Circolare - 16/01/2013 - Prot. n. 1403 - Patente di guida
OGGETTO: Nuova disciplina in materia di patenti di guida, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida".
La presente circolare sostituisce la circolare prot. n. 636 del 9 gennaio 2013, nel testo della quale sono state apportate talune correzioni, che si evidenziano in carattere grassetto sottolineato.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 1403
Roma, 16 gennaio 2013
OGGETTO: Nuova disciplina in materia di patenti di guida, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida".
Come è noto, dal 19 gennaio 2013 è applicabile la nuova disciplina in materia di patenti di guida, le cui disposizioni sono introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 di "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida" e dal decreto legislativo recante "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE", in corso dì pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Le predette disposizioni introducono, ai fini di quello che qui rileva, una nuova disciplina relativa ai requisiti anagrafici per la guida dei veicoli (vedi nuovo art. 115 CdS) ed alle categorie di patenti (vedi nuovo articolo 116 CdS).
In considerazione della parziale diversità dei contenuti di abilitazioni alla guida, relative alle nuove 15 categorie di patenti, l’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, espressamente fa salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti, nonché di CIGC, rilasciati entro la data del 18 gennaio 2013.
Tanto premesso, la disciplina applicabile dalla predetta data, in sintesi, così dispone:
PATENTE AM
È richiesta per la guida di ciclomotori a 2 o 3 ruote e di quadricicli leggeri (cilindrata <= 50 cm³ o potenza <= 4 kW, velocità <= 45 km/h, massa a vuoto <= 350 kg, escluse batterie). Questa patente si può conseguire in Italia a partire da 14 anni, ma abilita alla guida su tutto il territorio UE e SEE dal compimento dei 16 anni, fatta salva la possibilità di altri Stati membri di riconoscere la validità nel proprio territorio di una patente AM rilasciata a 14 anni.
PATENTE A1
È richiesta per la guida di motocicli di cilindrata <= 125 cm³, o potenza <= 11 kW e rapporto potenza/massa <= 0,10 kW/kg, nonché di tricicli di potenza <= 15 kW. Questa patente si può conseguire a partire da 16 anni, fatta salva la possibilità di altri Stati membri di riconoscere la validità nel proprio territorio di una patente AM rilasciata a 14 anni.
PATENTE A2
È richiesta per la guida di motocicli, di potenza <= 35 kW e rapporto potenza/massa <= 0,20 kW/kg, tali che non derivino da una versione che sviluppi più del doppio della potenza massima consentita, nonché di tricicli di potenza <= 15 kW. Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.
PATENTE A
È richiesta per la guida di motocicli senza limitazioni, nonché di tricicli di potenza > 15 kW a condizione che il titolare abbia compiuto 21 anni. Questa patente si può conseguire con accesso graduale a partire da 20 anni, a condizione di essere titolare di patente di cat. A2 da almeno 2 anni, oppure con accesso diretto a partire da 24 anni. In ogni caso occorrerà superare una prova pratica di guida su veicolo specifico.
PATENTE B1
È richiesta per la guida dei quadricicli diversi da quelli leggeri (massa a vuoto <= 400 kg o 550 kg se per trasporto cose, escluse batterie, potenza nominale netta <= 15 kW). Questa patente si può conseguire a partire da 16 anni e non abilita alla guida di alcun motociclo.
PATENTE B
È richiesta per la guida di autovetture (numero di posti <= 9 e massa massima autorizzata <= 3500 kg). Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.
Con la patente B è possibile guidare anche un complesso di veicoli composto da motrice di categoria B e:
• rimorchio con massa massima autorizzata <= 750 kg, oppure
• rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso <= 3500 kg;
• rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg e massa massima autorizzata del complesso > 3500 kg ma <= 4250 kg, a condizione di superare una prova di pratica di guida su veicolo specifico. Tale estensione dell’abilitazione della patente B è comprovata dall’apposizione del codice 96 sulla patente, in corrispondenza di tale categoria.
PATENTE BE
È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria B e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg ma <= 3500 kg: ne deriva che la massa massima autorizzata del complesso è <= 7000 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.
PATENTE C1
È richiesta per la guida di autocarri aventi massa massima autorizzata > 3500 kg ma <= 7500 kg, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata <= 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.
PATENTE C1E
È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da:
• motrice di categoria C1 e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso <= 12000 kg;
• motrice di categoria B e rimorchio con massa massima autorizzata > 3500 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso <= 12000 kg.
Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.
PATENTE C
È richiesta per la guida di autocarri aventi massa massima autorizzata > 3500 kg, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata <= 750 kg.
Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni, fatta salva l’ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 18 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS).
PATENTE CE
È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria C e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni, fatta salva l’ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 18 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS).
PATENTE D1
È richiesta per la guida di autoveicoli con numero di posti <= 17 e lunghezza <= 8 metri, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata <= 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni.
PATENTE D1E
È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria D1 e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni.
PATENTE D
È richiesta per la guida di autoveicoli con numero di posti > 9, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata <= 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 24 anni, fatta salva l’ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di persone: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 21 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS).
PATENTE DE
È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria D e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 24 anni, fatta salva l’ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di persone: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 21 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS).
Il nuovo art. 125 CdS reca disciplina in materia di gradualità ed equivalenze delle patenti di guida. Al riguardo sì segnala che, a decorrere dal 19 gennaio 2013:
GRADUALITÀ
• le patenti di categoria C1, C, D1 o D possono essere conseguite solo da conducenti già titolari di patente di categoria B;
• le patenti di categoria BE, C1E, CE, D1E o DE possono essere conseguite solo da conducenti rispettivamente già titolari di patente di categoria B, C1, C, D1 o D;
EQUIVALENZE
• tutte le nuove categorie di patenti sono valide per la guida di veicoli di categoria AM;
• la patente di categoria A2 è valida per la guida di veicoli di categoria A1;
• la patente di categoria A è valida per la guida di veicoli di categoria A1 ed A2;
• la patente di categoria B è valida per la guida di veicoli di categoria B1. Inoltre, solo sul territorio nazionale, abilita alla guida di veicoli di categoria A1, nonché di tricicli di potenza > 15 kW a condizione che il titolare abbia compiuto 21 anni: tali abilitazioni nazionali non sono annotate sulla patente;
• la patente di categoria C è valida per la guida di veicoli di categoria C1;
• la patente di categoria D è valida per la guida di veicoli di categoria D1;
• la patente di categoria CE è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria C1E, nonché per la guida di complessi di veicoli di categoria DE a condizione che il titolare sia già in possesso di patente di categoria D;
• la patente di categoria DE è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria D1E;
• la patente di categoria C1E, CE, D1E o DE è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria BE;
• la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D è valida soltanto per i veicoli aventi le caratteristiche indicate sulla patente stessa.
A decorrere dal 19 gennaio 2013:
• la preparazione alla prova teorica per il conseguimento della patente AM non sarà impartita dagli Istituti scolastici, come accadeva per il CIGC. I candidati potranno quindi presentarsi all'esame da privatisti o se lo desiderano, non sussistendo alcun obbligo, avvalersi di un'autoscuola;
• gli esami di guida per il conseguimento delle su indicate categorie di patenti si svolgeranno su veicoli diversi per ogni categoria, conformi a quanto previsto dall'allegato II del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59;
• potrà conseguire una patente di guida in Italia, o rinnovarne la validità:
- chi ha in Italia residenza anagrafica;
- chi, cittadino di uno Stato dell'UE o del SEE, ha in Italia residenza normale (vedi nuovo art. 118-bis CdS).
EQUIPOLLENZE DEI TITOLI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA RILASCIATI IN ITALIA PRIMA DEL 19 GENNAIO 2013
Ai sensi del citato art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, le patenti conseguite entro il 18 gennaio 2013 conservano la loro efficacia: pertanto il titolare di tali patenti rimarrà comunque abilitato alla guida di quei veicoli che la stessa gli consentiva, al tempo in cui è stata conseguita, secondo la tabella di equipollenza di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 59 del 2011.
Tanto premesso, sulla base dei predetti riferimenti normativi, più in dettaglio si rappresenta quanto segue:
• le patenti di categoria A1 o A, conseguite entro il 18 gennaio 2013, abilitano solo in Italia alla guida di tricicli e quadricicli, senza limitazioni: tali abilitazioni nazionali non sono annotate sulla patente;
• le patenti di categoria A1 non devono rispettare il rapporto potenza/massa <= 0,10 kW/kg;
• le patenti di categoria A conseguite per accesso graduale dal 19 gennaio 2011 (e quindi ancora non divenute A senza limitazioni) abilitano - per i due anni successivi alla data di conseguimento - alla guida di motocicli di potenza <= 25 kW e rapporto potenza/massa <= 0,16 kW/kg; inoltre, non devono rispettare il limite di non derivare da una versione che sviluppi più dei doppio della potenza massima consentita. Decorsi due anni dalla data del conseguimento, abilitano alla guida di motocicli senza limitazioni, senza necessità di dover sostenere alcuna prova pratica di guida;
• le patenti di categoria BE abilitano alla guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria B e di rimorchio > 750 kg, ma non devono rispettare il limite di massa massima autorizzata del complesso <= 7000 kg;
• le patenti di categoria C e CE, di cui sia titolare un conducente di età inferiore a 21 anni, non titolare di CQC per il trasporto di cose senza codice 107, abilitano alla guida di veicoli di massa massima autorizzata <= 7500 kg, fino al compimento della predetta età;
• le patenti di categoria D e DE, conseguite entro la data del 30 settembre 2004 abilitano il titolare alla guida anche di veicoli rispettivamente di categoria C e CE.
Alla luce di quanto fin qui esposto, nella tabella allegata alla presente circolare si indicano le categorie di patenti che saranno riportate sul duplicato di una patente conseguita entro il 18 gennaio 2013, con l’avvertenza che le predette categorie saranno indicate con la lettera maiuscola, se valide su tutto il territorio UE e SEE, o con la lettera minuscola, se valide solo sul territorio nazionale.
IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Maurizio Vitelli
Allegato alla circolare del 16/01/2013 n. 1403
Categoria di patente posseduta alla data del 18.1.2013 | Periodo di conseguimento | Categorie |
Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC) | Conseguito fino al 18.01.2013 | AM |
A | Conseguita entro il 31.12.1985 | A |
A | Conseguita dal 01.01.1986 al 25.04.1988 | AM + "a" ovvero A se è stata sostenuta la prova pratica integrativa. |
A senza limitazioni | Conseguita con accesso diretto dal 26.04.1988 oppure con accesso graduale dal 26.04.1988 fino al 18.01.2011 | A |
A con limitazioni | Conseguita dal 19.01.2011 al 18.01.2013 | A |
A1 | Conseguita dal 01.07.1996 al 30.09.1999 | A |
A1 | Conseguita dal 01.10.1999 fino al 18.01.2013 | A1 |
B | Conseguita entro il 31.12.1985 | A, B |
B | Conseguita dal 01.01.1986 al 25.04.1988 | "a", B |
B | Conseguita dal 26.04.1988 al 18.01.2013 | B |
C | Conseguita fino al 18.01.2013 | B, C |
D | Conseguita entro il 30.09.2004 | B, C, D |
D | Conseguita dal 01.10.2004 al 18.01.2013 | B, D |
E conseguita da titolare di patente B | Conseguita fino al 18.01.2013 | BE |
E conseguita da titolare di patente C | Conseguita fino al 18.01.2013 | CE |
E conseguita da titolare di patente D | Conseguita entro il 30.09.2004 | CE, DE |
E conseguita da titolare di patente D | Conseguita dal 01.10.2004 fino al 18.01.2013 | DE |
Vedi anche: