Decreto Interministeriale - 13/03/2020 - n. 114 - Servizi interregionali minimi essenziali
OGGETTO: Servizi interregionali minimi essenziali.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
di concerto con
Il Ministro della Salute
Decreto n. 114 del 13/03/2020
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 con il quale sono state adottate, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO, in particolare, l'articolo 1, punto 5), che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione, con riduzione e soppressione dei servizi I automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;
RITENUTO necessario razionalizzare i servizi automobilistici interregionali in considerazione della ridotta mobilità sul territorio nazionale e al tempo stesso garantire i servizi minimi essenziali di trasporto persone nelle modalità di trasporto sopra indicate di competenza statale, nel rispetto delle misure igienico-sanitarie, di cui ali' Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
VALUTATE le proposte pervenute dagli organismi ed enti di settore;
DECRETA
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel contempo garantire il fabbisogno essenziale di mobilità, sono assicurati esclusivamente i servizi automobilistici interregionali minimi essenziali.
Art.2
Servizi automobilistici interregionali
1. Fino al termine previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, in deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 285 e dal decreto del Ministro dei trasporti 1 dicembre 2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza della circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e all'utenza, a condizione che il vettore non proceda all'integrale cessazione dei servizi da erogare nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministero della salute e di quanto previsto ai punti d) ed e) dell'articolo 7 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 sopra citato.
Art. 3
Disposizioni generali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dello stesso fino al 25 marzo 2020.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vedi anche: