Decreto Ministero dei Trasporti - 19/12/2012 - Conseguimento delle patenti B1, B e BE
OGGETTO: Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria B1, B e BE.
Modificato dal Decreto MIMS del 27/10/2021
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO MINISTERIALE
19 dicembre 2012
(G.U. n. 25 del 30.1.2013)
Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria B1, B e BE.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida", di seguito definito decreto legislativo n. 285 del 1992;
Visto in particolare l'art. 116, comma 3, lettere e), f) e g) del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono che le patenti di guida delle categorie B1, B e BE abilitano alla guida rispettivamente di quadricicli diversi da quelli leggeri, di cui alla lettera a), n. 3), dello stesso art. 116, di autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 3500 Kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente, e di complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio aventi massa massima autorizzata non superiore a 3500 Kg;
Visto altresì il comma 4 del predetto art. 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevede che i mutilati e minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale, tra l'altro, delle categorie B1 e B, anche se alla guida di veicoli di tale ultima categoria trainanti rimorchio, la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che stabilisce che gli esami di idoneità tecnica per il conseguimento della patente di guida sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle direttive della Comunità europea, ora Unione Europea;
Visto l'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti, utili al conseguimento delle patenti di guida, si conformano ai requisiti minimi dell'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011;
Visto altresì il comma 2 del predetto art. 23 del decreto legislativo n. 59 del 2011, che prevede che la prova di capacità e di comportamento su veicolo specifico di cui all'art. 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente all'allegato V dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011;
Visto l'art. 28 del più volte citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che stabilisce che le disposizioni di cui allo stesso decreto sono applicabili dal 19 gennaio 2013;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuta la necessità di provvedere a disciplinare le procedure dell'esame utile a conseguire le patenti di guida delle categorie B1 e B, anche speciale, e BE;
Ritenuto infine necessario dettare disposizioni transitorie per disciplinare la validità, per il conseguimento di una patente di categoria B, anche speciale, o BE, dei procedimenti amministrativi avviati prima della data di applicazione delle disposizioni di cui al predetto art. 116, comma 3, lettere f) e g), come modificato dal decreto legislativo n. 59 del 2011;
Decreta:
Art. 1
Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie B1 e B
1. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie B1 e B, anche speciali, verte sugli argomenti di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti 2 e 3 del decreto legislativo n. 59 del 2011, nonché sui seguenti:
a) norme sulla circolazione in autostrada e strade extraurbane principali; trasporto di persone; carico dei veicoli; pannelli sui veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria;
b) responsabilità civile, penale, amministrativa; forme assicurative legate al veicolo diverse dalla RCA;
c) elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di strada del veicolo;
d) sistema sanzionatorio;
e) limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio; conoscenza del comportamento del rimorchio durante la circolazione; limiti di velocità del complesso.
2. La prova di cui al comma 1 si svolge, con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo un metodo di casualità. Ciascun questionario consta di trenta affermazioni, formulate in conformità ai contenuti di cui al comma 1. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera "V" o "F", a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a tre.2. La prova di cui al comma 1 si svolge, con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità. Ciascun questionario consta di quaranta affermazioni, formulate in conformità ai contenuti di cui al comma 1. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera "V" o "F", a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a quattro.
Art. 2
Esercitazioni di guida per il conseguimento della patente di guida della categoria B1
1. Per le modalità delle esercitazioni di guida utili al conseguimento di una patente di categoria B1, anche speciale, in particolare si applicano:
a) le disposizioni di cui all'art. 122, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, se le stesse si svolgono su quadricicli diversi da quelli leggeri, omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente;
b) le disposizioni di cui all'art. 122, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, se le stesse si svolgono su quadricicli diversi da quelli leggeri non omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente.
Art. 3
Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria B1
1. La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria B1, anche speciale, si effettua su quadricicli di categoria L7e, di cui all'art. 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 285 del 1992, dotati di retromarcia. Si articola in tre fasi:
a) verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni di cui all'allegato II, lettera B, punti da 7.1.1 a 7.1.4, del decreto legislativo n. 59 del 2011. Qualora il veicolo non sia dotato di carrozzeria chiusa, in luogo della regolazione delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta, di cui al punto 7.1.2, il candidato esegue l'operazione di cui al punto 6.1.1 dello stesso allegato II, lettera B;
b) esecuzione delle manovre di cui all'allegato 1;
c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 7.4.1 a 7.4.9, del decreto legislativo n. 59 del 2011.
2. Il candidato è ammesso a sostenere le prove di cui al comma 1, lettere b) e c), solo se ha superato rispettivamente le prove di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 1.
3. Le prove di cui al comma 1, lettere a) e b), si svolgono in aree chiuse attrezzate in conformità a quanto indicato nell'allegato 1; nello svolgimento della prova di cui al comma 1, lettera c), qualora il veicolo è omologato per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, sullo stesso è presente una persona in qualità di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
Art. 4
Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria B
1. La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria B, anche speciale, si articola in tre fasi:
a) verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura effettuando le operazioni di cui all'allegato II, lettera B, punti da 7.1.1 a 7.1.4, del decreto legislativo n. 59 del 2011;
b) esecuzione di almeno due delle manovre, di cui una a marcia indietro, previste dall'allegato II, lettera B, punti da 7.2.1 a 7.2.4, del decreto legislativo n. 59 del 2011;
c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 7.4.1 a 7.4.9, del decreto legislativo n. 59 del 2011.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2.
3. Nello svolgimento della prova di cui al comma 1, sul veicolo è presente una persona in qualità di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché l'esaminatore di cui all'art. 121, comma 3, dello stesso decreto legislativo.
4. Il titolare di una patente di categoria B, che intende conseguire l'abilitazione di guida di cui all'art. 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, sostiene una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, in conformità ai contenuti di cui all'allegato V del decreto legislativo n. 59 del 2011, su un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B ed un rimorchio, la cui massa massima autorizzata supera 750 Kg. La massa massima autorizzata del complesso, superiore a 3500 Kg, è tale da non superare i 4250 Kg. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
5. Il candidato al conseguimento di una patente di categoria B, contestualmente all'estensione di abilitazione di cui al comma 4, sostiene un prova di verifica delle capacità e dei comportamenti i cui contenuti si conformano alle prescrizioni dei commi 1, 2, 3 e 4.
6. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano ai conducenti titolari di una patente di guida di categoria B speciale. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano ai candidati al conseguimento di una patente di guida di categoria B speciale.
Art. 5
Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria BE
1. La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria BE, si articola in tre fasi:
a) verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura effettuando le operazioni di cui all'allegato II, lettera B, punti da 7.1.1 a 7.1.4, del decreto legislativo n. 59 del 2011;
b) esecuzione delle manovre di cui all'allegato II, lettera B, punti 7.3.1, 7.3.2 e 7.3.3 del decreto legislativo n. 59 del 2011. Le manovre di cui ai punti 7.3.1 e 7.3.2 sono effettuate in area chiusa;
c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 7.4.1 a 7.4.9, del decreto legislativo n. 59 del 2011.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, ed all'art. 4, comma 3.
Art. 6
Disposizioni transitorie
1. Fino alla completa integrazione, con i contenuti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), dei questionari d'esame informatizzati, il candidato al conseguimento della patente di categoria BE sostiene un esame orale integrativo vertente sui medesimi contenuti.
2. L'idoneità alla prova di verifica delle cognizioni, conseguita entro la data del 18 gennaio 2013, per il rilascio di una patente di categoria B, anche speciale, o BE, è utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle predette categorie di patenti, dal 19 gennaio 2013.
3. La prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente di categoria B, anche speciale, o BE, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle predette categorie di patenti, dal 19 gennaio 2013. La prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria B, anche speciale, o BE, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle predette categorie di patenti, dal 19 gennaio 2013.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 19 gennaio 2013.
Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2012
Il vice Ministro: CIACCIA
Allegato 1 al Decreto del 19/12/2012
(articolo 3, comma 1, lettera b))
MANOVRE PER LA PROVA DI VERIFICA DELLE CAPACITÀ E DEI COMPORTAMENTI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA DELLA CATEGORIA B1
1. MANOVRE DI BASE:
a) accensione del motore;
b) innesto della marcia (se presente);
c) partenza;
d) accelerazione/decelerazione del veicolo.
2. IMPOSTAZIONE E CONTROLLO DELLA CURVA
Lunghezza area di manovra: 18 mt (13 + 5);
Larghezza area manovra: 11 mt;
Preparazione della prova come da fig. 1.
SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Il candidato, partito all'altezza del primo cono, inizia a curvare a destra all'altezza del secondo cono; passa in prossimità della linea che delimita la fine dell'area di manovra; conclude la curva in corrispondenza del terzo cono e prosegue la marcia a velocità costante fino all'ultimo cono.
Fig. 1
2. PARCHEGGIO E MARCIA INDIETRO
(conforme all'allegato II, lettera B, punto 7.2.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011)
Lunghezza area di manovra: 18/19 metri
Larghezza area di manovra: 12 metri
Preparazione della prova come da fig. 2
SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Il candidato, partito all'altezza del primo cono, dopo aver percorso in linea retta circa 10 metri, svolta a sinistra ed arresta il veicolo all'interno dell'area di sosta delimitata da quattro coni; inserisce successivamente la retro marcia e svolta a destra lasciando alla propria sinistra l'ultimo cono delimitatore
Fig. 2
3. FRENATA DI PRECISIONE
(conforme all'allegato II, lettera B, punto 7.2.4, del decreto legislativo n. 59 del 2011)
Lunghezza area di manovra: circa 20 metri
Larghezza area di manovra: 3 metri
Preparazione della prova come da fig. 3
SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Il candidato parte all'altezza dei due coni delimitatori e, dopo una prima fase di accelerazione, inizia a frenare in modo tale da arrestare il veicolo in prossimità dei due coni posti al termine del rettilineo.
PENALIZZAZIONE
Arrestare il veicolo con la ruota anteriore che ha superato la linea di arresto delimitata dai coni posti al termine del rettilineo.
Fig. 3
Vedi anche: