dell'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Verifica della persistenza dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale.
1. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000 effettua la verifica periodica prevista dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo medesimo. Resta salvo il potere della citata autorità competente di effettuare la verifica della persistenza dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno.
2. La verifica della persistenza del requisito dell'onorabilità è effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000, dall'impresa interessata o dalle amministrazioni competenti, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
3. La verifica della persistenza del requisito della capacità finanziaria è effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000, e la relativa documentazione dall'impresa interessata o dalle imprese di cui all'articolo 2, comma 1.
4. La verifica della persistenza del requisito dell'idoneità professionale è effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000, dall'impresa interessata o dalle amministrazioni competenti, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
5. È considerato non persistente il requisito dell'onorabilità, della capacità finanziaria o dell'idoneità professionale per l'impresa che, a richiesta dell'autorità competente di cui al comma 1, non fornisce, entro un congruo termine fissato dall'autorità medesima, le informazioni essenziali per le verifiche di cui al presente articolo.
Art. 5.
Attuazione dell'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Adeguamento ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale.
1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 tra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987, con il beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 8 marzo 1988, n. 100, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000 entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 entro il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento, con il beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000 entro quarantotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il disposto di cui al comma 2 si applica solo se le imprese interessate utilizzano esclusivamente i tipi di autoveicolo rispettivamente contemplati dal citato articolo 1, commi 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti n. 198 del 1991.
4. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000 che, ai sensi dei decreti del Ministro dei trasporti n. 198 del 1991 e 20 dicembre 1991, n. 448, hanno dimostrato il requisito della capacità finanziaria mediante attestazione rilasciata da una società finanziaria, si adeguano al requisito di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000 in occasione della prima verifica effettuata ai sensi dell'articolo 4.
Art. 6
Entrata in vigore. Articolo 21 del decreto legislativo n. 395 del 2000
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 aprile 2005
Il Ministro: Lunardi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 334
ATTESTAZIONE
A seguito di richiesta dell'impresa ....................................................................................................
Questo Istituto bancario, visti i dati di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 ...........
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VERIFICATO CHE
L'impresa ........................................................;
Ha disponibilità finanziaria per un importo pari a euro ............;
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RILASCIA
Il presente attestato valido per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395.
Le informazioni e i dati di cui si tratta sono utilizzati nell'osservanza di quanto prescritto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 126 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Vedi anche: