Decreto MIMS - 27/10/2021 - Prova d'esame teorico
OGGETTO: Modifiche alle modalità di espletamento della prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, e di categoria B1, B e BE.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DECRETO 27 ottobre 2021
Modifiche alle modalità di espletamento della prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, e di categoria B1, B e BE.
(GU n.292 del 9-12-2021)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITà SOSTENIBILI
Visto l'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» che, tra l'altro, prevede che l'idoneità tecnica per il rilascio di una patente di guida si consegue superando una prova di controllo delle cognizioni ed una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e che i predetti esami sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità europea;
Visto l'art. 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, che dispone che la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'art. 121 deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti le patenti di guida» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013, recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria Al, A2 e A» e successive modificazioni;
Visto altresì il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013, recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria B1, B e BE»;
Considerato che il programma dell'esame teorico previsto dall'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale 8 gennaio 2013, per le patenti di categoria A1, A2 ed A, è assolutamente coincidente con quello previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 19 dicembre 2012, per le patenti di categoria B1, B e BE;
Considerato conseguentemente che sono identiche le modalità di esame disciplinate dall'art. 1, comma 2, dei rispettivi citati decreti e che le stesse consistono in un questionario informatizzato che propone al candidato quaranta affermazioni, estratte secondo un metodo di casualità da un database predisposto dall'attuale Dipartimento per la mobilità sostenibile: per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera «V» o «F», a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a quattro;
Considerato che è in corso l'attività di integrale rivisitazione del sopra richiamato database con l'obiettivo, da un lato, di conformare lo stesso agli intervenuti aggiornamenti del Codice della strada e, dall'altro, di operare una semplificazione linguistica delle proposizioni sottoposte alla valutazione del candidato, al fine di rendere più efficace ed effettivo l'esito del controllo delle cognizioni a cui la prova d'esame è deputata;
Considerato che sono altresì in fase di realizzazione diverse ed ulteriori misure finalizzate allo snellimento complessivo ed alla velocizzazione delle procedure degli esami in parola, per migliorare la generale performance del sistema e renderla effettivamente coerente con i tempi di cui al citato art. 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e con le risorse umane di cui dispongono gli uffici della Motorizzazione: in tal senso è in corso l'attivazione di un nuovo modello operativo che, al fine di consentire ai candidati l'accesso all'aula di esame, prevede l'esecuzione automatizzata, tramite software di riconoscimento facciale, dell'attività di identificazione degli stessi per il tramite di parametri biometrici;
Atteso che il lungo perdurare della emergenza sanitaria da COVID-19 e la conseguente necessaria adozione di misure di prevenzione del contagio, anche in termini di riduzione dei candidati compresenti in aula per l'espletamento delle prove teoriche predette, ha determinato un considerevole numero di pratiche arretrate che difficilmente potranno essere evase nel rispetto dei termini di cui all'art. 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ancorchè, per taluni casi, prorogati da puntuali disposizioni di legge;
Ritenuto che l'attuale permanenza del rischio di contagio da COVID-19 in termini di esposizione, prossimità e aggregazione sull'intero territorio nazionale, suggerisca e solleciti, anche dopo la formale cessazione dello stato di emergenza sanitaria, l'adozione di misure intese ad ottimizzare il tempo di permanenza in luogo chiuso dei candidati, fermi restando i necessari requisiti di efficacia ed effettività del controllo delle cognizioni;
Ritenuto altresì che - tanto per favorire il recupero delle predette consistenti attività arretrate in materia di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti di guida di categoria A1, A2, A, B1, B e BE, quanto per incrementare la produttività dei diversi fattori (personale esaminatore, postazioni telematiche d'esame, servizi di vigilanza) e conseguentemente contrarre i tempi d'attesa dell'utenza - sia necessario introdurre modifiche anche alle stesse modalità di svolgimento delle suddette prove teoriche, disciplinate dai citati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 dicembre 2012 ed 8 gennaio 2013, ferma restando l'efficacia delle stesse, nell'ottica della predetta finalità di miglioramento generale delle performance del sistema in caso di perturbazioni e pertanto, più in generale, di innalzamento della capacità di resilienza del modello di esercizio della funzione di espletamento degli esami di teoria;
Ravvisata quindi la necessità di procedere nel conseguire tutti gli obiettivi richiamati e, per l'effetto, di introdurre modifiche ai più volte citati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 dicembre 2012 ed 8 gennaio 2013;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 dicembre 2012
1. All'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 dicembre 2012, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La prova di cui al comma 1 si svolge, con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo un metodo di casualità. Ciascun questionario consta di trenta affermazioni, formulate in conformità ai contenuti di cui al comma 1. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera "V" o "F", a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a tre.».
Art. 2
Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013
1. All'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La prova di cui al comma 1 si svolge, con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo un metodo di casualità. Ciascun questionario consta di trenta affermazioni, formulate in conformità ai contenuti di cui al comma 1. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera "V" o "F", a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e non superiore a tre.».
Art. 3
Entrata in vigore ed applicabilità
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Con decreto dirigenziale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, è stabilita la data di applicabilità delle disposizioni del presente decreto.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 ottobre 2021
Il Ministro: Giovannini
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