Decreto Ministero dei Trasporti - 17/03/2020 - n. 120 - Contenimento e gestione dell'emergenza
OGGETTO: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Modificato dal Decreto n. 145 del 03/04/2020
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
di concerto con
Il Ministro della Salute
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, con il quale sono state adottate misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 con il quale sono state adottate, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO, in particolare, l'articolo 1, punto 5), che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione, con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;
RITENUTO di non ridurre o sospendere allo stato il trasporto aereo, ferroviario e marittimo di persone proveniente dai Paesi esteri;
RITENUTO di prevedere, anche nel rispetto del principio di reciprocità, che le persone fisiche in entrata in Italia tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale sono tenute a presentare una dichiarazione, con la quale attestino che il relativo ingresso è motivato dalla circostanza di comprovata esigenza di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 per un tempo strettamente limitato e non superiore alle 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
RITENUTO che al di fuori dell'ingresso in Italia per comprovate esigenze di lavoro è necessario, al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che le persone fisiche, anche asintomatiche, siamo sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni;
DECRETA
Art. 1
Entrata in Italia
1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. In deroga al quanto previsto dal comma 1, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 4 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato o proprio utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
3. Con la dichiarazione di cui al comma 2 sono assunti anche gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.
4. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 2, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
5. Coloro i quali fanno ingresso nel tenitorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 2, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel tenitorio nazionale.
6. In deroga al quanto previsto dal comma I, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel tenitorio nazionale, mediante mezzo di trasporto proprio o privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel tenitorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 4 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:
a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato o proprio utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
7. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il tenitorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.
8. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato o proprio, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'articolo 1, commi 6 e 7, dell'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture è dei trasporti.
9. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 2 e comma 4 e quelli previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3 dell'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti:
a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;
2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia;
b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all'interno delle aereo stazioni.
10. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 3 o quella prevista dall'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.
11. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 10 nonché quelle contenute nei commi da 2 a 7 dell'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, non si applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2
Disposizioni generali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dello stesso e fino al 25 marzo 2020.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vedi anche: