Circolare - 26/11/2013 - Prot. n. 28962 - Decreto dell'11 novembre 2013 sul conseguimento patenti BE, C, C1E, CE, D1E e DE
OGGETTO: Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici dell'11 novembre 2013 recante "Disposizioni in materia di realizzazione della massa totale effettiva dei veicoli in sede di esame per il conseguimento delle patenti di guida di categoria BE, C, C1E, CE, D1E e DE".
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 28962
Roma, 26 novembre 2013
OGGETTO: Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici dell'11 novembre 2013 recante "Disposizioni in materia di realizzazione della massa totale effettiva dei veicoli in sede di esame per il conseguimento delle patenti di guida di categoria BE, C, C1E, CE, D1E e DE".
È in corso di pubblicazione il decreto di cui all'oggetto, inteso a disciplinare le modalità con le quali i veicoli utili a sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria BE, C, C1E, CE, D1E e DE siano presentati, in sede di esame, con massa totale effettiva minima conforme a quanto previsto dall'allegato II, lettera B, punto 5.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni.
Al riguardo si espone quanto segue.
A. PREMESSA
Il citato punto 5.2, dispone che, in sede di esame, siano presentati con massa totale effettiva minima pari a:
• 800 kg, i rimorchi del complesso di veicoli utili a sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria BE, C1E, D1E e DE;
• 10.000 kg, il veicolo utile a sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria C;
• 15.000 kg, l'autoarticolato o il complesso di veicoli, utile a sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria CE.
Come è noto, il relativo obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2014, giusta il disposto dell'articolo 1, comma 388, e tabella 2, punto 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1 del DPCM 26 giugno 2013.
B. I CONTENUTI DEL DECRETO
Per la realizzazione della suesposta misura può farsi ricorso a due diverse soluzioni:
B.1 ZAVORRA INAMOVIBILE
Nel caso in cui si proceda ad ancorare sul veicolo una zavorra inamovibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 78 CdS. Tale modifica delle caratteristiche costruttive ed il relativo aggiornamento della carta di circolazione può essere richiesto da chi risulti essere proprietario del veicolo o, ricorrendone l'ipotesi, dall'intestatario della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 93 e 94, comma 4-bis, CdS, previa esibizione dell'autorizzazione del proprietario.
B.2 ZAVORRA AMOVIBILE
Nel caso di zavorra amovibile, sono previste due diverse tipologie di elementi di carico:
• A) UTILIZZO DI CONTENITORI IN PLASTICA RIGIDA, DEL TIPO OMOLOGATO GIR (Grandi Imballaggi per il trasporto alla Rinfusa), IBC (Intermediate Bulk Container) o GVR (Grand Recipient pour Vrac):
- riempiti a raso d'acqua: a tal fine, non rileva la capacità di liquido contenuta nell'imbocco dei contenitori;
- recanti indicazione dei vari livelli di capacità di modo che, in relazione alla quantità acqua immessa, il livello si possa agevolmente riscontrare dall'esterno;
• B) UTILIZZO DI ELEMENTI DI CARICO IN ALTRO MATERIALE purché:
- rigido;
- resistente al deterioramento da agenti atmosferici;
- dotato di caratteristiche costruttive che consentano un saldo ancoraggio al veicolo nelle normali condizioni di trasporto.
In entrambe le ipotesi sub lettere A) e B), dovrà procedersi ad acquisire un "attestazione di massa totale effettiva del veicolo con zavorra amovibile", secondo le modalità che di seguito si illustrano.
B.3 PROCEDURA PER L'ATTESTAZIONE DI MASSA TOTALE EFFETTIVA DEL VEICOLO CON ZAVORRA AMOVIBILE
I veicoli di cui in premessa - caricati con gli elementi di carico descritti in paragrafo B.2 fino a raggiungere almeno la massa effettiva totale in premessa indicata - sono presentati presso un UMC corredati da una relazione tecnica, redatta da perito tecnico abilitato. Tale qualifica dovrà essere comprovata dall'iscrizione ad apposito Albo, il cui numero dovrà essere riportato in relazione.
Sono contenuti minimi della relazione tecnica:
• l'indicazione degli elementi utili ad identificare il veicolo: marca e modello, numero di telaio e di targa;
• la descrizione:
- degli elementi di carico: numero, dimensioni, materiale, geometria dei solidi e peso/capacità di ciascun elemento, se del caso omologazione GIR, IBC o GVR;
- della dislocazione degli elementi di carico sul piano di carico;
- delle modalità di ancoraggio.
• un'immagine fotografica del veicolo carico, che deve essere inserita - e non allegata - nella perizia stessa.
La parte descrittiva della relazione deve avere un grado di dettaglio e completezza necessario e sufficiente a ripetere, in occasioni successive, il carico del veicolo in esatta conformità a quello presentato all'UMC.
Un FUNZIONARIO DELL'UMC provvede nell'ordine a:
• verificare, a mezzo dell'esibizione della relativa attestazione di pagamento, che sia stato effettuato - per ciascun veicolo del quale attestare la massa totale effettiva - l'importo di cui alla tabella 3, punto 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (diritto di motorizzazione);
• effettuare le operazioni di pesa del veicolo carico;
• attestarne il valore risultante sulla relazione tecnica con la formula "Il veicolo di cui alla presente relazione, caricato in conformità a quanto descritto nella stessa, risulta avere massa totale effettiva pari a ............... kg", apponendo, altresì, timbro dell'Ufficio e firma. Nulla osta a che la relazione tecnica rechi già la predetta formula, in apposito campo in calce, con l'avvertenza che si tratta di campo da compilarsi a cura dell'UMC.
Si precisa che, qualora il funzionario incaricato ritenga la parte descrittiva della relazione tecnica non sufficientemente dettagliata e completa per le finalità su esposte, nel rifiutare l'operazione richiesta deve formalizzare puntualmente le integrazioni ritenute necessarie, nei limiti di quanto previsto dalla norma.
Ogni eventuale modifica a quanto indicato nella relazione tecnica comporta, ovviamente, la necessità di ripetere l'intera operazione di cui al presente punto B.3.
B.4 ADEMPIMENTI IN SEDE DI ESAME
L'attestazione apposta in calce alla relazione tecnica è esibita all'esaminatore prima dell'espletamento della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria BE, C1E, C, CE, D1E e DE. Essa attesta che:
• la massa totale effettiva del veicolo, presentato in conformità a quanto in relazione descritto;
• il carico, assicurato con le modalità descritte in relazione, è saldamente ancorato al veicolo in condizioni normali di trasporto.
Pertanto, sotto il profilo in parola, l'esaminatore - rispetto a quanto è in relazione - dovrà verificare esclusivamente:
a) la corrispondenza di marca e modello e numeri di telaio e targa del veicolo;
b) la corrispondenza del carico per tipologia di elementi, numero, dimensioni, materiale e geometria dei solidi;
c) l'esatta conformità della dislocazione degli elementi di carico e delle relative modalità di ancoraggio.
Qualora non siano verificate con esito positivo tutte le condizioni su riportate alle lettere a), b) e c), l'esaminatore redige verbale motivato, dichiarando il veicolo inidoneo ai fini dell'espletamento della prova pratica di guida.
B.5 ENTRATA IN VIGORE ED APPLICABILITÀ
Preliminarmente si ricorda che - a diritto vigente alla data della presente circolare - l'obbligo di presentare, in sede di esame, i veicoli di categoria BE, C1E, C, CE, D1E e DE con massa totale effettiva minima pari a quanto esposto in premessa, decorre dal 1° gennaio 2014 (cfr. dell'articolo 1, comma 388, e tabella 2, punto 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1 del DPCM 26 giugno 2013).
Ciò posto - ed al fine di consentire che per tale data i veicoli suddetti possano essersi conformati alle disposizioni del decreto in oggetto - l'articolo 7 dello stesso dispone che, a far data dal giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si potrà procedere a quanto esposto sub paragrafi B.1, B.2 e B.3. Resta evidente che quanto sub paragrafo B.4 sarà applicabile solo dalla predetta data del 1° gennaio 2014.
IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Maurizio Vitelli
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