Circolare - 28/02/2013 - Prot. n. 5306 - Conseguimento patenti di guida B con codice 96
OGGETTO: Veicolo per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria B con codice 96.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 5306/08.03
Roma, 28 febbraio 2013
OGGETTO: Veicolo per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria B con codice 96.
Sono pervenuti alla scrivente Direzione diversi quesiti intesi a chiarire, con riferimento al veicolo di cui all'oggetto, se lo stesso debba essere dotato di doppi comandi, oppure se possa rientrare, per analogia, nel campo di applicazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 10, del DM 17 maggio 1995, n. 317.
Tale disposizione, infatti - prevedendo, tra l'altro, che per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento della patente di categoria BE "è ammesso l'uso dei veicoli di proprietà dell'allievo o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso" - di fatto esclude la necessità della presenza di doppi comandi sugli stessi.
Tanto premesso, ritenendo di poter operare per analogia e senza pregiudizio alcuno per la sicurezza della circolazione stradale - poiché il rimorchio di una patente di categoria BE ha una massa massima autorizzata ben superiore a quella di un rimorchio di una patente di categoria B con codice 96 - ad integrazione delle istruzioni impartite con il paragrafo A.4.4 della circolare prot. n. 2190 del 24.1.2013, si dispone quanto segue.
Nelle more della predisposizione delle modifiche al citato DM n. 317 del 1995, sotto il profilo della dotazione veicolare delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica, e comunque non oltre il 30 giugno 2013, per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento della patente di categoria B con codice 96 è ammesso l'uso dei veicoli di proprietà dell'allievo o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso. In sede di esame, tale ultima circostanza è comprovata dall'esibizione di una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R., 28 dicembre 2000, n. 445.
Si sottolinea che, qualora un candidato al conseguimento di una patente di categoria B intenda contestualmente effettuare anche la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti utile a conseguire l'estensione di abilitazione alla guida rappresentata dal codice 96, le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano esclusivamente a tale seconda prova.
Quanto sopra per un duplice ordine di ragioni: sotto un profilo formale, la presente circolare non può derogare al dettato dell'articolo 6, comma 3, del più volte citato DM n. 317 del 1995; sotto un profilo sostanziale, poi, l'eventuale assenza di doppi comandi nella prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria B, determinerebbe una situazione di potenziale pregiudizio per la sicurezza della circolazione stradale che, al contrario, non si determina in sede di esame per il conseguimento della patente di categoria BE, per accedere al quale, ai sensi dell'articolo 125 CdS, è propedeutico il possesso della patente di categoria B.
IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Maurizio Vitelli
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