Circolare - 07/04/2020 - Prot. n. 2697 - Contenimento del contagio del virus Covid-19
OGGETTO: Misure di contenimento del contagio del virus Covid-19. Controlli sui conducenti professionali addetti all'autotrasporto internazionale di merci e viaggiatori. Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 145 del 3 aprile 2020.
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni
e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/2697/20/115/28
Roma, 7 aprile 2020
OGGETTO: Misure di contenimento del contagio del virus Covid-19. Controlli sui conducenti professionali addetti all'autotrasporto internazionale di merci e viaggiatori. Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 145 del 3 aprile 2020.
Di seguito alla circolare n. 300/A/2408/20/115/28 del 27 marzo 2020, si comunica che l'art. 1, comma 1, del decreto interministeriale adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, n. 145 del 3 aprile 2020 (ALL.1), ha integralmente sostituito l'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020 relativo agli obblighi posti a carico delle persone fisiche facenti ingresso in Italia provenienti dall'estero con qualsiasi mezzo di trasporto, prorogando le specifiche misure adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 fino al 13 aprile 2020.
In forza dell'intervenuta modifica, chi faccia ingresso in Italia per comprovate esigenze lavorative è tenuto ad osservare una serie di obblighi diversi a seconda che fruisca di trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, ovvero utilizzi un mezzo di trasporto proprio o privato.
Per il settore dell'autotrasporto, occorre fare riferimento a quanto indicato nei commi 6, 7 e 8 dell'art. 1 del D.M. n. 120/2020, come modificato dal D.M. 145/2020. Gli obblighi ivi contenuti, come quelli previsti dalla precedente formulazione della norma, non si applicano all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia (1).
Chi fa ingresso in Italia, con mezzo di trasporto proprio o privato, (compreso, pertanto, il personale viaggiante che effettua trasporto internazionale di merci e viaggiatori dipendente da imprese che non hanno sede in Italia) per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, prorogabile per ulteriori 48 ore in presenza di specifiche esigenze, deve comunicare immediatamente il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso sul territorio nazionale (2) e rendere contestualmente una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 con la quale, oltre ad attestare l'esigenza lavorativa e la durata della permanenza in Italia deve indicare:
• l'indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno. Nel caso in cui fruisca di più abitazioni, dimore o luoghi, l'indirizzo di ciascuno di essi. Tale indicazione deve essere apposta soltanto nell'ipotesi in cui il soggiorno si renda necessario;
• il recapito telefonico dove ricevere eventuali comunicazioni durante la permanenza in Italia;
• l'assunzione dell'obbligo di lasciare immediatamente il territorio nazionale allo scadere del periodo di permanenza, ovvero, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno indicati;
• l'assunzione dell'obbligo di segnalare al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, per il tramite dei numeri telefonici dedicati, l'eventuale insorgenza di sintomi riconducibili al Covid-19 (3).
Al fine di agevolare i controlli dei conducenti professionali addetti all'autotrasporto di merci e di viaggiatori dipendenti da imprese non aventi sede legale in Italia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul sito istituzionale (cfr. http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-circolari) il fac-simile di tale autodichiarazione (ALL. 2), contestualmente impegnandosi a darne ampia diffusione in ambito internazionale unitamente alle prescrizioni in vigore nel nostro Paese, per agevolare la comprensione delle disposizioni cui deve attenersi il personale viaggiante.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Forgione
Allegato 1 alla circolare prot. n. 2697 del 07/04/2020
Decreto Ministero dei Trasporti - 03/04/2020 - n. 145 - Proroghe
OGGETTO: Disposizioni in materia di ingresso in Italia e soggiorni di breve durata e proroghe ai decreti.
Allegato 2 alla circolare prot. n. 2697 del 07/04/2020
DICHIARAZIONE Al SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 D.P.R. N.445/2000
VALIDA PER IL PERSONALE VIAGGIANTE ADDETTO ALL'AUTOTRASPORTO DI MERCI E DI VIAGGIATORI DIPENDENTI DA IMPRESE CON SEDE LEGALE NON IN 1TALIA
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