Circolare - 17/01/2013 - Prot. n. 1454 - Verifica capacità per conseguimento patente AM
OGGETTO: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM, nonché delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali è richiesta la predetta patente" - istruzioni operative.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 1454/08.03
Roma, 17 gennaio 2013
OGGETTO: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM, nonché delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali è richiesta la predetta patente" - istruzioni operative.
Si fa seguito alla circolare prot. n. 635 del 9 gennaio 2013, recante disposizioni esplicative del DM di cui all'oggetto, per dettare prime istruzioni operative relative al procedimento utile al conseguimento di una patente di categoria AM.
1. DISPOSIZIONI OPERATIVE
1.1 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE AM
1.1.1 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
Con riferimento alla presentazione dell'istanza per il conseguimento del titolo abilitativo alla guida di ciclomotori o quadricicli leggeri, occorre distinguere due fasi, una transitoria ed una a regime, in ragione che la stessa sia avvenuta entro il 18 gennaio 2013 o a far data dal 19 gennaio 2013.
FASE TRANSITORIA
Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 4 del DM in oggetto, la prenotazione ad una prova teorica per il conseguimento di un CIGC, effettuata entro il 18 gennaio 2013, dà diritto ad accedere ad una prova teorica per il conseguimento di una patente AM, a decorrere dal 19 gennaio 2013.
Si sottolinea che da tale data, all'esito favorevole della stessa, dovrà essere rilasciato un foglio rosa per patente AM, e non più un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore, le cui relative disposizioni sono, dallo stesso termine, soppresse.
Al fine di consentire la corretta reimpostazione delle procedure, e dunque la stampa del foglio rosa, si rimanda alle istruzioni operative impartite nel paragrafo 2 "Procedimenti avviati per il conseguimento di un CIG e patente AM" della circolare 1378/RU del 16.1.2013.
Si rammenta che, poiché dal 19 gennaio 2013 sono abrogati i DDMM 1 marzo 2011 e 23 marzo 2011, concernenti il CIGC, dalla stessa data il candidato:
• ha diritto a ripetere la prova teorica solo una volta;
• se non consegue l'idoneità alla prova teorica entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza, deve ripresentare nuova istanza ai fini del conseguimento di una patente AM con le procedure di cui alla fase a regime.
FASE A REGIME
L'istanza di conseguimento della patente AM, presentata a far data dal 19 gennaio 2013 è redatta sul nuovo modello TT2112 esclusivamente scaricabile, da parte del candidato o dello stesso UMC, dal sito www.ilportaledellautomobilista.it. La stessa è:
a) firmata in modo leggibile dal candidato nonché, nel caso in cui questi sia minorenne, anche dal legale rappresentante dello stesso. Si richiama l'attenzione sulla nuova pagina 7 del predetto modello, sulla quale vanno acquisite foto e firma del candidato, utili alla scansione sulla patente che sarà rilasciata all'esito favorevole della prova pratica di guida;
b) nello spazio riservato alle NOTE, compilata con l'indicazione del tipo di veicolo con il quale si intende sostenere la prova pratica di guida (ciclomotore a due ruote ovvero ciclomotore a tre ruote o quadriciclo leggero) e del cambio del quale esso è dotato (manuale o di diverso tipo), nonché firmata dal candidato stesso e, nel caso questi sia minorenne, anche dal legale rappresentante. Tale indicazione, che può essere inserita e/o variata comunque entro l'atto di prenotazione della prova pratica di guida, è acquisita nella procedura informatizzata del CED, secondo le indicazioni fornite dal manuale operativo che lo stesso CED ha comunicato con file avvisi n. 26 del 12.4.2011;
c) compilata, nel campo "Codice autoscuola o Agenzia", dall'autoscuola apponendo il proprio codice DTT, ovvero dall'UMC, se trattasi di candidato privatista, apponendo il codice 0000. Nel caso in cui un candidato privatista, dopo la presentazione dell'istanza, si iscriva ad un'autoscuola, l'UMC applica le consuete procedure di cambio codice, nonché la tariffa già in uso per l'ipotesi di cambio codice in sede di prenotazione dell'esame pratico di guida (cfr. circolare prot. n. 26579 del 3.10.2012).
1.1.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA
Sul punto si rimanda a quanto esposto nel paragrafo "A.3) TARIFFE E DIRITTI" della circolare prot. n. 88827 del 5.11.2010, recante "disposizioni di attuazione delle modifiche apportate agli articoli 121 e 122 del Codice della strada dall'articolo 20, co, 1 e 2, della legge n. 120 del 2010 - rilascio del foglio rosa dopo il superamento della prova teorica".
Con riferimento alla certificazione medica, si rimanda quanto esposto nel paragrafo A.1) "DISPOSIZIONI IN MATERIA Dl CERTIFICAZIONE MEDICA ATTESTANTE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PSICO-FISICI" della predetta circolare prot. n. 88827 del 5.11.2010.
Si rammenta che, ovviamente, non è più dovuta l'esibizione dell'attestato di frequenza del corso, di cui al DM 23 marzo 2011.
1.2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA TEORICA
Sono abilitati a svolgere le funzioni di esaminatore per la prova teorica in parola coloro che, alla data del 18 gennaio 2013, risultavano abilitati quali esaminatori per la prova teorica del CIGC o per patenti di guida.
Con riferimento allo svolgimento della prova teorica, si rimanda a quanto detto nel paragrafo 1.1 della circolare prot. n. 635 del 9 gennaio 2013.
Per il rilascio del foglio rosa al candidato, si rimanda a quanto esposto nella più volte citata circolare prot. n. 88827 del 5.11.2010, paragrafo B.2) "DISPOSIZIONI A REGIME" e successivi file avvisi.
1.3 PRENOTAZIONE DELLA SEDUTA DI ESAME PER LA PROVA PRATICA DI GUIDA
All'atto di prenotazione della seduta di esame per la prova pratica di guida, l'UMC, qualora non abbia già provveduto, acquisisce la dichiarazione del candidato, eventualmente controfirmata dal legale rappresentante dello stesso se minorenne, relativa al veicolo con il quale intende sostenere la prova pratica di guida.
1.4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA DI GUIDA
Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 4 del DM in oggetto, la prenotazione ad una prova pratica per il conseguimento di un CIGC, effettuata entro il 18 gennaio 2013, dà diritto ad accedere ad una prova pratica per il conseguimento di una patente AM, a decorrere dal 19 gennaio 2013.
Pertanto, a decorrere dal 19 gennaio 2013, possono presentarsi a sostenere la predetta prova:
• candidati ai quali, entro il 18 gennaio 2013, sia già stata rilasciata un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore: questa è valida sei mesi dalla data del rilascio, anche se antecedente la data del 19 gennaio 2013. Entro il predetto termine di validità dà diritto a ripetere la prova pratica di guida solo una volta. Si fa presente che, in caso di richiesta di duplicato della citata autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore, sarà emesso un duplicato della stessa autorizzazione, recante la dicitura: "vale ai sensi dell'articolo 122, CdS";
• candidati che, avendo prenotato una prova teorica per patente AM dal 19 gennaio 2013, sono titolari di foglio rosa.
Il candidato non può essere ammesso a sostenere la prova pratica di guida su un veicolo diverso da quello indicato sull'istanza di conseguimento della patente AM.
Con riferimento alle prescrizioni tecniche del veicolo utile in sede d'esame, a parziale rettifica di quanto già detto nel paragrafo 1.3.1 della circolare 635 del 9.1.2013, si precisa che la prova pratica di guida può essere sostenuta su:
• ciclomotori a due ruote (categoria L1e);
• ciclomotori a tre ruote (categoria L2e) e quadricicli leggeri (categoria L6e) se omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente.
Resta invece confermato che i ciclomotori a tre ruote ed i quadricicli leggeri devono essere dotati di retromarcia - al fine di consentire l'espletamento delle prove di cui all'allegato II, lettera B, punti 7.2.1 e 7.2.2 - e che tutti i veicoli di categoria AM non devono essere necessariamente dotati di cambio di velocità manuale, fatta salva l'apposizione del codice 78 sulla patente conseguita con veicolo con cambio diverso da quello manuale.
Sono abilitati a svolgere le funzioni di esaminatore per la prova pratica in parola:
• coloro che, alla data del 18 gennaio 2013, risultavano abilitati quali esaminatori per la prova pratica del CIGC;
• i funzionari in possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni, abilitati ad effettuare esami di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al D.P.R. n. 445 del 1992, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada";
• nel caso di candidato al conseguimento della patente AM speciale, la prova pratica deve essere effettuata da funzionari abilitati ad effettuare esami di idoneità per il conseguimento delle patenti speciali, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al D.P.R. n. 445 del 1992, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada".
L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare:
CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:
• autorizzazione ad esercitarsi alla guida;
• documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno;
• nel caso di AM speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato da CML.
CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME:
• il certificato di circolazione;
• l'assicurazione;
• nel caso di AM speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della CML.
CON RIFERIMENTO AL VEICOLO A DISPOSIZIONE DELL'ESAMINATORE PER LA PARTE Dl PROVA DI GUIDA ESPLETATA NEL TRAFFICO:
• la carta di circolazione;
• l'assicurazione.
L'esaminatore inoltre, con esclusivo riferimento al candidato privatista che non sia il proprietario del veicolo d'esame, deve verificare che sia esibita una dichiarazione sostitutiva - rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del d. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e conforme all'allegato di cui alla presente circolare - con la quale il proprietario del veicolo ne autorizza il candidato all'uso per sostenere la prova d'esame.
Nell'ipotesi in cui la prova pratica sia svolta su un ciclomotore a tre ruote ovvero su un quadriciclo leggero, l'esaminatore verifica altresì che la persona che funge da istruttore abbia con sé la patente di guida prescritta (almeno di categoria B posseduta da non meno di dieci anni da persona di età non superiore a 65 anni) e che sul veicolo sia apposto un contrassegno recante la lettera P, conforme a quanto previsto dall'articolo 122, co. 4, CDS.
Per quanto concerne le manovre da effettuare nella prima fase della prova pratica di guida, si rimanda a quanto detto sub paragrafo 1.3.2 della circolare prot. n. 635 del 9 gennaio 2013.
Con riferimento infine alla verifica della capacità di guida nel traffico, sebbene l'allegato II del D.Lgs. n. 59 del 2011 non detti contenuti minimi per le patenti AM, questa Direzione Generale ha ritenuto di dover applicare, per analogia, quanto sul punto previsto per le patenti di categoria A1, A2, A, B1 e B.
Pertanto, l'esaminatore farà eseguire al candidato, in condizioni normali di traffico ed in tutta sicurezza, le seguenti operazioni:
a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;
b) guida su strada rettilinea, esaminando il comportamento del candidato nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche nell'eventualità di circolazione in spazio limitato;
c) guida in curva;
d) incroci, esaminando la capacità del candidato di affrontare e superare incroci e raccordi;
e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
f) sorpasso/superamento: esaminando la capacità del candidato di sorpassare altri veicoli (se possibile), di superare ostacoli (ad esempio vetture posteggiate), di essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
g) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso), quali ad esempio: rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
h) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
In tale seconda fase della prova pratica, l'esaminatore utilizza, come già in uso per le prove pratiche di guida per il conseguimento di patenti di categoria A1 o A, un sistema di comunicazione audio con il candidato: quando la prova è svolta su ciclomotori a tre ruote ovvero su quadricicli leggeri, l'esaminatore verifica che il sistema sia dotato di vivavoce attivo sia in chiamata che in ricezione in modo permanente.
La durata della prova di guida nel traffico è di 25 minuti.
1.5 ESITO DELLA PROVA PRATICA DI GUIDA
Nel caso di esito positivo, l'esaminatore consegna la patente al candidato che, in fase di prima applicazione, appone la firma, con le modalità di cui al paragrafo 2.2 della citata circolare prot. n. 35178/RU del 27.12.2012 e ritira il foglio rosa.
Nel caso di esito negativo, l'esaminatore ritira il foglio rosa, qualora si tratti della seconda prova pratica di guida o, pur trattandosi della prima prova, la scadenza di quest'ultimo non consente di sostenere una seconda prova, nel termine previsto dall'articolo 121, comma 10, CdS.
Per tutto quanto non espressamente riportato nella presente circolare, si rimanda a precedenti disposizioni in materia.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
Allegato alla circolare del 17/01/2013 n. 1454
DICHIARAZIONE SOSTITUTTVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto ....................................................................................................................,
nato a ................................................................. (Prov.) ................................, il .../.../....,
residente in ................................................................................................. (Prov.) .........,
Via ...................................................................................................................................
Documento di identità (*) n. .................................................... rilasciato il ......... da ..........
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d. P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA DI ESSERE (**)
◊ proprietario
◊ usufruttuario/locatario con facoltà di acquisto/venditore con patto di riservato dominio
DEL VEICOLO: (**)
◊ ciclomotore a due ruote (L1e)
◊ ciclomotore a tre ruote (L2e)
◊ quadriciclo leggero (L6e)
Marca e modello ..........
targa ....................
E DI METTERE IL PREDETTO VEICOLO A DISPOSIZIONE DEL SIGNOR
(nome) ....................................
(cognome) .........................
nato a ................................................................. (Prov.) ................................, il .../.../....,
residente in ................................................................................................. (Prov.) .........,
Via ...................................................................................................................................
Documento di identità n. .................................................... rilasciato il ......... da .............
candidato al conseguimento della patente di categoria AM, AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROVA PRATICA DI GUIDA.
Data ...
Firma
.........................................
(*) SI ALLEGA FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE
(**) barrare la casella corrispondente al caso che ricorre
Vedi anche: