Parere - 20/12/2016 - Prot. n. 28388 - Veicoli per titolari patente B
OGGETTO: Richiesta parere.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Prot. n. 28388/8.3
Oggetto: Richiesta parere.
Roma, 20 dicembre 2016
Si risponde puntualmente ai quesiti inviati con nota del 6 dicembre 2016.
1. L'articolo 117, comma 2 bis del codice della strada prescrive, testualmente, che "ai titolari di patente di guida di categoria B per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t". Dal dato testuale della norma discende che solo il titolare della patente di categoria B deve sottostare ai limiti imposti dalla norma sopra citata e non anche i titolari di patente di guida della categoria BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, eventualmente conseguita da chi è già titolare di categoria B da meno di un anno.
2. Ai sensi della direttiva 2006/126/CE la categoria BE è autonoma e distinta dalla categoria B. Tuttavia, resta fermo che il conseguimento della categoria BE è subordinato al previo conseguimento della categoria B.
3. Come precisato in precedenza, i limiti imposti dall'art. 117, comma 2 bis del codice della strada si applicano al titolare di patente di categoria B conseguita da meno di un anno. Di conseguenza detto titolare non può condurre, ancorché munito di autorizzazione ad esercitarsi alla guida per la categoria BE, autovetture con potenza superiore a 70kW.
4. Il titolare di patente di categoria BE può condurre anche un'autovettura di potenza superiore a 55 kW/t, che non traina un rimorchio.
Il Direttore della Divisione
Dott. Pietro Marianella
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