Circolare - 13/07/2016 - Prot. n. 15909 - Precisazioni su corsi CQC
Oggetto: Precisazioni sui corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE.
ABROGATA dalla circolare n. 18559 del 07/06/2019
Sulla base di segnalazioni pervenute dal territorio, si rende necessario apportare modifiche alla circolare prot. 7787 del 3 aprile 2014 che ha dettato disposizioni interpretative ed esecutive in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti professionali.
1. Conversione della carta di qualificazione del conducente.
Si è potuto verificare che un rilevante numero di conducenti professionali in possesso di titolo di qualificazione CQC conseguita in altro Stato membro dell’Unione europea, membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera (in tutti i casi, per brevità, sarà indicato con il termine “CQC estera”), ha richiesto la conversione di detto titolo in Italia.
Al riguardo, si evidenzia che se è vero, da una parte, che la direttiva 2003/59/CE non disciplina, espressamente, la conversione della carta di qualificazione del conducente (come evidenziato al paragrafo 4 della circolare prot. 7787 del 3 aprile 2014), dall’altra è anche vero che non la esclude. Tanto considerato, qualora un conducente titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata all’estero richiede la conversione in Italia, detta istanza può trovare favorevole accoglimento.
Ad oggi, in attesa dell’implementazione delle procedure informatiche che consentiranno di semplificare il rilascio della patenteCQC in considerazione delle ipotesi che possono formularsi di rilascio di detto documento, tenuto conto del rilevante numero di richieste di conversione di qualificazioniCQC presentate agli Uffici Motorizzazione civile, si rende possibile il rilascio, fino a diverse disposizioni di questa Direzione:
a) di patenteCQC ad un conducente che ha stabilito la residenza normale in Italia, titolare di patente di guida italiana e di qualificazione CQC estera in corso di validità; nel caso in cui la patente di guida italiana fosse scaduta, il richiedente dovrà prima procedere al rinnovo di validità di detto documento, poi presentare istanza di rilascio di patenteCQC;
b) di patenteCQC ad un conducente che ha stabilito la residenza normale in Italia, titolare di patente di guida rilasciata in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo e di qualificazione CQC estera in corso di validità; il richiedente dovrà, dapprima, richiedere la conversione della patente di guida rilasciata in altro Stato membro, successivamente presentare istanza di rilascio di patenteCQC;
Vanno, in ultimo, sottolineati due aspetti della procedura di conversione o di un duplicato di documenti attestanti la qualificazione CQC conseguita all’estero:
- la carta di qualificazione di cui si chiede la conversione va ritirata al momento del rilascio della patenteCQC ovvero della carta di qualificazione del conducente, ove ricorra, (o ne va ritirata l’eventuale denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione), ma non va restituita allo Stato che l’ha emessa;
- in tutti i casi in cui la richiesta provenga da soggetto titolare di patente di guida italiana, il rilascio della patenteCQC (o della carta di qualificazione del conducente, ove ricorra) va subordinato all’acquisizione di un attestato, dell’autorità dello Stato estero che ha rilasciato il titolo da convertire o duplicare, che sancisca che il richiedente, al momento del rilascio, aveva acquisito la residenza normale in quello Stato.
2. Superficie dell’aula presso la quale svolgere i corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica.
L’articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013 stabilisce che l’aula dei soggetti autorizzati a svolgere i corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica, ai sensi della direttiva 2003/59/CE, deve avere “superficie non inferiore a mq 25… l’altezza minima dei locali e la proporzione tra la superficie dell’aula e posti a sedere per gli allievi sono conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali”.
In merito è stato da più parti segnalato che raramente i regolamenti edilizi comunali contemplano una disciplina di dettaglio sull’argomento. Tanto premesso, al fine di emanare disposizioni omogenee sul territorio nazionale, si dispone che, fino ad una successiva modifica del citato art. 5 del D.M. 20 settembre 2013, laddove l’aula sia ubicata in Comune che nulla abbia previsto al riguardo, possa supplire il riferimento ai parametri previsti dalla precedente normativa cioè che per ogni allievo sia disponibile uno spazio di 1,5 mq, al netto nelle superficie occupate dall’arredamento.
3. Presenze del responsabile del corso durante le ispezioni di verifica della regolarità dei corsi.
Il decreto ministeriale 20 settembre 2013 ha abolito l’obbligo della presenza del responsabile del corso durante le lezioni dei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica di cui alla direttiva 2003/59/CE, tuttavia la circolare prot. n. 7787 del 3 aprile 2014, al paragrafo 10, prevede che “I funzionari incaricati, ai fini dell’espletamento delle attività ispettive, dovranno richiedere la presenza del legale rappresentante del soggetto erogatore del corso, ovvero del responsabile del corso stesso, per tutta la durata dell’ispezione; qualora non presenti, uno dei due deve necessariamente raggiungere la sede oggetto di ispezione entro e non oltre un’ora dall’inizio dell’ispezione, fatta eccezione per l’attività ispettiva che affluisce a lezioni di guida.
Nelle more gli ispettori procederanno comunque alla regolarità degli adempimenti inerenti alla singola lezione in fase di svolgimento (identificazione del docente, degli allievi, verifica del registro delle presenze…).
Eventuali contestazioni vanno rappresentate a chi, tra il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso e il responsabile del corso stesso, è presente. Lo stesso deve firmare il verbale.
Trascorso il termine di un’ora, ove non si siano comunque presentati il legale rappresentante o il responsabile del corso, i funzionari incaricati concludono l’ispezione segnalando nel verbale tale circostanza o irregolarità”.
Tenuto conto, come già citato, che durante le lezioni non è necessaria la presenza del responsabile del corso né, tanto meno, del legale rappresentante del “soggetto erogatore del corso” le disposizioni sopra riportate devono intendersi abrogate.
Tanto premesso, i funzionari preposti all’ispezione procedono a verificare la regolarità degli adempimenti inerenti la singola lezione (identificazione del docente e degli allievi, verifica del registro delle presenze, ecc.) e a redigere il verbale, segnalando eventuali contestazioni al responsabile del corso se presente, oppure al docente o ad altro rappresentante dell’ente erogatore del corso acquisendone la firma e consegnandogli, se possibile duplicarlo, copia del verbale.
In mancanza, di detta consegna (o nel caso di rifiuto a riceverlo) il verbale è trasmesso all’ente erogatore del corso a cura dell’Ufficio che ha proceduto all’ispezione.
4. Rilascio patentiCQC per il trasporto di merci a seguito di frequenza del corso di formazione periodica.
Come noto, il 9 settembre 2016 scadrà un rilevante numero di qualificazioni CQC valide per il trasporto di merci, rilasciate per documentazione. In previsione del notevole, conseguente, afflusso di rilascio di patentiCQC che verranno presentate, nelle prossime settimane, agli Uffici Motorizzazione civile ed in considerazione del fatto che detti documenti sono necessari agli autisti per svolgere la loro attività professionale, si invitano gli Uffici in indirizzo a privilegiare, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, le procedure connesse al rilascio delle patentiCQC in parola.
Il Direttore Generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
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