Decreto Ministero dei Trasporti - 12/05/2017 - Documenti immatricolazione
OGGETTO: Recepimento della direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 maggio 2017
Recepimento della direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli.
(GU Serie Generale n.133 del 10-06-2017)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, recepita con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000;
Vista la direttiva 2003/127/CE della Commissione del 23 dicembre 2003, che modifica la su indicata direttiva 1999/37/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2005;
Vista la direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, che modifica la richiamata direttiva 1999/37/CE;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», e, in particolare, l'art. 93, comma 4, che stabilisce la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decretare in materia di procedure e di documentazione occorrente per l'immatricolazione dei veicoli nonché degli elementi da indicare nella carta di circolazione, e l'art. 229 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Ritenuto opportuno trasporre nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2014/46/UE;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000
1. Al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «e) sospensione: un periodo di tempo durante il quale un veicolo non è autorizzato a circolare sulla rete stradale, trascorso il quale, sempre che siano venute meno le ragioni della sospensione, il veicolo può essere nuovamente autorizzato a circolare senza che ciò comporti una nuova procedura di immatricolazione;
f) cancellazione di una immatricolazione: la cancellazione dell'autorizzazione alla circolazione di un veicolo sulla rete stradale.»;
b) all'art. 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «4. I dati di tutti i veicoli immatricolati sono registrati elettronicamente. Tali dati comprendono:
a) tutti gli elementi obbligatori di cui al punto II.5 dell'allegato I e gli elementi di cui al punto II.6 (J) e II.6 (V.7) e (V.9) di tale allegato, qualora i dati siano disponibili;
b) altri dati non obbligatori elencati nell'allegato I o i dati del certificato di conformità previsti nella direttiva 2007/46/CE, ove possibile;
c) i risultati dei controlli tecnici periodici obbligatori in conformità alla direttiva 2014/45/UE ed il periodo di validità del certificato di revisione.
5. Nell'ambito del presente decreto, ai fini del trattamento dei dati personali, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2005, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali.
6. I dati tecnici dei veicoli sono messi a disposizione delle autorità competenti o dei centri di controllo ai fini dei controlli tecnici periodici. Al fine di evitare usi impropri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per la Motorizzazione può limitare l'utilizzo e la diffusione dei predetti dati.»;
c) dopo l'art. 3 è inserito il seguente: «Art. 3-bis
1. Qualora l'autorità competente riceva la notifica di un controllo tecnico periodico da cui risulta che l'autorizzazione ad utilizzare un determinato veicolo su strada è stata sospesa ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2014/45/UE, tale sospensione è registrata elettronicamente e il veicolo in questione è sottoposto ad un ulteriore controllo tecnico. La sospensione è efficace fino a quando il veicolo non abbia superato un nuovo controllo tecnico. Una volta che il veicolo ha superato il nuovo controllo, il suo utilizzo nella circolazione stradale è nuovamente autorizzato senza ritardi e senza che sia necessaria una nuova procedura di immatricolazione. L'autorità competente adotta misure volte a facilitare l'effettuazione di un nuovo controllo tecnico di un veicolo la cui autorizzazione all'utilizzo sulla rete stradale pubblica sia stata sospesa. Tali misure possono comportare l'autorizzazione a circolare sulla rete stradale pubblica tra il luogo della riparazione ed il centro di controllo al fine del controllo tecnico.
2. In caso di trasferimento della proprietà del veicolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 94, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nel caso in cui l'autorità competente riceva una notifica in base alla quale il veicolo è stato dichiarato veicolo fuori uso, a norma del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni, l'immatricolazione di tale veicolo è cancellata in modo permanente e tale informazione è inserita nel registro elettronico dell'archivio nazionale dei veicoli.»;
d) all'art. 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3. Fatti salvi l'art. 5, comma 4, e l'art. 8, comma 3, della direttiva 2014/45/CE, è riconosciuta, in linea di principio, la validità del certificato di revisione in caso di trasferimento di proprietà del veicolo che abbia un valido attestato del controllo tecnico periodico.»;
e) al punto II.6 dell'allegato I è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «(X) l'attestato di superamento del controllo tecnico, la data del prossimo controllo o la data di scadenza del certificato in corso di validità.».
Art. 2
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 20 maggio 2018.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2017
Il Ministro: Delrio
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