Decreto Ministero dei Trasporti - 07/01/2019 - Circolazione di autobus euro zero ad uso autoscuola
OGGETTO: Deroga alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e, in particolare, l'articolo 54 che individua le caratteristiche degli autoveicoli, tra cui gli autobus e gli autoveicoli per usi speciali, nonché l'articolo 123, comma 9, lettera h), che stabilisce la revoca dell'esercizio dell'autoscuola nel caso in cui venga meno la relativa attrezzatura tecnica e didattica;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, in particolare, l'articolo 1, comma 232, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o a gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro O ad eccezione, per particolari caratteristiche, dei veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari, i cui casi di esclusione sono individuati con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e, in particolare, l'articolo 203, comma 2, che alla lettera ii) prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, con proprio decreto, individuare quali autoveicoli ad uso speciale quegli autoveicoli dotati di specifiche attrezzature idonee a tale uso;
VISTO il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, recante il regolamento di disciplina dell'attività delle autoscuole e, in particolare, l'articolo 6, comma 1 che, ai fini delle esercitazioni di guida, fa obbligo alle autoscuole di essere dotate di veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria Al, A2, A, B, Cl, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, nonché di almeno uno tra quelli utili al conseguimento della patente di categoria AM;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del 12 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2015, n. 256, che classifica per uso speciale i veicoli per uso autoscuola delle categorie, ha l'altro, M2 e M3;
PRESO ATTO che l'immatricolazione di veicoli per uso speciale autoscuola è subordinata all'installazione di specifica attrezzatura nonché a una successiva visita e prova da parte dei competenti Uffici Motorizzazione Civile, la cui complessa procedura si definisce in un rilevante ambito temporale;
CONSIDERATA la necessità di prevedere un periodo temporale adeguato all'immissione dei veicoli di categoria M2 e M3 con caratteristiche antinquinamento diverse dalla classe ecologica Euro 0, al fine di evitare alle autoscuole di incorrere nella sanzione stabilita dal predetto articolo 123, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992;
RITENUTO, pertanto, adeguatamente contemperate le esigenze di tutela ambientale, a cui è preordinata la previsione del citato articolo 1, comma 232, della legge n. 190 del 2014, con quelle di tutela della realtà imprenditoriale delle autoscuole, per il tempo strettamente necessario affinché le stesse provvedano alle operazioni di motorizzazione necessarie per la immissione nel proprio parco veicolare di veicoli M2 ed M3 con caratteristiche antinquinamento diverse dalla classe ecologica Euro 0;
DECRETA
Art.1
1. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di consentire su tutto il territorio nazionale la prosecuzione della circolazione dei veicoli di categoria M2 e M3 alimentati a benzina o a gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 destinati ad uso autoscuola, è accordata una proroga fino alla data del 30 giugno 2019.
2. La proroga di cui al comma 1 è funzionale all'espletamento delle attività utili affinché le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica possano dotarsi di veicoli di categoria M2 e M3 con caratteristiche antinquinamento Euro 1 o superiore.
3. A decorrere dal 1° luglio 2019 è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 destinati ad uso autoscuola.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 gennaio 2019
Sen. Danilo Toninelli
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