Decreto-legge - 16/07/2020 - n. 76 - Decreto semplificazioni
OGGETTO: Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.
Modificato dalla legge n. 120 del 11/09/2020
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76
Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2020, n. 72;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di realizzare un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e diffusione dell’amministrazione digitale, nonché interventi di semplificazione in materia di responsabilità del personale delle amministrazioni, nonché di adottare misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali e per il turismo, della salute, per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per gli affari regionali e le autonomie e per gli affari europei;
EMANA
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA
Capo I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Art. 1.
Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b) . Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b) , le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter , del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l’affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come “decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, fino all’importo di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5-bis. All’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”.
5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l’affidamento, ai sensi dell’articolo 112, comma 5, lettera b) , del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l’accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 2.
Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell’esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, o il dialogo competitivo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016 per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto.
3. Per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata, previa pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. La procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata altresì per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell’articolo 252 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell’edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente
5. Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.
6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati nei rispettivi siti internet istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all’articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.
Art. 2-bis.
Raggruppamenti temporanei di imprese
1. Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 2-ter.
Norme per favorire l’attuazione delle sinergie all’interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane
1. Allo scopo di favorire una più efficace attuazione delle sinergie previste dall’articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l’omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle società del gruppo Ferrovie dello Stato:
a) fino al 31 dicembre 2021 le società del gruppo Ferrovie dello Stato sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre società del gruppo;
b) fino al 31 dicembre 2021 è consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali.
Art. 3.
Verifiche antimafia e protocolli di legalità
1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all’emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso d’urgenza e si procede ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34.
2. Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a) , b) e c) , del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.
3. Al fine di rafforzare l’effettività e la tempestività degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l’immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.
4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
5. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l’articolo 83 è inserito il seguente:
“Art. 83-bis (Protocolli di legalità)
1. Il Ministero dell’interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all’articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l’economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e con le organizzazioni sindacali e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l’attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l’applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
2. L’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all’articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l’iscrizione nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell’informazione antimafia.
3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.”.
Art. 4.
Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali
1. All’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole “ha luogo” sono sostituite dalle seguenti: “deve avere luogo”; dopo le parole “espressamente concordata con l’aggiudicatario” sono aggiunte le seguenti: “, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto”;
b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.”.
2. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del presente decreto, qualora rientranti nell’ambito applicativo dell’articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica l’articolo 125, comma 2, del medesimo codice.
3. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui all’articolo 2, comma 3, si applica l’articolo 125 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. All’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, le parole “, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell’udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti,” sono sostituite dalle seguenti: “, qualora le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all’esame di un’unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, è di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo dell’articolo 74, in esito all’udienza cautelare ai sensi dell’articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza,”;
b) al comma 9, le parole “Il Tribunale amministrativo regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Il giudice” e quelle da “entro trenta” fino a “due giorni dall’udienza” sono sostituite dalle seguenti: “entro quindici giorni dall’udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall’udienza.”.
Art. 4-bis.
Ulteriori misure in materia di contratti pubblici
1. In considerazione dell’incremento dei costi derivanti dall’adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’erogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, nel caso in cui detto adeguamento determini un incremento di spesa di importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano già provveduto alla stipulazione del contratto e l’aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà di cui all’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla revoca dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 21 -quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, il provvedimento di revoca è comunicato all’aggiudicatario entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui dall’adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. La risoluzione del contratto di appalto è dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. In relazione ai contratti di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo le modalità di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Art. 5.
Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica
1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga all’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19;
c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
d) gravi ragioni di pubblico interesse.
2. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.
3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l’esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell’opera a regola d’arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.
4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:
a) procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell’ambito del quadro economico dell’opera;
b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato;
c) indìce una nuova procedura per l’affidamento del completamento dell’opera;
d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell’opera ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l’impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Salva l’esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l’inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell’opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l’operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell’opera. In ogni caso, l’interesse economico dell’appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica.
Art. 6.
Collegio consultivo tecnico
1. Fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall’articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.
2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All’atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto.
3. Nell’adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L’inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l’applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all’articolo 5.
5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l’eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.
6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.
7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell’assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all’atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d’ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all’interno del quadro economico dell’opera alla voce spese impreviste.
8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell’adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell’assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell’adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.
9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Art. 7.
Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall’anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo non può finanziare nuove opere e l’accesso al Fondo non può essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.
2. Per l’anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con la legge di bilancio, è iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle annualità del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente. Il Fondo è altresì alimentato:
a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell’opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;
b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.
3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell’aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell’opera, risulti, per l’esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse.
5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dell’aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell’opera e dell’impossibilità di attivare i meccanismi di flessibilità di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente, sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell’opera, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di cui al comma 4.
6. All’onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno; quanto a 0,9 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; quanto a 8 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.
7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l’attuazione degli investimenti pubblici e per l’affidamento di appalti e concessioni, è istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all’aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7 -bis , pari a 1 milione di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Art. 8.
Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021:
a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura
b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare;
c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;
d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza da COVID-19.
2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvedono all’adozione dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.
3. In relazione agli accordi quadro di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all’aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all’esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.
4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato di cui al secondo periodo;
b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;
c) il rispetto delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall’articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all’esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell’articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all’articolo 30, comma 8, dopo le parole: “e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici” sono inserite le seguenti: “nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;
0a-bis) all’articolo 36, comma 1, le parole: “Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50” sono sostituite dalle seguenti: “Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all’articolo 50”.
a) all’articolo 38:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole “agli ambiti di attività,” sono soppresse;
2) al comma 2, primo periodo, le parole “sentite l’ANAC e la Conferenza Unificata,” sono sostituite dalle seguenti: “di intesa con la Conferenza unificata e sentita l’ANAC,”;
3) al comma 3:
3.1) sono premesse le seguenti parole: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis”;
3.2) alla lettera a) , le parole “programmazione e” sono soppresse;
3.3) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relative all’acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le attività correlate all’ambito di cui al comma 3, lettera c) possono essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni purché qualificati almeno in detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.”;
4) al comma 4, lettera a), dopo il numero 5-ter) è aggiunto il seguente: “5-quater) disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara;”;
5) al comma 4, lettera b), il numero 3 è soppresso;
a-bis) all’articolo 46, comma 1, lettera a) , dopo le parole: “gli archeologi” sono aggiunte le seguenti: “professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite”;
a-ter) all’articolo 48, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: “per quali consorziati il consorzio concorre;” sono inserite le seguenti: “qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;”;
a-quater) all’articolo 59, comma 1, sono premesse le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,”.
b) all’articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.”;
c) all’articolo 83, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c) , l’adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall’operatore economico e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell’appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l’offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione.»;
c-bis) all’articolo 140, comma 1, alinea, al primo periodo, dopo le parole: “salvo quanto disposto nel presente articolo” sono aggiunte le seguenti: “e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;
c-ter) all’articolo 151, comma 3:
1) le parole: “il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può” sono sostituite dalle seguenti: “lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,”;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Resta fermo quanto previsto ai sensi dell’articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
c-quater) all’articolo 180, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell’operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell’efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all’amministrazione concedente a cura dell’operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l’organizzazione, la gestione, l’elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici”.
d) all’articolo 183, comma 15:
1) al primo periodo, le parole “non presenti” sono sostituite dalle seguenti: “anche se presenti”;
2) al nono periodo, le parole “è inserito” sono sostituite dalle seguenti: “qualora non sia già presente” e dopo le parole “sulla base della normativa vigente” sono aggiunte le seguenti: “, è inserito in tali strumenti di programmazione”.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
6-bis. In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell’ iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle città o sull’assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al relativo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7. All’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea del comma 1, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;
b) al comma 2, le parole “30 novembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2021”;
c) al comma 3, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. In deroga all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione del parere di cui all’articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.”.
7-bis. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 115:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: “delle attività di valorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero mediante l’affidamento di appalti pubblici di servizi”;
2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: “di cui all’articolo 114” sono aggiunte le seguenti: “, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l’equilibrio economico e finanziario della gestione”;
b) all’articolo 117, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Qualora l’affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera vv) , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. È ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria”.
8. Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzio 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza del predetto stato di emergenza, procede, nell’ambito dei poteri conferitigli e con le modalità previste dalla suddetta norma, all’acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario, per l’attuazione di quanto previsto dal primo periodo, provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate sull’apposita contabilità speciale intestata al Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei contratti pubblici, necessarie per dare attuazione al primo periodo, possono essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale delle suddette risorse.
9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto dell’emergenza da COVID-19, possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui all’articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.
10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
10-bis. Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente.
11. All’articolo 4 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è definita la disciplina esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e), anche in relazione alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabili al presente decreto.”.
Art. 8-bis.
Modifica al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60
1. All’articolo 6, comma 1, del decretolegge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: “di centrali di committenza di altre regioni” sono sostituite dalle seguenti: “dalla centrale di committenza della regione Calabria”.
Art. 9.
Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali
1. All’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall’acquisizione del parere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini dell’individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all’opera principale e agli interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario nominato, prima dell’avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale”;
b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l’esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.”;
c) dopo il omma 3, è inserito il seguente: “3-bis. È autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell’intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Si applica l’articolo 3, comma 1 -bis , della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l’organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.”;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando altresì semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Le modalità e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e 3 -bis , nonché la possibilità di avvalersi di assistenza tecnica nell’ambito del quadro economico dell’opera, si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l’attuazione degli interventi idrici di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n.243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e all’articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n.111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all’articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione dell’opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell’opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, dell’Unità Tecnica-Amministrativa di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nell’ambito della percentuale di cui al primo periodo. I Commissari straordinari possono nominare un sub-commissario. L’eventuale compenso del sub commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell’intervento da realizzare, nell’ambito della quota percentuale di cui al primo periodo.”.
1-bis. Al comma 9 dell’articolo 4 -ter del decretolegge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al primo periodo, dopo le parole: “opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea” sono aggiunte le seguenti: “e con i poteri di cui all’articolo 4, commi 2, 3, 3 -bis e 5, del presente decreto. Al Commissario si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”.
2. All’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: “della legge 23 dicembre 2009, n.191,” sono inserite le seguenti: “nonché le stesse attività relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali,”.
3. Al fine di garantire l’uniformità nelle gestioni commissariali finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei relativi tempi di esecuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i commissari nominati per la predetta finalità sulla base di specifiche norme di legge operano, fino all’ultimazione degli interventi, con i poteri di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano esclusi dall’ambito di applicazione del citato articolo 4 i commissari nominati ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, nonché i commissari straordinari nominati per l’attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 11 del presente decreto. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo.
Capo II
SEMPLIFICAZIONE E ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZIA E PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI
Art. 10.
Semplificazioni e altre misure in materia edilizia
1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2-bis, il comma 1 -ter è sostituito dal seguente: “1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela”.
b) all’articolo 3, comma 1:
1) alla lettera b), primo periodo, le parole “e non comportino modifiche delle destinazioni di uso” sono sostituite dalle seguenti: “e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico” e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: “. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.”;
2-bis) alla lettera e), il capoverso e.5) è sostituito dal seguente: “e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti”;
c) all’articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente: “e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;”;
d) all’articolo 9-bis:
1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1 -bis . Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia”;
e) all’articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”;
f) all’articolo 14:
1) il comma 1 -bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell’insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;
2) al comma 3, le parole “nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d’uso” sono sostituite dalle seguenti: “nonché le destinazioni d’uso ammissibili”;
g) all’articolo 16, comma 4, lettera d-ter), le parole “, in deroga o con cambio di destinazione d’uso” sono sostituite dalle seguenti: “o in deroga”;
h) all’articolo 17, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.”;
i) all’articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: “Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.”;
l) all’articolo 22, comma 1, lettera a), dopo le parole “parti strutturali dell’edificio”, sono inserite le seguenti “o i prospetti”;
m) all’articolo 23 -ter , il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9 -bis , comma 1-bis.”;
m-bis) nel capo III del titolo II della parte I, dopo l’articolo 23 -ter è aggiunto il seguente: “Art. 23-quater. (Usi temporanei) — 1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.
2. L’uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.
3. L’uso temporaneo è disciplinato da un’apposita convenzione che regola:
a) la durata dell’uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;
c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;
d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.
4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l’uso temporaneo e per l’esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.
5. L’uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d’uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.
6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall’assegnazione per gravi motivi.
7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l’uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale.
8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale”;
n) all’articolo 24, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
o) all’articolo 34, il comma 2-ter è abrogato;
p) dopo l’articolo 34 è inserito il seguente: “Art. 34-bis (Tolleranze costruttive) 1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.”.
p-bis) all’articolo 94:
1) al comma 1, la parola: “scritta” è soppressa;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. L’autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta”;
3) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l’edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti”;
4) al comma 3, le parole: “, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2,” sono soppresse;
p-ter) all’articolo 94-bis, comma 3, la parola: “scritta” è soppressa;
p-quater) all’articolo 103, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini dell’esercizio dell’attività prevista dal presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all’articolo 94, comma 2-bis”.
2. Nelle more dell’approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all’altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.
3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell’articolo 1120 del codice civile.”;
b) l’articolo 8 è abrogato.
4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l’amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3 -bis , del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
5. Non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2 -bis , e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g) , del medesimo Codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.
6. All’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole “titolo edilizio” sono aggiunte le seguenti: “ai sensi dell’articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall’Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell’edificio preesistente, l’assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l’inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2 -bis gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 3 -bis , comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni.”.
7. All’articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, lettera a-bis ), le parole “alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino” sono sostituite dalle seguenti: “alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra l’importo di cui alla lettera b) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi, al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione,”;
b) al comma 2-ter, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti: “a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma a-bis) può essere concessa nella misura di:
1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno il 10 per cento dei soci;
2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;
3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al 40 per cento dei soci;
a-quater ) l’istanza di sospensione è presentata dalla società cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente comma, nel sito internet del Gestore del Fondo di cui all’articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riporta l’indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le modalità e nei termini previsti dall’atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima società. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter.”;
c) il comma 2-quater è abrogato.
7-bis. All’articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dopo il comma 2 -bis sono aggiunti i seguenti: “2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2014. L’esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8 -ter , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l’accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro e dai comitati tecnici amministrativi istituiti presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, l’accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del provveditore interregionale per le opere pubbliche.
2-quinquies. In caso di esito positivo, l’accertamento di cui al comma 2 -quater produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell’autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati dall’accertamento positivo di cui al comma 2 -quater sono depositati, con modalità telematica, presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, comma 7 o comma 8 -ter , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
7-ter. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all’articolo 1, comma 1, lettere k) , l) , o) e r) , del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all’articolo 23 -ter , comma 1, lettere a) , a -bis ), b) e c) , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo entro sessanta giorni; decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 10-bis.
Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive
1. L’articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: “Art. 41 (L). (Demolizione di opere abusive) — 1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione”.
Art. 11.
Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici
1. Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all’aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.
2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario straordinario di cui all’articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 -bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L’elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell’articolo 15 del decretolegge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma. Il compenso dei due sub-commissari è determinato in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3. All’articolo 15, comma 3 -bis , del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e) , di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l’affidamento della progettazione che per l’affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi di urgenza di cui all’articolo 15-bis.”.
3-bis. Al comma 3 dell’articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Successivamente all’accoglimento delle istanze di cui al periodo precedente, nel limite delle risorse stanziate, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati, ma è comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione”.
3-ter. All’articolo 3-bis, comma 4-bis, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
Art. 11-bis.
Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
1. All’articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 -bis , le parole: “, sulla base del progetto definitivo,” sono soppresse;
b) all’ultimo periodo del comma 3 -bis .1, le parole: “a cura di soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3 -quater del presente articolo e all’articolo 15, commi 1 e 2”.
2. All’articolo 8, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “al 30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “al termine perentorio del 30 novembre 2020”.
TITOLO II
SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ
Capo I
SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI
Art. 12.
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all’articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”.
a) all’articolo 2:
1) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo.”;
2) dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14 -bis , comma 2, lettera c) , 17 -bis , commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21 -nonies , ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.”;
b) all’articolo 3-bis , le parole “incentivano l’uso della telematica” sono sostituite dalle seguenti: “agiscono mediante strumenti informatici e telematici”;
c) all’articolo 5, comma 3, dopo le parole “L’unità organizzativa competente” sono inserite le seguenti: “, il domicilio digitale”;
d) all’articolo 8, comma 2:
1) alla lettera c) , dopo le parole “l’ufficio” sono inserite le seguenti: “, il domicilio digitale dell’amministrazione”;
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64 -bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all’articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;”;
3) dopo la lettera d), è inserita la seguente: “d-bis) l’ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d).”;
e) all’articolo 10-bis , comma 1, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato.”;
f) all’articolo 16, comma 2:
1) il primo periodo è soppresso;
2) al secondo periodo la parola: “facoltativo” è soppressa;
g) all’articolo 17-bis:
1) alla rubrica, le parole “Silenzio assenso” sono sostituite dalle seguenti: “Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti”;
2) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l’atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest’ultima amministrazione.”;
3) al comma 1, come modificato dalla presente lettera, quarto periodo, dopo le parole “dello schema di provvedimento;” sono inserite le seguenti: “lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall’amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo.” e le parole “non sono ammesse” sono sostituite dalle seguenti: “Non sono ammesse”;
4) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l’amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all’amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l’assenso ai sensi del presente articolo.”;
h) all’articolo 18:
1) al comma 1, le parole da “Entro sei mesi” fino a “interessate” sono sostituite dalle seguenti: “Le amministrazioni”, e le parole “di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;
2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l’acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”;
i) all’articolo 21-octies, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis.”;
i-bis) nel capo IV -bis , dopo l’articolo 21-nonies è aggiunto il seguente: “Art. 21-decies. (Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali) — 1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all’amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all’autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l’amministrazione o l’ente che abbia adottato l’atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza del proponente, l’amministrazione procedente trasmette l’istanza all’amministrazione o all’ente che ha emanato l’atto da riemettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l’atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l’adozione dell’atto stesso, l’amministrazione riemette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14 -quater e 14 -quinquies della presente legge e dell’articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
l) all’articolo 29, comma 2-bis, dopo le parole “il termine prefissato” sono inserite le seguenti: “, di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti”.
2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito provinciale o metropolitano l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province e le città metropolitane definiscono nelle assemblee dei sindaci delle province e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, connesse all’attuazione delle norme di semplificazione della documentazione e dei procedimenti amministrativi.
Art. 12-bis.
Semplificazione delle procedure di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro
1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e all’articolo 15, secondo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonché gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro individuati con provvedimento del direttore, si intendono rilasciati decorsi quindici giorni dalla relativa istanza.
2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all’articolo 55, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e all’articolo 35, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell’istante, individuate con provvedimento del direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l’identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l’acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.
3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”;
2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell’ufficio che ha adottato l’atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l’esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione”;
3) al comma 3, dopo le parole: “attestato da apposito verbale,” sono inserite le seguenti: “oppure in caso di rigetto del ricorso,” e le parole: “, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con” sono soppresse;
4) il comma 4 è abrogato;
b) l’articolo 14 è sostituito dal seguente: “Art. 14. (Disposizioni del personale ispettivo) — 1. Il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.
2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione.
3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all’articolo 13, comma 2, del presente decreto”.
Art. 13.
Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi
1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all’articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:
a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;
b) al di fuori dei casi di cui all’articolo 14 -bis , comma 5, l’amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all’articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all’articolo 14 -quinquies , della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.
Art. 14.
Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori
1. All’articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Per gli atti normativi di competenza statale, il costo derivante dall’introduzione degli oneri regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l’attuazione della regolazione europea nonché gli oneri volti a disincentivare attività inquinanti, qualora non contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, è qualificato, salva deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità della previa quantificazione delle minori entrate e della individuazione di un’idonea copertura finanziaria con norma di rango primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la stima del predetto costo è inclusa nell’ambito dell’analisi di impatto della regolamentazione di cui all’articolo 14 della legge 14 novembre 2005, n. 246.”.
Art. 15.
Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata
1. All’articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “Entro il 31 ottobre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 ottobre 2020”; le parole “triennio 2015-2017” sono sostituite dalle seguenti: “periodo 2020-2023” e le parole “condivise” sono sostituite dalle seguenti: “e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi”;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis . Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentiti le associazioni imprenditoriali, gli ordini e le associazioni professionali, completano la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare:
a) le attività soggette ad autorizzazione, giustificateda motivi imperativi di interesse generale e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione;
b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell’Unione europea e quelli posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;
c) i procedimenti da semplificare;
d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;
e) i procedimenti per i quali l’autorità competente può adottare un’autorizzazione generale;
f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea.
1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, all’Unione delle province d’Italia e all’Associazione nazionale dei comuni italiani.”;
c) al comma 2, le parole “Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto” sono oppresse;
d) al comma 3, le parole “con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive” sono soppresse;
e) al comma 4, le parole “per l’edilizia e per l’avvio di attività produttive” sono soppresse.
2. All’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 178, le parole “per l’approvazione” sono soppresse.
2-bis. All’articolo 53, comma 6, alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: “i compensi” sono inserite le seguenti: “e le prestazioni”.
3. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-bis. All’articolo 7, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: “su altra documentazione illustrativa” sono inserite le seguenti: “, anche in formato digitale,”.
Art. 16.
Disposizioni per facilitare l’esercizio del diritto di voto degli italiani all’estero nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”
1. Per il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019:
a) il termine di cui all’articolo 12, comma 7, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è fissato alle ore 16 del martedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia;
b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre che la spedizione di cui all’articolo 12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;
c) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è stabilito rispettivamente in ottomila e novemila elettori;
d) l’onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di cui all’articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è aumentato del 50 per cento.
Art. 16-bis.
Modifica alla legge 21 marzo 1990, n. 53
1. All’articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo le parole: “segretari delle procure della Repubblica,” sono inserite le seguenti: “gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento,”.
Art. 16-ter.
Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero
1. All’articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 -quater è inserito il seguente: “1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
a) ai residenti nel Comune di Campione d’Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, di cui all’articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un’attività di lavoro in favore di un’impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all’estero;
d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all’estero”.
2. Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese non appartenente all’Unione europea, restano ferme le pertinenti disposizioni unionali in materia di immissione temporanea.
Art. 16-quater.
Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro
1. Nelle comunicazioni obbligatorie previste dalle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro è indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell’archivio di cui all’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La composizione del codice è definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Istituto nazionale di previdenza sociale.
Art. 16-quinquies.
Modifica al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
1. All’articolo 54, comma 4-bis , primo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: “da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I” sono inserite le seguenti: “e di fase II”.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E STATO DI EMERGENZA
Art. 17.
Stabilità finanziaria degli enti locali
1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, il termine di cui all’articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020 qualora il termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni per i quali il termine di novanta giorni è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell’articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto.
1-bis. Il termine di tre mesi di cui all’articolo 259, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020, qualora esso scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell’articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Nei casi di cui al comma 7 dell’articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’applicazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è sospesa fino al 30 giugno 2021, qualora l’ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, o lo abbia riformulato o rimodulato nel medesimo periodo.
3. Il comma 7 dell’articolo 243 -quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trova applicazione, limitatamente all’accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall’ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all’efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all’approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall’ente locale.
4. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 850 è abrogato;
b) al comma 889, l’ultimo periodo è soppresso.
4-bis. All’articolo 110, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “in centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2020”.
4-ter. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell’interno dell’approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1 -ter dell’articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
4-quater. Il termine per la presentazione da parte dei comuni alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo (UTG) territorialmente competente delle richieste di ammissione alle risorse di cui all’articolo 35 -quinquies , comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è fissato, per l’anno 2020, al 15 ottobre 2020. Conseguentemente la prefettura-UTG territorialmente competente provvede a trasmettere le predette richieste al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il 31 ottobre 2020.
Art. 17-bis.
Accesso ai dati e alle informazioni di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
1. Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali, all’articolo 1, comma 791, lettera a) , della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: “nell’Anagrafe tributaria” sono inserite le seguenti: “, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,”.
Art. 18.
Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35
1. Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è abrogato.
Capo III
SEMPLIFICAZIONI CONCERNENTI L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Art. 19.
Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario
1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 2, le parole: “che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca,” sono soppresse e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente “Con decreto del Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono definiti i criteri per l’ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale, come previsto dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49”";
b) all’articolo 6, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “La quantificazione di cui al secondo periodo, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base mensile.”;
c) all’articolo 7, comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “I trasferimenti di cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei limiti delle facoltà assunzionali delle università interessate che sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota del quinto dei posti disponibili, di cui all’articolo 18, comma 4.”;
d) all’articolo 18, comma 4, le parole “non hanno prestato servizio” sono sostituite dalle seguenti: “non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b) ,”;
d-bis) all’articolo 18, dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all’80 per cento possono attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al comma 1, riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all’80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all’università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all’attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all’articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e all’articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quelle riferite alle categorie protette”.
e) all’articolo 22, comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “I soggetti di cui al comma 1, possono rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale.”;
f) all’articolo 24, dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5-bis. L’università, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l’inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l’inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.”.
f-bis) all’articolo 24, comma 9-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto periodo, ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS, ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall’università fino a concorrenza dell’intero importo del trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b) , del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell’ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b) , possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità”;
f-ter) le disposizioni di cui alla lettera f-bis) si applicano anche ai contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base delle previgenti disposizioni, i contratti siano stati già sospesi, il titolare del contratto di ricerca può chiedere che il periodo di sospensione sia computato nell’ambito della durata triennale del contratto.
1-bis. L’articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell’inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.
1-ter. L’articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è abrogato.
2. All’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti l’ANVUR, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie già esistenti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell’efficienza delle università. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la data del 15 aprile precedente all’avvio dell’anno accademico, è prevista la concessione o il diniego dell’accreditamento. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, i commi da 3 a 9 del presente articolo sono abrogati.”.
3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell’ordinamento universitario, nonché ai corsi di laurea magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico, è equiparato, agli effetti di legge, al master di secondo livello di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 2 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale, i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei, che rispettino i requisiti di qualità dell’offerta formativa indicati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, è organo di controllo della fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice civile per il collegio sindacale. Le modalità di nomina, la composizione, la competenza e il funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli statuti. Il collegio dei revisori legali è costituito dal presidente e dai componenti titolari e supplenti. Il presidente è nominato dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono iscritti nel registro dei revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie. Il collegio è costituito dai componenti titolari, nel numero minimo di tre e massimo di cinque, e dai componenti supplenti, nel numero sufficiente a garantire l’ordinario funzionamento del collegio. Almeno due componenti titolari del collegio sono nominati dalla fondazione, su designazione del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’università e della ricerca, e sono individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali. L’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, è abrogato.
5. Ai fini del concorso di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell’articolo 5 del citato decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti già in possesso di diploma di specializzazione, né ai concorrenti già titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle trutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
5-bis. I medici della Polizia di Stato e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonché con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere attività di medicina generale, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’economia e delle finanze.
6. All’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La commissione di valutazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è composta da cinque membri di alta qualificazione designati, uno ciascuno, dal Ministro dell’università e della ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dal presidente dell’European Research Council, dal presidente dell’European Science Foundation e da un componente designato dal presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), d’intesa con il presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.”.
6-bis. All’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: “sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca” sono sostituite dalle seguenti: “sentiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca” e le parole: “dell’ammissione al concorso e della nomina” sono sostituite dalle seguenti: “dell’inserimento in graduatoria e dell’assunzione dopo il superamento di concorso pubblico”.
6-ter. L’assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all’articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è effettuata con decreto del Ministro dell’università e della ricerca con l’obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per il 30 per cento delle chiamate per l’assunzione di ricercatori con le procedure di cui al primo periodo e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, al numero dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori.
6-quater. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi decreti attuativi mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all’anno accademico 2019/2020, a prescindere dal loro rispetto.
6-quinquies. All’articolo 25, comma 4-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: “della legge regionale” sono sostituite dalle seguenti: “della legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”.
Art. 20.
Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui all’allegato A al presente decreto, la quale reca gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3, rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile, dell’assegno di specificità e della retribuzione di rischio e di posizione quota fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Gli effetti retributivi derivanti dall’applicazione della tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell’articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2-bis. All’articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “due”.
3. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all’attività di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attivitàistituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al correlato addestramento operativo, l’attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall’articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall’articolo 8 -ter del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 55.060 ore per l’anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall’anno 2022.
4. Al fine di potenziare l’efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, le risorse di cui all’articolo 17-bis , comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate:
a) per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399 per l’anno 2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall’anno 2022;
b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153 per l’anno 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall’anno 2022;
c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 per l’anno 2021 e di euro 1.841.920 a decorrere dall’anno 2022.
6. Per il riconoscimento dell’impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che matura nell’anno 2021 un’anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto un assegno una tantum di euro 300. Al medesimo personale che matura nell’anno 2022 un’anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto un assegno una tantum di euro 400.
7. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell’efficienza dei correlati servizi, il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di euro 363.938 a decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio 2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
8. Per le medesime finalità di cui al comma 7 il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di euro 100.371 a decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1° gennaio 2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
9. Per il potenziamento dell’efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17-bis , comma 2, lettera c) , del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttività del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro 3.390.243 a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il finanziamento della spesa connessa all’istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quelli del personale appartenente alle Forze di polizia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la maggiorazione dell’indennità di rischio, istituita ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, è riassorbita nelle nuove misure previste per l’indennità di rischio e indicate nella relativa tabella C di cui al comma 1.
11. Per le medesime finalità di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, i fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall’anno 2020, dalle risorse, indicate nell’allegato B al presente decreto.
12. L’articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli 124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica l’articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
13. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell’applicazione del presente articolo consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all’atto della suddetta applicazione, l’eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
14. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a euro 65 milioni per l’anno 2020, a euro 120 milioni per l’anno 2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall’anno 2022, comprensivi degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell’articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni di euro per l’anno 2020, a 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e a 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Con successivi provvedimenti normativi, nel limite di spesa di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede alla valorizzazione del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche attraverso nuove modalità assunzionali di cui all’articolo 1, comma 138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.
16. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 20-bis.
Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. Al fine di sopperire alla carenza di organico degli uffici della Motorizzazione civile, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, nelle more del passaggio dalla qualifica di “addetto” a quella di “assistente”, ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il personale in servizio presso gli uffici della Motorizzazione civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 aprile 2018, recante “Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, è ammesso all’esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.
2. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo IV
RESPONSABILITÀ
Art. 21.
Responsabilità erariale
1. All’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso.”.
2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
Art. 22.
Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale
1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale. L’eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell’erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all’amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell’esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede all’individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.
Art. 23.
Modifiche all’articolo 323 del codice penale
1. All’articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole “di norme di legge o di regolamento,” sono sostituite dalle seguenti: “di specifiche regole di condotta espressamentep reviste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”.
Art. 23-bis.
Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche, tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico-infrastrutturale e delle ricadute sull’organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale da COVID-19, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020.
TITOLO III
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Capo I
CITTADINANZA DIGITALE E ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 24.
Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali
1. Al fine di semplificare e favorire l’accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3-bis:
1) al comma 01, le parole “, lettere a) e b)” sono soppresse e dopo le parole “identità digitale” sono aggiunte le seguenti: “e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis”;
2) al comma 1-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente “Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si procede alla cancellazione d’ufficio dall’indice di cui all’articolo 6 -quater secondo le modalità fissate nelle Linee guida.”;
3) al comma 1-quater, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalità di gestione e di aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 6-quater anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio”;
4) al comma 3-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti può essere reso disponibile un domicilio digitale ovvero altre modalità con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.”;
5) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalità con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario.”;
6) al comma 4-quinquies, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Fino all’adozione delle Linee guida di cui al comma 1-ter del presente articolo, e alla realizzazione dell’indice di cui all’articolo 6-quater , è possibile eleggere il domicilio speciale di cui all’articolo 47 del Codice civile anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter.”;
b) all’articolo 6-bis:
1) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Nell’Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato.”;
2) al comma 5, dopo le parole “collegi professionali” sono aggiunte le seguenti: “nonchè le pubbliche amministrazioni”;
c) all’articolo 6-quater:
1) alla rubrica, dopo le parole “delle persone fisiche”, sono inserite le seguenti: “, dei professionisti” e dopo le parole “in albi” sono inserite le seguenti “, elenchi o registri”;
2) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole “delle persone fisiche” sono inserite le seguenti: “, dei professionisti” e le parole “in albi professionali o nel registro delle imprese” sono sostituite dalle seguenti: “nell’indice di cui all’articolo 6-bis”; al secondo periodo, le parole “dell’Indice” sono sostituite dalle seguenti “del presente Indice”; in fine, è aggiunto il seguente periodo: “È fatta salva la facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all’articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.”;
3) al comma 3, dopo le parole “domicili digitali” sono inserite le seguenti: “delle persone fisiche”;
d) all’articolo 6-quinquies, comma 3, le parole “per finalità diverse dall’invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “per l’invio di comunicazioni commerciali, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera f) , del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”;
e) all’articolo 64:
1) al comma 2-ter, dopo le parole “per consentireloro” sono inserite le seguenti: “il compimento di attività e”;
2) al comma 2-quater, al primo periodo, dopo le parole “avviene tramite SPID” sono aggiunte le seguenti: “, nonché tramite la carta di identità elettronica”;
3) al comma 2-quinquies, al primo periodo, dopo le parole “per la gestione dell’identità digitale dei propri utenti”, sono aggiunte le seguenti: “, nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica”; al secondo periodo, dopo le parole “L’adesione al sistema SPID” sono aggiunte le seguenti: “ovvero l’utilizzo della carta di identità elettronica”;
4) al comma 2-nonies, le parole “la carta di identità elettronica e” sono soppresse;
5) dopo il comma 2-decies, sono inseriti i seguenti: “2-undecies. I gestori dell’identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell’identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l’accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all’articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell’utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.”;
6) al comma 3-bis, dopo le parole “soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,” sono inserite le seguenti “lettere b) e c)” e, infine, sono aggiunti i seguenti periodi: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 -nonies , a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) , utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali per consentire l’accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi on-line.”;
f) all’articolo 64-bis:
1) al comma 1-bis, le parole “con il servizio di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “con i servizi di cui ai commi 1 e 1-ter”;
2) dopo il comma 1 -bis sono aggiunti i seguenti: “1-ter. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) , rendono fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società di cui all’articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.
1-quinquies. La violazione dell’articolo 64, comma 3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture.”;
g) all’articolo 65, comma 1:
1) alla lettera b), le parole “nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all’articolo 64, comma 2-nonies, nei limiti ivi previsti” sono sostituite dalle parole: “la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;”;
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all’articolo 64-bis ;”;
3) alla lettera c-bis), il primo periodo è sostituito dal seguente: “ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all’articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS.”, e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3-bis, comma 1 -ter .”.
2. All’articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole “30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2021”;
b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
c) il comma 5 è abrogato.
3. L’articolo 36, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: “7. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell’interno 8 novembre 2007, recante “regole tecniche della Carta d’identità elettronica”,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.”.
4. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma , lettera e) , numero 6), dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.
Art. 24-bis.
Semplificazione nell’accesso ai servizi di pagamento elettronico dei titoli di viaggio dei comuni e degli enti locali
1. Al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazione, di semplificare le modalità di corresponsione delle somme dovute ai comuni per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea, di contrastarne l’evasione e di ridurre l’utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i comuni assicurano l’interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all’interno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza.
2. I comuni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, hanno la facoltà di sottoscrivere appositi accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali per assicurare l’attuazione del comma 1, anche per il tramite dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le modalità operative per assicurare:
a) l’interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramite piattaforme elettroniche realizzate nelle forme di cui alla comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004, COM (2004) 327;
b) l’interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con metodi di pagamento elettronico, secondo princìpi di trasparenza e libera concorrenza.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 25.
Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell’identità digitale
1. Al fine di semplificare la disciplina in materia di conservazione dei documenti informatici, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 14-bis, comma 2, lettera i), le parole “conservatori di documenti informatici accreditati” sono sostituite dalle seguenti: “soggetti di cui all’articolo 34, comma 1-bis, lettera b)”;
b) all’articolo 29:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Qualificazione dei fornitori di servizi”;
2) al comma 1, al primo periodo, le parole “o di gestore dell’identità digitale di cui all’articolo 64” sono soppresse e il secondo periodo è soppresso;
3) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui all’articolo 24 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, nonché di garanzie assicurative adeguate rispetto all’attività svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l’AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica attività che i soggetti di cui al comma 1 intendono svolgere.”;
4) al comma 4, le parole “o di accreditamento” sono soppresse;
c) all’articolo 30, comma 1, le parole da “I prestatori” fino a “comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “I prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 29, comma 6, nonché i gestori dell’identità digitale e i conservatori di documenti informatici”;
d) all’articolo 32-bis, al comma 1, le parole “conservatori accreditati” sono sostituite dalle seguenti: “soggetti di cui all’articolo 34, comma 1-bis, lettera b)”; dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti di cui all’articolo 34, comma 1-bis, lettera b), sono fissate nel minimo in euro 4.000,00 e nel massimo in euro 40.000,00.”;
e) all’articolo 34, comma 1-bis, lettera b), le parole “accreditati come conservatori presso l’AgID” sono sostituite dalle seguenti: “che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all’art. 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all’esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione.”;
f) all’articolo 44, comma 1-ter, le parole “Il sistema” sono sostituite dalle seguenti: “In tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema”.
2. Fino all’adozione delle Linee guida e del regolamento di cui al comma 1, lettera e), in materia di conservazione dei documenti informatici si applicano le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 30 -ter , comma 5, lettera b-bis), dopo le parole “decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” sono aggiunte le seguenti: “e i gestori dell’identità digitale di cui all’articolo 64 del medesimo decreto”;
b) all’articolo 30-quater, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “L’accesso a titolo gratuito è assicurato anche ai gestori dell’identità digitale di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al sistema SPID.”.
Art. 26.
Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione
1. La piattaforma di cui all’articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e le sue modalità di funzionamento sono disciplinate dalla presente disposizione.
2. Ai fini del presente articolo, si intende per:
a) «gestore della piattaforma», la società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
b) «piattaforma», la piattaforma digitale di cui al comma 1, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;
c) «amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell’esercizio di attività ad essi affidate ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b) , numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto legislativo;
d) «destinatari», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all’estero ove titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;
e) «delegati», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni;
f) «delega», l’atto con il quale i destinatari conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma;
g) «avviso di avvenuta ricezione», l’atto formato dal gestore della piattaforma, con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine alle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione;
h) «identificativo univoco della notificazione (IUN)», il codice univoco attribuito dalla piattaforma a ogni singola notificazione richiesta dalle amministrazioni;
i) «avviso di mancato recapito», l’atto formato dal gestore della piattaforma con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine alle ragioni della mancata consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e alle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione.
3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo. Eventualmente anche con l’applicazione di «tecnologie basate su registri distribuiti», come definite dall’articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il gestore della piattaforma assicura l’autenticità, l’integrità, l’immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l’accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici oggetto di notificazione. Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo, individua le modalità per garantire l’attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia. Gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano e nominano i dipendenti incaricati di attestare la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. I dipendenti incaricati di attestare la conformità di cui al presente comma, sono pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma può essere utilizzata anche per la trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni per i quali non è previsto l’obbligo di notificazione al destinatario.
4. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall’amministrazione, invia al destinatario l’avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l’esistenza e l’identificativo univoco della notificazione (IUN), nonché le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione.
5. L’avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato:
a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) eletto, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies , del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione;
c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 15.
6. Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l’indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l’avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 15. Il gestore della piattaforma inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l’avviso di avvenuta ricezione è notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge. L’avviso contiene l’indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma e l’identificativo univoco della
notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. Agli stessi destinatari, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o un altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione. L’avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all’articolo 64 -bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
8. L’autenticazione alla piattaforma ai fini dell’accesso avviene tramite il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la Carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo. L’accesso all’area riservata, ove sono consentiti il reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici oggetto di notifica, è assicurato anche tramite il punto di accesso di cui all’articolo 64 -bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, i destinatari possono conferire apposita delega per l’accesso alla piattaforma a uno o più delegati.
9. La notificazione si perfeziona:
a) per l’amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;
b) per il destinatario:
1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell’avviso di mancato recapito di cui al comma 6. Se l’avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;
2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.
10. La messa a disposizione ai fini della notificazione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell’amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell’atto, provvedimento, avviso o comunicazione.
11. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi relative:
a) alla data di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni;
b) all’indirizzo del destinatario risultante, alla data dell’invio dell’avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o eletto ai sensi del comma 5, lettera c);
c) alla data di invio e di consegna al destinatario dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico;
e alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di posta elettronica certificata o al servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive;
d) alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso disponibile l’avviso di mancato recapito del messaggio ai sensi del comma 6;
e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione;
f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma ai sensi del comma 13;
g) alla data di ripristino delle funzionalità della piattaforma ai sensi del comma 13.
12. Il gestore della piattaforma rende altresì disponibile la copia informatica dell’avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, dei quali attesta la conformità agli originali.
13. Il malfunzionamento della piattaforma, attestato dal gestore con le modalità previste dal comma 15, lettera d), qualora renda impossibile l’inoltro telematico, da parte dell’amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e al delegato, l’accesso, il reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione, comporta:
a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell’amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma;
b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell’amministrazione o del destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.
14. Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste a carico del destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al fornitore del servizio universale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al gestore della piattaforma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di determinazione e anticipazione delle spese e i criteri di riparto.
15. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
a) sono definiti l’infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento. La piattaforma è sviluppata applicando i criteri di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di usabilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione qualità, omogeneità e interoperabilità;
b) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione;
c) sono stabilite le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la data e l’ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari attraverso la piattaforma, nonché il domicilio del destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5, lettera a) alla data della notificazione;
d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma, nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino della sua funzionalità;
e) sono stabilite le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati, nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta la data e l’ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all’atto oggetto di notificazione;
f) sono stabilite le modalità con le quali i destinatari eleggono il domicilio digitale presso la piattaforma e, anche attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai delegati la delega per l’accesso alla piattaforma, nonché le modalità di accettazione e rinunzia delle deleghe;
g) sono stabiliti i tempi e le modalità di conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma;
h) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai fini della ricezione dell’avviso di cortesia di cui al comma 7;
i) sono individuate le modalità con le quali i destinatari dell’avviso di avvenuta ricezione notificato in formato cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione;
l) sono disciplinate le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma.
16. Con atto del Capo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, è fissato il termine a decorrere dal quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma.
17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1 non si applica:
a) agli atti del processo civile, penale, per l’applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;
b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis, del medesimo decreto;
c) agli atti dei procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a con tenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’Unione europea, o comunque agli atti di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.
18. All’articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole “trascorsi centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trascorso un anno”.
19. All’articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La società di cui al primo periodo affida, in tutto o in parte, lo sviluppo della piattaforma al fornitore del servizio universale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il riuso dell’infrastruttura tecnologica esistente di proprietà del suddetto fornitore.”
20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio universale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche per effettuare la spedizione dell’avviso di avvenuta ricezione e la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione previste dal comma 7 e garantire, su tutto il territorio nazionale, l’accesso universale alla piattaforma e al nuovo servizio di notificazione digitale.
21. Per l’adesione alla piattaforma, le amministrazioni utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
22. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 e l’attuazione della presente disposizione sono utilizzate le risorse di cui all’articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Art. 27.
Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell’identità digitale per l’accesso ai servizi bancari
1. Ferma restando l’applicazione delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per il rilascio della firma elettronica avanzata, nel rispetto della disciplina europea, si può procedere alla verifica dell’identità dell’utente anche tramite uno dei seguenti processi:
a) processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica basati su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall’articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017 già attribuite, dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata, al medesimo utente identificato ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
b) processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, a due fattori, basati su credenziali già rilasciate all’utente nell’ambito del Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, basati su credenziali di livello almeno “significativo”, nell’ambito di un regime di identificazione elettronica notificato, oggetto di notifica conclusa con esito positivo, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014 di livello almeno “significativo”.
2. I soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata conservano per almeno venti anni le evidenze informatiche del processo di autenticazione in base al quale è stata attribuita la firma elettronica avanzata.
3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 2, lettera n), le parole “gli estremi del documento di identificazione” sono soppresse;
b) all’articolo 18, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
Le medesime misure si attuano nei confronti dell’esecutore, anche in relazione alla verifica dell’esistenza e dell’ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;”;
c) all’articolo 19, comma 1:
1) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente: “2) per i clienti in possesso di un’identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo, nell’ambito del Sistema di cui all’articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un’identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell’ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell’articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale;”;
2) alla lettera a), dopo il numero 4) è inserito il seguente: “4-bis) per i clienti che, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall’articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all’obbligo di identificazione. Tale modalità di identificazione e verifica dell’identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare l’informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento;”;
3) alla lettera b) prima della parola “laddove” è inserita la seguente: “solo”.
3-bis. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: “2020” è sostituita dalla seguente: “2021”.
Art. 27-bis.
Modifica all’articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la semplificazione nell’identificazione degli acquirenti di S.I.M.
1. All’articolo 55 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. L’obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo ‘internet delle cose’, installate senza possibilità di essere estratte all’interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet”.
Art. 28.
Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 12, al primo periodo, le parole “entro il 30 novembre 2014” sono soppresse e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: “Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.”;
b) all’articolo 16, il comma 13 è sostituito dal seguente: “13. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter.”;
c) all’articolo 16-ter, comma 1-bis, le parole “del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 1 e 1-ter” e dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: “1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’ elenco di cui all’articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6 -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco di cui all’articolo 6 -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.”.
2. Ferma restando l’immediata applicazione dell’articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dal presente decreto, con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012,
come modificato dal presente articolo.
Art. 29.
Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni e semplificazioni in materia di esportazioni di veicoli
1. Al fine di favorire l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 2, dopo le parole “della pubblica amministrazione” sono inserite le seguenti: “, nonché alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete”;
b) all’articolo 2, comma 1, lettera a-quinquies, le parole “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 1-bis”;
c) all’articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. La presente legge si applica altresì ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro.”;
d) all’articolo 4:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La previsione di cui al secondo periodo si applica anche all’acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1-bis.”;
2) al comma 2, le parole “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 1-bis”;
e) all’articolo 7:
1) al comma 1, alinea, le parole “L’Agenzia”, sono sostituite dalle seguenti: “Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, l’Agenzia”;
f) all’articolo 9:
1) al comma 1, dopo le parole “della presente legge” sono inserite le seguenti: “da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1”;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. L’inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1-bis, è accertata e sanzionata dall’AgID, fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell’istruttoria l’AgID ravvisa violazioni della presente legge, fissa il termine per l’eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente, l’AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.”.
2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 489, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il Fondo è destinato all’istituzione di una piattaforma unica nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito dell’archivio nazionale dei veicoli previsto dall’articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni, rilasciati ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di agevolare la mobilità, sull’intero territorio nazionale, delle persone titolari dei predetti contrassegni.”,
b) il comma 491, è sostituito dal seguente: “491. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati personali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure per l’istituzione della piattaforma di cui al comma 489, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, previsti dagli articoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera g) , del regolamento (UE) n. 679/2016, e dagli articoli 2 -sexies e 2 -septies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni adottate ai sensi dell’articolo 2 -quinquiesdecies del medesimo Codice. Per la costituzione della piattaforma di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi anche della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.
2-bis. All’articolo 103, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’articolo 80, comma 7”.
Art. 29-bis.
Modifica all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
1. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze aggiorna il comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, prevedendo che le persone con disabilità ai fini dell’applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata e sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’azienda sanitaria locale di appartenenza.
Art. 29-ter.
Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap
1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l’interessato è convocato a visita diretta.
Art. 30.
Misure di semplificazione in materia anagrafica
1. All’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al terzo periodo, la parola “esclusivamente” è soppressa;
2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell’Interno tramite l’ANPR mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.”;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l’interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b).”;
b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “6-bis. In relazione ai servizi resi disponibili dall’ANPR alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, con uno o più decreti del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l’Agenzia per l’Italia digitale, sono assicurati l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’ANPR.”.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sono rese anche in modalità telematica attraverso i servizi resi disponibili dall’ANPR.”;
b) all’articolo 33, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica è effettuato mediante i servizi dell’ANPR con le modalità indicate nell’articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e si applica a decorrere dall’attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell’interno e di Sogei S.p.a..”;
c) all’articolo 35, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate in modalità telematica mediante i servizi dell’ANPR”.
3. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è operata con le risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero dell’interno per la realizzazione della piattaforma ANPR.
Art. 30-bis.
Misure di semplificazione in materia di autocertificazione
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, le parole: “che vi consentono” sono soppresse;
b) all’articolo 71, comma 4, le parole: “che vi consentono” e le parole: “, previa definizione di appositi accordi,” sono soppresse.
Capo II
NORME GENERALI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E L’UTILIZZO DEL DIGITALE NELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 31.
Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell’attività di coordinamento nell’attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
1. Al fine di semplificare e favorire l’offerta dei servizi in rete della pubblica amministrazione, il lavoro agile e l’uso delle tecnologie digitali, nonchè il coordinamento dell’azione di attuazione della strategia digitale, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12:
1) al comma 3-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “In caso di uso di dispositivi elettronici personali, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, adottano ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e degli standard nazionali, europei e internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione sull’uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando, tra l’altro l’uso di webcam e microfoni, previa informazione alle organizzazioni sindacali.”;
2) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
“3-ter. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22 maggio 2017, n. 81, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione sull’uso sicuro degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte, previa informazione alle organizzazioni sindacali.”;
b) all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, le parole “L’AgID” sono sostituite dalle seguenti: “La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell’AgID,” e, infine, dopo le parole “migliorino i servizi erogati” sono aggiunte le seguenti: “assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull’uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida che disciplinano anche la tipologia di attività che possono essere svolte.”;
c) all’articolo 14-bis:
1) al comma 2, lettera h), le parole “ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID” sono soppresse;
2) al comma 3, le parole “nonché al Dipartimento per l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri” sono soppresse;
d) all’articolo 17, comma 1-quater, dopo l’ultimo periodo, è aggiunto il seguente: “Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.
1-bis. All’articolo 263, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e comunque a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente”.
2. All’articolo 1, comma 6, lettera a) , del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le parole “ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell’articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere all’affidamento” sono sostituite dalle seguenti: “che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell’articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’affidamento”.
3. È istituita presso il Ministero dell’interno, nell’ambito del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, la Direzione Centrale per l’innovazione tecnologica per l’amministrazione generale, cui è preposto un dirigente di livello generale dell’area delle funzioni centrali. La Direzione Centrale assicura la funzionalità delle attività di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, nonché dei sistemi informativi del Ministerodell’interno e delle Prefetture-UTG.
4. La dotazione organica del Ministero dell’interno, sulla scorta in applicazione di quanto previsto dal comma 3, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell’area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale della medesima area, equivalente sul piano finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui al primo periodo si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 4 -bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per assicurare la piena efficacia dei progetti di trasformazione digitale la società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell’ambito dei progetti e delle attività da essa gestiti, provvede alla definizione e allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi operando, anche in favore delle amministrazioni committenti, in qualità di innovation procurement broker. In tale ambito, per l’acquisizione dei beni e dei servizi funzionali alla realizzazione di progetti ad alto contenuto innovativo, la medesima società non si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, in deroga all’ultimo periodo dell’articolo 4, comma 3 -ter , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 32.
Codice di condotta tecnologica
1. Al fine di garantire il coordinamento nello sviluppo dei sistemi informativi e dell’offerta dei servizi in rete delle pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, al decreto legislativo 7 marzo 20005, n. 82, dopo l’articolo 13, è inserito il seguente: “Art. 13-bis. (Codice di condotta tecnologica ed esperti) - 1. Al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), nell’ambito delle risorse disponibili, progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell’agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sentiti l’AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all’articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.
2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica
3. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), che avviano progetti di sviluppo dei servizi digitali sono tenuti a rispettare il codice di condotta tecnologica e possono avvalersi, singolarmente o in forma associata, di uno o più esperti in possesso di comprovata esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel limite delle risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo scopo. Il codice di condotta tecnologica indica anche le principali attività, ivi compresa la formazione del personale, che gli esperti svolgono in collaborazione con il responsabile per la transizione digitale dell’amministrazione pubblica interessata, nonché il limite massimo di durata dell’incarico, i requisiti di esperienza e qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da riconoscere agli esperti.
4. Nella realizzazione e nello sviluppo dei sistemi informativi, è sempre assicurata l’integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonché la possibilità di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull’uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte.
5. L’AgID verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica da parte dei soggetti interessati e può diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice. La progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione del codice di condotta tecnologica costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture.”.
Capo III
STRATEGIA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO PER FINI ISTITUZIONALI
Art. 33.
Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi
1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni per fini istituzionali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 50 dopo il comma 3 -bis , è aggiunto il seguente: “3 -ter . In caso di mancanza di accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione stabilisce un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2. L’inadempimento dell’obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture.”;
b) dopo l’articolo 50 -ter , è inserito il seguente: “Art. 50 -quater (Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione) 1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione è previsto l’obbligo del concessionario di rendere disponibili all’amministrazione concedente, che a sua volta li rende disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell’articolo 50, tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all’utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l -ter ), nel rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.”.
Art. 34.
Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati
1. Al fine di favorire la condivisione e l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l’esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per cittadini e imprese, l’articolo 50 -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: “Art. 50 -ter . (Piattaforma Digitale Nazionale Dati)1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente e agli accordi quadro previsti dall’articolo 50.
2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un’infrastruttura tecnologica che rende possibile l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui al comma 1, mediante l’accreditamento, l’identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l’utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità, sono raccolte nel “catalogo API” reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l’interoperabilità con il sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all’articolo 62 e con le banche dati dell’Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L’AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API.
3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblici, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.
4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, dando priorità ai dati riguardanti gli studenti del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del dirittodovere all’istruzione e alla formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e formativa.
5. L’inadempimento dell’obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture.
6. L’accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti accreditati che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.
7. Resta fermo che i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.
8. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”.
2. All’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, dopo le parole “secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida” sono aggiunte le seguenti: “e mediante la piattaforma di cui all’articolo 50-ter”;
b) il comma 2 -ter è abrogato.
3. All’articolo 264, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la lettera c) è abrogata.
Art. 35.
Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese
1. All’articolo 33 -septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di tutelare l’autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l’efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di un’infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l’elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, migrano i loro Centri per l’elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l’infrastruttura di cui al primo periodo o verso l’infrastruttura di cui al comma 4-ter o verso altra infrastruttura propria già esistente e in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4.”;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: “1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, migrano i loro Centri per l’elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l’infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura già esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4.
1-ter. L’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), effettua con cadenza triennale, anche con il supporto dell’Istituto Nazionale di Statistica, il censimento dei Centri per l’elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione di cui al comma 2 e, d’intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 1 -bis e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, definisce nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e la strategia di adozione del modello cloud per la pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione del modello cloud delle amministrazioni locali è sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”;
c) al comma 2, le parole “un impianto informatico atto” sono sostituite dalle seguenti: “uno o più sistemi informatici atti”; le parole “apparati di calcolo” sono sostituite dalle seguenti: “risorse di calcolo”; e le parole “apparati di memorizzazione di massa” sono sostituite dalle seguenti: “sistemi di memorizzazione di massa”;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. L’AgID, con proprio regolamento, d’intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, stabilisce i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui ai commi 1 e 4 -ter . Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.”;
e) il comma 4 -bis è sostituito dal seguente: “4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, fermo restando quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, nel rispetto dell’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della disciplina e dei limiti derivanti dall’esercizio di attività e funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblici, di polizia giudiziaria, nonché quelle di difesa e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture digitali dell’amministrazione della difesa.”;
f) al comma 4 -ter le parole “al comma 4” sono sostituite dalle seguenti “al comma 1-ter”;
g) dopo il comma 4 -ter è inserito il seguente: “4-quater. Gli obblighi di migrazione previsti ai commi precedenti non si applicano alle amministrazioni che svolgono le funzioni di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”.
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 407 è abrogato.
3. All’attuazione della presente disposizione le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo IV
MISURE PER L’INNOVAZIONE
Art. 36.
Misure di semplificazione amministrativa per l’innovazione
1. Al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nonché lo sviluppo, la diffusione e l’impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico, le imprese, le Università, gli enti di ricerca, pubblici e privati, e le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari di cui all’articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che intendono sperimentare iniziative attinenti all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, possono presentare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale i relativi progetti, con contestuale domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato, diverse da quelle di cui al comma 3, che impedisco no la sperimentazione. Nella domanda sono indicati il titolare della richiesta e il responsabile della sperimentazione, sono specificati le caratteristiche, i profili di innovazione, la durata, le finalità del progetto e della sperimentazione, nonché i risultati e i benefici attesi, le modalità con le quali il richiedente intende svolgere il monitoraggio delle attività e valutarne gli impatti, nonché gli eventuali rischi connessi all’iniziativa e le prescrizioni che si propongono per la loro mitigazione.
2. Le domande vengono contestualmente indirizzate anche al Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi alla sicurezza della circolazione, le esamina entro 30 giorni dal ricevimento e redige una relazione istruttoria contenente la proposta di autorizzazione alla competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero di preavviso di diniego. Non si applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministero dello sviluppo economico può richiedere chiarimenti o integrazioni della domanda al richiedente e, in tal caso, la richiesta interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla scadenza del termine assegnato per la risposta. La mancata trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del richiedente, nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda. Per tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi profili di innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi impatti sulla qualità dell’ambiente o della vita e che presentano concrete probabilità di successo, la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, autorizza la sperimentazione, fissandone la durata, non superiore ad un anno e prorogabile una sola volta, stabilendone le modalità di svolgimento e imponendo le prescrizioni ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi, dando comunicazione delle proprie determinazioni, anche ove ostative all’accoglimento della domanda, al richiedente. L’autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni statali. Ove l’esercizio dell’attività oggetto di sperimentazione sia soggetto anche a pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri procede, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi degli articoli 14, 14 -bis , 14 -ter , 14 -quater e 14 -quinquies , della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi previsti.
3. Con l’autorizzazione di cui al comma 2 non può essere disposta in nessun caso la deroga di disposizioni a tutela della salute, dell’ambiente, dei beni culturali e paesaggistici ovvero di disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, né possono essere violati o elusi vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea o da obblighi internazionali.
4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, vigila sulla sperimentazione autorizzata e verifica il rispetto delle prescrizioni imposte, l’avanzamento dell’iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualità dell’ambiente e della vita. In caso di violazione delle prescrizioni imposte, diffida l’impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla violazione, assegnando all’uopo un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale dispone, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, la revoca dell’autorizzazione.
5. Al termine della sperimentazione, l’impresa richiedente trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale e al Ministero dello sviluppo economico una documentata relazione con la quale illustra i risultati del monitoraggio e della sperimentazione, nonché i benefici economici e sociali conseguiti. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti durante la sperimentazione e a conclusione della stessa, valutato il contenuto della relazione di cui al precedente periodo, attesta se l’iniziativa promossa dall’impresa richiedente si è conclusa positivamente ed esprime un parere al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente per materia sulla opportunità di modifica delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano l’attività oggetto di sperimentazione.
6. Entro novanta giorni dalla data dell’attestazione positiva di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro competente per materia, promuove le iniziative normative e regolamentari eventualmente necessarie per disciplinare l’esercizio dell’attività oggetto di sperimentazione.
7. L’impresa richiedente è in via esclusiva responsabile dei danni cagionati a terzi in dipendenza dallo svolgimento della sperimentazione. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 non esclude o attenua la responsabilità dell’impresa richiedente.
8. Il presente articolo non si applica alle attività che possono essere sperimentate ai sensi dell’articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In ogni caso, con l’autorizzazione di cui al presente articolo non può essere disposta la sperimentazione in materia di raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro servizio finanziario oggetto di autorizzazione ai sensi di disposizioni dell’Unione europea o di disposizioni nazionali che danno attuazione a disposizioni dell’Unione europea, nonché in materia di sicurezza nazionale. È altresì esclusa l’autorizzazione alla sperimentazione di cui al presente articolo in materia anagrafica, di stato civile, di carta d’identità elettronica, elettorale e referendaria, nonché con riguardo ai procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’Unione europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.
9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 37.
Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti
1. Al fine di garantire il diritto all’uso delle tecnologie di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice, all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6:
1) primo periodo, le parole da “indirizzo di posta elettronica certificata” fino a “con analoghi sistemi internazionali” sono sostituite dalle seguenti: “domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento.”;
3) al terzo periodo, le parole “dell’indirizzo di posta elettronica certificata” sono sostituite dalle seguenti: “del domicilio digitale”;
b) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, le parole “indirizzo di posta elettronica certificata” sono sostituite dalle seguenti: “domicilio digitale”, le parole “per tre mesi,” sono soppresse e, infine, le parole “l’indirizzo di posta elettronica certificata” sono sostituite dalle seguenti: “il domicilio digitale”;
2) sono aggiunti i seguenti periodi: “Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6 -ter , sono sottoposti alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580”;
c) dopo il comma 6 -bis è inserito il seguente: “6-ter. Il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6 -bis . Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all’articolo 2189 del codice civile.”;
d) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole da “indirizzo di posta elettronica” fino a “del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n -ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;
2) al secondo periodo, le parole “con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.” sono sostituite dalle seguenti: “e il relativo domicilio digitale.”;
3) al terzo periodo le parole “indirizzo di posta elettronica certificata” sono sostituite dalle seguenti: “domicilio digitale”;
e) il comma 7 -bis è sostituito dal seguente: “7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013 costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.”;
f) il comma 8 è abrogato;
g) il comma 9 è abrogato;
h) il comma 10 è abrogato.
2. All’articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all’ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all’imprenditore di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all’articolo 2189 del codice civile. L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore disponibile per ogni impresa all’indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580”.
2-bis. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 37-bis.
Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio)
1. Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d’ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia
TITOLO IV
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN ECONOMY
Capo I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA E INVESTIMENTI PUBBLICI
Art. 38.
Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche
1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 86, comma 3, dopo le parole: “e ad esse si applica la normativa vigente in materia” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica”;
b) all’articolo 87 -ter , comma 1, dopo le parole “nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo” sono inserite le seguenti: “, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico”; in fine, è aggiunto il seguente periodo: “I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell’autocertificazione.”;
c) dopo l’articolo 87 -ter è inserito il seguente: “Art. 87 -quater (Impianti temporanei di telefonia mobile):
1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale. L’impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all’organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.
2. L’installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell’intervento, all’ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.”;
d) all’articolo 88:
1) al comma 1, le parole “un’istanza unica” sono soppresse ed è aggiunto infine il seguente periodo: “L’istanza così presentata avrà valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo.”;
2) ai commi 4 e 9, le parole “gli atti di competenza delle singole amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l’effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”;
3) al comma 7, terzo periodo, le parole “posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni” sono sostituite dalle seguenti: “posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni”, e, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: “I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l’esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici.”;
d-bis) all’articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8) è aggiunto il seguente: “2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70- 03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato”.
e) all’articolo 105, comma 1, lettera p) , il periodo “Rimane fermo l’obbligo di rendere la dichiarazione di cui all’articolo 145.” è soppresso;
e-bis) all’allegato 25:
1) all’articolo 33, comma 1, lettera c) , le parole: “di tipologia diversa”, ovunque ricorrono, sono soppresse;
2) all’articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “c-bis) nelle ipotesi di cui all’articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.8 -bis), del Codice:
1) a euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
4) a euro 1.000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale”.
f) l’articolo 127 è abrogato. Nella scheda tecnica allegata alla determina di assegnazione dei diritti d’uso sono riportate le caratteristiche tecniche degli apparati necessari al funzionamento degli impianti di cui all’articolo 126 del decreto legislativo n. 259 del 2003;
g) l’articolo 36, i commi 3 e 4 dell’articolo 145 e il comma 2 dell’articolo 37 dell’allegato n. 25, sono abrogati.
2. All’articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2 -bis . Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma 2, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche è consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività all’amministrazione locale competente e agli organismi competenti a effettuare i controlli, contenente le informazioni di cui ai modelli C e D dell’allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003. La segnalazione così presentata ha valore di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell’istanza medesima. Per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le procedure semplificate di cui all’articolo 87- bis del decreto legislativo n. 259 del 2003.”.
3. L’installazione e l’esercizio di sistemi di videosorveglianza di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a) , del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, da parte degli enti locali, è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
4. All’articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell’articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’avvio dei lavori è subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell’Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all’autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall’Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti. L’operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l’inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è altresì depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.”.
5. Al fine di semplificare e ridurre i termini delle procedure autorizzative per l’istallazione di reti di telecomunicazioni, all’articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l’impatto sul sedime stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori può essere effettuata con la metodologia della micro trincea attraverso l’esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm) , in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede.
1-ter. L’ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall’operatore in funzione delle esigenze di posa dell’infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l’operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell’infrastruttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.
1-quater. L’operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento a regola d’arte in modo da non arrecare danno all’infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.”.
6. All’articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4.”.
6-bis. L’articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si interpreta nel senso che le misure di identificazione in via indiretta o da remoto del cliente già adottate dagli operatori di telefonia mobile, sia in caso di nuova attivazione che di migrazione di S.I.M. card già attivate, basate su sistemi di registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta e completa acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell’utente, la genuinità della ripresa e il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali, effettuate sotto la responsabilità del medesimo operatore, sono ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti di cui all’articolo 55, comma 7, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle lettere e) e g) del comma 1, valutati in 280.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 - 2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo Economico.
Art. 38-bis.
Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical , che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.
2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesa la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.
3. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
4. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.
5. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 39.
Semplificazioni della misura Nuova Sabatini
1. All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole “In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un’unica soluzione”, sono sostituite dalle seguenti: “In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo viene erogato in un’unica soluzione.”.
2. All’articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: “I contributi di cui al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie in un’unica soluzione, con modalità procedurali stabilite con decreto, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In aggiunta al predetto stanziamento di 60 milioni di euro, l’intervento può essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui al secondo periodo.”.
2-bis. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale, tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriale agevolati ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è aggiunta, limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono conseguentemente apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2019.
Art. 39-bis.
Modifiche alla disciplina della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it»
1. All’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. La piattaforma telematica di cui al comma 1 deve promuovere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le misure più appropriate ed agevoli la conoscenza dello stato di avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis, una sezione della piattaforma è dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è alimentata attraverso l’interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 6”;
c) i commi 4 e 5 sono abrogati;
d) al comma 6, le parole: “, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi incluse le modalità per assicurare l’interoperabilità della piattaforma Incentivi.gov.it con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di garantire l’immediata disponibilità delle informazioni utili ai sensi dei commi 1 -bis e 2”.
2. All’attuazione dell’articolo 18 -ter del decretolegge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal presente articolo, si provvede con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 18 -ter , da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 39-ter.
Modifiche alla disciplina del Fondo di cui all’articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
1. All’articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l’integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero. Per l’attuazione dell’intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della società Infratel Italia S.p.a. mediante apposita convenzione. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo dell’1 per cento delle risorse del Fondo di cui al presente comma” e al sesto priodo, le parole: “dal regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “dal decreto”.
Art. 40.
Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi
1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall’articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore. Il conservatore verifica, nell’ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.
2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
a) il permanere dell’iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
b) l’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.
3. Il conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese.
4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l’avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, ai quali è assegnato un termine di sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.
5. A seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività di cui al comma 4, il conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, verificata altresì l’eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro medesimo.
6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione.
7. Contro la determinazione del conservatore l’interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese.
8. Le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del giudice del registro adottate ai sensi dell’articolo 2189 del codice civile e le sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi dell’articolo 2192 del codice civile sono iscritte nel registro delle imprese con comunicazione unica d’ufficio, disciplinata dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al fine della trasmissione immediata all’Agenzia delle entrate, all’lNPS, all’lNAIL, ed agli altri enti collegati.
9. Il comma 16 dell’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente: “16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l’incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell’articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15.”
10. Il comma 7 dell’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è sostituito dal seguente: “7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell’articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.”.
11. All’articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: “Ai fini dello scioglimento e della cancellazione ai sensi del primo comma, l’ente di cui all’articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, trasmette all’autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l’elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni. L’autorità di vigilanza verifica l’assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere all’uopo stipulate con le competenti autorità detentrici dei registri predetti.”.
12. All’articolo 5 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: “L’autorità di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione di cui al primo comma all’indirizzo di posta elettronica certificata della conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande indicate nel decreto.”.
12-bis. In conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dell’esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il termine per la conclusione dei procedimenti di accorpamento di cui al comma 1 dell’articolo 61 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è fissato al 30 novembre 2020.
12-ter. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2492:
1) dopo il terzo comma è inserito il seguente: “Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in
via telematica, ai fini dell’annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese”;
2) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo è trasmesso, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese per la relativa annotazione”;
b) all’articolo 2495:
1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo quanto disposto dal secondo comma”;
2) dopo il primo comma è inserito il seguente: “Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell’articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere”.
Art. 40-bis.
Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici
1. All’articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, la parola: “individuati” è sostituita dalle seguenti: “individuati le modalità attuative della disposizione di cui al comma 6-bis, nonché”;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica previsti dall’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento”.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 40-ter.
Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici
1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i princìpi dell’economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152. A tal fine presso l’Albo è istituito un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell’abilitazione all’esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuovano e facilitino l’ingresso nel mercato, anche dall’estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 40-quater.
Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri
1. All’articolo 26 -bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: “agli stranieri che intendono effettuare” sono aggiunte le seguenti: “, in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano”;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: “3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l’autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all’articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l’attestazione dell’avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all’articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile”;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all’articolo 26, è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all’articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall’obbligo della sottoscrizione dell’accordo di integrazione di cui all’articolo 4 -bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione”.
Art. 41.
Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche
1. Al fine di rafforzare sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, anche per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, attuare pienamente i princìpi di interoperabilità e unicità dell’invio dei dati, semplificare le modalità di utilizzo del Sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici, all’articolo 11 dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti: “2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l’indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento edlla Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell’attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti d’investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell’elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l’importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno, l’Autorità politica delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un’informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli esiti dell’applicazione del presente articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, con il supporto del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un’informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello Stato mette a disposizione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui all’articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All’attuazione del presente articolo le Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a legislazione vigente.”.
2. Al comma 7 dell’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Una quota del fondo pari a 900.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2021, è assegnata al finanziamento delle attività di cui al comma 5.”.
3. All’articolo 44 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e coesione di cui al comma 1, sono improntati, sulla base di linee guida definite dall’Agenzia per la coesione territoriale, a criteri di proporzionalità e semplificazione, fermi restando i controlli di regolarità amministrativo contabile degli atti di spesa previsti dalla legislazione vigente.”.
3-bis. All’articolo 7-bis, comma 2-bis, del decretolegge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La comunicazione di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla ricezione, è trasmessa dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale all’autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale”.
Art. 42.
Semplificazioni dell’attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica
1. All’articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2019 al 2022”;
b) dopo le parole: “soggetto aggiudicatore”, sono aggiunte le seguenti: “, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest’ultimo della Conferenza di servizi,”;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE.”.
2. All’articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell’articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l’utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d’opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni.”.
3. All’articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 27 -octies è aggiunto, il seguente: “27-novies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all’esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell’anno e ai termini in scadenza nell’anno successivo.”.
4. All’articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione concernente l’attività e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) adottate nel corso dell’anno precedente. A decorrere dall’anno 2022 la relazione contiene anche le attività svolte in materia di sviluppo sostenibile.”.
Art. 43.
Semplificazione per l’erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
1. Al fine di assicurare la continuità e la semplificazione delle attività amministrative, ivi compresi i controlli propedeutici e successivi necessari all’erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, anche in considerazione delle misure restrittive introdotte per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure di sostegno, nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sono adottate le seguenti misure:
a) è istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, basato sull’evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l’utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell’Unione europea e nazionale in materia agricola e per l’esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche;
b) l’anagrafe delle aziende agricole di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, banca dati di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 60, comma 3 -bis , lettera f -ter ), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è costituita dall’insieme dei fascicoli aziendali di cui all’articolo 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999; conseguentemente, per le finalità di cui al presente articolo, il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l’attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute;
c) la superficie aziendale, dichiarata attraverso l’utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell’aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b), è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola di cui alla lettera a); le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta i necessari provvedimenti attuativi.
3. All’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: “imprese agricole” sono inserite le seguenti: “e alimentari e mangimistiche”;
b) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «imprese agricole », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: “e alimentari e mangimistiche”;
c) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole “sola”, “per la prima volta” e “entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni”;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche tramite comunicazione al consumatore”;
3) dopo il quarto periodo è aggiunto, in fine, il seguente: “La diffida è applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di cui al presente comma.”.
4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, comma 2, le parole “, da effettuare almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’attività”, sono soppresse;
b) all’articolo 14, comma l, le parole “, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione,”, sono soppresse;
c) all’articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione. L’ufficio territoriale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni.”;
d) all’articolo 38, comma 7, dopo le parole “per le partite medesime”, sono aggiunte le seguenti: “fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall’Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione”;
e) all’articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: “7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall’Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all’obbligo di cui all’articolo 35, comma 2, lettera c) , al di fuori della pertinente zona geografica delimitata.”.
4-bis. Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell’organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree.
5. All’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, ai commi 3 e 4, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: “Non si procede all’irrogazione della sanzione nel caso in cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui è avvenuta la constatazione della violazione, in territori colpiti da calamità naturali ovvero sui quali vi sia stata l’adozione di misure sanitarie o fitosanitarie.”.
6. All’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, le parole “di uno” sono soppresse.
7. All’articolo 38, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al secondo periodo, le parole da “l’INPS” a “di variazione” sono sostituite dalle seguenti: “l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità” e il terzo periodo è soppresso.
7-bis. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonché per gli alimenti o per il loro ingrediente primario, somministrati nell’esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, nel rispetto della vigente normativa europea, è possibile evidenziare il luogo di produzione, con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.
7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande nelle attività di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:
a) al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;
b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell’importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;
c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande.
7-quater. All’articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. In caso di adesione al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, istituito dall’articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari conformi a standard internazionali basati sulla sostenibilità e qualora il rispetto delle relative norme tecniche collegate lo renda necessario, è ammessa una deroga alle indicazioni sull’impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque inderogabili i requisiti previsti all’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009”.
Art. 43-bis.
Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti
1. All’articolo 5 -bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione nel proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione ‘Amministrazione trasparente’, tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell’Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All’attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Art. 43-ter.
Modifiche alla legge n. 238 del 2016
1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, le parole: “1° agosto” sono sostituite dalle seguenti: “15 luglio”;
b) all’articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La menzione ‘superiore’ non può essere abbinata alla menzione ‘novello’, fatte salve le denominazioni preesistenti”;
c) all’articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell’ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all’articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC”;
d) all’articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell’Unione europea, sotto il coordinamento dell’ICQRF e in raccordo con le regioni. L’attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell’esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell’autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni”;
e) l’articolo 46 è abrogato;
f) all’articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Art. 43-quater.
Misure per favorire l’ingresso in agricoltura di giovani imprenditori
1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del COVID-19, all’articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni”.
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall’articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in modo da garantire l’assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
3. All’attuazione del comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 44.
Misure a favore degli aumenti di capitale
1. In deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranza più elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto:
a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile;
b) l’introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, per aumenti di capitale da deliberare fino al 30 giugno 2021.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società a responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481 -bis del codice civile.
3. Sino alla data del 30 giugno 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare l’aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.
4. All’articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell’offerta nel sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall’iscrizione dell’offerta nel registro delle imprese”;
b) al terzo comma, dopo le parole: “quotate in mercati regolamentati” sono inserite le seguenti: “o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione”, dopo le parole: “nel mercato regolamentato” sono inserite le seguenti: “o nel sistema multilaterale di negoziazione” e le parole: “cinque sedute” sono sostituite dalle seguenti: “due sedute”;
c) al quarto comma, dopo le parole: “quotate in mercati regolamentati” sono inserite le seguenti: “o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione” e dopo le parole: “società di revisione legale.” sono aggiunte le seguenti: “Le ragioni dell’esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell’assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali”.
Art. 44-bis.
Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate
1. Al fine di semplificare i criteri per determinare l’elenco delle PMI quotate anche con l’obiettivo di pervenire ad una semplificazione complessiva del regime applicabile alle società quotate, all’articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “il cui fatturato anche anteriormente all’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero” sono soppresse;
b) le parole: “entrambi i predetti limiti” sono sostituite dalle seguenti: “tale limite”;
c) le parole: “sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti” sono soppresse.
2. Gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto assumono la qualifica di PMI in base al solo criterio del fatturato continuano a mantenere tale qualifica per due esercizi successivi a quello in corso.
Art. 45.
Proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria
1. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole “entro sei mesi dall’erogazione” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2020”.
Art 45-bis.
Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle aerostazioni
1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all’impatto delle misure di contenimento correlate all’emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, limitatamente alle aerostazioni che si siano già adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio nei termini di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2014, il termine temporale di cui alla lettera b) del citato articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2021 e il termine temporale di cui alla lettera c) dello stesso articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2023.
2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti.
Art. 46.
Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali
1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) al comma 7-bis, le parole “Il Segretario generale dell’Autorità di sistema portuale” sono sostituite dalle seguenti: “Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6”;
2) dopo il comma 7 -bis sono aggiunti i seguenti commi: “7 -ter . Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell’Agenzia per la Coesione territoriale:
a) assicura il coordinamento e l’impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l’attrazione, l’insediamento e la piena operatività delle attività produttive nell’ambito della ZES, ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell’implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico, anche nell’ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo dell’area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato;
b) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per l’attrazione e l’insediamento degli investimenti produttivi nelle aree ZES;
c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all’interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per l’implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;
d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell’implementazione del Piano di Sviluppo Strategico, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES.
7-quater. Alle attività previste dal comma 7-ter, l’Agenzia per la coesione territoriale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.”;
b) all’articolo 5, comma 1:
1) alla lettera a -ter ), le parole “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “su impulso del Commissario straordinario del Governo di cui all’ articolo 4, comma 6”;
2) la lettera a-sexies) è sostituita dalla seguente: “a-sexies) nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui Piano di Sviluppo Strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro l’anno 2019, è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2021 ed è approvata con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta;”.
Art. 47.
Accelerazione nell’utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme
1. All’articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Accelerazione nell’utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme”;
b) al comma 1, dopo le parole “all’utilizzazione” sono inserite le seguenti: “delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e” e le parole “alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi” sono sostituite dalle seguenti: “alla realizzazione dei programmi nazionali per le riforme comunque finanziati attraverso il bilancio dell’Unione europea”;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti e le Amministrazioni interessati inseriscono nei sistemi di valutazione delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi all’accelerazione dell’utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme.”.
Art. 48.
Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale, di cold ironing nonché di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica
1. All’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 -quinquies , primo periodo, le parole “ai sensi dell’articolo 14-quater” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 14-ter”;
b) al comma 1 -sexies , dopo le parole “la destinazione funzionale delle aree interessate” sono aggiunte le seguenti: “nonché i beni sottoposti al vincolo preordinato all’esproprio nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327. Se la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal PRP, il vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere disposto dall’Autorità di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 -ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;
c) al comma 2 -quinquies , primo periodo, le parole “ai sensi dell’articolo 14-quater” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 14-ter”;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città. È successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente.”;
e) dopo il comma 5 -bis è inserito il seguente: “5-ter. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti, fermo restando quanto stabilito al comma 5 -bis , l’accertamento della conformità ai piani urbanistici ed alle norme in materia di edilizia è effettuato ai sensi del comma 5 ovvero, per le opere che non comportano modificazioni plano-batimetriche del piano regolatore portuale, in sede di approvazione del progetto ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Qualora effettuato nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, l’accertamento di cui al primo periodo sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di intesa, i pareri, i titoli abilitativi anche edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e regionali.”.
1-bis. All’articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: “sono disposti” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere disposti”;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) siano riscontrati dai competenti organi di controllo, giurisdizionali o amministrativi, l’omesso esercizio o gravi irregolarità nell’espletamento delle funzioni e delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 8, comma 3, e 9, comma 5, tali da compromettere il funzionamento dell’Autorità”.
1-ter. All’articolo 5 -bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalità e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti”.
2. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nonché per accelerare gli interventi infrastrutturali nelle aree portuali e marino- costiere di cui all’articolo 5 -bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in relazione alle operazioni di dragaggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle avviate a decorrere dalla medesima data e fino al 30 giugno 2021, il termine massimo previsto dal terzo periodo del comma 5 del medesimo articolo 5 -bis è elevato a quarantacinque mesi.
3. All’articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole “dal sito di interesse nazionale.” sono aggiunte le seguenti: “Se la ridefinizione del perimetro del sito riguarda una porzione ricadente nei limiti territoriali di competenza di un’Autorità di Sistema Portuale, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, la richiesta di ridefinizione del perimetro può essere formulata anche dall’Autorità di Sistema Portuale, previo parere degli enti locali interessati acquisito mediante una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.
4. All’articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. A decorrere dall’anno 2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all’articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è destinata al finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all’autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci, nonché per il completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno.”;
b) al comma 2, le parole “di cui al comma 1 del presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al presente articolo”;
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a ridefinire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il rapporto convenzionale stipulato in attuazione dell’articolo 4 -bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, con il soggetto attuatore di cui all’articolo 61 -bis , comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, riconoscendo, nei limiti dell’autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del medesimo articolo 4 -bis , i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre 2019. Le risorse, che si rendono disponibili a seguito della ridefinizione del rapporto convenzionale, sono destinate al finanziamento delle attività di cui al comma 1.”.
5. Per l’attuazione del comma 4, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al medesimo articolo 199, comma 8, le parole: “Con decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Con uno o più decreti” e la parola: “adottato” è sostituita dalla seguente: “adottati”.
6. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID- 19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare, fino al 31 dicembre 2020, previo accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell’industria armatoriale, servizi di cabotaggio ai sensi dell’articolo 224 del codice della navigazione anche in deroga all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per svolgere esclusivamente servizi crocieristici.
7. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 725, dopo le parole “all’articolo 7 -quater , comma 1, lettera e) ,” sono inserite le seguenti: “e all’articolo 7 -sexies , comma 1, lettera e -bis ),”;
b) al comma 726, la parola “aprile” è sostituita dalla parola “novembre”.
7-bis. Al fine di semplificare le componenti tariffarie dell’energia elettrica necessaria per alimentare le navi tramite cold ironing, all’articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alle stesse forniture non si applicano gli oneri generali di sistema, data la natura addizionale dei suddetti prelievi”. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede, ove necessario, ai conseguenti aggiornamenti compensativi delle componenti tariffarie dell’energia elettrica.
Art. 48-bis.
Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616
1. Alla legge 5 giugno 1962, n. 616, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) alla lettera c) , la parola: “radiotelegrafica” è sostituita dalla seguente: “radioelettrica” e le parole: “1.600 tonnellate” sono sostituite dalle seguenti: “500 tonnellate”;
2) la lettera d) è abrogata;
b) all’articolo 6:
1) al quarto comma, le parole: “, c) , d)” sono soppresse;
2) l’ultimo comma è sostituito dal seguente: “La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 4 è fissata in cinque anni, soggetta a collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneità di cui alla lettera f) dell’articolo 4 non può essere superiore a due anni, ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni”.
Art. 48-ter.
Modifica al codice delle comunicazioni elettroniche
1. All’articolo 178, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: “le ispezioni di cui all’articolo 176” sono inserite le seguenti: “effettuati dai propri funzionari”.
Art. 48-quater.
Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei porti e rinnovo del termine per la stipula delle convenzioni di arruolamento ai sensi dell’articolo 329 del codice della navigazione
1. Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali nei porti, con particolare riguardo alle attività dell’Agenzia delle dogane, all’articolo 14 -bis , comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: “agenti raccomandatari,” sono inserite le seguenti: “avvisatori marittimi,”.
2. All’articolo 103 -bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “fino alla data del 31 agosto 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2020”.
Art. 48-quinquies.
Zona logistica semplificata
1. All’articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell’ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti, la regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona logistica semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all’Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti”.
2. All’articolo 1, comma 64, della predetta legge n. 205 del 2017 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle Zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 non trovano applicazione le agevolazioni di cui all’articolo 5, comma 2, del predetto decreto-legge n. 91 del 2017”.
Art. 49.
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
1. Al fine di assicurare l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e autostradale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvate apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, per le medesime finalità di cui al comma 1, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le infrastrutture stradali diverse da quelle di cui al comma 1, nonché di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.
3. Nelle more dell’adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali, ferma restando la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di individuare, in presenza di particolari situazioni di urgenza, specifiche misure e modalità di effettuazione delle ispezioni.
4. All’articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “1. Al fine di assicurare l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono adottate apposite linee guida. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le modalità di realizzazione e gestione in via sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di protezione civile, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare sulle infrastrutture di cui al primo periodo gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali che presentano particolari condizioni di criticità in relazione all’intensità del traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti gestori forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l’inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse anche utilizzando il Building Information Modeling - BIM. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità reca l’identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all’articolo 13.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato, per le medesime finalità di cui al comma 1, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le linee guida applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, nonché le modalità della loro partecipazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al comma 1.
3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato secondo le modalità previste dal comma 2, sono approvati gli adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l’operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l’utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse. Ai fini dell’implementazione del sistema di monitoraggio dinamico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende all’utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati di interesse.”.
5. All’articolo 25 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: “1 -bis . In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l’obbligatorietà della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano l’opera d’arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell’ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall’articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente.
1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:
a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all’attraversamento;
b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell’ente proprietario della strada di tipo A;
c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata nell’atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l’ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell’atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.
d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l’ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell’atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.
1 -quater . Fermo quanto previsto dai commi 1 -bis e 1 - ter , la titolarità delle strutture delle opere d’arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi è indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati, in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell’ente titolare della strada interferente, stipulati tra gli enti proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate dall’attraversamento a livello sfalsato.
1 -quinquies . In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d’arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 1 -bis , 1 -ter e 1 -quater entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti proprietari, nonché i gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei commi 1 -bis , 1 -ter e 1 -quater .”.
5-bis. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: “che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing ” sono sostituite dalle seguenti: “che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine”.
5-ter. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente: “E-bis - Strade urbane ciclabili”;
2) al comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente: “E -bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi”;
b) all’articolo 3, comma 1:
1) il numero 12-bis) è sostituito dai seguenti: “12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l’uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all’articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura;
12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli”;
2) dopo il numero 58) è aggiunto il seguente: “58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine”;
c) all’articolo 7:
1) al comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: “i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E -bis , F o F -bis , ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all’unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata ‘doppio senso ciclabile’ ed è individuata mediante apposita segnaletica;
i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i) , purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.”;
2) dopo il comma 11 è inserito il seguente: “11-bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all’articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-bis”;
d) nel titolo I, dopo l’articolo 12 è aggiunto il seguente: “Art. 12-bis. (Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata) — 1. Con provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all’espletamento delle predette attività.
2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali e con l’effettuazione e il superamento di un’adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell’affidamento o di gestione dell’attività di propria competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell’affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell’affidamento.
5. L’attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all’emissione del verbale da parte del personale, e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell’amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l’attività autorizzativa e di verifica sull’operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.
6. Ai fini dell’accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all’uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.
7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;
e) all’articolo 37, il comma 3 è abrogato;
f) all’articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all’articolo 85, o a servizio di piazza di cui all’articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all’articolo 87, che sono soggetti all’accertamento di cui al comma 2”;
g) all’articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione”;
h) all’articolo 94:
1) al comma 2, le parole: “procede all’aggiornamento della carta di circolazione” sono sostituite dalle seguenti: “procede all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226”;
2) al comma 4, dopo le parole: “l’aggiornamento” sono inserite le seguenti: “dei dati presenti nell’archivio nazionale dei veicoli”;
i) all’articolo 126:
1) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell’insussistenza di condizioni di ostatività presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6”;
2) al comma 9, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Chi ha rinnovato la patente di guida presso un’autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8”;
3) dopo il comma 10 è inserito il seguente: “10-bis. La commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell’idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all’Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all’Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;
l) all’articolo 145, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: “4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.
4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili”;
m) all’articolo 148, dopo il comma 9 è inserito il seguente: “9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell’autoveicolo valuta l’esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo”;
n) all’articolo 150, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i -bis ), qualora risulti non agevole l’incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile”;
o) all’articolo 175, comma 2, lettera b) , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm 3 se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente”;
p) all’articolo 180, comma 4, dopo le parole: “e per quelli adibiti a locazione senza conducente” sono inserite le seguenti: “, ovvero con facoltà di acquisto in leasing ,”;
q) all’articolo 182:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane
ciclabili”;
2) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile”;
3) al comma 9-ter, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “L’area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione”;
r) all’articolo 201, comma 1 -bis , lettera g) , le parole: “attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133 -bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127” sono sostituite dalle seguenti: “o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l’installazione e l’esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all’interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all’interno delle medesime zone”.
5-quater. L’articolo 74 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.
5-quinquies. L’articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.
5-sexies. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell’articolo 201, comma 1 -bis , lettera g) , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5-septies. All’articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è rispettivamente autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020”;
b) dopo il comma 4 -sexies è aggiunto il seguente: “4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell’attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all’articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870”.
5-octies. All’articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) , della legge 11 gennaio 2018, n. 2” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’installazione della segnaletica lungo l’itinerario ciclo-turistico appenninico dal Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia”;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo”.
5-novies. All’articolo 1, comma 4 -bis , del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole: “entro il 31 ottobre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 2021”.
5-decies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all’aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
5-undecies. All’articolo 4, comma 1, del decretolegge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: “sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”.
5-duodecies. All’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.
5-terdecies. L’articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.
Art. 49-bis.
Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione
1. Per tutte le operazioni gestite con le procedure attualmente vigenti che danno luogo al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, l’intestatario di un veicolo diverso da quelli di cui all’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può richiedere la restituzione del documento di circolazione originale, previa apposizione di un segno di annullamento.
2. La restituzione del documento di circolazione originale è subordinata al pagamento di un contributo, in sede di presentazione dell’istanza, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le amministrazioni provvedono all’attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo II
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 50.
Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 1:
1) alla lettera g) , il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilità come definito dall’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell’allegato IV della direttiva 2011/92/UE;”;
2) alla lettera i) le parole “gli elaborati progettuali” sono sostituite dalle seguenti: “i progetti”;
3) alla lettera o -quater ), dopo le parole “che definisce” sono inserite le seguenti: “le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l’applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonché”;
b) all’articolo 6:
1) al comma 3 -ter , primo periodo, dopo le parole “nell’ambito del Piano regolatore portuale” sono inserite le seguenti: “o del Piano di sviluppo aeroportuale” e dopo le parole “comunque desumibili dal Piano regolatore portuale”, sono inserite le seguenti: “o dal Piano di sviluppo aeroportuale”; al secondo periodo, dopo le parole “Qualora il Piano regolatore portuale” sono inserite le seguenti: “, il Piano di sviluppo aeroportuale”;
2) al comma 9, è aggiunto infine il seguente periodo: “L’esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito internet istituzionale.”;
3) al comma 12, dopo le parole “pianificazione territoriale” sono inserite le seguenti: “, urbanistica” e dopo le parole “della destinazione dei suoli conseguenti” sono inserite le seguenti: “all’approvazione dei piani di cui al comma 3 -ter , nonché”;
c) all’articolo 7 -bis :
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: “2-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con uno più decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le opere necessarie per l’attuazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all’assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2.
2-ter. L’individuazione delle aree di cui al comma 2 -bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo. 2 -quater . Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 -bis occorre privilegiare, ove possibile, l’utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso”;
2) al comma 3, primo periodo, le parole “Sono sottoposti a VIA” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 -bis , sono sottoposti a VIA”;
3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le autorità competenti evitano l’insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità.”;
4) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8 -bis . Limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234.”;
d) all’articolo 8:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7 -bis , comma 2 -bis , è istituita la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e formata da un numero massimo di venti unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell’ENEA e dell’ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell’equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC sono nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 7 -bis , comma 2 -bis . I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta. Ai commissari spetta una indennità aggiuntiva definita con le modalità di cui al comma 5, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell’adozione del relativo provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d’intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. La Commissione opera con le modalità previste dall’articolo 20, dall’articolo 21, dall’articolo 23, dall’articolo 24, dai commi 1, 2 -bis , 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 25, e dall’articolo 27, del presente decreto.”;
2) al comma 4, dopo le parole “della Commissione” sono aggiunte le seguenti: “e della Commissione tecnica PNIEC”;
3) al comma 5, dopo le parole “Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale” sono inserite le seguenti: “e della Commissione tecnica PNIEC”, e dopo le parole “ciascun membro della Commissione” sono inserite le seguenti: “e della Commissione tecnica PNIEC”;
e) all’articolo 9:
1) al comma 4 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “L’invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto.”
2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4 -bis . L’autorità competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario sono indicati l’autorità cui è possibile ricorrere e il relativo termine”;”.
f) l’articolo 19 è sostituito dal seguente: “Articolo 19 (Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA)
1. Il proponente trasmette all’autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell’allegato IV -bis alla parte seconda del presente decreto, nonché copia dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 33.
2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l’autorità competente verifica la completezza e l’adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.
3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti ai sensi del comma 2, l’autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. Contestualmente, l’autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet.
4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall’avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all’autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.
5. L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica ulteriori impatti ambientali significativi.
6. L’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l’adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l’autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l’adozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell’autorità competente.
7. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
8. Qualora l’autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda.
9. Per i progetti elencati nell’allegato II -bis e nell’allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015.
10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell’autorità competente.
11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 -quater , e 2 -bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.
12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta nell’esercizio di tale attività da parte dell’autorità competente, sono tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.”;
g) l’articolo 20 è sostituito dal seguente: “Art. 20 (Consultazione preventiva) 1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g) , una fase di confronto con l’autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l’autorità competente trasmette al proponente il proprio parere.”;
h) all’articolo 21:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole “gli elaborati progettuali” sono sostituite dalle seguenti: “il progetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g)”;
2) al comma 2, le parole “La documentazione di cui al comma 1”, sono sostituite dalle seguenti: “Entro cinque giorni dalla relativa trasmissione la documentazione di cui al comma 1”, e dopo la parola “comunica” è inserita la seguente: “contestualmente”;
3) al comma 3 le parole “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”;
i) all’articolo 23:
1) al comma 1, lettera a) , le parole “gli elaborati progettuali” sono sostituite dalle seguenti: “il progetto”;
2) al comma 3, primo periodo, le parole “quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: “dieci giorni”;
3) al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7 -bis , comma 2 -bis , contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis , avvia la propria attività istruttoria.”;
l) all’articolo 24:
1) al comma 3, le parole “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quindici giorni”;
2) al comma 4, primo periodo, le parole “entro i trenta giorni successivi” sono sostituite dalle seguenti: “entro i venti giorni successivi”, le parole “ulteriori trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “ulteriori venti giorni” e, al secondo periodo, e le parole “centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;
3) al comma 5:
3.1. al primo periodo le parole “, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico,” sono sostituite dalle seguenti: “procede alla pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet istituzionale e”;
3.3. all’ultimo periodo, le parole “trenta giorni successivi” sono sostituite dalle seguenti: “dieci giorni successivi”;
4) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell’autorità competente, sul proprio sito internet istituzionale.”;
m) all’articolo 25:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole “Nel caso di progetti di competenza statale” sono inserite le seguenti: “, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 7 -bis , comma 2 -bis ,” dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Decorsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente senza che la Commissione competente di cui all’articolo 8 si sia espressa, il direttore generale della competente Direzione Generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni, e sulla base del parere dell’ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni, trasmette il provvedimento di VIA al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conseguente adozione.”, nonché al quarto periodo le parole “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni” e le parole “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quindici giorni” e al quinto periodo dopo le parole “Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo” sono aggiunte le seguenti: “nonché qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento di VIA”;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 -bis . Per i progetti di cui all’articolo 7 -bis , comma 2 -bis , la Commissione di cui all’articolo 8, comma 2 -bis , si esprime entro il termine di centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il termine di quindici giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all’articolo 32, comma 5 -bis . In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.”;
3) al comma 4, dopo la lettera a) , è inserita la seguente: “a -bis ) le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l’applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto;”;
n) all’articolo 27:
1) al comma 4, primo periodo, la parola “quindici” è sostituita dalla seguente: “dieci”;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Entro cinque giorni dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l’autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente l’autorità competente pubblica l’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e) , di cui è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990. Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l’autorizzazione integrata ambientale nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale.”;
3) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Entro i successivi quindici giorni l’autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione. L’autorità competente procede immediatamente alla pubblicazione delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all’articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito internet e di cui è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per l’ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.”;
4) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l’autorità competente convoca nel termine di cui al primo periodo del comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera in modalità simultanea secondo quanto stabilito dall’articolo 14 -ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e i titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all’articolo 7 -bis , comma 2 -bis , alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell’ambito della propria attività, prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l’indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo quanto previsto per i progetti di cui all’articolo 7 -bis , comma 2 -bis , la decisione
di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell’articolo 25. I termini previsti dall’articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all’articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 -quater , e 2 -bis della legge n. 241 del 1990.”;
o) all’articolo 27-bis:
1) al comma 2, le parole “Entro quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: “Entro dieci giorni”;
2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”;
2-bis) al comma 7, terzo periodo, le parole: “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni”;
p) all’articolo 28, comma 2, al terzo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, che operano secondo le modalità definite da uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri:
a) designazione dei componenti dell’Osservatorio da parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale;
b) nomina dei due terzi dei rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tra soggetti estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l’esercizio delle funzioni;
c) previsioni di cause di incandidabilità, incompatibilità e conflitto di interessi;
d) temporaneità dell’incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;
e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei componenti dell’Osservatorio”;
p-bis) all’articolo 28, dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all’autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell’autorità competente”;
p-ter) all’articolo 102, comma 1, la parola: “ovvero” è sostituita dalle seguenti: “o, in alternativa”
q) al numero 8) dell’allegato II alla parte seconda, le parole: “di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessi va superiore a 40.000 m 3 ” sono sostituite dalle seguenti: “di petrolio con capacità complessiva superiore a 40.000 m 3 ; di prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 200.000 tonnellate”.
r) all’articolo 32:
1) al comma 1, dopo le parole “nell’ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis , provvede” sono inserite le seguenti: “quanto prima e comunque contestualmente alla informativa resa al pubblico interessato” e, dopo le parole “concernente il piano, programma, progetto o impianto” sono aggiunte le seguenti: “e delle informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata”;
2) dopo il comma 5 -ter è aggiunto il seguente: “5-quater. In caso di progetti proposti da altri Stati membri che possono avere effetti significativi sull’ambiente italiano le informazioni ricevute dall’altro Stato membro sono tempestivamente rese disponibili alle pertinenti autorità italiane e al pubblico interessato italiano che entro sessanta giorni esprimono le proprie osservazioni. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni redige il proprio parere e lo trasmette unitamente alle osservazioni ricevute all’autorità competente nell’altro Stato membro.”.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, gli osservatori ambientali già costituiti sono rinnovati nel rispetto delle modalità fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministero della salute, sono recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all’allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della Scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all’articolo 17 -bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, mediante appositi protocolli d’intesa con l’autorità competente, il supporto scientifico e la formazione specifica al personale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con particolare riferimento a quello operante presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. A tal fine, nonché per assicurare il funzionamento della suddetta Scuola, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare riconosce all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale un contributo pari ad euro 300.000 per l’anno 2020 e ad euro 700.000 a decorrere dall’anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 300.000 per l’anno 2020 e ad euro 700.000 annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art 50-bis.
Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali
1. All’articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-sexies) è aggiunta la seguente: “m-septies) l’autorizzazione unica di cui agli articoli 52 -bis e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all’esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli atti che definiscono l’intesa Stato-regione”.
Art. 51.
Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali
1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all’adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II -bis , alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In relazione agli interventi individuati con i decreti di cui al primo periodo, il proponente presenta al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie osservazioni al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli elementi informativi dell’intervento e quelli del sito, secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 finalizzati a stabilire, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, se essi devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni.
2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II -bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell’efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non può essere inferiore a dieci anni. In relazione ai medesimi interventi, la durata dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4 dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pari a dieci anni.
Art. 52.
Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l’articolo 242 -bis è inserito il seguente: “Art. 242 -ter (Interventi e opere nei siti oggetto di
bonifica)
1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l’installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7 -bis , a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 è effettuata da parte dell’autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell’ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.
3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonché per quelle di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all’individuazione delle categorie di interventiche non necessitano della preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.
4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, anche nelle more dell’attuazione del comma 3, sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:
a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell’area oggetto dell’intervento ai sensi dell’articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l’ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell’avvio delle attività d’indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all’articolo 245, comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;
b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all’avvio delle opere. Al termine dei lavori, l’interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;
c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.
c-bis) ove l’indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4 -bis dell’articolo 252 e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 242.
5. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.
2. All’articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10.
Art. 52-bis.
Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti
1. Al comma 115 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: “tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2023”.
Art. 53.
Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale
1. All’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: “4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell’inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente o dell’autorità competente. Il proponente, trenta giorni prima dell’avvio delle attività d’indagine, trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all’agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all’agenzia di protezione ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle attività di indagine. L’autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia competente da concludere nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell’autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso. In tal caso le attività di verifica devono concludersi entro e non oltre novanta giorni.
4-ter In alternativa alla procedura di cui all’articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell’area, può presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all’allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell’analisi di rischio sito specifica e dell’applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l’analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 e contestualmente indica le condizioni per l’approvazione del progetto operativo di cui all’articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione dell’analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta il progetto e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui al comma 6. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell’opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all’acquisizione della pronuncia dell’autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all’attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell’articolo 27-bis.
4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all’articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l’obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario effettuare un’analisi di rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e per le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d’uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell’articolo 242 sono comunque prestate per l’intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.
2. Le disposizioni di cui al comma 4-ter, dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi gli interventi approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto su richiesta da presentare nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.
2-bis. All’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: “Ai fini della perimetrazione del sito” sono inserite le seguenti: “, inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,”;
b) al comma 4, le parole: “può avvalersi anche dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente delle regioni interessate” sono sostituite dalle seguenti: “si avvale per l’istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA)”.
2-ter. All’articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “ai sensi dell’articolo 250” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5” e dopo le parole: “L’onere reale viene iscritto” sono inserite le seguenti: “nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell’Agenzia del territorio”.
2-quater. All’articolo 306 -bis , comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole: “Salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell’articolo 185 del codice di procedura civile,” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “in sede amministrativa”
3. All’articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le parole “Dette somme sono finalizzate” è inserita la seguente: “anche” e il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo.”.
3-bis. All’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: “9-bis. È individuata quale sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l’area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell’Area vasta di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla perimetrazione della predetta area.
9-ter. In caso di compravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza la volturazione dell’autorizzazione di cui all’articolo 242, commi 4 e 6”.
Art. 54.
Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico
1. All’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto in fine il seguente periodo: “L’autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni.”;
2. Ai fini della predisposizione del Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento sono definiti, fino al 31 dicembre 2020, per liste regionali e mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere on line, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni e delle province autonome interessate, con il contributo e la partecipazione dei commissari per l’emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto e delle autorità di bacino distrettuale. Per essere ammessi al finanziamento tutti gli interventi sono dotati del codice unico di progetto di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229.
2-bis. All’articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: “sono sottoposti” sono inserite le seguenti: “alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all’articolo 12, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda del presente decreto, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica”.
3. All’articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: “4-bis. Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all’articolo 67, comma 1.
4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4 -bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis.”.
3-bis. Per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi di competenza dei commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, si provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d’immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.
Art. 55.
Semplificazione in materia di zone economiche ambientali
1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 9:
1) al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell’ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l’intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l’intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna” e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “L’avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell’ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.”;
1-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere”.
2) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’iscrizione nell’albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma.”;
3) dopo il comma 11, è inserito il seguente: “11-bis. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all’articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l’attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere da d) a e -bis ), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l’adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.”;
4) dopo il comma 14, è inserito il seguente: “14-bis. Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”;
b) all’articolo 11:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all’amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi.”;
2) al comma 6, dopo le parole “è approvato dal Ministro dell’ambiente” sono aggiunte le seguenti “su proposta dell’Ente parco”, e dopo le parole “e comunque d’intesa con le regioni e le province autonome interessate” sono inserite le seguenti: “che si esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l’intesa si intende acquisita”;
c) all’articolo 12:
1) al comma 3, primo periodo, dopo la parola “predisposto” sono aggiunte le seguenti: “e adottato”, e il terzo periodo è soppresso.
2) al comma 4:
2.1. al primo periodo le parole “adottato è depositato per quaranta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 3 adottato dal Consiglio direttivo dell’Ente parco è depositato per sessanta giorni”;
2.2. al secondo periodo, le parole “Entro i successivi quaranta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “Entro tale termine”;
2.3. al terzo periodo la parola “centoventi” è sostituita dalla seguente: “sessanta”, nonché le parole “emana il provvedimento d’approvazione” sono sostituite dalle seguenti: “approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall’Ente parco nella qualità di autorità procedente, e nel cui ambito è acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;
2.4. il quarto periodo è sostituito dal seguente “Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall’adozione da parte dell’Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell’articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell’articolo 156 del medesimo decreto legislativo.”.
d) dopo l’articolo 13 è inserito il seguente: “Art.13 -bis (Interventi nelle zone di promozione economica e sociale)
1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all’articolo 12, comma 2, lettera d) , eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l’intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all’Ente parco. In caso di non conformità il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.”;
e) all’articolo 15, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all’Ente parco ai fini della tutela dell’ambiente e della conservazione dell’area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso ente parco, fatta salva l’eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L’Ente parco provvede alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente.
1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto competente.
1-quater. L’Ente parco può concedere i beni demaniali di cui al comma 1-bis, dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all’ente parco non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.”.
2. In sede di prima applicazione, ai soggetti già iscritti all’albo di idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco, il termine di cui all’articolo 9, comma 11, ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991, come modificato dal presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le parole “dal Ministro” sono sostituite con le seguenti: “dalla direzione generale competente in materia del Ministero”.
3-bis. All’articolo 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: “dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,” sono inserite le seguenti: “nonché nelle aree marine protette,” e le parole: “alle micro, piccole e medie imprese” sono sostituite dalle seguenti: “alle micro e piccole imprese”;
b) al comma 3, le parole: “avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all’interno di una ZEA” sono sostituite dalle seguenti: “avere la sede operativa all’interno di una ZEA o operare all’interno di un’area marina protetta”.
3-ter. All’articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: “micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all’interno di una ZEA” sono sostituite dalle seguenti: “micro e piccole imprese con sede operativa all’interno di una ZEA”.
Art. 55-bis.
Semplificazioni per interventi su impianti sportivi
1. All’articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo di garantire l’adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 può procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L’individuazione di tali elementi, qualora presenti, è rimessa al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell’impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell’impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l’acquisizione di documenti che non siano già in possesso della sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari all’istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull’impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate.
1-ter. Nell’adozione del provvedimento di cui al comma 1-bis , il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tiene conto che l’esigenza di preservare il valore testimoniale dell’impianto è recessiva rispetto all’esigenza di garantire la funzionalità dell’impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell’adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico-finanziaria dell’impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell’intervento”.
Capo III
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI GREEN ECONOMY
Art. 56.
Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi
1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. Nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l’esame delle variazioni dell’impatto sull’ambiente indotte dal progetto proposto.”;
b) all’articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell’autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6 -bis . Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;
c) all’articolo 6, comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fermi restando l’articolo 6 -bis e l’articolo 7 -bis , comma 5.”;
d) dopo l’articolo 6, è inserito il seguente: “Articolo 6 -bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata)
1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle seguenti categorie:
a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento;
b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;
c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;
d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.
2. Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi elencati al comma 1, il proponente presenta all’autorità competente per la medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4. La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse quelle ambientali.
3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto.
4. Il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie. Per gli impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.
5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione. L’incremento di produzione energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie di cui all’articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in attuazione dell’articolo 30 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le modalità di svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell’articolo 42.”.
2. All’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole “nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi,” sono inserite le seguenti: “ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,”.
2-bis. Al fine di semplificare le procedure autorizzative e di usufruire di una disciplina più favorevole alla loro effettiva diffusione, gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica sono classificati come opere connesse ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano o che hanno beneficiato degli incentivi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell’energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima.
4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza che, in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti, non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e con l’applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un’ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.
5. I soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito, ai bandi di cui al comma 3, senza l’applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4.
6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto delle altre condizioni di partecipazione ai bandi e di formazione delle graduatorie stabilite nei provvedimenti attuativi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
6-bis. All’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: “i-bis) deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell’amianto, con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie. A tali fini:
1) non è necessario che l’area dove è avvenuta la sostituzione dell’amianto coincida con quella dove viene installato l’impianto, purché l’impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;
2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell’amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell’amianto;
i-ter) qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 5, la parte degli incentivi non assegnati può essere destinata ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda”.
7. All’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, sono apportare le seguenti modificazioni:
0a) al comma 1, le parole: “incentivi nel settore elettrico e termico” sono sostituite dalle seguenti: “incentivi nei settori elettrico, termico e dell’efficienza energetica”
a) al comma 3, dopo le parole “Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE” sono aggiunte le seguenti: “in presenza dei presupposti di cui all’articolo 21 -nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
a-bis) al comma 3, secondo periodo, le parole: “al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti” sono sostituite dalle seguenti: “al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti”
b) il comma 3 -bis è sostituito dal seguente: “3-bis. Nei casi in cui, nell’ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all’articolo 29 ovvero nell’ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli in ottemperanza alle condizioni di cui al comma precedente, secondo le modalità di cui al comma 3-ter”;
c) al comma 3 -ter dopo le parole “Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate” sono aggiunte le seguenti: “relative ai progetti standard, analitici o a consuntivo” e le parole “relative ai progetti medesimi” sono soppresse.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d’ufficio in corso e, su richiesta dell’interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE, preso atto della documentazione già nella propria disponibilità e di eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell’istanza a cura del soggetto interessato. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell’operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva.
8-bis. All’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l’accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.
1-ter. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l’accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni”.
8-ter. La scadenza per la presentazione della comunicazione di cui all’articolo 36, comma 5, del decretolegge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è differita al 31 dicembre 2020.
Art. 57.
Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici
1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende l’insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.
2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire:
a) all’interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
b) su strade private non aperte all’uso pubblico;
c) lungo le strade pubbliche e private aperte all’uso pubblico;
d) all’interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all’uso pubblico.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b) , la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per la ricarica pubblica, è da considerare un servizio e non una fornitura di energia elettrica.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d) , la realizzazione di infrastrutture di ricarica, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b) , resta ferma l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e dell’articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all’obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti.
4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d) , sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
5. All’articolo 158, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera h -bis ) è sostituita dalla seguente: “h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l’impegno della stazione oltre un periodo massimo di un’ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) , del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257”.
6. Con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell’ articolo 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l’installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.
7. I comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati sulla base della disciplina di cui ai commi 3 e 4, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti.
8. Un soggetto pubblico o privato può richiedere al comune che non abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all’ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l’autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l’eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d) , anche solo per una strada o un’area o un insieme di esse.
9. I comuni possono prevedere la riduzione o l’esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
10. In caso di applicazione della riduzione o dell’esenzione di cui al comma 9, se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, i comuni possono richiedere il pagamento, per l’intero periodo per cui è stata concessa l’agevolazione, del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell’importo.
11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, quanto previsto dai commi 2 e 2 -bis dell’articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all’Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui risulti l’assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.
12. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le tariffe per la fornitura dell’energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257, in modo da favorire l’uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell’energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.
13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all’articolo 17 -septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.
13-bis. All’articolo 17 -terdecies , comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: “ad esclusiva trazione elettrica,” sono inserite le seguenti: “ovvero a trazione ibrida con l’installazione di motori elettrici,”.
14. All’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 2 -bis e 2 -ter sono abrogati.
15. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2017, cessa di avere efficacia.
16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le disposizioni integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza con le disposizioni del presente articolo.
17. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 58.
Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall’Italia ad altri paesi
1. L’articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente: “Art. 35 (Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri)
1. Sulla base di accordi internazionali all’uopo stipulati, sono promossi e gestiti con Stati membri dell’Unione europea progetti comuni e trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati membri dell’Unione europea verso l’Italia:
a) gli accordi sono promossi allorché, sulla base dei dati statistici di produzione e delle previsioni di entrata in esercizio di nuovi impianti effettuate dal GSE si prospetta il mancato raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030;
b) l’onere specifico per il trasferimento statistico e per i progetti comuni è non superiore al valore medio ponderato dell’incentivazione, in Italia, della produzione elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nell’anno precedente a quello di stipula dell’accordo;
c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalità che assicurano che l’energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili.
3. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni di cui al comma 1 è assicurata dalle tariffe dell’energia elettrica e del gas naturale, con modalità fissate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) successivamente alla stipula di ciascun accordo.
4. Nel caso di trasferimenti statistici dall’Italia verso altri Stati membri o regioni dell’Unione europea:
a) l’energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, è determinata in modo da assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi italiani;
b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta dello Stato o degli Stati membri verso cui ha effetto il trasferimento statistico avviene, a cura del Ministero dello sviluppo economico, mediante valutazione delle manifestazioni di interesse, considerando anche il criterio del migliore vantaggio economico conseguibile;
c) i proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attributi direttamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e sono destinati, secondo modalità stabilite dall’ARERA sulla base di indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema elettrico, ovvero ad altre finalità connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030 eventualmente concordati con gli Stati destinatari del trasferimento.
5. Per gli accordi di cui al presente articolo sono in ogni caso stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell’energia trasferita.
6. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri può comprendere operatori privati.”.
Art. 59.
Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni
1. All’articolo 27, comma 4-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole “agevolata e sovvenzionata,” sono inserite le seguenti: “nonché i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti”.
2. Al comma 7 dell’articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole “anche per impianti di potenza superiore a 200 kW” sono aggiunte le seguenti: “, nei limiti del proprio fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica”.
Art. 60.
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali
1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 -bis dell’articolo 7 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’articolo 50 del presente decreto, sono autorizzate rispettivamente ai sensi dell’articolo 1 -sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Alle stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte dallo stesso articolo 50.
2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica individuate nei decreti del Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al comma 1 o nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, possono essere sottoposte al dibattito pubblico secondo le modalità di cui al regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013.
3. Il comma 12 dell’articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente: “12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto conto delle valutazioni formulate dall’ARERA in esito alla procedura di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l’attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello sviluppo economico e all’ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani.”.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 1-bis, alla fine del primo periodo, dopo le parole “dell’uso civico” sono aggiunte le seguenti: “, compreso il caso di opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5 per cento rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso civico”;
b) all’articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: “9-bis L’autorità espropriante, nel caso di opere di minore entità, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l’esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l’ambito della delega nell’atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.”;
c) all’articolo 52 -quinquies , dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: “2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell’ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell’interesse archeologico disciplinata dall’articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente presenta il piano per l’espletamento delle operazioni di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare o in concomitanza con l’apertura del cantiere o della relativa pista e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato articolo 25, comma 9; ai sensi del comma 9 dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura si conclude con l’approvazione del soprintendente di settore territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano. Il provvedimento di VIA può essere adottato in pendenza della verifica di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso essere effettuata prima dell’inizio dei lavori.
2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti. Tenuto conto dei vincoli della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di denuncia di inizio attività anche i rifacimenti di metanodotti che, restando all’interno della relativa fascia di servitù, si discostino dal tracciato esistente.”.
5. All’articolo 1 -sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: “La Regione o le Regioni interessate, entro il termine di conclusione della conferenza di servizi di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, accertano in via definitiva l’esistenza di usi civici e la compatibilità dell’opera con essi ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, comma 1 -bis , del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.”;
b) dopo il comma 4 -quaterdecies , è aggiunto il seguente: “4-quinquiesdecies . Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio attività previsto al comma 4 -sexies le ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione dell’altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto all’esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilità tecnica e della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di inizio attività previsto al comma 4 -sexies le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine esterno della trincea di posa.”.
6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l’approvvigionamento di energia all’isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d’Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l’ambiente e l’attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l’insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.
7. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, nel limite di dieci unità, di personale dell’area funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad altri enti di ricerca, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall’ordinamento di appartenenza, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All’atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
7-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, il comma 6 è abrogato;
b) all’articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio”;
c) all’articolo 12, il comma 11 -bis è sostituito dal seguente: “11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri dell’Unione europea o da Paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all’approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza”.
Art. 60-bis.
Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio
1. Al fine di consentire l’avvio di iniziative di cattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2) e semplificare le relative procedure autorizzative, al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, comma 1, dopo le parole: “Conferenza Stato-regioni” sono inserite le seguenti: “per la parte in terraferma”;
b) all’articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Nelle more dell’individuazione delle aree di cui al comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto. Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell’ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO 2 , ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili. I programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale”;
c) all’articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “2-bis. I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico di CO 2 possono essere inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7 -bis , comma 2 -bis , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
2. Le modalità e i tempi di esecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO 2 in impianti esistenti, la realizzazione delle infrastrutture per il trasporto di CO2 e il successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero di CO 2 possono essere definiti con appositi contratti di programma da stipulare tra i soggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate.
Art. 61.
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica
1. Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi di distribuzione elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nel rispetto dell’ambiente e dell’efficienza energetica, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l’intesa della Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta le linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione.
2. Le linee guida di cui al comma 1 assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative, tramite l’adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio delle infrastrutture secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono, inoltre, individuati i casi per i quali può trovare applicazione una procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di qualunque tipologia, può trovare applicazione il meccanismo dell’autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul territorio nonché sugli interessi dei privati, in virtù della preesistenza dell’impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute entro 50 metri rispetto al tracciato originario.
3. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
4. Nelle more dell’adozione delle linee guida, ai procedimenti autorizzativi delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione si applicano i principi di cui alla legge n. 241 del 1990.
5. All’articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture di cui al comma 1, popolato dei dati previsti dal comma 2, viene altresì utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l’inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.”.
Art. 62.
Semplificazione dei procedimenti per l’adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia
1. All’articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: “2 -bis . Si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti all’autorizzazione unica di cui al presente articolo quelli che producono effetti negativi e significativi sull’ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data prevista dell’intervento, fermo restando il pagamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239. È fatta salva l’acquisizione, ove necessario, dell’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
2 -ter . Ferma restando, ove necessario, l’acquisizione dell’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, gli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti, ivi compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o di demolizione di strutture civili qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio, da effettuare all’interno dell’area di centrale che non risultano connessi al funzionamento dell’impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti, sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Il gestore, almeno sessanta giorni prima dell’inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico, inviandone copia al Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una dichiarazione del progettista che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento in aree sottoposte a vincolo. Il Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l’assenza in tutto o in parte della documentazione necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio attività, invita il gestore all’integrazione, con sospensione del termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del Ministero dello sviluppo economico, la segnalazione si intende ritirata definitivamente. Il Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica al gestore l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine professionale di appartenenza. È comunque fatta salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa. Qualora entro i termini sopra indicati non intervengano comunicazioni di non effettuazione dell’intervento, l’attività si intende consentita. Ultimato l’intervento, il soggetto incaricato del collaudo trasmette al Ministero dello sviluppo economico il certificato di collaudo finale dell’opera. La sussistenza del titolo a effettuare l’intervento è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa, l’elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
2-quater. La realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, è autorizzata in base alle seguenti procedure:
a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all’interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, o ubicati all’interno di aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici in servizio, o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla lettera b) ;
b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all’interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti “stand-alone” ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Nel caso di impianti ubicati all’interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l’autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente;
c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente, e sono autorizzati mediante:
1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate o, per impianti con potenza termica installata superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare;
2) procedura di modifica ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia già realizzato e l’impianto di accumulo elettrochimico comporti l’occupazione di nuove aree rispetto all’impianto esistente;
3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l’impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.
d) la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, è attività libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva l’acquisizione degli atti di assenso previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da specifiche previsioni di legge vigenti in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi, e del nulla osta alla connessione da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione elettrica di riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro trenta giorni, può formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che devono essere comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di accumuli di energia previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono tenuti a comunicare al gestore della rete di trasmissione nazionale la data di entrata in esercizio degli impianti.”.
Art. 62-bis.
Semplificazioni per le attività di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640
1. Al fine di favorire l’utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, sono attribuite ad Acquirente unico Spa le attività previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.
3. Acquirente unico Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente unico Spa mediante l’acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.a. (SFBM), subconcessionaria del soggetto di cui al decreto richiamato al primo periodo, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il capitale economico dell’acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di cui al presente articolo sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145.
4. Le modalità con cui Acquirente unico S.p.a. acquisisce le attività di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle proposte di Acquirente unico S.p.a.. L’ammontare del contributo di cui all’articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145, è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in modo da assicurare l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente unico S.p.a., nonché della SFBM in caso di acquisizione da parte di Acquirente unico S.p.a. di quest’ultima.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati gli indirizzi per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, sulla base del piano predisposto da Acquirente unico S.p.a., ed è stabilita la data entro la quale diviene effettiva l’operatività di Acquirente unico Spa e a partire dalla quale quest’ultimo subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640. Acquirente unico S.p.a. adegua il proprio statuto alle previsioni di cui al presente articolo prevedendo l’obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da esso svolte.
6. A decorrere dalla data di effettiva operatività di Acquirente unico Spa ai sensi del comma 5, cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:
a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640;
b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;
c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, qualora incompatibile con le disposizioni del presente articolo.
Art. 62-ter.
Introduzione di una soglia per i canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
1. All’articolo 11 -ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 9 è inserito il seguente: “9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l’ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell’anno precedente”.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Art. 63.
Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque
1. Al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, elabora entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall’ONU per il 2030, del Green new deal europeo e della Strategia dell’Unione europea per la biodiversità per il 2030. Il programma straordinario è composto da due sezioni, la sezione A e la sezione B. La sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto dall’articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, da attuare da parte di imprese agricole e forestali, su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle regioni e province autonome, sentiti gli Enti parco nazionali e regionali. La sezione B del programma è destinata al sostegno della realizzazione di piani forestali d’indirizzo territoriale, per ambiti subregionali omogenei, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018, nell’ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo.
2. Nell’ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro, con proprio decreto, approva un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o di ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti attuatori, privilegiando soluzioni di rinaturazione e ingegneria naturalistica per favorire nel contempo l’uso agricolo, la riduzione del rischio idraulico, il recupero della capacità autodepurativa del territorio, anche promuovendo fasce tampone vegetali, e la tutela della biodiversità.
3. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui al comma 2, è adottato di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere dell’Autorità di bacino distrettuale competente e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dispone il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi individuati, da attribuire alle Regioni e Province autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei fondi.
4. Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all’articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l’organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. È nullo ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d’ufficio dal giudice. La impignorabilità di cui al presente comma viene meno e non è opponibile ai creditori procedenti qualora, dopo la adozione da parte dell’organo amministrativo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’Ente stesso
5. Al fine di garantire la continuità di prestazioni indispensabili alle attività di manutenzione delle infrastrutture irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.
6. Per i primi interventi di attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020 e a 50 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno o per i medesimi anni, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano operativo «Agricoltura» di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ai medesimi interventi può concorrere anche quota parte delle risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in sede di riparto del fondo di cui all’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Le amministrazioni provvedono all’attuazione del presente articolo con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 63-bis.
Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari
1. All’articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: “fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria,” sono soppresse.
Art. 64.
Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal
1. Le garanzie e gli interventi di cui al all’articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la programmazione economica può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell’11 dicembre 2019, in materia di Green deal europeo:
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l’anno 2020 e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il Ministero dell’economia e delle finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica da adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell’attività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell’indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l’attività di recupero dei crediti;
d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell’economia e delle finanze il pagamento dell’indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;
e) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell’assunzione e gestione degli impegni;
f) le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al Ministero dell’economia e delle finanze degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.
3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.
5. Per l’anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all’articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento sull’apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio. Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con il decreto di cui all’articolo 1, comma 88, quarto periodo, della citata legge n.160 del 2019, tenuto conto dei limiti di impegno definiti con la legge di bilancio ai sensi del comma 2.
5-bis. All’articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: “partenariato pubblico-privato” sono inserite le seguenti: “e anche realizzati con l’intervento di università e organismi privati di ricerca”.
6. All’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole “, il primo dei quali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l’organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalità del comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma 86,” sono soppresse;
b) dopo le parole: “in quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 87,” sono aggiunte le seguenti: “è stabilita”.
7. Per l’anno 2020, le garanzie di cui al comma 1 possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Art. 64-bis.
Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all’incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via transitoria e in deroga alle periodicità dei controlli previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano all’INAIL, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull’emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre centoventi giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle attività produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 2004, e al decreto direttoriale dei medesimi Ministeri 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 m3.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’INAIL definisce la procedura operativa per l’effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute un’apposita relazione tecnica relativa all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
Art. 64-ter.
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Art. 65.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 luglio 2020
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
DADONE, Ministro per la pubblica amministrazione
LAMORGESE, Ministro dell’interno
BONAFEDE, Ministro della giustizia
GUALTIERI, Ministro dell’economia e delle finanze
PATUANELLI, Ministro dello sviluppo economico
BELLANOVA, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
COSTA, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
DE MICHELI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
FRANCESCHINI, Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
SPERANZA, Ministro della salute
PISANO, Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione
BOCCIA, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
AMENDOLA, Ministro per gli affari europei
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
Vedi anche: