Decreto Dirigenziale - 28/06/2013 - Sicurezza nell'espletamento delle prove di guida delle patenti A1, A2 ed A anche speciali
OGGETTO: Modifiche al decreto 20 maggio 2013, recante "Disposizioni atte a garantire condizioni ottimali di sicurezza nell'espletamento delle manovre particolari e delle prove di frenatura, prescritte per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali".
Abrogato dal Decreto ministeriale del 26/09/2018
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 giugno 2013
Modifiche al decreto 20 maggio 2013, recante "Disposizioni atte a garantire condizioni ottimali di sicurezza nell'espletamento delle manovre particolari e delle prove di frenatura, prescritte per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali".
(GU n.166 del 17-7-2013)
IL CAPO
del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Visto l'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 3, lettere b), c) e d), che prevedono che le patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A abilitano alla guida rispettivamente di motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto peso/potenza non superiore a 0,1 kW/Kg; di motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto peso/potenza non superiore a 0,2 kW/Kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre, il doppio della potenza massima; di motocicli muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 Km/h, nonchè di tricicli di potenza superiore a 15 kW;
Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che stabilisce che gli esami di idoneità tecnica per il conseguimento della patente di guida sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle direttive della Comunità europea, ora Unione Europea;
Visto l'art. 23, del decreto legislativo n. 18 aprile 2011, n. 59, che prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti, utili al conseguimento delle patenti di guida, si conformano ai requisiti minimi di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011, nonchè stabilisce che la prova di verifica delle capacità e dei
comportamenti per l'accesso graduale di titolare di patente di categoria A1 alle categorie A2 o A, è disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2013, recante "Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patente di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali, nonchè delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali sono richieste le predette patenti";
Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del citato decreto ministeriale che prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono dettate, in relazioni alle manovre oggetto della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'art. 1 lettere da b) ad e) del medesimo decreto, disposizioni atte a garantire che le stesse siano svolte in condizioni ottimali di sicurezza, anche in relazione ai limiti di velocità prescritti;
Visto il decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici 20 maggio 2013 recante "disposizioni atte a garantire condizioni ottimali di sicurezza nell'espletamento delle manovre particolari e delle prove di frenatura, prescritte per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali";
Ritenuto necessario modificare le dimensioni dei circuiti di prova di cui agli allegati I e III del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici 20 maggio 2013, nonchè indicare le misure massime di distanziamento dei coni utilizzati per delimitare i circuiti;
Ritenuto altresì necessario, ai fini della sicurezza dei candidati, prevedere che gli stessi indossino durante tutto l'esame pratico di guida, opportuno abbigliamento protettivo.
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 3 del decreto dirigenziale 20 maggio 2013
1. All'art. 3, comma, 1 del decreto dirigenziale 20 maggio 2013, le parole "durante l'esecuzione delle prove di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente decreto.", sono sostituite con le parole "durante l'esecuzione dell'intera prova pratica di guida".
Art. 2
Modifiche agli allegati 1 e 3 al decreto dirigenziale 20 maggio 2013
1. Gli allegati 1 e 3 al decreto dirigenziale 20 maggio 2013, sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a far data 1° luglio 2013.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 28 giugno 2013
Il Capo del dipartimento: Fumero
Allegato 1 al DD 28/06/2013
Sostituisce l'allegato 1 del D.D. 20 maggio 2013
PROVE DI EQUILIBRIO A VELOCITÁ RIDOTTA
Circuito per A1
Circuito per A2 - A
Allegato 2 al DD 28/06/2013
Sostituisce l'allegato 3 del D.D. 20 maggio 2013
SUPERAMENTO OSTACOLO
Circuito A1
Circuito A2 - A
Vedi anche: