Circolare - 24/01/2013 - Prot. n. 2190 - Conseguimento patenti B1, B, anche speciale, e BE
abrogata e sostituita con circolare 29/1/2013
OGGETTO: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie B1 e B, anche speciale, e BE, nonché delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali sono richieste le predette patenti" - istruzioni operative.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 2190/08.03
Roma, 24 gennaio 2013
OGGETTO: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie B1 e B, anche speciale, e BE, nonché delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali sono richieste le predette patenti" - istruzioni operative.
PREMESSA
Come è noto, dal 19 gennaio 2013 è applicabile la nuova disciplina in materia di patenti di guida, le cui disposizioni sono introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 del 2011, di "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida", e dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE".
Ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del CdS e dell'articolo 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2011, è stato predisposto il decreto di cui all'oggetto (di seguito definito DM), che reca la disciplina delle modalità, contenuti e programmi degli esami utili a conseguire una patente di categoria B1 e B, anche speciale, e BE. A tal fine si è fatto puntuale riferimento all'allegato II del più volte citato decreto legislativo n. 59 del 2011: lettera A, con riferimento ai contenuti dell'esame di teoria, e lettera B, con riferimento a quelli della prova pratica di guida. Si è altresì fatto riferimento all'allegato V dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011, per la disciplina dell'abilitazione di guida, con patente di categoria B, prevista dall'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, CdS.
Preliminarmente si richiama l'attenzione sulla circostanza che i contenuti della prova teorica per il conseguimento delle patenti in parola, includono anche i contenuti che, nel predetto allegato II, sono dedicati alla prova teorica delle patenti di categoria A1, A2 ed A. Ciò in quanto:
• l'articolo 125, comma 2, lettera h), del CdS, come riscritto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 59 del 2011, prevede che in ambito nazionale, con una patente di categoria B, si possano condurre "tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli della categoria A1";
• per la guida autorizzata del minore - di cui all'articolo 115 del CdS, come risultante all'esito delle modifiche apportate dai decreti legislativi su citati - è richiesto che il conducente sia titolare di patente di categoria A1 o B1.
Si è ritenuto pertanto opportuno uniformare i programmi per l'esame di teoria.
Si fa inoltre presente che, nei predetti programmi, sono stati previsti a regime anche argomenti relativi al traino di un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 Kg, propri della patente di categoria BE: sarebbe infatti risultato in contrasto con un principio di economicità dei procedimenti amministrativi e dell'azione amministrativa, prevedere una specifica prova teorica, relativa a tali pochi argomenti, peraltro per una domanda esigua.
Da tutto quanto su esposto, deriva, in applicazione del disposto di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, n. 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2011 ("il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni ... (omissis) ... se ha superato la prova teorica per una categoria diversa"), il titolare di patente di guida di una delle seguenti categorie: A1, A2, A, B1, B o BE, non dovrà ripetere l'esame di teoria per conseguire qualunque altra patente delle predette categorie.
A. I CONTENUTI DEL DM
A.1. PROVA TEORICA (VEDI ART. 1 DM)
A.1.1. PROGRAMMA DELLA PROVA TEORICA
La prova teorica verte sui seguenti argomenti:
♦ PUNTO 2 DELL'ALLEGATO II, LETTERA A, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 2011
a) segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di velocità;
b) importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada;
c) osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento;
d) principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata ed alla tenuta di strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada;
e) fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;
f) caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento;
g) guida sicura nelle gallerie stradali;
h) fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta;
i) rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente;
l) formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli;
m) regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati;
n) fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico e alle persone trasportate;
o) precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo;
p) elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;
q) sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza dei bambini;
r) regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.);
♦ PUNTO 3 DELL'ALLEGATO II, LETTERA A, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 2011
s) impiego del casco e di ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto;
t) percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;
u) fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;
v) elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena.
♦ LA PROVA VERTE INFINE SUI SEGUENTI ARGOMENTI:
z) norme sulla circolazione in autostrada e strade extraurbane principali; trasporto di persone; carico dei veicoli; pannelli sui veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria;
aa) responsabilità civile, penale, amministrativa; forme assicurative legate al veicolo diverse dalla RCA;
bb) elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di strada del veicolo;
cc) sistema sanzionatorio;
dd) limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio; conoscenza del comportamento del rimorchio durante la circolazione; limiti di velocità del complesso.
Con riferimento all'argomento sub lettera dd), si sottolinea che, fino alla completa integrazione dei questionari d'esame informatizzati con i relativi quiz, il candidato al conseguimento della patente di categoria BE sostiene un apposito esame orale integrativo (vedi art. 6, comma 1, del DM).
A.1.2. MODALITÀ PROVA TEORICA
Nulla è innovato in materia di modalità di svolgimento dell'esame di teoria per il conseguimento delle patenti di guida. La prova pertanto continua a svolgersi secondo le modalità già in uso, sia con riferimento all'impostazione dei questionari (quaranta affermazioni per ciascuna delle quali il candidato deve barrare la lettera "V" per vero o "F" per falso), sia con riferimento alla durata (trenta minuti) ed al numero massimo di risposte errate consentite (pari a quattro).
Superata la prova teorica, il candidato consegue un foglio rosa, al fine di esercitarsi alla guida su veicolo conforme alle caratteristiche prescritte dall'articolo 116, comma 3, lettera e) ed f), CdS, rispettivamente per le patenti di categoria B1 e B.
Con riferimento al candidato al conseguimento della patente di categoria BE, si distinguono due fasi:
FASE TRANSITORIA: il candidato consegue il foglio rosa all'esito positivo della prova integrativa suddetta;
FASE A REGIME: il candidato, che non è tenuto a sostenere la prova teorica, ottiene il foglio rosa al momento della presentazione dell'istanza, secondo le procedure già in uso.
A.2 ESERCITAZIONI ALLA GUIDA
A.2.1 ESERCITAZIONI ALLA GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI CATEGORIA B1 (VEDI ART. 2 DM)
Superata la prova teorica, il candidato consegue un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (di seguito foglio rosa) valida sei mesi (vedi art. 122 CdS).
La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio del foglio rosa (vedi art. 121 CdS).
Per le modalità delle esercitazioni di guida utili al conseguimento di una patente di categoria B1, si precisa quanto segue:
• qualora le esercitazioni si effettuino su veicoli non omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, le stesse si svolgono in luoghi poco frequentati;
• qualora, invece, le esercitazioni si effettuino su veicoli omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, durante lo svolgimento delle stesse è presente a bordo una persona in qualità di istruttore, titolare dei requisiti di cui all'articolo 122, comma 2, CdS.
A.2.2 ESERCITAZIONI ALLA GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI CATEGORIA B E BE
Nulla è innovato rispetto a quanto stabilito dall'articolo 122 CdS, ivi compresa, con riferimento ai soli candidati al conseguimento della patente di categoria B, l'obbligatorietà delle ore di guida di cui al comma 5-bis del già citato articolo 122 CdS.
Si sottolinea che, la disciplina relativa alla guida autorizzata del minore - le cui ore di guida con istruttore di autoscuola autorizzato ed abilitato valgono ai sensi dell'art. 122, comma 5-bis - è applicabile anche ai titolari di patente di categoria B1.
A.3. PROVA PRATICA DI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI CATEGORIA B1 (VEDI ART. 3 DM)
A.3.1. VEICOLI
La prova pratica per il conseguimento delle patenti di categoria B1, anche speciali, si svolge su un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h, dotato di retromarcia, al fine di consentire l'espletamento delle prove di cui all'allegato II, lettera B, punti 7.2.1 e 7.2.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011.
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che - sebbene non espressamente menzionati dall'articolo 121, comma 9, tra i veicoli esonerati dall'obbligo dei doppi comandi - anche i veicoli di categoria B1 devono ritenersene esonerati.
Ed infatti, le casistiche sono due: o gli stessi non sono omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente - e pertanto non vi è modo di istallare i doppi comandi in parola - oppure la presenza di doppi comandi e del solo istruttore a bordo, nella fase di prova pratica di guida che si svolge nel traffico, rischierebbe di pregiudicare l'oggettiva valutazione delle capacità di guida del candidato, da parte dell'esaminatore a bordo di diverso veicolo.
Si rammenta infine che tali veicoli possono essere muniti indifferentemente di cambio manuale o di tipo diverso, fermo restando che - qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale - sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria B1, sarà annotato il codice UE armonizzato "78": pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria B1 con cambio manuale.
Qualora la patente di categoria B1 sia richiesta da mutilati e minorati fisici, la prova pratica di guida si svolge su veicolo di corrispondente categoria, dotato degli adattamenti prescritti dalla C.M.L.
A.3.2. OPERAZIONI PRELIMINARI
L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare:
♦ CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:
• autorizzazione ad esercitarsi alla guida;
• documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno;
• nel caso di B1 speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato da CML.
♦ CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME (CFR. ART. 180 CDS):
• carta di circolazione;
• certificato di assicurazione obbligatoria;
• nel caso di B1 speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della CML.
♦ CON RIFERIMENTO AL VEICOLO A DISPOSIZIONE DELL'ESAMINATORE PER LA PARTE DI PROVA DI GUIDA ESPLETATA NEL TRAFFICO (CFR. ART. 180 CDS):
• carta di circolazione;
• certificato di assicurazione obbligatoria.
L'esaminatore inoltre, con esclusivo riferimento al candidato privatista che non sia il proprietario del veicolo d'esame, deve verificare che sia esibita una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e conforme all'allegato di cui alla presente circolare - con la quale il proprietario del veicolo ne autorizza il candidato all'uso per sostenere la prova d'esame.
A.3.3. PROVE
La prova pratica di guida si articola in tre fasi:
I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA
Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni di cui ai punti da 7.1.1 a 7.1.4, dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che di seguito si riportano:
a) regolazione del sedile nella corretta posizione di guida, degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza, dell'eventuale poggiatesta e del controllo della chiusura delle porte; qualora il veicolo non sia dotato di carrozzeria chiusa, il candidato, al posto delle suddette operazioni, dovrà provvedere ad indossare correttamente il casco ed ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto (cfr. punto 6.1.1. dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011);
b) controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.
II FASE: MANOVRE
In tale fase il candidato sostiene le manovre previste dall'allegato 1 del DM, che per pronto riscontro si allega alla presente circolare, predisposte in conformità a quanto previsto dal punto 7.2 dell'allegato II, lettera B del decreto legislativo n. 59 del 2011.
III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO
Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni le seguenti operazioni, di cui ai punti da 7.4.1 a 7.4.9 dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011:
a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;
b) guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
c) guida in curva;
d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e della II fase.
Le prove della I e della II fase si svolgono in aree chiuse, attrezzate in conformità a quanto indicato nell'allegato del DM, allegato alla presente circolare.
Nello svolgimento delle prove della III fase, qualora il veicolo sia omologato per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, sullo stesso è presente una persona in qualità di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 2, CdS.
In tale fase, inoltre, l'esaminatore si comporta come già in uso per le prove pratiche di guida per il conseguimento di patenti di categoria A1 o A, utilizzando un sistema di comunicazione audio con il candidato e verificando che tale sistema sia dotato di vivavoce attivo, sia in chiamata che in ricezione, in modo permanente.
A.4 PROVA PRATICA DI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI CATEGORIA B (VEDI ART. 4 DM)
A.4.1. VEICOLI
La prova pratica per il conseguimento delle patenti di categoria B, anche speciale, si svolge su un un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.
Si rammenta che anche tali veicoli possono essere muniti indifferentemente di cambio manuale o di tipo diverso, fermo restando che - qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale - sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria B, sarà annotato il codice UE armonizzato "78": pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria B con cambio manuale.
Qualora la patente di categoria B sia richiesta da mutilati e minorati fisici, la prova pratica di guida si svolge su veicolo di corrispondente categoria, dotato degli adattamenti prescritti dalla C.M.L.
A.4.2. OPERAZIONI PRELIMINARI
L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare:
♦ CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:
• autorizzazione ad esercitarsi alla guida;
• documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno;
• nel caso di B speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato da CML;
♦ CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME (CFR. ART. 180 CDS):
• carta di circolazione;
• certificato di assicurazione obbligatoria;
• nel caso di B speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della CML.
A.4.3 PROVA PRATICA DI GUIDA PER CATEGORIA B
La prova pratica di guida si articola in tre fasi:
I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA
Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni di cui ai punti da 7.1.1 a 7.1.4, dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che di seguito si riportano:
a) regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
b) regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza, dell'eventuale poggiatesta;
c) controllo della chiusura delle porte;
d) controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.
II FASE: MANOVRE
Il candidato deve effettuare alcune manovre, di cui almeno due a marcia indietro, tra quelle di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.4, dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che di seguito si riportano: a) marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;
b) inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;
c) parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);
d) frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa.
III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO
Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti operazioni di cui ai punti da 7.4.1 a 7.4.9 dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011:
a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;
b) guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
c) guida in curva;
d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e quelle della II fase.
Nello svolgimento delle prove della III fase, sul veicolo è presente una persona in qualità di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 2, CdS, nonché l'esaminatore di cui all'articolo 121, comma 3, dello stesso CdS.
A.4.4. PROVA PRATICA DI GUIDA PER CATEGORIA B CON CODICE 96
Il titolare di una patente di categoria B, che intende conseguire l'abilitazione per la guida di un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B ed un rimorchio di massa massima autorizzata superiore 750 kg, tale che la massa massima autorizzata di tale complesso superi i 3500 kg ma non i 4250 kg, sostiene una prova di guida su tale complesso di veicoli, eseguendo le seguenti operazioni conformi a quanto prescritto dall'allegato V del decreto legislativo n. 59 del 2011:
a) accelerazione e decelerazione;
b) retromarcia;
c) frenata, spazio di frenata e frenata/schivata;
d) cambio di corsia;
e) oscillazione di un rimorchio;
f) sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso;
g) parcheggio.
Qualora un candidato al conseguimento di una patente di categoria B intenda contestualmente conseguire l'estensione di abilitazione alla guida dei complessi di veicoli su descritti, sostiene una prova di guida i cui contenuti sono conformi a quelli esposti nel paragrafo A.4.3 integrati con le operazioni del presente paragrafo.
La patente emessa riporterà il codice unionale 96: tale patente non può essere conseguita da candidato o titolare di patente di categoria B speciale.
A.5 PROVA PRATICA DI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI CATEGORIA BE (VEDI ART. 5 DM)
A.5.1 VEICOLI
La prova pratica per il conseguimento delle patenti di categoria BE si svolge su un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1000 kg.
Il complesso - di massa massima autorizzata superiore a 4250 kg ma non superiore a 7000 kg deve essere capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h. Lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima. Il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Fino alla data del 29 giugno 2013, per le patenti di categoria BE non si applicano le disposizioni relative alla massa effettiva, giusta il disposto dell'articolo 1, comma 388 e tabella 2, punto 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Legge di stabilità 2013.
Si rammenta infine che anche tali veicoli possono essere muniti indifferentemente di cambio manuale o di tipo diverso, fermo restando che - qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale - sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria B, sarà annotato il codice UE armonizzato "78": pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria BE con cambio manuale.
Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del DM n. 317 del 1995.
A.5.2. OPERAZIONI PRELIMINARI
L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare:
♦ CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:
• autorizzazione ad esercitarsi alla guida;
• documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno.
♦ CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME (CFR. ART. 180 CDS):
• la carta di circolazione;
• certificato di assicurazione obbligatoria.
A.5.3. PROVA PRATICA DI GUIDA PER CATEGORIA BE
La prova pratica di guida si articola in tre fasi:
I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA:
Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni di cui ai punti da 7.1.1 a 7.1.6, dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che di seguito si riportano:
a) regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
b) regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza, dell'eventuale poggiatesta;
c) controllo della chiusura delle porte;
d) controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
e) controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico;
f) controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici.
Si fa presente che le operazioni di cui ai punti sub lettere e) ed f) sono specificamente previste, per il conseguimento della patente di categoria BE, dai punti 7.1.5 e 7.1.6 dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011 e sono pertanto cogenti. Conseguentemente nel DM, all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole "7.1.4" devono leggersi "7.1.6".
II FASE: MANOVRE
Il candidato deve effettuare le manovre previste dai punti da 7.3.1 a 7.3.3, dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che di seguito si riportano:
a) aggancio e sgancio di un rimorchio dalla motrice; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi l'uno di fianco all'altro e non l'uno dietro l'altro;
b) marcia indietro in curva;
c) parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.
Le manovre di alle lettere a) e b) sono effettuate in area chiusa.
III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO.
Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti operazioni di cui ai punti da 7.4.1 a 7.4.9 dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011:
a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;
b) guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
c) guida in curva;
d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e quelle della II fase.
Nello svolgimento delle prove della III fase, sul veicolo è presente una persona in qualità di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 2, CdS, nonché l'esaminatore di cui all'articolo 121, comma 3, dello stesso CdS.
A.6 LUOGO E DURATA DELLA PROVA PRATICA (VEDI ALLEGATO II, LETTERA B, PUNTI 10 ED 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 2011)
La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui è richiesta la verifica.
La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti: tale periodo non comprende il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre di cui alle fasi I e II e per comunicare il risultato della prova pratica.
La III fase della prova pratica va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro conducente dovrà affrontare.
È consigliabile che la stessa sia effettuata in diverse condizioni di traffico.
A.7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE (VEDI ART. 6 DM)
Il DM disciplina la validità dei procedimenti amministrativi relativi al conseguimento delle patenti di categoria B, anche speciale, e BE, che, avviatisi entro il 18 gennaio 2013, non risultano ancora conclusi alla data del 19 gennaio 2013: si è in tal senso previsto che tali attività siano utili a completare il percorso formativo avviato. Più in dettaglio:
• l'idoneità alla prova di teoria, conseguita entro la data del 18 gennaio 2013, è utile ad accedere alla prova di guida, dal 19 gennaio 2013;
• la prenotazione ad una seduta di esame di teoria, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame di teoria dal 19 gennaio 2013;
• la prenotazione ad una seduta di esame di guida effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame di guida dal 19 gennaio 2013.
Per tutto quanto non espressamente riportato nella presente circolare, si rimanda a precedenti disposizioni in materia.
f.to IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Maurizio Vitelli
Allegatoalla circolare del 24/01/2013 n. 2190
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto.................................................. ...............................................................................,
nato a ............................................................................... (Prov.)…............................, il __/__/____ ,
residente in ....................................................................................... (Prov.) ......................................,
Via........................................................................................................................................ .................
Documento di identità(*) n. ........................... rilasciato il ................ da .....................
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA DI ESSERE (**)
proprietario
usufruttuario/locatario con facoltà di acquisto/acquirente con patto di riservato dominio
DEL VEICOLO di categoria B1:
Marca e modello ............................
targa ..........................
E DI METTERE IL PREDETTO VEICOLO A DISPOSIZIONE DEL SIGNOR
(nome) ...........................
(cognome) ..............................
nato a ................................................................................ (Prov.) ............................, il __/__/____ ,
residente in ....................................................................................... (Prov.) ......................................,
Via........................................................................................................................................ .................
Documento di identità n. ............................. rilasciato il ............ da ....................
candidato al conseguimento della patente di categoria B1, AI FINI DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROVA PRATICA DI GUIDA.
Data ............
Firma ................................
(*) SI ALLEGA FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE
(**) barrare la casella corrispondente al caso che ricorre
Allegato 1 del DM (art. 3, comma 1, lettera b)))
MANOVRE PER LA PROVA DI VERIFICA DELLE CAPACITÀ E DEI COMPORTAMENTI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA DELLA CATEGORIA B1
1. MANOVRE DI BASE:
a) accensione del motore;
b) innesto della marcia (se presente);
c) partenza;
d) accelerazione/decelerazione del veicolo.
2. IMPOSTAZIONE E CONTROLLO DELLA CURVA
Lunghezza area di manovra: 18 mt (13 + 5);
Larghezza area manovra: 11 mt;
Preparazione della prova come da fig. 1.
Svolgimento della prova
Il candidato, partito all’altezza del primo cono, inizia a curvare a destra all’altezza del secondo cono; passa in prossimità della linea che delimita la fine dell’area di manovra; conclude la curva in corrispondenza del terzo cono e prosegue la marcia a velocità costante fino all'ultimo cono.
Fig. 1
1. PARCHEGGIO E MARCIA INDIETRO
(conforme all'allegato II, lettera B, punto7.2.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011)
Lunghezza area di manovra: 18/19 metri
Larghezza area di manovra: 12 metri
Preparazione della prova come da fig. 2
SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Il candidato, partito all'altezza del primo cono, dopo aver percorso in linea retta circa 10 metri, svolta a sinistra ed arresta il veicolo all'interno dell'area di sosta delimitata da quattro coni; inserisce successivamente la retro marcia e svolta a destra lasciando alla propria sinistra l'ultimo cono delimitatore
Fig.2
2. FRENATA DI PRECISIONE
(conforme all’allegato II, lettera B, punto7.2.4, del decreto legislativo n. 59 del 2011)
Lunghezza area di manovra: circa 20 metri
Larghezza area di manovra: 3 metri
Preparazione della prova come da fig. 3
SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Il candidato parte all’altezza dei due coni delimitatori e, dopo una prima fase di accelerazione, inizia a frenare in modo tale da arrestare il veicolo in prossimità dei due coni posti al termine del rettilineo.
PENALIZZAZIONE
Arrestare il veicolo con la ruota anteriore che ha superato la linea di arresto delimitata dai coni posti al termine del rettilineo.
Fig. 3
Vedi anche: