Direttiva UE - 2014/46/UE - Immatricolazione veicoli
OGGETTO: Direttiva che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli.
DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 aprile 2014
che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) I controlli tecnici rientrano in un regime di controlli più ampio diretto ad assicurare che i veicoli siano tenuti in condizioni di sicurezza e ambientali accettabili durante il loro utilizzo. Tale regime dovrebbe riguardare i controlli tecnici periodici dei veicoli e i controlli tecnici su strada dei veicoli utilizzati per attività di trasporto commerciale nonché una procedura di immatricolazione dei veicoli tale da consentire di sospendere l’autorizzazione alla circolazione stradale di un veicolo ove esso rappresenti un rischio immediato per la sicurezza stradale.
(2) L’immatricolazione di un veicolo prevede l’autorizzazione amministrativa per la sua immissione nella circolazione stradale. La direttiva 1999/37/CE del Consiglio si applica solo alla concessione di un’immatricolazione dei veicoli. Tuttavia, in particolare nei casi in cui l’utilizzo di un veicolo sulle strade pubbliche rappresenta un rischio in ragione delle sue condizioni tecniche, dovrebbe essere possibile sospendere l’autorizzazione alla circolazione del veicolo per un certo periodo. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla sospensione, non dovrebbe essere necessaria una nuova procedura di immatricolazione quando la sospensione è revocata.
(3) È opportuno introdurre l’obbligo di cancellare definitivamente l’immatricolazione di un veicolo notificato come veicolo dichiarato fuori uso a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli Stati membri hanno la possibilità di specificare nel diritto nazionale altri motivi per cancellare l’immatricolazione di un veicolo.
(4) Anche nel caso in cui sia stata cancellata l’immatricolazione di un veicolo, dovrebbe essere possibile conservare traccia di tale immatricolazione.
(5) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e facilitare lo scambio di informazioni tra Stati membri, le informazioni relative ai veicoli dovrebbero essere registrate elettronicamente.
(6) La presente direttiva non dovrebbe impedire a uno Stato membro di considerare l’insieme dei dati informatici in possesso delle sue autorità competenti come la principale fonte di informazioni su un veicolo immatricolato sul suo territorio. Per agevolare lo scambio di informazioni, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare una rete informatica, comprendente i dati provenienti da banche di dati elettroniche nazionali.
(7) Nei casi in cui siano riscontrate gravi carenze durante un controllo tecnico e sia stata sospesa l’autorizzazione del veicolo a circolare sulla rete stradale pubblica, tale sospensione dovrebbe essere registrata fino a quando il veicolo non abbia superato un nuovo controllo tecnico.
(8) Al fine di aggiornare il punto II.4, secondo trattino, e il punto III.1.A.b degli allegati I e II della direttiva 1999/37/CE in caso di allargamento dell’Unione nonché di aggiornare l’allegato I, punto II.6, relativo a elementi non obbligatori in caso di modifiche di definizioni o del contenuto dei certificati di conformità nella pertinente normativa di omologazione dell’Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, è opportuno che la Commissione provveda alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 1999/37/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche alla direttiva 1999/37/CE
La direttiva 1999/37/CE è così modificata:
1) all’articolo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«La presente direttiva si applica ai documenti di immatricolazione dei veicoli rilasciati dagli Stati membri.»;
2) all’articolo 2 sono aggiunte le lettere seguenti:
«e) “sospensione”: un periodo di tempo limitato durante il quale un veicolo non è autorizzato da uno Stato membro a circolare nella rete stradale, trascorso il quale - sempre che siano venute meno le ragioni della sospensione — il veicolo può essere nuovamente autorizzato a circolare, senza che ciò comporti una nuova procedura di immatricolazione;
f) “cancellazione di un’immatricolazione”: la cancellazione dell’autorizzazione di uno Stato membro alla circolazione di un veicolo sulla rete stradale.»;
3) all’articolo 3 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«4. Gli Stati membri registrano elettronicamente i dati di tutti i veicoli immatricolati sul loro territorio. Tali dati comprendono:
a) tutti gli elementi obbligatori di cui al punto II.5 dell’allegato I e gli elementi di cui ai punti II.6 (J) e II.6 (V.7) e (V.9) di tale allegato, qualora i dati siano disponibili;
b) altri dati non obbligatori elencati nell’allegato I o dati del certificato di conformità previsti nella direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ove possibile;
c) i risultati dei controlli tecnici periodici obbligatori in conformità della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il periodo di validità del certificato di revisione.
Nel quadro della presente direttiva il trattamento dei dati personali è effettuato a norma delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
5. I dati tecnici dei veicoli sono messi a disposizione delle autorità competenti o dei centri di controllo ai fini dei controlli tecnici periodici. Gli Stati membri possono limitare l’utilizzo e la diffusione di tali dati da parte dei centri di controllo al fine di evitarne usi impropri.»
4) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 3 bis
1. Qualora l’autorità competente di uno Stato membro riceva la notifica di un controllo tecnico periodico da cui risulta che l’autorizzazione a utilizzare un determinato veicolo in strada è stata sospesa ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2014/45/UE, tale sospensione è registrata elettronicamente e il veicolo in questione è sottoposto a un ulteriore controllo tecnico.
La sospensione è efficace fino a quando il veicolo non abbia superato un nuovo controllo tecnico. Una volta che il veicolo ha superato il nuovo controllo, l’autorità competente autorizza nuovamente senza ritardi l’utilizzo del veicolo nella circolazione stradale. Non è necessaria una nuova procedura di immatricolazione.
Gli Stati membri o le rispettive autorità competenti possono adottare misure volte a facilitare un nuovo controllo tecnico di un veicolo la cui autorizzazione all’utilizzo sulla rete stradale pubblica sia stata sospesa. Tali misure possono comportare l’autorizzazione a circolare sulla rete stradale pubblica tra il luogo di riparazione e il centro di controllo al fine di un controllo tecnico.
2. Gli Stati membri possono autorizzare il titolare della carta di circolazione a presentare all’autorità competente una richiesta di trasferimento dell’immatricolazione al nuovo proprietario del veicolo.
3. Nel caso in cui l’autorità competente di uno Stato membro riceva una notifica in base alla quale il veicolo è stato dichiarato veicolo fuori uso, a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l’immatricolazione di tale veicolo è cancellata in modo permanente e tale informazione è inserita nel registro elettronico.»
5) all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2014/45/UE gli Stati membri riconoscono, in linea di principio, la validità del certificato di revisione in caso di cambio di proprietà del veicolo che abbia un valido attestato del controllo tecnico periodico.»;
6) gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 6
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 al fine di modificare:
- il punto II.4, secondo trattino, e il punto III.1.A.b dell’allegato I e dell’allegato II in caso di allargamento dell’Unione,
- l’allegato I, punto II.6, per quanto riguarda gli elementi non obbligatori in caso di modifiche delle definizioni o del contenuto dei certificati di conformità nella pertinente normativa di omologazione dell’Unione.
Articolo 7
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 maggio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
7) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per l’attuazione della presente direttiva. Essi possono scambiarsi informazioni a livello bilaterale o multilaterale, in particolare per verificare, prima dell’immatricolazione di un veicolo, la situazione legale dello stesso, se del caso nello Stato membro in cui era precedentemente immatricolato. Tale verifica può comportare in particolare l’uso di strumenti elettronici interconnessi, comprendenti i dati provenienti da banche di dati elettroniche nazionali per agevolare lo scambio di informazioni.»;
8) al punto II.6 dell’allegato I è aggiunta la lettera seguente:
«X) l’attestato di superamento del controllo tecnico, la data del prossimo controllo tecnico o la data di scadenza del certificato in corso di validità.»
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 20 maggio 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 maggio 2018. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
Vedi anche: