Circolare - 09/05/2013 - Prot. n. 11676 - Veicoli per conseguimento patenti C1, C1E, D1 e D1E
OGGETTO: Integrazioni alla circolare prot. n. 2613 del 29.1.2013, recante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1, D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE, nonché delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali sono richieste le predette patenti" – Disponibilità dei veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria C1, C1E, D1 e D1E.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 11676 del 09/05/2013
OGGETTO: integrazioni alla circolare prot. n. 2613 del 29.1.2013, recante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1, D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE, nonché delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali sono richieste le predette patenti" – Disponibilità dei veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria C1, C1E, D1 e D1E.
Si fa seguito alla circolare prot. n. 2613 del 29.1.2013, di cui all'oggetto, il cui paragrafo A.3.2. OPERAZIONI PRELIMINARI, tra l'altro prevede che:
"CON RIFERIMENTO AI SOLI VEICOLI DI CATEGORIA C1, C1E, D1 E D1E …(omissis)… in via provvisoria, e comunque non oltre la data del 30 giugno 2013, … (omissis)… le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica che svolgono formazione dei conducenti per tutte le categorie di patenti possono disporre di veicoli di categoria C1, C1E, D1 e D1E messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi o altre autoscuole, entrambi ricompresi nell'ambito territoriale della medesima provincia o in quello di cui all’articolo 7, comma 9, del DM n. 317 del 1995.".
Da più parti è stato, tuttavia, rappresentato che tale previsione - nell'imporre un vincolo territoriale affinché un veicolo di categoria C1, C1E, D1 e D1E, possa esser messo a disposizione in favore di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica, da altra autoscuola o da un consorzio - non assicura adeguata presenza, su tutto il territorio nazionale, di tali veicoli in favore dei candidati al conseguimento delle corrispondenti categorie di patenti.
Si ritiene pertanto necessario, fermo restando il carattere provvisorio della disposizione in commento, modificarla sì da eliminare il predetto vincolo territoriale e garantire l'esigenza di assicurare adeguata offerta di formazione all'utenza interessata.
Conseguentemente, nel paragrafo A.3.2 OPERAZIONI PRELIMINARI della circolare prot. n. 2613 del 29.1.2013, al punto "♦ CON RIFERIMENTO AI SOLI VEICOLI DI CATEGORIA C1, C1E, D1 E D1E", secondo periodo le parole: ", entrambi ricompresi nell'ambito territoriale della medesima provincia o in quello di cui all'articolo 7, comma 9, del DM n. 317 del 1995" sono soppresse.
Per comodità di lettura, di seguito si ripropone il testo del suddetto periodo come modificato: "Poiché tuttavia tali veicoli devono essere presentati in sede di esame muniti di doppi comandi (vedi articolo 121, comma 9, CdS), ed occorre al contempo assicurare adeguata offerta di formazione all’utenza che intenda conseguire tali categorie di patenti, in via provvisoria, e comunque non oltre la data del 30 giugno 2013, si stabilisce che le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica che svolgono formazione dei conducenti per tutte le categorie di patenti possono disporre di veicoli di categoria C1, C1E, D1 e D1E messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi o altre autoscuole.".
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Si coglie l'occasione per ricordare che - a seguito della pubblicazione del DM 25 febbraio 2013, recante recepimento della direttiva 2012/36/UE, nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10.4.2013 - da tale ultima data e fino al 30 giugno 2013, in sede di esame per le patenti di categoria C e CE, i corrispondenti veicoli possono essere indifferentemente conformi tanto alle caratteristiche prescritte nella citata circolare prot. n. 2613 del 29.1.2013 (cfr A.3.1 VEICOLI, categoria C e categoria CE) quanto alle caratteristiche prescritte per gli stessi veicoli dalla circolare prot. n. 9412 dell'11.4.2013 (cfr lettere d) ed e)).
Peraltro - poiché né il citato DM 25.2.2013, né la relativa circolare n. 9412 dell'11.4.2013 hanno innovato sul punto - si ribadisce la possibilità di utilizzare, fino alla data del 30 settembre 2013, per le prove utili a conseguire le patenti delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, veicoli non conformi ai requisiti minimi suindicati, purché alla data del 17 luglio 2008 gli stessi fossero già stati inseriti nel parco veicolare di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica.
IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Maurizio Vitelli
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