Decreto Ministero dei Trasporti - 03/04/2020 - n. 145 - Proroghe
OGGETTO: Disposizioni in materia di ingresso in Italia e soggiorni di breve durata e proroghe ai decreti.
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
di concerto con
Il Ministro della Salute
Decreto n. 145 del 03 aprile 2020
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;
VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020, che all'articolo 1, comma 1, prevede che l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020, è prorogata fino al 13 aprile 2020;
VISTO in particolare, l'articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione, con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 112 del 12 marzo 2020, con il quale sono stati individuati gli aeroporti presso i quali continua ad essere garantito il trasporto aereo;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 113 del 13 marzo 2020, con il quale, come da richiesta delle imprese esercenti i servizi, sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 114 del 13 marzo 2020, con il quale sono stati ridotti i servizi automobilistici interregionali;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 116 del 14 marzo 2020, con il quale, come da richiesta delle imprese esercenti i servizi, sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario e soppressi i servizi notturni;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 117 del 14 marzo 2020, con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sardegna;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 118 del 16 marzo 2020, con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sicilia;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020 con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure d'ingresso delle persone fisiche in Italia e le relative prescrizioni al fine di evitare la diffusione e il contagio del COVID-19;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 122 del 18 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure di ingresso in Italia di particolari categorie di persone, previste riduzioni e soppressioni di servizi marittimi da e per la Sicilia, introdotte, come da richiesta delle imprese esercenti i servizi, nuove limitazioni dei servizi di trasporto ferroviario e disciplinati i voli privati;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 125 del 19 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate le misure di ingresso dei passeggeri e dell'equipaggio di navi di bandiera italiana o estera impegnati in servizi di crociera;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 127 del 24 marzo 2020, con il quale è stata prorogata fino al 3 aprile 2020 l'efficacia dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 112 del 12 marzo 2020, n. 113 del 13 marzo 2020, n. 114 del 13 marzo 2020, n. 116 del 14 marzo 2020, n. 117 del 14 marzo 2020, n. 118 del 16 marzo 2020, n. 120 del 17 marzo 2020, n. 122 del 18 marzo 2020 e n. 125 del 19 marzo 2020;
VISTA l'ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2020, la cui efficacia è prorogata al 13 aprile 2020 dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ° aprile 2020;
CONSIDERA TI l'evolversi della situazione epidemiologica, anche a livello internazionale, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
VISTA la nota n. 37754 del 2 aprile 2020 con la quale il Presidente della Regione Sardegna ha chiesto la proroga delle misure di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 117 del 14 marzo 2020;
VISTA la nota n.6304 del 1 ° aprile 2020 con la quale il Presidente della Regione Sicilia ha chiesto di prorogare le misure limitative di cui ai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 118 del 16 marzo 2020 e n.122 del 18 marzo 2020;
RITENUTO necessario procedere, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b ), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 ed alla citata ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della salute, all'aggiornamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 120 del 17 marzo 2020;
RITENUTO necessario prevedere, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, la proroga fino al 13 aprile 2020 dell'efficacia di tutti i decreti interministeriali adottati in attuazione dell'articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e con scadenza 3 aprile 2020;
DECRETA
Art. 1
Disposizioni in materia di ingresso in Italia e soggiorni di breve durata
1. L'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020, è integralmente sostituito dal seguente:
"1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. In deroga al quanto previsto dal comma 1, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 4 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato o proprio utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
3. Con la dichiarazione di cui al comma 2 sono assunti anche gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.
4. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 2, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
5. Coloro i quali fanno ingresso nel tenitorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 2, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel tenitorio nazionale.
6. In deroga al quanto previsto dal comma I, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel tenitorio nazionale, mediante mezzo di trasporto proprio o privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel tenitorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 4 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:
a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato o proprio utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
7. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il tenitorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.
8. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato o proprio, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'articolo 1, commi 6 e 7, dell'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture è dei trasporti.
9. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 2 e comma 4 e quelli previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3 dell'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti: a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; 2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale; 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia; b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all'interno delle aereo stazioni.
10. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 3 o quella prevista dall'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.
11. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 10 nonché quelle contenute nei commi da 2 a 7 dell'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, non si applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia; c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui ali' articolo dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.".
2. All'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 125 del 19 marzo 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è integralmente sostituita dalla seguente: "a. i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.";
b) al comma 1, la lettera b) è integralmente sostituita dalla seguente: "b. i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all'estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all'atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.";
c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all'atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto propri o privati.".
Art. 2
Proroga efficacia dei Decreti Interministeriali
1. È prorogata fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle misure previste dai seguenti decreti:
a) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 112 del 12 marzo 2020;
b) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 113 del 13 marzo 2020;
c) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 114 del 13 marzo 2020;
d) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 116 del 14 marzo 2020;
e) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 117 del 14 marzo 2020;
f) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 118 del 16 marzo 2020;
g) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020;
h) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 122 del 18 marzo 2020;
i) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute 125 del 19 marzo 2020.
Art.3
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data della sua adozione e sino al 13 aprile 2020.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vedi anche: