Circolare - 15/01/2014 - Prot. n. 828 - Proroga parco veicolare
Oggetto: Proroga dei termini per adeguamento del parco veicolare delle autoscuole.
SOSTITUITA DALLA CIRCOLARE N. 1221 DEL 21/01/2014
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione
e i sistemi informativi e statistici
Prot. n. 828
Roma, 15 gennaio 2014
Oggetto: Proroga dei termini per adeguamento del parco veicolare delle autoscuole.
Il decreto legislativo 30 dicembre 2013, n. 150 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale G.U. n. 304 del 30 dicembre 2013), all'art. 4 ha prorogato al 31 dicembre 2014 taluni termini di scadenza in materia di infrastrutture e trasporti.
Tra questi, quelli relativi all'art 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o) e all'allegato II, paragrafo I, lettera B, punto 5.2, ultimo capoverso, del medesimo decreto legislativo, riguardanti, in particolare, l'adeguamento del parco veicolare delle autoscuole.
Di conseguenza, le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2013, in materia di parco veicolare delle autoscuole, dovranno considerarsi prorogate fino alla data sopra indicata del 31 dicembre 2014.
Per esigenze di semplificazione, si ricordano i veicoli per cui è valida la proroga in argomento:
a) veicoli per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle categorie AM, A1, A2, A. Conformemente a quanto previsto al paragrafo A.3.2 della circolare prot. 2459 del 29 gennaio 2013, il veicolo d'esame, per una qualunque delle predette categorie di patenti, può essere messo a disposizione da un terzo, sia in favore del candidato privatista, che in favore di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica: si applicano in tal caso le disposizioni già impartite con riferimento all'esame di guida per il conseguimento della patente di categoria A, con circolare prot. n. 21509 del 15 luglio 2011;
b) veicoli le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della categoria B1. Conformemente a quanto previsto al paragrafo A.3.2 della circolare prot. 2461 del 29 gennaio 2013, il veicolo d'esame può essere messo a disposizione da un terzo, sia in favore del candidato privatista che in favore di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica: si applicano in tal caso le disposizioni già impartite con riferimento all'esame di guida per il conseguimento della patente di categoria A, con circolare prot. n. 21509 del 15 luglio 2011;
c) veicoli per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle categorie C1, C1E, D1, D1E. Conformemente a quanto previsto al paragrafo A.3.2 della circolare prot. 2613 del 29 gennaio 2013 le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica che svolgono formazione dei conducenti per tutte le categorie di patenti possono disporre di veicoli di categoria C1, C1E, D1 e D1E messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi o altre autoscuole anche aventi sede in altre province.
Si ricorda, altresì, che è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 10 gennaio 2014 il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 dicembre 2013: "Recepimento della direttiva 2013/47/UE recante modifica all'allegato II della direttiva 2006/126/CE e successive modificazioni in materia di patente di guida". Detto decreto prevede che, fino alla data del 31 dicembre 2018, l'esame di guida per il conseguimento della patente di categoria A può svolgersi su un motociclo a combustione interna, di almeno 600 cm3 di potenza compresa tra 40 e 50 kW (fermi restanti gli altri requisiti previsti dal paragrafo b.2) dell'allegato B al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2013. Conseguentemente, decorrere dal 1 gennaio 2019, i motocicli a combustione interna per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della categoria A dovranno avere potenza non inferiore a 50kW.
Infine, si fa presente che per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della patente di guida della categoria BE resta ferma la disposizione di cui all'art. 6, comma 10, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1994, n. 317, ai sensi del quale "Per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento ... della categoria BE è ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo o di terzi che ne autorizzino l'uso".
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
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